Sentenza 18 gennaio 2013
Massime • 1
Parte del rapporto espropriativo ed obbligato al pagamento dell'indennità verso il proprietario espropriato, e come tale legittimato passivo nel giudizio di opposizione alla stima che sia stato da quest'ultimo proposto, è il soggetto espropriante, vale a dire quello a cui favore è pronunciato il decreto di espropriazione, anche nell'ipotesi di concorso di più enti nella realizzazione dell'opera pubblica, nella quale deve ugualmente aversi riguardo, a detti fini, esclusivamente al soggetto che nel provvedimento ablatorio risulta beneficiario dell'espropriazione, salvo che dal decreto stesso non emerga che ad altro ente, in virtù di legge o di atti amministrativi e mediante figure sostitutive di rilevanza esterna, sia stato conferito il potere ed il compito di procedere all'acquisizione delle aree occorrenti e di promuovere e curare direttamente, agendo in nome proprio, le necessarie procedure espropriative ed addossati i relativi oneri.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 18/01/2013, n. 1242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1242 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALVAGO Salvatore - rel. Presidente -
Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere -
Dott. DI VIRGILIO Maria Rosa - Consigliere -
Dott. SCALDAFERRI Andrea - Consigliere -
Dott. DE CHIARA Carlo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 23264-2010 proposto da:
LAICA NUOVA SOC. COOP. A R.L. (C.F. 02063590877), CONSORZIO EDILIZIO MEDITERRANEO C.E.M., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI GRACCHI 187, presso l'avvocato MAGNANO DI SAN LIO GIOVANNI, rappresentati e difesi dall'avvocato D'ALESSANDRO NICOLÒ, giusta procura in calce al ricorso;
COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA (CT) - C.F. 00453970873, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PORTUENSE 104, presso DE ANGELIS ANTONIA, rappresentato e difeso dall'avvocato BUSCEMI SALVATORE, giusta procura a margine del ricorso successivo;
- ricorrenti e ricorrente successivo -
contro
NA RM (C.F. [...]), NA ER (C.F. [...]), NA TA (C.F. [...]), AR TA (C.F. [...]) nella qualità di erede di NA EL (C.F. [...]), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA TACITO, 90, presso l'avvocato GIUSEPPE VACCARO, rappresentati e difesi dall'avvocato FROSINA BERNARDO, giusta procure a margine del controricorso e del controricorso successivo;
LAICA NUOVA SOC. COOP. A R.L. (C.F. 02063590877), CONSORZIO EDILIZIO MEDITERRANEO C.E.M., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI GRACCHI 187, presso l'avvocato MAGNANO DI SAN LIO GIOVANNI, rappresentati e difesi dall'avvocato D'ALESSANDRO NICOLÒ, giusta procura in calce al controricorso successivo;
- controricorrenti e controricorrenti successivi - avverso la sentenza n. 602/2010 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 09/06/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/12/2012 dal Consigliere Dott. SALVATORE SALVAGO;
udito, per i controricorrenti NA, l'Avvocato BERNARDO FROSINA che ha chiesto il rigetto di entrambi i ricorsi;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio che ha concluso per l'accoglimento del ricorso della Cooperativa, per il rigetto del ricorso del Comune.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di appello di Catania,con sentenza del 9 giugno 2010 ha determinato l'indennità dovuta dal comune di S. Giovanni La Punta a Filadelfio e Carmelo NA in Euro 96.800,00 per ciascuno;
a NA RA in Euro 107.680,00; a TA NA in Euro 112.960,00 per l'espropriazione di alcuni terreni di loro proprietà ubicati nel territorio comunale (in catasto al fg.5, part. 1267), assegnati ad alcune cooperative ai sensi della L. n. 865 del 1971, artt. 35 e 60 per la realizzazione di un programma di 96 alloggi popolari. Ha dichiarato la legittimazione esclusiva del comune,autore dell'espropriazione e condannato le coop. Consorzio Edilizio meridionale, Edilizia a.r.l. e Laica nuova, assegnatarie dei terreni a rivalerlo delle somme spettanti a Filadelfio NA, per le quali soltanto il comune aveva avanzato domanda di rivalsa. Per la cassazione della sentenza l'ente pubblico ha proposto ricorso per due motivi;
cui resistono i NA, ciascuno con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il comune di S. Giovanni la Punta, con il primo motivo deducendo violazione dell'art. 100 cod. proc. civ. nonché della convenzione urbanistica 21 ottobre 2005 stipulata con le cooperative,censura la sentenza impugnata per avere affermato la propria titolarità passiva nel rapporto obbligatorio relativo al pagamento dell'indennità di espropriazione, senza considerare che questa occorreva ricavare dal decreto di espropriazione e che con la convenzione menzionata era stata conferita delega alle cooperative ad acquisire le aree, nonché a compiere le espropriazioni, sicché soltanto queste ne erano divenute beneficiarie esclusive ed erano quindi tenute al pagamento delle indennità.
