Sentenza 15 aprile 2015
Massime • 1
In tema di perizia, la presenza dei consulenti delle parti, consentita in virtù del disposto di cui all'art. 226, comma secondo, cod. proc. pen., pone le parti stesse in condizione di un immediato dialogo tecnico col perito, sicchè è del tutto consequenziale che nell'ambito di uno stesso accertamento peritale i quesiti possano essere ampliati, anche con carattere di novità, per ragioni di economia processuale non disgiunta dall'opprtunità dell'immediatezza, in direzione di un più puntuale ed efficace esito dell'accertamento, in una più completa visione di insieme.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/04/2015, n. 31330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31330 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MILO IC - Presidente - del 15/04/2015
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE AMICIS G. - rel. Consigliere - N. 643
Dott. BASSI A. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA Benedetto - Consigliere - N. 11846/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RA ES N. IL 25/10/1947;
VISCOMI NELLA N. IL 08/08/1950;
IJ ER N. IL 22/08/1971;
RA ET N. IL 05/01/1973;
IL IC N. IL 15/04/1972;
RA IA ER N. IL 26/05/1971;
avverso il decreto n. 70/2012 CORTE APPELLO di CATANZARO, del 11/01/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS;
lette le conclusioni del PG Dott. Aniello Roberto, che ha concluso per la inammissibilità dei ricorsi di PI CO, SC LL, PI TR e PI MA TE, e per l'annullamento con rinvio nei confronti di LL IC e OJ TE. RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto emesso in data 11 gennaio 2013 e depositato il 19 settembre dello stesso anno la Corte d'appello di Catanzaro ha confermato il decreto emesso dal Tribunale di Catanzaro in data 27 marzo 2012, rigettando gli appelli proposti da PI CO e dai terzi interessati (ossia, da SC LL, PI TR, LI TE, LL IC e PI MA TE, quest'ultima anche nella qualità di socio unico della "G.T. Frantumazioni s.r.l.") avverso i provvedimenti inerenti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. per la durata di anni tre, con obbligo di versamento della cauzione di Euro 3.000,00, oltre al sequestro dei beni ivi specificamente individuati e descritti.
2. Avverso il su indicato decreto ha proposto ricorso per cassazione il difensore di PI CO, deducendo i motivi di doglianza qui di seguito sinteticamente illustrati.
2.1. Violazioni di legge con riferimento alla L. n. 575 del 1965, artt. 2 bis e 2 ter, per l'insussistenza dei requisiti previsti riguardo alla applicazione della misura di prevenzione patrimoniale, nonché in relazione al disposto di cui all'art. 171 c.c., comma 1, lett. a), per il fatto che alcuni dei beni sottoposti al provvedimento ablativo risultavano in comunione legale fra i coniugi, essendo stati realizzati su un terreno comune, in forza di redditi del tutto congrui e di lecita provenienza.
Si deduce, in particolare, che la Corte d'appello non ha tenuto conto delle argomentazioni difensive, incentrate sull'esito di una consulenza tecnica che aveva accertato come il proposto ed il suo nucleo familiare avessero una capacità reddituale tale da poter giustificare la legittima provenienza dei beni. Sulla base della su indicata normativa civilistica, inoltre, ciò che era stato costruito sul terreno comune doveva mantenere la stessa connotazione, avuto riguardo al reddito lecito del PI (quanto meno, la disponibilità finanziaria legata alla sua pensione) e al reddito annuo prodotto dalla coniuge cointestataria, anch'esso da ritenere la manifestazione diretta di una contribuzione lecita, oltre che alla produzione dei contratti di comodato.
La Corte d'appello, dunque, avrebbe dovuto valutare il reale "incremento patrimoniale ingiustificato", senza far rientrare nel provvedimento ablativo tutti quei beni che, al contrario, avevano certamente una lecita provenienza, accertando inoltre la presunta sproporzione tra i redditi dichiarati e il valore effettivo dei beni sottoposti a confisca.
2.2. Violazione della L. n. 575 del 1965 con riferimento alla insussistenza del presupposto dell'attualità della pericolosità sociale del PI, non avendo la Corte di merito tenuto conto dei rilievi difensivi circa la correttezza della sua condotta di vita anteatta e l'intervenuto risarcimento, mediante offerta reale, alla persona offesa nell'ambito del procedimento penale ove era stato raggiunto da una misura custodiale. Si lamenta, infine, l'omessa motivazione in ordine alle nuove richieste istruttorie avanzate dall'appellante riguardo alla dimostrazione della lecita costituzione del suo patrimonio.
