Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/01/2025, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI prima sezione civile
Il tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Raffaele Sdino presidente rel.
2) Valeria Rosetti giudice
3) Immacolata Cozzolino giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 17174 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2021 , avente ad oggetto: divorzio giudiziale vertente
TRA
) rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
giusta procura in atti, dall'avv. NOCE LUCIANO presso cui è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
E
), rappresentata e difesa, Controparte_1 C.F._2
in virtù di procura in atti, dall'avv. GALDIERI LUCA presso cui è elettivamente domiciliato
RESISTENTE
NONCHÉ
Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 05/07/2021 il ricorrente chiedeva pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio contratto in Napoli il 26/02/1992 con la resistente.
A sostegno della domanda deduceva che:
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che dal matrimonio erano nati due figli: del 23/02/1992 e Per_1 Per_2
del 30/09/1999; che era venuta meno la comunione materiale e spirituale fin da quando, nell'ambito del giudizio di separazione consensuale, erano stati autorizzati dal
Presidente del Tribunale a vivere separatamente;
che il giudizio era stato definito con provvedimento di omologa del
11/10/2016; che nei patti della separazione era stato previsto l'affido condiviso del figlio, la sua collocazione prevalente presso la madre e posto a suo carico l'obbligo di pagamento di un assegno di mantenimento del figlio minore di € 250,00 mensili e di un assegno di mantenimento del figlio maggiorenne ma non Per_1 autosufficiente, di € 250,00, oltre al 50% delle spese straordinarie;
che perdurava lo stato di separazione;
ciò, premesso concludeva per la pronuncia di divorzio, la revoca dell'assegno previsto a titolo di contributo al mantenimento del figlio e la Per_1 revoca dell'assegno previsto a titolo di contributo al mantenimento del figlio o in subordine la corresponsione dell'assegno direttamente al figlio, oltre il Per_2
50% delle spese straordinarie.
Si costituiva la resistente senza opporsi all'accoglimento della domanda sullo status. In ordine alle altre statuizioni chiedeva la previsione a carico del padre di un assegno quale contributo al mantenimento del figlio di € 400,00, oltre Per_2
il 50% delle spese straordinarie;
infine, in via riconvenzionale chiedeva un assegno di divorzio di € 250,00.
Constatato l'esito negativo del tentativo di conciliazione, il Presidente in [...],00 al mantenimento del figlio e confermava le condizioni della separazione e rimetteva le parti dinanzi al Per_1
giudice istruttore.
Emessa la sentenza parziale, depositata in data 04/04/2023, con ordinanza del 10/11/2023 il g.i. non ammetteva le istanze istruttorie e revocava l'obbligo di pagamento dell'assegno di mantenimento a carico del padre per il figlio Per_2
All'udienza cartolare del 07/11/2024 le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo sulle statuizioni accessorie e i difensori rassegnavano le conclusioni chiedendo che il Tribunale volesse accogliere l'accordo raggiunto dalle parti.
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Essendo già stata emessa la sentenza di separazione, la causa era rimessa al
Collegio per la decisione sulle ulteriori statuizioni.
Le parti hanno pattuito quanto segue:
“1) il signor verserà una tantum alla signora Parte_2 CP_1
la somma di € 10.000,00 (diecimila/00) a mezzo di bonifico bancario sul
[...]
conto corrente a lei intestato [...], entro 30 (trenta) giorni dal deposito della sentenza del procedimento R.G. 17174/2021 a tacitazione di ogni pretesa avanzata di assegno divorzile da parte della stessa;
2) il signor è titolare dei seguenti cespiti: a) diritto di Parte_2
proprietà per 1/56 su Immobile in Napoli al Prolungamento CA De MA
Piano Terreno Identificato catastalmente: Sezione Urb., SCA. Foglio 16, Particella
778, Subalterno 2, Partita 165679, Rendita Euro 518,73, Zona Censuaria 3, Cat.
C/6, Classe 5, Consistenza 162 mq;
b) diritto di proprietà per 1/56 su Immobile in Napoli al Prolungamento
CA De MA Piano Terreno Identificato catastalmente: Sezione Urb., SCA.
Foglio 16, Particella 779, Subalterno 3, Rendita Euro 170,43, Zona Censuaria 3,
Cat. 2, Classe 4, Consistenza 1,5 vani.
3) il signor entro 60 (sessanta) giorni dal deposito della Parte_2 sentenza di accoglimento dei presenti accordi, ad integrazione della somma di €
10.000,00 (diecimila/00) indicata al punto 1), si obbliga a trasferire alla signora
la quota di sua proprietà dei cespiti sopra indicata. Classe 4, Controparte_1
Consistenza 1,5 vani. I signori e per tale atto di Parte_1 Controparte_1 trasferimento immobiliare chiedono l'applicazione dei benefici fiscali all'uopo previsti dalla legge vigente. Le spese notarili saranno sostenute dai Signori
e in misura eguale ed il professionista sarà Parte_2 Controparte_1 individuato tra quello che per l'atto a stipularsi proporrà una spesa per competenze e tributi complessivamente inferiori;
4) il signor dichiara di non avere nulla a pretendere dalla Parte_2
signora per le somme da lui esclusivamente versate per Controparte_1
l'estinzione del finanziamento a suo tempo sottoscritto dai coniugi per sostenere i costi di iscrizione e partecipazione al Corso di Cucina del figlio primogenito
Per_1
5) il signor e la signora con l'esatto Parte_2 Controparte_1 adempimento degli accordi intervenuti dichiarano di non avere null'altro a
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pretendere reciprocamente avendo con ciò definito ogni rapporto economico tra loro intercorso, nessuno escluso;
6) i signori e la signora convengono che Parte_2 Controparte_1
le spese e le competenze del presente giudizio siano compensate interamente tra le parti con l'esclusione del vincolo di solidarietà.”
Poiché l'accordo non è in contrasto con norme imperative e quanto corrisposto una tantum è congruo, può essere recepito dal Tribunale e posto alla base della decisione.
Stante l'accordo raggiunto e l'assenza di un'effettiva soccombenza le spese di lite possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. recepisce le condizioni concordate tra le parti come in parte motiva;
2. dichiara compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 29/11/2024
Il presidente estensore
Raffaele Sdino
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