Sentenza 10 giugno 2014
Massime • 1
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, della disciplina relativa al procedimento per l'adozione della confisca prevista dall'art. 12 sexies della legge 356 del 1992 in fase di esecuzione, nella parte in cui non prevede un doppio esame di merito sulla sussistenza dei relativi presupposti in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., poichè la garanzia dell'opposizione, sperimentabile anche quando il provvedimento ablativo è stato disposto all'esito di procedura in contraddittorio, assicura in concreto una doppia valutazione nel merito.
Commentario • 1
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/06/2014, n. 52058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 52058 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CORTESE Arturo - Presidente - del 10/06/2014
Dott. TARDIO Angela - Consigliere - SENTENZA
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 1856
Dott. CASA Filippo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MAGI Raffaello - rel. Consigliere - N. 40631/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BO CI N. IL 03/11/1958;
UF OS N. IL 19/09/1960;
BO AR N. IL 01/07/1985;
avverso l'ordinanza n. 622/2012 TRIBUNALE di TARANTO, del 06/05/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. SPINACI Sante che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa in data 6 maggio 2013 il LE di Taranto - quale giudice dell'esecuzione - rigettava l'opposizione (ex art. 676 c.p.p. e art. 667 c.p.p., comma 4) proposta nell'interesse di
LA CI, NO IM e LA IO avverso il provvedimento con cui il medesimo giudice dell'esecuzione - in data 23.3.2011 (dep. 17.10.2011) - aveva disposto la confisca ai sensi della L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies di alcuni beni ritenuti nella disponibilità di LA CI, già condannato in via definitiva per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 ed altro. Giova precisare che avverso il primo decreto - quello con cui era stata disposta la confisca in sede esecutiva - gli interessati avevano proposto ricorso per cassazione.
Questa Corte con sentenza n. 34464 del 2012 aveva operato riqualificazione del proposto ricorso in opposizione (art. 667 c.p.p., comma 4) anche al fine di assicurare (pure a fronte di una prima decisione emessa in contraddicono) la doppia valutazione di merito sulla ricorrenza dei presupposti di legge per la confisca. Occorre pertanto, sia pure in sintesi, illustrare i contenuti del provvedimento oggetto della opposizione, ossia l'ordinanza emessa dal LE di Taranto in data 23.3.2011 e depositata il 17.10.2011, oggetto di conferma con il provvedimento qui impugnato. Con tale decisione è stata ritenuta sussistente l'ipotesi di "confisca estesa" prevista dalla L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies cit. in ragione di:
a) l'intervenuta condanna definitiva di LA CI (sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Lecce in data 13.10.1999, definitiva nel 2001 con condanna alla pena di anni 13 di reclusione per associazione di tipo mafioso e partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, nonché altre decisioni del 1990 e del 1997);
b) la constatata disponibilità in capo al LA CI delle res già oggetto di sequestro (un immobile sito in Taranto, oggetto di acquisto nel 1989 ed intestato alla moglie NO IM;
un immobile sito in Marina di Leporano, intestato formalmente a terzi ed oggetto di acquisto nel 1991; quote societarie relative ad una attività di ristorazione intestate al figlio LA IO);
c) la constatata sproporzione di valori tra i redditi conseguiti dal nucleo familiare nel periodo 1983 - 2007 e il valore degli investimenti operati. In particolare va ricordato che il LE realizzava un' ampia ricostruzione della capacità patrimoniale del LA CI (soggetto rimasto detenuto dal 1993 sino al 2004 per le vicende giudiziarie di cui sopra) nell'intero periodo di riferimento, prendendo in considerazione la documentazione fornita dalle parti per giustificare gli acquisti ma ritenendola non dimostrativa della capacità reddituale necessaria e valorizzando un elemento di fatto che consentiva di ritenere assente l'effetto preclusivo correlato ad una decisione favorevole emessa nei confronti del LA in data 15 giugno 1994 in sede di misure di prevenzione.
Si tratta, in particolare, della verifica operata - in epoca successiva a quella di emissione del provvedimento di prevenzione - circa la durata della partecipazione societaria del LA nella M.M.F. s.r.l., da ritenersi interrotta con la cessione delle quote avvenuta nel giugno del 1984, con dimissioni del LA dalla carica di amministratore (come risulta da consultazione dei dati conservati presso la Camera di Commercio).