3. Avverso il su indicato decreto della Corte d'appello, inoltre, ha proposto ricorso per cassazione il difensore e procuratore speciale dei terzi interessati SC LL, PI TR, LI TE, LL IC e PI MA TE, deducendo i motivi di doglianza qui di seguito sinteticamente illustrati.
3.1. Erronea applicazione della L. n. 575 del 1965, artt. 1 ter e 2 bis con riferimento alla ritenuta sussistenza di una presunzione di disponibilità del proposto rispetto ai beni appartenenti ai prossimi congiunti e alla determinazione - ulteriormente presuntiva - dei consumi dei rispettivi nuclei familiari. Si deduce, al riguardo, che numerosi beni sono stati sequestrati ai predetti terzi interessati, rispettivamente quali moglie, figli, genero e nuora del proposto, senza che dagli atti sia emersa alcuna relazione di vita tra i beni in questione ed il proposto e senza che risulti nemmeno alcuna relazione di convivenza - a parte la moglie - e/o la sussistenza di rapporti economici tra il proposto stesso ed i terzi interessati, che risiedono infatti a Milano, laddove il proposto è sempre vissuto, e vive, in Calabria.
La conclusione cui è pervenuta la Corte d'appello si fonda su una illegittima estensione del portato dell'art. 1 bis, che non fissa alcuna presunzione di disponibilità dei beni in capo al proposto, mentre l'unica presunzione sostenuta da una base legale è quella prevista dall'art. 2 ter della su citata legge. Al riguardo, tuttavia, l'accusa non può ritenersi sollevata da ogni onere probatorio, sia con riferimento ai congiunti del proposto con lui però non conviventi (PI TR e MA TE), sia, a maggior ragione nei confronti di LL IC e LI TE, che non sono neppure congiunti del proposto e rispetto ai quali la presunzione di disponibilità dei beni in capo al suocero è priva di supporto normativo.
La Corte d'appello, in definitiva, ha erroneamente esteso a tutti la su menzionata presunzione, attraverso una illegittima equiparazione di due situazioni che la stessa L. n. 575 del 1965 diversifica:
quella dell'indiziato di mafiosità e quella di chi indiziato non è. Nel caso in esame, infatti, non è stato raggiunto alcun giudizio di certa riconducibilità al proposto dei fondi necessari per gli acquisti, mentre lo stesso calcolo del reddito utilizzato per il mantenimento familiare - così come recepito dai Giudici di merito - è stato basato, ai fini della determinazione dei consumi dei nuclei familiari, su ulteriori meccanismi presuntivi (risultanze statistiche delle pubblicazioni annuali ISTAT sui consumi familiari), peraltro contraddetti dalle produzioni documentali della difesa, che aveva dimostrato la sufficienza dei redditi dei terzi e la compatibilità - mediante l'accollo di mutui e finanziamenti - degli acquisti dei beni confiscati con le entrate dei ricorrenti.
3.2. Erronea applicazione degli artt. 226 e 511 c.p.p., con riferimento alla inutilizzabilità della perizia dell'amministratore giudiziario ai sensi dell'art. 191 c.p.p., atteso che il calcolo delle "spese di mantenimento" e del "reddito risparmiabile" dai terzi su base annua non rientrava fra i quesiti proposti dal Tribunale di Catanzaro al perito, del quale, peraltro, non è stata neanche disposta la comparizione in udienza.
3.3. Erronea applicazione della citata Legge, art. 2 ter, art. 42 Cost. e art. 1, prot. 1, CEDU, quale parametro interposto ai sensi dell'art. 117 Cost., con riferimento all'affermazione della possibilità di una confisca del patrimonio dei terzi di buona fede, senza provarne alcuna forma di coinvolgimento sub specie di malafede o, quanto meno, di colpa nell'ignoranza delle attività illecite del proposto, così introducendo una vera e propria ipotesi di responsabilità oggettiva per il solo fatto di avere accettato dazioni di beni ignorandone l'illecita origine. Al riguardo, inoltre, si richiama il contenuto delle argomentazioni poste a sostegno della relativa questione di illegittimità costituzionale, sì come già dedotta in sede di appello.
