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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 02/05/2025, n. 632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 632 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 911/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
I^ Sezione Civile
La Corte di Appello di Ancona – I sezione civile - composta dai seguenti magistrati:
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Piergiorgio Palestini Consigliere
Dott. Cesare Marziali Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 911 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 e promossa
DA
( P.I.V.A. – Ente nell'ambito Parte_1 P.IVA_1 del quale è stata incorporata l' e rispetto al quale è subentrato in Controparte_1
persona del Dott. C.F. nella sua qualità di Direttore Generale e Controparte_2 C.F._1
Legale Rappresentante, rappresentata, assistita e difesa dall'avv. Lorenzo Dell'Elce, del Foro di Milano elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Milano alla Via G. SERBELLONI n. 1
pagina 1 di 4 - APPELLANTE -
CONTRO
(C.F. ), (C.F. Controparte_3 C.F._2 CP_4
) e (C.F. , rappresentati e C.F._3 Controparte_5 C.F._4 difesi dall'Avv. LEARDINI STEFANO presso il cui studio in VIA RAVEL 13, CATTOLICA (RN) eleggono domicilio (C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_6 C.F._5 dall'Avv. Pullè Fabrizio presso il cui studio in VIA XIX OTTOBRE 3 47838 RICCIONE elegge domicilio
- APPELLATI -
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Pesaro – Sezione Prima Civile N. 632/2024 R.G.
2899/2021 pubblicata il 13.8.2024 e notificata in data 13.8.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l' (ora Parte_2
) proponeva appello avverso la sentenza in Parte_1
epigrafe chiedendone la sospensione e/o revoca della provvisoria esecutorietà.
Gli appellati, , , , restavano Controparte_3 CP_7 Controparte_5 Controparte_6
contumaci.
Con decreto del 09.10.2024 il Presidente designava quale giudice istruttore il Dott. Sergio Casarella il quale con successivo decreto, in pari data, assegnava termine ex art. 127 ter c.p.c. sino al 24.03.'25, per il deposito di note per la prima trattazione della causa ai sensi dell'art 350 cpc.
Con decreto del 25.03.2025, il consigliere nominato, alla scadenza dei termini assegnati con precedente decreto del 09.10.2024, rilevato il mancato deposito di note telematiche da entrambe le parti, rinviava per i medesimi incombenti assegnando, in applicazione dell'art. 127 ter c.p.c. termini sino al pagina 2 di 4 14.04.2025.
Con ordinanza del 28.03.2025, il collegio giudicante scioglieva la riserva in ordine alla richiesta inibitoria in atto di appello ex art 283 cpc, disponendo il non luogo a provvedere, stante la mancata trasmissione da parte delle parti delle note ex art 127 ter cpc, deducendo da tale atteggiamento processuale un sostanziale disinteresse di parte appellante alla stessa richiesta di sospensiva.
Con ordinanza del 15.04.25, stante il mancato deposito di note e rimessa al collegio ogni ulteriore valutazione, la causa veniva posta in riserva di decisione al collegio.
§§§§§§
L'art. 127 ter, quarto comma, c.p.c. dispone che “se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato, il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”.
Orbene, dall'esame del fascicolo d'ufficio va ritenuta la ricorrenza dei presupposti di legge per la declaratoria di estinzione del processo ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 306 c.p.c.
Per una siffatta declaratoria va adottato un provvedimento avente forma di sentenza, secondo quanto previsto dall'art. 307, ultimo comma, c.p.c.
A mente dell'art. 310, ultimo comma, le spese del presente grado di giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando nel procedimento di appello proposto da
[...]
per la riforma del provvedimento in epigrafe - ordina la Parte_1 cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
- spese a carico di chi le ha anticipate;
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio, il 29 aprile 2025
Il Cons. est. Dr. C. Marziali
Il Presidente
pagina 3 di 4 dott. Gianmichele Marcelli
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
I^ Sezione Civile
La Corte di Appello di Ancona – I sezione civile - composta dai seguenti magistrati:
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Piergiorgio Palestini Consigliere
Dott. Cesare Marziali Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 911 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 e promossa
DA
( P.I.V.A. – Ente nell'ambito Parte_1 P.IVA_1 del quale è stata incorporata l' e rispetto al quale è subentrato in Controparte_1
persona del Dott. C.F. nella sua qualità di Direttore Generale e Controparte_2 C.F._1
Legale Rappresentante, rappresentata, assistita e difesa dall'avv. Lorenzo Dell'Elce, del Foro di Milano elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Milano alla Via G. SERBELLONI n. 1
pagina 1 di 4 - APPELLANTE -
CONTRO
(C.F. ), (C.F. Controparte_3 C.F._2 CP_4
) e (C.F. , rappresentati e C.F._3 Controparte_5 C.F._4 difesi dall'Avv. LEARDINI STEFANO presso il cui studio in VIA RAVEL 13, CATTOLICA (RN) eleggono domicilio (C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_6 C.F._5 dall'Avv. Pullè Fabrizio presso il cui studio in VIA XIX OTTOBRE 3 47838 RICCIONE elegge domicilio
- APPELLATI -
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Pesaro – Sezione Prima Civile N. 632/2024 R.G.
2899/2021 pubblicata il 13.8.2024 e notificata in data 13.8.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l' (ora Parte_2
) proponeva appello avverso la sentenza in Parte_1
epigrafe chiedendone la sospensione e/o revoca della provvisoria esecutorietà.
Gli appellati, , , , restavano Controparte_3 CP_7 Controparte_5 Controparte_6
contumaci.
Con decreto del 09.10.2024 il Presidente designava quale giudice istruttore il Dott. Sergio Casarella il quale con successivo decreto, in pari data, assegnava termine ex art. 127 ter c.p.c. sino al 24.03.'25, per il deposito di note per la prima trattazione della causa ai sensi dell'art 350 cpc.
Con decreto del 25.03.2025, il consigliere nominato, alla scadenza dei termini assegnati con precedente decreto del 09.10.2024, rilevato il mancato deposito di note telematiche da entrambe le parti, rinviava per i medesimi incombenti assegnando, in applicazione dell'art. 127 ter c.p.c. termini sino al pagina 2 di 4 14.04.2025.
Con ordinanza del 28.03.2025, il collegio giudicante scioglieva la riserva in ordine alla richiesta inibitoria in atto di appello ex art 283 cpc, disponendo il non luogo a provvedere, stante la mancata trasmissione da parte delle parti delle note ex art 127 ter cpc, deducendo da tale atteggiamento processuale un sostanziale disinteresse di parte appellante alla stessa richiesta di sospensiva.
Con ordinanza del 15.04.25, stante il mancato deposito di note e rimessa al collegio ogni ulteriore valutazione, la causa veniva posta in riserva di decisione al collegio.
§§§§§§
L'art. 127 ter, quarto comma, c.p.c. dispone che “se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato, il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”.
Orbene, dall'esame del fascicolo d'ufficio va ritenuta la ricorrenza dei presupposti di legge per la declaratoria di estinzione del processo ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 306 c.p.c.
Per una siffatta declaratoria va adottato un provvedimento avente forma di sentenza, secondo quanto previsto dall'art. 307, ultimo comma, c.p.c.
A mente dell'art. 310, ultimo comma, le spese del presente grado di giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando nel procedimento di appello proposto da
[...]
per la riforma del provvedimento in epigrafe - ordina la Parte_1 cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
- spese a carico di chi le ha anticipate;
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio, il 29 aprile 2025
Il Cons. est. Dr. C. Marziali
Il Presidente
pagina 3 di 4 dott. Gianmichele Marcelli
pagina 4 di 4