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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 12/05/2025, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO composta da:
Federico Grillo Pasquarelli PRESIDENTE
Giuliana Melandri CONSIGLIERA
Maria Grazia Cassia CONSIGLIERA REL. all'udienza in data 8 maggio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. R.G. 19 /2024 promossa da:
(C.F. ), assistita e difesa dagli Parte_1 P.IVA_1
Avv.ti PAOLA RUSSO ( ) FRANCESCA C.F._1
GUADAGNA ( ) e PAOLO PUGLIESE C.F._2
( ) C.F._3
reclamante contro
(C.F. ), assistito e Controparte_1 C.F._4
difeso dagli Avv.ti STEFANO ZACCARIELLO ) C.F._5
e SERGIO ZACCARIELLO ) C.F._6
reclamato
OGGETTO: Reclamo ex art. 1, comma 58, L. 92/2012
CONCLUSIONI: per il reclamante: come da ricorso. per il reclamato: come da memoria di costituzione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con sentenza n. 1053/2023 pubblicata in data 28/12/2023 il Tribunale di
Genova - pronunciando sul ricorso depositato il 27 gennaio 2023 da
[...]
in opposizione all'ordinanza ex art. 1 co. 48° legge n. Parte_1
92/2012, con cui è stata dichiarata l'illegittimità del licenziamento intimato a in data 19 novembre 2021, con condanna della Controparte_1
suddetta società al pagamento di un'indennità risarcitoria ex art. 18 co. 5° legge n. 300/1970 pari a 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto – ha riformato l'ordinanza opposta, annullando il licenziamento e condannando a reintegrare il lavoratore nel posto Parte_1
di lavoro ed a pagargli un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello della reintegra, nel limite di 12 mensilità, oltre interessi e rivalutazione sulle somme annualmente rivalutate dalle singole maturazioni al saldo;
ha altresì condannato la società opponente al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale senza applicazione di sanzioni per omessa o ritardata contribuzione, ponendo a carico della suddetta le spese di lite e di CTU.
Il Tribunale ha dato atto che il licenziamento per giusta causa era stato preceduto da due contestazioni disciplinari dell'1 e del 18 ottobre 2021 che attribuivano al lavoratore condotte materiali da ritenersi “pacifiche”; in particolare, ha rilevato che il lavoratore non si era presentato in ufficio dal
15 al 30 settembre 2021, avendo inserito il giustificativo “SWO”, proprio dello smart working, nell'applicativo aziendale a copertura di tali giornate,
e tuttavia “non aveva offerto prova idonea in ordine anche ad una sola prestazione lavorativa resa nel periodo in contestazione”, essendo per pag. 2/12 contro documentali gli scambi di mail con cui il responsabile Tes_1
gli chiedeva conto del lavoro assegnatogli, e pacifiche tanto CP_2
l'omessa risposta alle plurime video chiamate del che la mancata Tes_1
presentazione in ufficio alle tre successive convocazioni del 27, 28 e 29 settembre 2021.
Il Tribunale ha ritenuto altresì pacifico che il soffrisse da anni di CP_1
patologia nota all'azienda, tanto è vero che “l'ultimo certificato di idoneità alla mansione del 3 novembre 2020 riportava le seguenti prescrizioni:
“Non adibire a lavorazioni che prevedano stress psichici intensi (es. ordini
e rimproveri aggressivi, carichi di lavoro eccessivi, comandi poco chiari o contraddittori, conflitti interpersonali, gestione dell'emergenza, incarichi dequalificanti, etc) …”; prescrizioni che erano state rispettate “in quanto
l'interlocuzione tra il sig. e il lavoratore è avvenuta con toni Tes_1
assolutamente pacati e con indicazioni di lavoro chiare e cortesi, accompagnate da altrettanto garbate richieste di esplicitare l'esistenza di eventuali problemi”.
Tanto chiarito, il Tribunale ha dato atto che il lavoratore, nella fase a cognizione piena, aveva introdotto una circostanza nuova, sostenendo di essersi trovato, nel periodo oggetto di contestazione, in condizione di incapacità naturale a causa della riacutizzazione della patologia psichiatrica da cui era affetto. Dato corso a CTU medico-legale, il Tribunale ne ha quindi fatte proprie le conclusioni, ritenendo che il a partire dal 15 CP_1
settembre 2021 aveva subito una riduzione della capacità critica e di giudizio a causa della “riacutizzazione psicotica delirante che si andava instaurando”, con totale perdita della capacità di intendere e di volere a partire quantomeno dal 28/9/2021 per “scompenso psicotico acuto”, che lo pag. 3/12 aveva reso non “in grado di svolgere la sua prestazione lavorativa” pur mantenendo la consapevolezza di “alcune necessità elementari quali segnarsi lo smart working e alla fine chiedere ferie”.