Da ciò è derivata la considerazione della impossibilità di ritenere sussistenti redditi del LA derivanti da tale partecipazione societaria in epoca successiva a tale data, come invece era stato ritenuto nel provvedimento emesso dal LE nell'anno 1994, con superamento della preclusione derivante dalla definizione di detto procedimento.
Nessun effetto preclusivo alla confisca poteva altresì derivare da ulteriore pronunzia favorevole emessa dalla Corte d'Appello in sede di prevenzione nel 2009, posto che tale ultima decisione non aveva rivalutato gli aspetti patrimoniali ma aveva semplicemente attestato il difetto di attualità della pericolosità sociale personale, in rapporto a decisione del LE emessa in data antecedente alle modifiche normative che, dal 2008, hanno reso possibile l'emissione in via disgiunta della sola misura patrimoniale.
In sede di decisione sulla proposta opposizione, con il provvedimento qui impugnato, il LE:
a) ribadiva la competenza a provvedere in sede esecutiva del LE di Taranto ai sensi dell'art. 665 c.p.p., comma 4, posto che la decisione divenuta irrevocabile per ultima - tra quelle emesse nei confronti del LA - risulta essere quella del 21.11.1997 (Trib. Taranto) irrevocabile il 23.1.2002;
b) riteneva del tutto congrua e logica - nonché aderente ai dati istruttori - la motivazione addotta dal primo giudice in punto di modalità della ricostruzione patrimoniale dei flussi in entrata e del reddito netto, in particolare per ciò che concerne l'applicazione dei coefficienti statistici elaborati dall'Istat e relativi alle spese medie di sostentamento del nucleo familiare, da detrarsi al fine di determinare la cifra destinata ad investimenti;
c) riteneva del tutto infondata la parte della opposizione in cui si contestava l'adottabilità del provvedimento di confisca nei confronti dei terzi (in particolare NO IM e LA IO) trattandosi di beni di cui è stata provata la disponibilità in capo al soggetto condannato per uno dei reati/spia previsti dalla norma di riferimento;
d) riteneva del tutto pretestuosa l'ultima affermazione operata dal LA in udienza - circa l'avvenuta percezione di redditi per attività di intermediazione, posta in essere in occasione della vendita di loculi cimiteriali della società di mutuo soccorso Humanitas - trattandosi di affermazione sfornita di adeguati supporti dimostrativi.
2. Avverso detto provvedimento di rigetto della opposizione hanno proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - LA CI, NO IM e LA IO, articolando distinti motivi.
Con il primo si prospetta la rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità relativa alla assenza di un doppio grado di giurisdizione di merito lì dove la confisca L. n. 356 del 1992, ex art. 12 sexies venga disposta in sede esecutiva.
Ad avviso del ricorrente l'attuale conformazione normativa del potere di critica della decisione emessa in sede esecutiva non prevede un doppio esame di merito dei presupposti della confisca, il che risulterebbe lesivo del diritto di difesa e del principio di uguaglianza (artt. 3 e 24 Cost.), posto che per le affini misure di prevenzione patrimoniali è garantito l'appello.
Con il secondo si ripropone questione di competenza funzionale del LE di Taranto con conseguente nullità dell'ordinanza. La difesa dei ricorrenti rappresenta che la decisione emessa dalla Corte di Assise di Appello di Lecce in data 13 ottobre 1999 pur essendo divenuta irrevocabile nei confronti di LA CI (con condanna per i delitti sorgente di cui agli artt. 416 bis e 74) veniva annullata con rinvio nei confronti di altri coimputati, sicché in virtù del principio di unicità del giudice dell'esecuzione doveva in realtà essere riconosciuta la competenza in sede esecutiva della Corte d'Assise d'Appello di Lecce. Con il terzo motivo si deduce vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata in riferimento all'accertamento patrimoniale. Si assume che non potevano rientrare nella base cognitiva e valutativa del giudice dell'esecuzione gli indici statistici sulla spesa media dei consumi familiari elaborati dall'ISTAT. Si tratta di calcoli basati su rilevazioni medie non sempre esatte e comunque non utilizzabili a fini motivazionali posto che la condotta del nucleo familiare in esame poteva discostarsi anche sensibilmente dalla media, ponendosi sul margine più basso della rilevazione. Si afferma inoltre che la consulenza di parte - disattesa dal LE - aveva dimostrato l'esistenza di redditività lecita ed idonea a giustificare gli acquisti. Si riportano le valutazioni espresse dal LE di Taranto in sede di diniego della confisca di beni già nell'anno 1994 e se ne afferma la validità, posto che il LA aveva proseguito la sua attività nella srl Materiali Ferrosi Meccanici sino al 1986 e detta società aveva incrementato il suo volume di affari in quegli anni, sino al 1989.