Il motivo è manifestamente infondato ai sensi dell'art. 360 bis c.p.c., n. 1, per avere la Corte di appello deciso la relativa questione in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte,cui il Collegio intende dare continuità: anche per la mancanza di elementi in senso contrario offerti dal ricorrente.
Proprio la giurisprudenza ricordata dal comune ha ripetutamente enunciato il principio che l'individuazione del soggetto attivo del rapporto di espropriazione, tenuto al pagamento dell'indennità, e, quindi, del soggetto passivamente legittimato nel giudizio di opposizione avverso la stima dell'indennità medesima, promosso dall'espropriato, va effettuata con esclusivo riferimento al decreto di espropriazione, in base alla persona in cui favore esso risulta adottato.
Pertanto, parte del rapporto espropriativo ed obbligato al pagamento dell'indennità verso il proprietario espropriato, e come tale legittimato passivo nel giudizio di opposizione alla stima che sia stato da quest'ultimo proposto, è il soggetto espropriante: vale a dire quello a cui favore è pronunziato il decreto di espropriazione, anche nell'ipotesi di concorso di più enti nell'attuazione dell'opera pubblica, dovendosi anche allora, nei rapporti esterni verso l'espropriato, ed indipendentemente dai rapporti interni tra i vari enti che rilevano solo ai fini dell'eventuale rivalsa dell'uno verso l'altro, aversi riguardo al soggetto che nel provvedimento ablatorio risulta beneficiario dell'espropriazione. A meno che dal decreto stesso non emerga che ad altro ente, in virtù di legge o di atti amministrativi e mediante figure sostitutive a rilevanza esterna (delegazione amministrativa, affidamento in proprio, concessione e simili) sia stato conferito il potere ed il compito di procedere all'acquisizione delle aree occorrenti e di promuovere e curare direttamente, agendo in nome proprio, le necessarie procedure espropriative, ed addossati i relativi oneri (cfr. Cass. 25 luglio 1997 n. 6959; 28 maggio 1991 n. 6029;13 gennaio 1988 n. 176). Questi principi vanno a maggior ragione ribaditi nell'ipotesi di espropriazione disposta per la realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, in cui obbligato al pagamento dell'indennità resta il comune, quale beneficiario ai sensi della L. n. 865 del 1971, art. 60 delle aree espropriate, anche quando,in ottemperanza alla menzionata disposizione venga delegato altro soggetto per l'acquisizione delle aree, esaurendosi in tal caso la delega in un mero incarico a compiere in nome e per conto del comune e d' intesa con quest'ultimo gli atti necessari per l'adozione del provvedimento ablatorio;
e non venendo meno tale legittimazione per il fatto che il decreto di esproprio abbia ad oggetto suoli assegnati agli enti ed alle cooperative indicate dalla menzionata normativa, in quanto la loro proprietà è pur sempre acquisita dal comune espropriante (da ultimo: Cass. 13456/2011; 19048/2008; 18612/2008; nonché sez. un. 24397/2007). Per cui, siccome nel caso la sentenza impugnata ha accertato - e le parti ribadito - che il decreto di espropriazione per l'acquisizione dei terreni NA è stato conseguito dal comune di S. Giovanni La punta, del tutto correttamente ne è stata ritenuta l'esclusiva titolarità dal lato passivo dell'obbligazione di corrispondere l'indennità di cui all'art. 42 Cost. ai proprietari espropriati: a nulla rilevando in questa sede gli eventuali errori ed illegittimità del provvedimento ablatorio caducabile soltanto dal comune in via di autotutela,ovvero attraverso impugnazione davanti al giudice amministrativo;
ne' tanto meno i rapporti contrattuali intercorsi tra l'ente e ciascuna delle cooperative per effetto della ricordata convenzione 21 ottobre 2005, essendovi rimasti del tutto estranei i proprietari espropriati.
Inammissibile è infine il secondo motivo con cui il comune, deducendo violazione degli artt. 106 e 112 cod. proc. civ. si duole che la Corte di appello abbia omesso di statuire sulla domanda di rivalsa avanzata anche nei confronti delle cooperative escluse dalla condanna, avanzata nella memoria di replica depositata il 7 dicembre 2009 nel giudizio promosso da TA NA: in quanto comparse e memorie conclusionali (ed a maggior ragione di replica) hanno soltanto la funzione di illustrare le ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fondano le domande e le eccezioni già proposte;
e pertanto non possono contenere domande o eccezioni nuove che comportino un ampliamento del "thema decidendum", ne' l'accettazione del contraddittorio rispetto a domande nuove della controparte, essendo detta attività consentita solo fino al momento della rimessione della causa al collegio per la discussione (Cass. 315/2012; 5478/2006). Per cui al giudice di merito è data la sola alternativa di dichiarare dette domande inammissibili ovvero di non pronunciarsi al riguardo (Cass. 6858/2004; 11175/2002). Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano a carico del comune come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte,rigetta il ricorso e condanna il comune al pagamento delle spese processuali,che liquida in favore dei NA in complessivi Euro 6.000,00 oltre ad Euro 200,00 per esborsi ed agli accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2013