Il Tribunale ha quindi ritenuto che, in difetto di imputabilità dei comportamenti contestati, sussistessero i presupposti di cui all'art. 18 co. 4
L.n. 300/1970. Ha in ogni caso osservato che anche solo escludendo l'imputabilità “delle assenze dei giorni 28, 19 e 30 settembre 2021 – (non imputabilità difficilmente contestabile alla luce del fatto che la mattina del
1 ottobre 2021 il lavoratore” era stato accompagnato al pronto soccorso con proposta di TSO dalla psichiatra “intervenuta al domicilio per uno stato di agitazione psicomotoria in scompenso psicotico acuto, ricovero poi trasformato in volontario su richiesta del paziente)”, i giorni di assenza ingiustificata si riducevano a 9, e che ai sensi dell'art. 5 del regolamento disciplinare della datrice di lavoro all'assenza ingiustificata dal servizio fino a 10 giorni consegue la sola sanzione conservativa della sospensione dal servizio e dallo stipendio.
In ogni caso, il Tribunale ha escluso che a fronte delle condizioni di salute del fosse ravvisabile la volontà del suddetto di approfittare del CP_1
regime di smart working.
Con ricorso depositato in data 22/01/2024 Parte_1
propone reclamo contestando l'acritica adesione da parte del Tribunale alle conclusioni formulate dal CTU, essendo stata omessa la considerazione dei rilievi del CTP dell'opponente, peraltro a fronte della discutibile scelta del
CTU di non farsi affiancare da specialista in psichiatria;
lamenta in particolare che l'affermazione dell'incapacità di intendere e di volere sia stata desunta in via indiziaria a fronte di elementi contraddittori e dati pag. 4/12 incerti, non essendo ad esempio provato da quando il aveva CP_1
sospeso la terapia farmacologica esponendosi al rischio della riacutizzazione della patologia, ed essendo stato illogicamente ritenuto non probante quanto dichiarato in proposito dallo stesso in occasione CP_1
dell'interrogatorio libero. Osserva che la riacutizzazione della patologia, ove effettivamente dipendente dalla sospensione del farmaco, era da imputarsi allo stesso mentre alla datrice di lavoro non poteva CP_1
imputarsi alcunché, considerato che in passato il lavoratore aveva subito altri TSO senza che nei giorni precedenti avesse mancato di adempiere alla prestazione lavorativa.
Parte reclamante lamenta infine l'erroneità della decisione in punto a spese di lite, considerata la novità della questione dedotta dal lavoratore, che tanto in sede sommaria che, ancor prima, nell'ambito del procedimento disciplinare, si era limitato a dedurre di aver avuto un mero malessere;
né il
Tribunale aveva considerato l'ampia disponibilità transattiva sin da subito dimostrata dalla datrice di lavoro.
resiste, ribadendo che le condotte contestate Controparte_1
difettavano dell'imputabilità e replicando punto per punto alle avverse doglianze, che chiede vengano rigettate con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite.
Espletato vanamente il tentativo di conciliazione, disposto il rinnovo della
CTU, all'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa sulla base dei seguenti motivi.
Ω Ω Ω
Oggetto del contendere è l'imputabilità delle condotte poste a fondamento del licenziamento per giusta causa, pacifiche nella loro materialità, e pag. 5/12 comunque la valutazione della gravità dell'inadempimento, in quanto parte reclamante ritiene che il abbia intenzionalmente approfittato del CP_1
regime di smart working per lucrare indebitamente la retribuzione, rimarcando l'intenzionalità della condotta.
Considerati i rilievi critici svolti della reclamante alle conclusioni cui è pervenuto il CTU nominato dal Tribunale, la consulenza tecnica è stata rinnovata con assegnazione dell'incarico a specialista in psichiatria - già direttore sanitario del Centro Salute Mentale 12 – ASL 3 Genovese - il quale, chiamato a valutare se il “nel periodo dal 15.9.2021 al CP_1
30.9.2021 si trovasse in situazione di incapacità di intendere e di volere”, visitato il ricorrente e letti gli atti di causa (e tra questi, “con particolare attenzione” la cartella di ricovero del 2021 presso il policlinico San
Martino), è pervenuto alle seguenti conclusioni:
“Il sig. isulta affetto da patologia di tipo psicotico diagnosticabile CP_1
come “Psicosi paranoide con decorso prolungato”. Durante il periodo di ricovero del 2021 risulta che il periziando fosse affetto da recidiva psicotica acuta tale da rendere necessario un provvedimento di ricovero ospedaliero. Nonostante la gravità del disturbo psichiatrico, risulta come il periziando abbia mantenuto parziali capacità di adeguatezza, ragionamento e corretto comportamento che non consentono di escluderne totalmente la capacità di intendere e volere nel periodo di tempo compreso tra il 15 e il 30 settembre 2021”.