Ulteriori redditi erano derivati da attività economiche svolte in nero ma in rapporto alle quali vi era prova rappresentata da avvisi di accertamento. Si rappresenta inoltre che nessuna attività illecita è stata mai posta in essere dai soggetti intestatari dei beni NO IM e LA IO, il che determina sostanziale ingiustizia del provvedimento di confisca, emesso nei confronti di persone non coinvolte nei reati contestati a LA CI. Si citano sul tema i recenti orientamenti della CEDU (decisioni Sud Fondi
contro
Italia ed altre) e gli strumenti normativi Europei in tema di confisca (decisione quadro 2005/ 2012/GA1)al fine di escludere la legittimità della disposta confisca, emessa a carico di soggetti proprietari non raggiunti da condanna penale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono infondati, per le ragioni che seguono.
1.1 Al primo motivo i ricorrenti evidenziano un dubbio di legittimità costituzionale non accoglibile perché manifestamente infondato.
Come è noto, questa Corte di legittimità ha ritenuto possibile (Sez. U. n. 29022 del 17 luglio 2001, ric. Derouach) l'emissione del provvedimento di confisca di cui all'art. 12 sexies (L. n. 356 del 1992 e succ. mod.) da parte del giudice dell'esecuzione, con ricognizione dei presupposti di legge successiva alla formazione del giudicato sul cd. delitto-sorgente.
Proprio in detta decisione - che per linearità e chiarezza conviene riportare per stralcio - è contenuta la "valorizzazione" del meccanismo procedurale della opposizione di cui all'art. 667 c.p.p., comma 4. (richiamato dall'art. 676) in chiave di tutela del diritto di difesa e di riequilibrio cognitivo di una prima decisione emessa (eventualmente) in assenza di contraddittorio:
... l'obiezione più consistente che l'opposto orientamento muove al riguardo fa leva sul penetrante accertamento che di norma richiede la giustificazione della provenienza del possesso di patrimoni, anche per interposta persona, che il condannato deve dare, ove il valore sia sproporzionato al proprio reddito dichiarato ai fini delle imposte sul reddito o alla sua attività economica.
Intanto, sul punto deve osservarsi che la procedura "de plano" in materia di confisca in sede esecutiva (art. 676 correlato all'art. 667 c.p.p., comma 4) postula una semplicità nell'accertamento - arg.
anche dallo stesso art. 676, comma 2 - compatibile col provvedimento ablativo in oggetto ove i risultati da ricercare, emersi in sede di merito, siano contenuti nella sentenza di condanna o di patteggiamento. D'altra parte, non si rinviene una regola generale che riservi la procedura in discorso alla confisca codicistica ed è apodittico affermare che le questioni inerenti a tale misura siano sempre di facile soluzione mentre tale semplicità non inerisce alla confisca speciale, richiedendosi di norma approfonditi accertamenti. Tale assunto non ha un referente normativo che assurga a canone definitorio di competenza. Comunque, esperita la procedura "de plano", l'interessato con l'opposizione avverso il provvedimento emesso può attivare il procedimento di esecuzione ai sensi dell'art. 666 c.p.p. che prevede la piena attuazione del contraddittorio (comma
4) e la possibilità di completa acquisizione probatoria (comma 5 e art. 185 disp. att. c.p.p.) in ordine alla quale, in effetti, si esalta l'esercizio del diritto di difesa. In ogni caso, nulla vieta al giudice dell'esecuzione di disporre sin dall'inizio, come si è verificato nel caso in esame, il procedimento di esecuzione, azionando direttamente il meccanismo del contraddittorio ai fini di un immediato accertamento probatorio (Cass. Sez. 1 9/8/2000 n. 3599 e Sez. 3 28/7/95 n. 2414) ... . Sotto il profilo costituzionale, nessun problema d'illegittimità deriva accordando privilegio all'indirizzo che riconosce la competenza a disporre la confisca in questione al giudice dell'esecuzione. Non in riferimento all'art. 24 Cost., comma 2, per quanto si è evidenziato, aggiungendo che il diritto di difesa non va inteso in senso assoluto ma va modulato secondo l'oggetto (altro è in relazione all'accertamento della colpevolezza, altro