3.4. Erronea applicazione della L. n. 575 del 1965, art. 2 ter, in relazione all'art. 606 c.p.p., lett. b), per quel che attiene ai beni appartenenti a SC LL ed alla scelta operata dai Giudici di merito di non considerare fra le entrate lecite i redditi aziendali dalla sua impresa percepiti a partire dall'anno 2007, sul presupposto che la predetta si sarebbe resa responsabile di illeciti di natura fiscale.
3.5. Con memoria difensiva depositata nella Cancelleria di questa Suprema Corte in data 27 gennaio 2015 vengono illustrate note di replica alle conclusioni espresse nella requisitoria del P.G., insistendo nella richiesta di annullamento della parte del provvedimento che riguarda la confisca dei beni dei familiari, al fine di determinare la quota del patrimonio riconducibile all'uso di leciti redditi personali, correttamente ricostruiti. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso di PI CO è infondato e va pertanto rigettato per le ragioni di seguito indicate.
1.1. Secondo un pacifico insegnamento giurisprudenziale di questa Suprema Corte (da ultimo, Sez. Un., n. 33451 del 29/05/2014, dep. 29/07/2014, Rv. 260246; Sez. 6, n. 20816 del 28/02/2013, dep. 14/05/2013, Rv. 257007), nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 4, richiamato dalla L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 3 ter, comma 2; ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606 c.p.p., lett. e), potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dalla predetto L. n. 1423 del 1956, art. 4, comma 9, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente.
Entro questa prospettiva, inoltre, si è precisato che non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato.
1.2. Nel caso in esame, per vero, il ricorrente, pur denunciando formalmente la violazione e l'erronea applicazione di legge, mira in sostanza a confutare, nell'illustrazione delle correlative doglianze, le ragioni poste alla base dell'assetto motivazionale del provvedimento impugnato, nella chiara prospettiva di accreditare una diversa interpretazione delle circostanze di fatto emerse e di togliere così valenza agli elementi che sorreggono il giudizio di pericolosità sociale formulato e le connesse misure di prevenzione nei suoi confronti adottate.
Il decreto impugnato, infatti, è sorretto da un apparato argomentativo corretto e logicamente correlato alle risultanze in atti, le quali sono state apprezzate e valutate nel pieno rispetto di principii normativi esattamente interpretati ed applicati. Al riguardo, considerando i tratti della pericolosità sociale qualificata alla luce dei plurimi elementi indiziari ritenuti sintomatici della partecipazione associativa cristallizzata in un provvedimento cautelare avente ad oggetto una serie di attività estorsive commesse nel rilevante arco temporale ricompreso fra gli anni 2000-2010, unitamente all'assenza di elementi tali da giustificare, allo stato, una rescissione del legame intrattenuto con la cosca CE di LL (nell'ottica, pacificamente riconosciuta da questa Suprema Corte, del presunto mantenimento del vincolo in assenza di dati fattuali di segno contrario, qui non compiutamente evidenziati), del tutto coerentemente il Giudice distrettuale ha ritenuto presente, con motivazione completa e immune da vizi logico-giuridici, il requisito della attualità, favorita dalla prossimità temporale e dal dato inerente alla protrazione delle illecite condotte, senza che la detenzione possa aver inciso sulla persistenza del vincolo, non costituendo in sè valida ragione ostativa alla continuatività del legame associativo.
1.3. Per quel che attiene all'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale, inoltre, il provvedimento impugnato ha congruamente illustrato le ragioni giustificative della correlazione temporale fra il periodo di emersione della pericolosità sociale del ricorrente e le cospicue acquisizioni patrimoniali oggetto della misura ablativa, dando conto della presenza di una grave sproporzione tra il reddito dichiarato, insufficiente persino a coprire la spesa familiare annua, e i beni nel tempo acquisiti.