Il CTU ha diffusamente motivato le proprie conclusioni, illustrando le caratteristiche della patologia, mettendo in evidenza come lo scompenso registrato nelle fasi di crisi acuta possa notevolmente variare “da caso a caso”, su “base psicopatologica e personologica non essendovi quindi
pag. 6/12 uniformità nella compromissione psichica tra i vari soggetti sofferenti”
(…) La patologica interferenza della Psicosi Acuta sulle funzioni mentali del soggetto sofferente può quindi configurare quadri di menomazione assai diversi, che spaziano dalla totale e, di solito, temporanea compromissione delle minime capacità di organizzazione e adeguatezza mentale ( situazioni nelle quali è necessario sostenere il soggetto sofferente anche nelle attività di base della vita quotidiana quali l'alimentazione,
l'igiene personale ecc) a situazioni sostanzialmente diverse nelle quali, o perché in fase iniziale o per capacità di resilienza del soggetto, la compromissione non è completa”.
Tanto premesso, il CTU ha preso in considerazione la specifica situazione del tenuto conto dell'anamnesi psichiatrica e dei tratti morbosi di CP_1
personalità che lo caratterizzano (diffidenza, iperprecisione, interpretatività) nonché dell'incontestata “interruzione non concordata del trattamento farmacologico” che ha determinato lo scompenso psicopatologico che ha reso necessaria l'ospedalizzazione il giorno 1 ottobre 2021; scompenso iniziato nelle settimane precedenti e progressivamente aggravatosi, diagnosticato come “Psicosi acuta di tipo paranoide“ che rappresenta chiara condizione di emergenza psichiatrica”.
Al fine di pronunciarsi sulla capacità di intendere e di volere del CP_1
nei giorni precedenti al ricovero, oggetto di contestazione, il CTU ha dato conto delle “funzioni lavorative” poste in essere dal periziando: in particolare, la “timbratura o invio corretto di giustificativo di assenza” e la
“la risposta via email ai vari solleciti ricevuti”, tramite “adeguata costruzione del pensiero privo di alterazioni del corso formale”, rilevando come il abbia per tal modo dimostrato “adeguata capacità di CP_1
pag. 7/12 “lettura della realtà” e sottolineando come le “risposte ai solleciti dei superiori mostrano adeguatezza formale e ragionevolezza nelle motivazioni utilizzate come giustificazione pur persistendo un più generale “alour” interpretativo e paranoide”.
Secondo il CTU, il anche il “giorno del ricovero (in una CP_1
condizione mentale da ritenere presuntivamente aggravatasi rispetto alle due settimane precedenti) mostra adeguatezza del comportamento, sufficiente contatto con la realtà che gli permette di usufruire correttamente del ricordo delle precedenti esperienze di ricovero e di accettarlo trasformandolo in una condizione di volontarietà.
Nel corso del ricovero non viene segnalata inadeguatezza comportamentale o rifiuto delle varie pratiche sanitarie, il periziando si mantiene ragionevole, collaborante, disponibile e sostiene il colloquio in maniera adeguata esprimendo valide modalità di pensiero ed eloquio (pur viziate dalla interpretatività) paranoide.
Inoltre, il sig. ha dimostrato una parziale consapevolezza critica CP_1
sulla propria situazione accettando il ricovero (che si è conseguentemente trasformato in ricovero volontario) collaborando fattivamente ai vari e complessi momenti dell'esecuzione dello stesso attenendosi alle disposizioni dei sanitari anche nel delicato tema della durata dello stesso”.
Il CTU incaricato dell'accertamento ha adottato un metodo di indagine serio e razionale, garantendo il puntuale rispetto del contraddittorio e fornendo puntuale risposta alle osservazioni critiche svolte dai consulenti di parte reclamata, previo esame dettagliato della situazione.
In particolare, le conclusioni del CTU risultano coerenti con la documentazione medica in atti e le valutazioni circa le residue capacità del pag. 8/12 appaiono pertinenti ed adeguatamente motivate. E' infatti indubbio CP_1
che la documentazione dei colloqui intercorsi tra il reclamato ed il suo superiore evidenzi l'apparente aderenza alla realtà del CP_1
Il CTU, senza essere contraddetto sul punto, ha in particolare evidenziato che “l'adeguatezza sintattica” dei messaggi inviati dal non risulti CP_1
mai alterata, chiarendo come la distinzione tra adeguatezza sintattica ed il contenuto semantico costituisca “elemento portante della semeiotica psichiatrica” in quanto “nelle forme più gravi, le psicosi alterano la capacità del soggetto sofferente di esprimere adeguatamente il proprio pensiero destrutturandone l'organizzazione sintattica cosa che non avviene nel caso in esame nel quale il periziando mostra sempre la capacità di costruire correttamente il proprio eloquio, di comunicarlo e di argomentare correttamente (anche se con contenuti paranoidi)”.
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU appaiono pertanto prive di vizi logici, corrette e condivisibili, ed il Collegio ritiene di doverle fare proprie al fine di trarre argomenti per la formazione del proprio convincimento.
Poiché il codice disciplinare di Rina Service S.p.A. prevede il licenziamento con preavviso in caso di assenza ingiustificata dal servizio per oltre dieci giorni consecutivi (cfr. art. 5 lett. e codice disciplinare, doc.
n. 7 fascicolo di primo grado di parte reclamante), la condotta contestata deve ritenersi oggettivamente e soggettivamente sussistente.