è in rapporto all'applicazione di una misura di sicurezza patrimoniale). Il fenomeno del contraddittorio differito, poi, è presente nel sistema (v. in materia di applicazione di misure cautelari, di procedimento per decreto), senza che il doppio grado di merito sia un postulato generale (arg. ex art. 111 Cost., art. 593 c .p.p., comma 3 e, appunto, art. 666 c.p.p., comma 6, nonché v. sentenze n. 236/84 e n. 116/74 della Corte Costituzionale). Quanto al diritto al silenzio, esso attiene al momento dell'accertamento della responsabilità penale, sicché non assume rilievo in presenza di una condanna, restando così superata la presunzione di non colpevolezza (art. 27 Cost., comma 2). Infine, la presunzione relativa di cui si è fatto cenno è da considerarsi legittima, corrispondendo a norme di comune esperienza e al criterio di ragionevolezza in riferimento alla sproporzione fra redditi leciti e patrimoni ingiustificatamente posseduti in quanto esorbitanti dalle proprie capacità economiche, le quali a seguito di condanna (lato sensu) per determinati reati si colorano, secondo la legge, di significatività negativa. Di conseguenza, non risulta violato il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) anche perché è evidente la differenza di situazioni tra il comune cittadino e colui che ha subito una condanna o ha patteggiato la pena per uno dei reati indicati dall'art. 12 sexies, sintomatici nel senso indicato. In conclusione, va affermato il principio che la confisca prevista dalla L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies e succ. modif. può essere disposta dal giudice dell'esecuzione sul patrimonio del soggetto al momento della condanna o del patteggiamento per uno dei reati indicati da detta norma. (Sez. Un. 29022 del 2001, cit.).
A tali argomenti - già di particolare pregnanza - va aggiunto che è proprio il caso in esame - come ritenuto nella decisione impugnata - a fornire ulteriore prova dell'assenza di alcun sospetto di incostituzionalità anche sotto il versamento della "parità di trattamento" con la disciplina dettata in tema di misure di prevenzione.
La linea interpretativa seguita da questa Corte - in modo del tutto prevalente - per cui anche in ipotesi di svolgimento iniziale della procedura esecutiva in contraddittorio (art. 666) è comunque "necessario" che la critica della parte soccombente venga trattata nelle forme della opposizione (tra le molte, Sez. 1 n. 4083 del 11.1.2013, rv 254812) assicura in concreto una doppia valutazione nel merito anche in ipotesi di adozione della confisca in fase esecutiva.
1.2 Quanto al contenuto del secondo motivo, corrette in diritto sono le statuizioni adottate dai giudici del merito in punto di competenza. "i.
In caso di incidente di esecuzione l'individuazione del giudice competente va operata - lì dove nei confronti del soggetto coinvolto siano stati emessi più provvedimenti definitivi - in modo conforme alla previsione di legge di cui all'art. 665 c.p.p., comma 4. Detta norma prevede, per pacifica interpretazione maturata in questa sede di legittimità, che detta competenza spetta, in ogni caso, al giudice che ha pronunziato il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo, anche se la specifica questione proposta non riguarda la decisione da lui emessa (da ultimo, Sez. I n. 17545 del 20.4.2012, rv 252887).
La logica evincibile dalla previsione di legge (art. 665 c.p.p., comma 4) è infatti quella di attribuire funzionalmente le competenze esecutive al giudice che per ultimo ha avuto cognizione dei fatti ascritti - nel loro complesso - al condannato.
Non rilevano pertanto - nel caso in esame - le descritte vicende relative all'annullamento con rinvio, nei confronti di altri imputati, della decisione emessa dalla Corte d'Assise d'Appello di Lecce nel 1999, posto che detta decisione nei confronti del LA risulta irrevocabile nel 2001 (e dunque il motivo dell'annullamento con rinvio è da ritenersi a lui non riferibile) e pertanto non può comportare attrazione della competenza in fase esecutiva, a fronte di decisione ulteriore passata in giudicato in epoca successiva.