Puntualmente esaminati e disattesi, d'altronde, risultano i rilievi difensivi, avendo la Corte d'appello motivatamente escluso, sulla base di una valutazione discrezionale non censurabile in questa Sede, la necessità di provvedere a nuovi accertamenti istruttori, in ragione della ritenuta completezza e correttezza delle conclusioni al riguardo raggiunte dal perito e dall'amministratore giudiziario, senza che gli elementi dalla difesa prospettati - anche riguardo al profilo inerente alla verifica della comunione legale dei beni - abbiano potuto significativamente incidere sulla rilevata sproporzione, in assenza di elementi reddituali certi cui ancorare la determinazione dei flussi di denaro utilizzabili per gli investimenti del nucleo familiare, e a fronte di una misura ablativa comunque disposta sui soli beni acquisiti nel rilevato periodo di emersione della pericolosità sociale del proposto.
2. Parimenti infondati, inoltre, devono ritenersi i ricorsi di SC LL, PI TR e PI MA TE, mentre vanno accolti, per le ragioni qui di seguito esposte e precisate, quelli proposti da LI TE e LL IC.
2.1. Richiamato, al riguardo, il dato della piena coincidenza temporale tra le acquisizioni patrimoniali e l'adesione del proposto all'ambiente criminale di riferimento, i Giudici di merito si sono correttamente uniformati ad un pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità, per il quale, in materia di misure di prevenzione patrimoniali, il sequestro e la confisca possono avere ad oggetto i beni del coniuge, dei figli e degli altri conviventi, dovendosi ritenere che il prevenuto ne abbia la disponibilità facendoli apparire formalmente come beni nella titolarità delle persone di maggior fiducia, sulle quali pertanto grava l'onere di dimostrare l'esclusiva disponibilità del bene per sottrarlo alla confisca (così, da ultimo, Sez. 6, n. 49878 del 06/12/2013, dep. 11/12/2013, Rv. 258140; Sez. 1, n. 39799 del 20/10/2010, dep. 11/11/2010, Rv. 248845; v., inoltre, Sez. 1, n. 17743 del 07/03/2014, dep. 24/04/2014, Rv. 259608).
Nei confronti del coniuge e dei figli quali prossimi congiunti del proposto, dunque, la presunzione, sia pure relativa, di disponibilità del compendio patrimoniale, ricavata dal disposto di cui alla L. n. 575 del 1965, art. 2 bis, comma 3, a tenore del quale nei confronti dei beni del coniuge, dei figli e degli altri conviventi devono essere sempre disposte le indagini in vista della applicazione della misura patrimoniale (v., ora, il D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 19, comma 3), non è stata superata attraverso allegazioni idonee a smentire le argomentazioni espresse dai Giudici di merito, laddove hanno evidenziato come i predetti terzi interessati non abbiano dato prova di possedere un reddito sufficiente al fine di giustificare la titolarità delle acquisizioni patrimoniali per le quali è stato emesso il provvedimento ablativo, ne' di disporne per via esclusiva.
La giurisprudenza, infatti, ha elaborato un'accezione ampia del concetto di disponibilità indiretta dei beni, affermando, alla luce del disposto di cui alla L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 2 ter, che esso non può ritenersi limitato alla mera relazione naturalistica o di fatto col bene, ma va esteso, al pari della nozione civilistica del possesso, a tutte quelle situazioni nelle quali il bene stesso ricada nella sfera degli interessi economici del prevenuto, ancorché il medesimo eserciti il proprio potere su di esso per il tramite di altri (da ultimo, v. Sez. 1, n. 18423 del 22/03/2013, dep. 24/04/2013, Rv. 257394).
La "disponibilità" dei beni, d'altronde, non deve necessariamente concretarsi in situazioni giuridiche formali, essendo sufficiente che il prevenuto possa di fatto utilizzarli, anche se formalmente appartenenti a terzi, come se ne fosse il vero proprietario;
e nei confronti di alcune persone, ossia del coniuge, dei figli e dei conviventi, siffatta disponibilità è presunta, senza necessità di specifici accertamenti, dal momento che il su citato art. 2 bis considera separatamente dette persone rispetto a tutte le altre, fisiche o giuridiche, della cui interposizione fittizia, invece, devono risultare gli elementi di prova (Sez. 2, n. 4916 del 05/12/1996, dep. 10/02/1997, Rv. 207118). Nè tale disponibilità può dirsi esclusa dalla circostanza che il bene sia stato fatto rientrare dall'interessato nell'ambito del regolamento dei rapporti patrimoniali fra coniugi, sicché indubitabilmente esso continua a far parte della sfera dei suoi interessi economici, in cui il concetto di disponibilità si sostanzia (Sez. 2, n. 12541 del 14/02/1997, dep. 21/03/1997, Rv. 207319).