Resta tuttavia da considerare che, come ben chiarito dal CTU “durante i periodi di esacerbazione psicotica i soggetti sofferenti mostrano sempre in maniera importante ma con diversa gradualità, compromissione delle facoltà psichiche superiori Conseguentemente si rileva, da consolidata esperienza clinica e scientifica, come proprio nelle fasi di scompenso
pag. 9/12 psicotico il soggetto sofferente possa mettere in atto comportamenti (anche omissivi) che si configurano come trasgressivi della legalità e delle regole di vita a cui la persona deve usualmente sottostare.
La compromissione delle facoltà psichiche superiori deve quindi ritenersi comunque acclarata dal CTU, che ha infatti rilevato come nel periodo compreso tra il 15 e il 30 le capacità psichiche del ell'ambito della CP_1
comprensione e volizione, se non integralmente compromesse, fossero comunque “ridotte”, e come gli stessi comportamenti trasgressivi delle regole possano considerarsi sintomatici di “pensieri” e manifestazioni di volontà “viziati da evidente distorsione su base psicopatologica”.
Appaiono pertanto corrette le conclusioni cui era già pervenuto il Tribunale all'esito della fase sommaria con ordinanza del 24.12.2022, in atti, in quanto la fattispecie concreta impone un'attenta valutazione in punto a gravità della condotta del lavoratore e della relativa incidenza sul vincolo fiduciario ex art. 2119 c.c..
E' pacifico in causa che il dipendente di Rina Service S.p.A. sin CP_1
dal giugno 1999 senza aver mai dato adito a rilievi disciplinari, soffrisse da tempo della patologia in questione, ben nota alla società, tanto che nel 2011 il TSO era stato richiesto dalla stessa datrice di lavoro (doc. n. 1 di parte reclamata, pag. 44 della cartella clinica), mentre il TSO eseguito nel 2016 ha comportato l'intervento sul luogo di lavoro delle forze dell'ordine (doc.
n. 2 di parte reclamata).
Dall'esame dei messaggi intercorsi tra il ed il suo responsabile CP_1
emerge che quest'ultimo si è posto il dubbio circa la sussistenza di possibili bisogni o difficoltà rimaste inespresse, e ciò sia per il contenuto di talune risposte (“Ci sono priorità più importanti”), che per la prolungata pag. 10/12 irreperibilità e l'omessa risposta alle videochiamate. La scelta di negare le ferie, pur legittima, considerata la situazione avrebbe ben potuto essere accompagnata dall'invito ad avvalersi, ove necessario, di un congedo per malattia.
In sede di reclamo, la stessa datrice di lavoro afferma che “se fin da subito il lavoratore, già dimesso dal TSO e quindi con un chiaro quadro della situazione, in sede di giustificazioni si fosse difeso in via specifica sostenendo la sua incapacità di intendere e di volere forse non si sarebbe neppure arrivati al licenziamento” (cfr. pag. 14/15 del reclamo)
In conclusione, la sanzione disciplinare espulsiva appare sproporzionata, né può darsi rilievo al fatto che il aveva volontariamente sospeso le CP_1
cure, essendo ampiamente evidenziata dalla documentazione medica in atti la persistente incapacità del suddetto di riconoscersi afflitto dalla patologia psichiatrica che ne ha condizionato l'agire.
Le conseguenze dell'illegittimità del licenziamento sono quelle già ben evidenziate nell'ordinanza del Tribunale del 23.12.2022, ricorrendo la fattispecie di cui all'art. 18 co. 5 L.n. 300/1970, e dovendosi ritenere ivi correttamente motivata, e quindi condivisibile, la quantificazione dell'indennità risarcitoria nella misura massima.
Il reclamo viene pertanto parzialmente accolto nei termini di cui al dispositivo.
Pur a fronte della parziale soccombenza della reclamante, le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti, stante la costante disponibilità transattiva della reclamante, che già in sede di opposizione all'ordinanza resa all'esito della fase sommaria aveva dichiarato la disponibilità sia a pag. 11/12 rinunciare all'opposizione che alla riassunzione del lavoratore, sia pure part time.
Le spese di CTU, da liquidarsi con separato decreto, vanno poste a carico della parte reclamante.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del reclamo, dichiara l'illegittimità del licenziamento per cui è causa;
dichiara risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento
(19.11.2021); condanna a corrispondere al ricorrente un'indennità Parte_1
risarcitoria omnicomprensiva ex art. 18 co. 5 l.n. 300/1970 pari a 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi e rivalutazione sulla somma annualmente rivalutata dalla data del licenziamento al saldo.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Pone le spese di CTU a carico di parte reclamante.
