Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/04/2015, n. 31330
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Sentenza 15 aprile 2015

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In tema di perizia, la presenza dei consulenti delle parti, consentita in virtù del disposto di cui all'art. 226, comma secondo, cod. proc. pen., pone le parti stesse in condizione di un immediato dialogo tecnico col perito, sicchè è del tutto consequenziale che nell'ambito di uno stesso accertamento peritale i quesiti possano essere ampliati, anche con carattere di novità, per ragioni di economia processuale non disgiunta dall'opprtunità dell'immediatezza, in direzione di un più puntuale ed efficace esito dell'accertamento, in una più completa visione di insieme.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/04/2015, n. 31330
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 31330
    Data del deposito : 15 aprile 2015

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