2.2. Muovendo dal dato, oggettivamente dirimente, della rilevata acquisizione dei beni confiscati con somme di cui i predetti terzi interessati (ossia, SC LL, PI TR e PI MA TE) non sono stati in grado di dimostrare la legittima provenienza, l'impugnata decisione ha correttamente osservato, per quel che attiene alla posizione della SC (v., supra, il par. 3.4.), come fosse del tutto pertinente alla normativa in esame la scelta di non considerare i redditi netti aziendali dell'impresa fra le entrate lecite sulla base del rilievo della violazione del regime fiscale, in tal guisa pienamente uniformandosi all'insegnamento di questa Suprema Corte (Sez. Un., n. 33451 del 29/05/2014, dep. 29/07/2014, Rv. 260244), secondo cui, in tema di confisca di prevenzione di cui alla L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 2 ter (attualmente D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 24), la rilevata sproporzione tra i beni posseduti e le attività economiche non può essere giustificata adducendo proventi da evasione fiscale, atteso che le disposizioni sulla confisca mirano a sottrarre alla disponibilità dell'interessato tutti i beni che siano frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego, senza distinguere se tali attività siano o meno di tipo mafioso.
2.3. V'è ancora da osservare come nell'impugnata decisione siano state congruamente esposte - con motivazione immune da vizi logico- giuridici - le ragioni giustificative del vaglio di affidabilità e correttezza dell'impostazione metodologica e delle conclusioni cui è pervenuto l'accertamento peritale in ordine alla verifica dell'assoluta sproporzione tra i redditi netti dichiarati - anche non decurtati dalla spesa familiare annua - e le relative acquisizioni patrimoniali, precisandosi come le doglianze al riguardo formulate, anche attraverso i rilievi sviluppati dal consulente di parte, non ne abbiano validamente confutato la plausibilità. Quanto, poi, ai parametri alla stregua dei quali deve essere apprezzata la indicata sproporzione, la disamina dei relativi indici, ove congruamente ritenuti, come nel caso in esame, accettabili sulla base della comune esperienza tecnico - contabile, non può che formare oggetto di una valutazione riservata alla sfera cognitiva dei Giudici del merito. Sotto altro, ma connesso profilo, deve ritenersi del tutto legittima (v., supra, il motivo di ricorso illustrato nel par. 3.1.) l'applicazione di indicatori tratti dalle pubblicazioni statistiche dell'ISTAT, al fine della determinazione presuntiva delle spese di mantenimento nella zona interessata, poiché tale procedura valutativa non risulta certo fondata su ipotesi arbitrarie, ma su osservazioni affidabili dei comportamenti collettivi, tale essendo l'ordinario compito dell'Ente in questione, con la conseguenza che l'utilizzo dei relativi dati ben può concorrere alla formazione del convincimento del giudice di merito in tema di sussistenza della su indicata sproporzione, dando luogo ad un elemento indiziario la cui specifica valenza va rapportata, come avvenuto nel caso in esame, agli esiti complessivi dell'istruttoria ed alla allegazione di rilievi critici ad opera della parte interessata (in motivazione v. Sez. 1, 10 giugno 2014 -15 dicembre 2014, n. 52058). Siffatti elementi di valutazione, dunque, hanno legittimamente contribuito a fondare le conclusioni cui è pervenuta la Corte di merito, posto che non sono emerse ragioni in punto di fatto per discostarsi dalla correttezza dei dati ricavati dalla disamina di tale elaborazione statistica.
Deve infine ribadirsi che ipotizzate carenze del percorso decisorio non possono essere surrettiziamente introdotte in questa Sede solo in virtù della intitolazione dei motivi di ricorso ad asserite violazioni di legge. LL nozione di violazione di legge vanno ricompresi, come è noto, sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante, o privo dei requisiti minimi di coerenza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibili i passaggi logici seguiti dal Giudice di merito (ex plurimis, v. Sez. 5, n. 43068 del 13.10.2009, Rv. 245093; Sez. 1, n. 6821 del 31.1.2012, Rv. 252430).
Or non v'è dubbio che, nel caso qui considerato, il decreto impugnato non sia connotato ne' da una omessa motivazione, ne' da una motivazione fittizia o contraddittoria.