Così deciso il giorno 8 maggio 2025
La Consigliera est. Il Presidente
Maria Grazia Cassia Federico Grillo Pasquarelli
pag. 12/12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO composta da:
Federico Grillo Pasquarelli PRESIDENTE
Giuliana Melandri CONSIGLIERA
Maria Grazia Cassia CONSIGLIERA REL. all'udienza in data 8 maggio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. R.G. 19 /2024 promossa da:
(C.F. ), assistita e difesa dagli Parte_1 P.IVA_1
Avv.ti PAOLA RUSSO ( ) FRANCESCA C.F._1
GUADAGNA ( ) e PAOLO PUGLIESE C.F._2
( ) C.F._3
reclamante contro
(C.F. ), assistito e Controparte_1 C.F._4
difeso dagli Avv.ti STEFANO ZACCARIELLO ) C.F._5
e SERGIO ZACCARIELLO ) C.F._6
reclamato
OGGETTO: Reclamo ex art. 1, comma 58, L. 92/2012
CONCLUSIONI: per il reclamante: come da ricorso. per il reclamato: come da memoria di costituzione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con sentenza n. 1053/2023 pubblicata in data 28/12/2023 il Tribunale di
Genova - pronunciando sul ricorso depositato il 27 gennaio 2023 da
[...]
in opposizione all'ordinanza ex art. 1 co. 48° legge n. Parte_1
92/2012, con cui è stata dichiarata l'illegittimità del licenziamento intimato a in data 19 novembre 2021, con condanna della Controparte_1
suddetta società al pagamento di un'indennità risarcitoria ex art. 18 co. 5° legge n. 300/1970 pari a 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto – ha riformato l'ordinanza opposta, annullando il licenziamento e condannando a reintegrare il lavoratore nel posto Parte_1
di lavoro ed a pagargli un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello della reintegra, nel limite di 12 mensilità, oltre interessi e rivalutazione sulle somme annualmente rivalutate dalle singole maturazioni al saldo;
ha altresì condannato la società opponente al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale senza applicazione di sanzioni per omessa o ritardata contribuzione, ponendo a carico della suddetta le spese di lite e di CTU.
Il Tribunale ha dato atto che il licenziamento per giusta causa era stato preceduto da due contestazioni disciplinari dell'1 e del 18 ottobre 2021 che attribuivano al lavoratore condotte materiali da ritenersi “pacifiche”; in particolare, ha rilevato che il lavoratore non si era presentato in ufficio dal
15 al 30 settembre 2021, avendo inserito il giustificativo “SWO”, proprio dello smart working, nell'applicativo aziendale a copertura di tali giornate,
e tuttavia “non aveva offerto prova idonea in ordine anche ad una sola prestazione lavorativa resa nel periodo in contestazione”, essendo per pag. 2/12 contro documentali gli scambi di mail con cui il responsabile Tes_1
gli chiedeva conto del lavoro assegnatogli, e pacifiche tanto CP_2
l'omessa risposta alle plurime video chiamate del che la mancata Tes_1
presentazione in ufficio alle tre successive convocazioni del 27, 28 e 29 settembre 2021.
Il Tribunale ha ritenuto altresì pacifico che il soffrisse da anni di CP_1
patologia nota all'azienda, tanto è vero che “l'ultimo certificato di idoneità alla mansione del 3 novembre 2020 riportava le seguenti prescrizioni:
“Non adibire a lavorazioni che prevedano stress psichici intensi (es. ordini
e rimproveri aggressivi, carichi di lavoro eccessivi, comandi poco chiari o contraddittori, conflitti interpersonali, gestione dell'emergenza, incarichi dequalificanti, etc) …”; prescrizioni che erano state rispettate “in quanto
l'interlocuzione tra il sig. e il lavoratore è avvenuta con toni Tes_1
assolutamente pacati e con indicazioni di lavoro chiare e cortesi, accompagnate da altrettanto garbate richieste di esplicitare l'esistenza di eventuali problemi”.
Tanto chiarito, il Tribunale ha dato atto che il lavoratore, nella fase a cognizione piena, aveva introdotto una circostanza nuova, sostenendo di essersi trovato, nel periodo oggetto di contestazione, in condizione di incapacità naturale a causa della riacutizzazione della patologia psichiatrica da cui era affetto. Dato corso a CTU medico-legale, il Tribunale ne ha quindi fatte proprie le conclusioni, ritenendo che il a partire dal 15 CP_1
settembre 2021 aveva subito una riduzione della capacità critica e di giudizio a causa della “riacutizzazione psicotica delirante che si andava instaurando”, con totale perdita della capacità di intendere e di volere a partire quantomeno dal 28/9/2021 per “scompenso psicotico acuto”, che lo pag. 3/12 aveva reso non “in grado di svolgere la sua prestazione lavorativa” pur mantenendo la consapevolezza di “alcune necessità elementari quali segnarsi lo smart working e alla fine chiedere ferie”.