2.4. Manifestamente infondato deve ritenersi, inoltre, il motivo di doglianza su esposto, in narrativa, al par. 3.2., ove si consideri, come correttamente rilevato nella requisitoria del P.G. presso questa Suprema Corte, che la formulazione del quesito volto ad accertare il rapporto tra le risorse economiche ed il valore dei beni posseduti logicamente include anche la verifica delle effettive possibilità economiche degli interessati.
In ogni caso, deve escludersi qualsiasi potenziale profilo di vulnus al principio del contraddittorio, poiché secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte la presenza dei consulenti delle parti, consentita in virtù del disposto di cui al comma secondo dell'art. 226 c.p.p., pone le parti stesse in condizione di un immediato dialogo tecnico con il perito, sicché è del tutto conseguenziale che nell'ambito di uno stesso accertamento peritale i quesiti possano essere ampliati, anche con carattere di novità, per ragioni di economia processuale non disgiunta dall'opportunità dell'immediatezza, in direzione di un più puntuale ed efficace esito dell'accertamento, in una più completa visione di insieme (Sez. 1, n. 3352 del 23/01/1995, dep. 28/03/1995, Rv. 200693).
2.5. Infondata deve ritenersi, poi, la questione sollevata nel terzo motivo di ricorso (v., supra, il par. 3.3.), avendo questa Suprema Corte già posto in rilievo che i diritti costituzionalmente tutelati di proprietà ed iniziativa economica possono essere limitati rispettivamente in funzione sociale (art. 42 Cost., comma 2) e nell'interesse delle esigenze di sicurezza ed utilità generale (art. 41 Cost., comma 2), secondo contenuti le cui concrete modulazioni rientrano nella discrezionalità del legislatore, tenuto conto della necessità di perseguire un'esigenza, generalmente condivisa, di sottrarre i patrimoni accumulati illecitamente alla disponibilità dei soggetti che non possono dimostrarne la legittima provenienza (Sez. 6, n. 10153 del 18/10/2012, dep. 04/03/2013, Rv. 254546). Lo scopo perseguito dal legislatore con la normativa dettata in materia di misure di prevenzione patrimoniale, infatti, è quello di eliminare dal circuito economico, collegato ad attività e soggetti criminosi, beni dei quali non venga fornita una dimostrazione di lecita acquisizione (Sez. 5, n. 6160 del 14/01/2005, dep. 17/02/2005, Rv. 231173). Si tratta di uno scopo che, proprio con riferimento alla materia disciplinata dalla normativa in esame, la Corte costituzionale ha ritenuto del tutto in linea con il quadro dei principii delineato dalla nostra Costituzione, allorquando, con la pronuncia n. 21/2012, ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale della L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 1 ter, comma 11, sollevate in relazione agli artt. 24 e 111 Cost.. Nel caso in esame, come si è avuto modo di rilevare, le questioni relative alla pretesa buona fede dei terzi sono state dai Giudici di merito motivatamente ritenute irrilevanti, poiché escluse dalla rilevata disponibilità dei beni in capo al proposto, con fittizia intestazione in favore di prossimi congiunti che ne sono divenuti titolari senza essere in grado di dimostrarne la legittima provenienza.
Già in passato, del resto, questa Suprema Corte (Sez. 1, n. 2186 del 18/05/1992, dep. 05/08/1992, Rv. 191579) aveva avuto agio di sottolineare la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della L. n. 575 del 1965, art. 1 ter, dai Giudici di merito sollevata con riferimento agli artt. 3, 13, 25, 27, 35 e 42 Cost.. Al riguardo si osservava, infatti, che la norma su indicata: richiede che vengano d'ufficio acquisiti concreti e validi indizi sulla provenienza illecita dei beni, senza determinare alcuna inversione dell'onere della prova e consentendo l'allegazione difensiva, nel rispetto del contraddittorio;
non è applicabile a tutti i cittadini, ma solo a coloro che siano portatori di una pericolosità sociale qualificata dall'indizio di appartenenza ad organizzazione mafiosa e sottoposti a misura di prevenzione personale, in ciò trovando la sua giustificazione razionale;
è inserita in un contesto di norme mirate a prevenire attività illecite svolte nell'ambito di rapporti economici privati e pubblici;
non pregiudica senza motivo il diritto di proprietà in danno di quei soggetti non solo perché anche la proprietà privata può essere espropriata, ma anche perché i modi di acquisto della stessa devono essere connessi ad attività consentita dal diritto;
non introduce retroattività, ma si riferisce ai beni di cui dispone l'indiziato direttamente o indirettamente (ed in quest'ultimo caso unicamente se sussistono concreti indizi di tale effettiva disponibilità tramite terzi), nel momento di applicazione della misura in considerazione della attuale appartenenza del soggetto ad associazioni mafiose, delle illecite modalità di acquisizione o della riproducibilità di ricchezza inquinata all'origine, sicché anche il bene, per le dette condizioni, finisce con l'essere uno strumento di sviluppo dell'organizzazione mafiosa, dei suoi membri e quindi pericoloso anch'esso.