Il Tribunale ha quindi ritenuto che, in difetto di imputabilità dei comportamenti contestati, sussistessero i presupposti di cui all'art. 18 co. 4
L.n. 300/1970. Ha in ogni caso osservato che anche solo escludendo l'imputabilità “delle assenze dei giorni 28, 19 e 30 settembre 2021 – (non imputabilità difficilmente contestabile alla luce del fatto che la mattina del
1 ottobre 2021 il lavoratore” era stato accompagnato al pronto soccorso con proposta di TSO dalla psichiatra “intervenuta al domicilio per uno stato di agitazione psicomotoria in scompenso psicotico acuto, ricovero poi trasformato in volontario su richiesta del paziente)”, i giorni di assenza ingiustificata si riducevano a 9, e che ai sensi dell'art. 5 del regolamento disciplinare della datrice di lavoro all'assenza ingiustificata dal servizio fino a 10 giorni consegue la sola sanzione conservativa della sospensione dal servizio e dallo stipendio.
In ogni caso, il Tribunale ha escluso che a fronte delle condizioni di salute del fosse ravvisabile la volontà del suddetto di approfittare del CP_1
regime di smart working.
Con ricorso depositato in data 22/01/2024 Parte_1
propone reclamo contestando l'acritica adesione da parte del Tribunale alle conclusioni formulate dal CTU, essendo stata omessa la considerazione dei rilievi del CTP dell'opponente, peraltro a fronte della discutibile scelta del
CTU di non farsi affiancare da specialista in psichiatria;
lamenta in particolare che l'affermazione dell'incapacità di intendere e di volere sia stata desunta in via indiziaria a fronte di elementi contraddittori e dati pag. 4/12 incerti, non essendo ad esempio provato da quando il aveva CP_1
sospeso la terapia farmacologica esponendosi al rischio della riacutizzazione della patologia, ed essendo stato illogicamente ritenuto non probante quanto dichiarato in proposito dallo stesso in occasione CP_1
dell'interrogatorio libero. Osserva che la riacutizzazione della patologia, ove effettivamente dipendente dalla sospensione del farmaco, era da imputarsi allo stesso mentre alla datrice di lavoro non poteva CP_1
imputarsi alcunché, considerato che in passato il lavoratore aveva subito altri TSO senza che nei giorni precedenti avesse mancato di adempiere alla prestazione lavorativa.
Parte reclamante lamenta infine l'erroneità della decisione in punto a spese di lite, considerata la novità della questione dedotta dal lavoratore, che tanto in sede sommaria che, ancor prima, nell'ambito del procedimento disciplinare, si era limitato a dedurre di aver avuto un mero malessere;
né il
Tribunale aveva considerato l'ampia disponibilità transattiva sin da subito dimostrata dalla datrice di lavoro.
resiste, ribadendo che le condotte contestate Controparte_1
difettavano dell'imputabilità e replicando punto per punto alle avverse doglianze, che chiede vengano rigettate con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite.
Espletato vanamente il tentativo di conciliazione, disposto il rinnovo della
CTU, all'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa sulla base dei seguenti motivi.
Ω Ω Ω
Oggetto del contendere è l'imputabilità delle condotte poste a fondamento del licenziamento per giusta causa, pacifiche nella loro materialità, e pag. 5/12 comunque la valutazione della gravità dell'inadempimento, in quanto parte reclamante ritiene che il abbia intenzionalmente approfittato del CP_1
regime di smart working per lucrare indebitamente la retribuzione, rimarcando l'intenzionalità della condotta.
Considerati i rilievi critici svolti della reclamante alle conclusioni cui è pervenuto il CTU nominato dal Tribunale, la consulenza tecnica è stata rinnovata con assegnazione dell'incarico a specialista in psichiatria - già direttore sanitario del Centro Salute Mentale 12 – ASL 3 Genovese - il quale, chiamato a valutare se il “nel periodo dal 15.9.2021 al CP_1
30.9.2021 si trovasse in situazione di incapacità di intendere e di volere”, visitato il ricorrente e letti gli atti di causa (e tra questi, “con particolare attenzione” la cartella di ricovero del 2021 presso il policlinico San
Martino), è pervenuto alle seguenti conclusioni:
“Il sig. isulta affetto da patologia di tipo psicotico diagnosticabile CP_1
come “Psicosi paranoide con decorso prolungato”. Durante il periodo di ricovero del 2021 risulta che il periziando fosse affetto da recidiva psicotica acuta tale da rendere necessario un provvedimento di ricovero ospedaliero. Nonostante la gravità del disturbo psichiatrico, risulta come il periziando abbia mantenuto parziali capacità di adeguatezza, ragionamento e corretto comportamento che non consentono di escluderne totalmente la capacità di intendere e volere nel periodo di tempo compreso tra il 15 e il 30 settembre 2021”.