3. Conclusivamente, dunque, al rigetto dei ricorsi proposti da PI CO, SC LL, PI TR e PI MA TE consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
4. A diverse conclusioni deve giungersi, di contro, per quel che attiene ai ricorsi di LI TE e LL IC,
rispettivamente nuora e genero non conviventi del proposto, dovendosi al riguardo osservare come i Giudici di merito abbiano erroneamente sovrapposto, nelle correlative sequenze argomentative, due profili in realtà ben distinti sul piano concettuale, pur se, talora, coincidenti nella prassi, pervenendo alla dimostrazione del requisito normativo della disponibilità dei beni in capo al proposto unicamente attraverso la valorizzazione dell'ulteriore dato rappresentato dalla sproporzione tra le risorse economiche rispettivamente disponibili e i beni da loro posseduti: in assenza di ulteriori dati indiziari, quali, ad es., l'utilizzo dei beni da parte del proposto o la provenienza dal medesimo delle somme destinate all'acquisto, la mera insufficienza dei redditi, come correttamente rilevato nella requisitoria del P.G., costituisce un elemento indiziario non univoco, inidoneo a dimostrare, come tale, la disponibilità dei beni da parte del proposto.
Deve sul punto richiamarsi l'insegnamento giurisprudenziale di questa Suprema Corte (da ultimo, Sez. 5, 23 gennaio 2013 - 26 marzo 2013, n. 14287; Sez. 2, n. 6977 del 09/02/2011, dep. 23/02/2011, Rv. 249364;
Sez. 2, n. 35628 del 23/06/2004, dep. 27/08/2004, Rv. 229726; v., inoltre, Sez. 1, n. 43046 del 15/10/2003, dep. 11/11/2003, Rv. 226610), secondo cui in tal caso incombe sull'accusa l'onere di dimostrare rigorosamente, sulla base di elementi fattuali connotati dai requisiti della gravità, precisione e concordanza, l'esistenza di situazioni che avallino concretamente l'ipotesi del carattere puramente formale di detta intestazione, e, corrispondentemente, del permanere della disponibilità dei beni nella effettiva ed autonoma disponibilità di fatto del proposto.
Invero, soltanto nel caso in cui i beni dei quali si intenda dimostrare la disponibilità in capo al proposto siano nella formale titolarità del coniuge, dei figli o dei conviventi del medesimo proposto, la disponibilità di tali beni deve intendersi presunta in capo all'indiziato di appartenenza all'associazione mafioso, in quanto tali soggetti (coniuge e figli e conviventi) sono considerati separatamente dagli altri terzi (L. n. 575 del 1965, art. 1 bis, comma 3), nei cui confronti, invece, devono comunque risultare congrui elementi di prova circa la disponibilità concreta dei beni da parte dell'indiziato (Sez. 5, 23 gennaio 2013, n. 14287, cit).
5. Sulla base delle su esposte considerazioni, conclusivamente, l'impugnato provvedimento deve essere annullato con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Catanzaro, la quale dovrà, con riferimento alle posizioni di LI TE e LL IC, porre rimedio alle su rilevate carenze motivazionali, uniformandosi ai principi di diritto in questa Sede stabiliti.
P.Q.M.
Annulla il decreto impugnato nei confronti di LI TE e LL IC e rinvia per nuovo esame ad altra Sezione della Corte d'appello di Catanzaro.
Rigetta i ricorsi di PI CO, SC LL, PI TR e PI MA TE, che condanna al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 15 aprile 2015.
Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2015