Il CTU ha diffusamente motivato le proprie conclusioni, illustrando le caratteristiche della patologia, mettendo in evidenza come lo scompenso registrato nelle fasi di crisi acuta possa notevolmente variare “da caso a caso”, su “base psicopatologica e personologica non essendovi quindi
pag. 6/12 uniformità nella compromissione psichica tra i vari soggetti sofferenti”
(…) La patologica interferenza della Psicosi Acuta sulle funzioni mentali del soggetto sofferente può quindi configurare quadri di menomazione assai diversi, che spaziano dalla totale e, di solito, temporanea compromissione delle minime capacità di organizzazione e adeguatezza mentale ( situazioni nelle quali è necessario sostenere il soggetto sofferente anche nelle attività di base della vita quotidiana quali l'alimentazione,
l'igiene personale ecc) a situazioni sostanzialmente diverse nelle quali, o perché in fase iniziale o per capacità di resilienza del soggetto, la compromissione non è completa”.
Tanto premesso, il CTU ha preso in considerazione la specifica situazione del tenuto conto dell'anamnesi psichiatrica e dei tratti morbosi di CP_1
personalità che lo caratterizzano (diffidenza, iperprecisione, interpretatività) nonché dell'incontestata “interruzione non concordata del trattamento farmacologico” che ha determinato lo scompenso psicopatologico che ha reso necessaria l'ospedalizzazione il giorno 1 ottobre 2021; scompenso iniziato nelle settimane precedenti e progressivamente aggravatosi, diagnosticato come “Psicosi acuta di tipo paranoide“ che rappresenta chiara condizione di emergenza psichiatrica”.
Al fine di pronunciarsi sulla capacità di intendere e di volere del CP_1
nei giorni precedenti al ricovero, oggetto di contestazione, il CTU ha dato conto delle “funzioni lavorative” poste in essere dal periziando: in particolare, la “timbratura o invio corretto di giustificativo di assenza” e la
“la risposta via email ai vari solleciti ricevuti”, tramite “adeguata costruzione del pensiero privo di alterazioni del corso formale”, rilevando come il abbia per tal modo dimostrato “adeguata capacità di CP_1
pag. 7/12 “lettura della realtà” e sottolineando come le “risposte ai solleciti dei superiori mostrano adeguatezza formale e ragionevolezza nelle motivazioni utilizzate come giustificazione pur persistendo un più generale “alour” interpretativo e paranoide”.
Secondo il CTU, il anche il “giorno del ricovero (in una CP_1
condizione mentale da ritenere presuntivamente aggravatasi rispetto alle due settimane precedenti) mostra adeguatezza del comportamento, sufficiente contatto con la realtà che gli permette di usufruire correttamente del ricordo delle precedenti esperienze di ricovero e di accettarlo trasformandolo in una condizione di volontarietà.
Nel corso del ricovero non viene segnalata inadeguatezza comportamentale o rifiuto delle varie pratiche sanitarie, il periziando si mantiene ragionevole, collaborante, disponibile e sostiene il colloquio in maniera adeguata esprimendo valide modalità di pensiero ed eloquio (pur viziate dalla interpretatività) paranoide.
Inoltre, il sig. ha dimostrato una parziale consapevolezza critica CP_1
sulla propria situazione accettando il ricovero (che si è conseguentemente trasformato in ricovero volontario) collaborando fattivamente ai vari e complessi momenti dell'esecuzione dello stesso attenendosi alle disposizioni dei sanitari anche nel delicato tema della durata dello stesso”.
Il CTU incaricato dell'accertamento ha adottato un metodo di indagine serio e razionale, garantendo il puntuale rispetto del contraddittorio e fornendo puntuale risposta alle osservazioni critiche svolte dai consulenti di parte reclamata, previo esame dettagliato della situazione.
In particolare, le conclusioni del CTU risultano coerenti con la documentazione medica in atti e le valutazioni circa le residue capacità del pag. 8/12 appaiono pertinenti ed adeguatamente motivate. E' infatti indubbio CP_1
che la documentazione dei colloqui intercorsi tra il reclamato ed il suo superiore evidenzi l'apparente aderenza alla realtà del CP_1
Il CTU, senza essere contraddetto sul punto, ha in particolare evidenziato che “l'adeguatezza sintattica” dei messaggi inviati dal non risulti CP_1
mai alterata, chiarendo come la distinzione tra adeguatezza sintattica ed il contenuto semantico costituisca “elemento portante della semeiotica psichiatrica” in quanto “nelle forme più gravi, le psicosi alterano la capacità del soggetto sofferente di esprimere adeguatamente il proprio pensiero destrutturandone l'organizzazione sintattica cosa che non avviene nel caso in esame nel quale il periziando mostra sempre la capacità di costruire correttamente il proprio eloquio, di comunicarlo e di argomentare correttamente (anche se con contenuti paranoidi)”.
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU appaiono pertanto prive di vizi logici, corrette e condivisibili, ed il Collegio ritiene di doverle fare proprie al fine di trarre argomenti per la formazione del proprio convincimento.
Poiché il codice disciplinare di Rina Service S.p.A. prevede il licenziamento con preavviso in caso di assenza ingiustificata dal servizio per oltre dieci giorni consecutivi (cfr. art. 5 lett. e codice disciplinare, doc.
n. 7 fascicolo di primo grado di parte reclamante), la condotta contestata deve ritenersi oggettivamente e soggettivamente sussistente.
Resta tuttavia da considerare che, come ben chiarito dal CTU “durante i periodi di esacerbazione psicotica i soggetti sofferenti mostrano sempre in maniera importante ma con diversa gradualità, compromissione delle facoltà psichiche superiori Conseguentemente si rileva, da consolidata esperienza clinica e scientifica, come proprio nelle fasi di scompenso
pag. 9/12 psicotico il soggetto sofferente possa mettere in atto comportamenti (anche omissivi) che si configurano come trasgressivi della legalità e delle regole di vita a cui la persona deve usualmente sottostare.
La compromissione delle facoltà psichiche superiori deve quindi ritenersi comunque acclarata dal CTU, che ha infatti rilevato come nel periodo compreso tra il 15 e il 30 le capacità psichiche del ell'ambito della CP_1
comprensione e volizione, se non integralmente compromesse, fossero comunque “ridotte”, e come gli stessi comportamenti trasgressivi delle regole possano considerarsi sintomatici di “pensieri” e manifestazioni di volontà “viziati da evidente distorsione su base psicopatologica”.
Appaiono pertanto corrette le conclusioni cui era già pervenuto il Tribunale all'esito della fase sommaria con ordinanza del 24.12.2022, in atti, in quanto la fattispecie concreta impone un'attenta valutazione in punto a gravità della condotta del lavoratore e della relativa incidenza sul vincolo fiduciario ex art. 2119 c.c..
E' pacifico in causa che il dipendente di Rina Service S.p.A. sin CP_1
dal giugno 1999 senza aver mai dato adito a rilievi disciplinari, soffrisse da tempo della patologia in questione, ben nota alla società, tanto che nel 2011 il TSO era stato richiesto dalla stessa datrice di lavoro (doc. n. 1 di parte reclamata, pag. 44 della cartella clinica), mentre il TSO eseguito nel 2016 ha comportato l'intervento sul luogo di lavoro delle forze dell'ordine (doc.
n. 2 di parte reclamata).
Dall'esame dei messaggi intercorsi tra il ed il suo responsabile CP_1
emerge che quest'ultimo si è posto il dubbio circa la sussistenza di possibili bisogni o difficoltà rimaste inespresse, e ciò sia per il contenuto di talune risposte (“Ci sono priorità più importanti”), che per la prolungata pag. 10/12 irreperibilità e l'omessa risposta alle videochiamate. La scelta di negare le ferie, pur legittima, considerata la situazione avrebbe ben potuto essere accompagnata dall'invito ad avvalersi, ove necessario, di un congedo per malattia.
In sede di reclamo, la stessa datrice di lavoro afferma che “se fin da subito il lavoratore, già dimesso dal TSO e quindi con un chiaro quadro della situazione, in sede di giustificazioni si fosse difeso in via specifica sostenendo la sua incapacità di intendere e di volere forse non si sarebbe neppure arrivati al licenziamento” (cfr. pag. 14/15 del reclamo)
In conclusione, la sanzione disciplinare espulsiva appare sproporzionata, né può darsi rilievo al fatto che il aveva volontariamente sospeso le CP_1
cure, essendo ampiamente evidenziata dalla documentazione medica in atti la persistente incapacità del suddetto di riconoscersi afflitto dalla patologia psichiatrica che ne ha condizionato l'agire.
Le conseguenze dell'illegittimità del licenziamento sono quelle già ben evidenziate nell'ordinanza del Tribunale del 23.12.2022, ricorrendo la fattispecie di cui all'art. 18 co. 5 L.n. 300/1970, e dovendosi ritenere ivi correttamente motivata, e quindi condivisibile, la quantificazione dell'indennità risarcitoria nella misura massima.
Il reclamo viene pertanto parzialmente accolto nei termini di cui al dispositivo.
Pur a fronte della parziale soccombenza della reclamante, le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti, stante la costante disponibilità transattiva della reclamante, che già in sede di opposizione all'ordinanza resa all'esito della fase sommaria aveva dichiarato la disponibilità sia a pag. 11/12 rinunciare all'opposizione che alla riassunzione del lavoratore, sia pure part time.
Le spese di CTU, da liquidarsi con separato decreto, vanno poste a carico della parte reclamante.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del reclamo, dichiara l'illegittimità del licenziamento per cui è causa;
dichiara risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento
(19.11.2021); condanna a corrispondere al ricorrente un'indennità Parte_1
risarcitoria omnicomprensiva ex art. 18 co. 5 l.n. 300/1970 pari a 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi e rivalutazione sulla somma annualmente rivalutata dalla data del licenziamento al saldo.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Pone le spese di CTU a carico di parte reclamante.
Così deciso il giorno 8 maggio 2025
La Consigliera est. Il Presidente
Maria Grazia Cassia Federico Grillo Pasquarelli
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