1.3 Con il terzo motivo vengono in realtà articolate più doglianze. La prima riguarda la motivazione del provvedimento originario, ribadita da quello impugnato, in punto di valutazione della mancata giustificazione degli investimenti e sproporzione con il reddito conseguito dal nucleo familiare.
Sul punto, va osservato che le critiche non si confrontano con il reale percorso valutativo e sono - in ogni caso - infondate. Il LE di Taranto, nelle due decisioni di merito (quella genetica e quella con cui si è respinta l'opposizione) ha compiuto una accurata valutazione di tutte le componenti del particolare giudizio richiesto dalla norma applicata, pervenendo a risultati matematici del tutto affidabili (la sproporzione è stata valutata anno per anno ed è arrivata a raffigurare un saldo negativo pari a circa 400.000,00 Euro nel 2007, si vedano le pagine da 24 a 34 del provvedimento genetico).
Non può, pertanto, imputarsi la omessa valutazione di dati incidenti sulla valutazione dei presupposti della sproporzione e della mancata giustificazione della provenienza delle risorse investite, posto che nel provvedimento genetico, richiamato espressamente da quello impugnato:
a) è stata valutata la partecipazione del LA CI alla società M.M.F. s.r.l., da ritenersi interrotta con la cessione delle quote avvenuta nel giugno del 1984 e dunque per il suo reale e modesto apporto economico (l'introito per la vendita delle quote pari ad Euro 5.164,00), a differenza di quanto ritenuto dal LE della Prevenzione nell'anno 1994 (e ciò ha consentito di superare l'effetto preclusivo correlato alla definitività di tale decisione). Non possono pertanto riproporsi - nel ricorso - argomenti disattesi attraverso l'apprezzamento di nova (le certificazioni della Camera di Commercio, non acquisite in detta precedente procedura) che legittimano pienamente la conclusione cui è pervenuto il LE (il LA non ha dimostrato - in chiave antagonista - che la cessione delle quote e la dismissione della carica di amministratore furono solo formali e che egli continuò a percepire redditi occulti da tale impresa);
b) è stata ammessa dal LE l'esistenza di diversa attività economica in nero con percezione di reddito, stimato per l'anno 1983 in Euro 50.000,00 circa e pertanto non vi è stata sottovalutazione alcuna di tale elemento reddituale;
c) sono state considerate le entrate relative ad altre attività svolte dai componenti del nucleo familiare, lì dove ne sussisteva prova;
d) è stata detratta dal reddito conseguito la quota di consumi destinati al sostentamento del nucleo familiare, secondo la sua consistenza e prendendo a riferimento i dati ISTAT sui consumi medi del periodo nella regione Puglia. In tale parte della decisione di merito si richiamano altresì elementi di fatto idonei a rappresentare una elevata attitudine al consumo da parte dei membri del nucleo familiare (autovetture acquistate nel corso del tempo ed altri indicatori). Circa tale ultima operazione, va qui ribadita - richiamando altre precedenti decisioni sul tema - che del tutto legittima risulta essere la considerazione, ai fini qui rilevanti, di tale pubblicazione statistica, secondo il seguente percorso logico- giuridico.
In ogni giudizio di comparazione tra valori vi è una componente valutativa, specie ove una delle entità in comparazione sia rappresentata dal reddito conseguito nel corso del tempo da un nucleo familiare, da cui debba essere estratta una capacità di risparmio (investire è operazione che presuppone il soddisfacimento dei bisogni essenziali delle persone che compongono il nucleo). Le considerazioni operate dal LE non possono, pertanto, dirsi manifestamente illogiche o contraddittorie (nel senso imposto dall'art. 606, comma 1, lett. e ) posto che ne vengono esplicitati i criteri ed il LE ritiene - in modo conforme all'orientamento espresso, tra le altre, nella presente sede di legittimità da Sez. 4 n. 4110 del 7.12.2012, rv 255079 - che il reddito rilevante al fine di ritenere esistente la capacità di acquisto debba essere la redditività netta.
Corretto è inoltre il riferimento, sia pure con criteri presuntivi, alla incidenza delle spese di sostentamento per il mantenimento del nucleo familiare, posto che il valore da porre in comparazione con le spese sostenute per gli acquisti è rappresentato dalla quota di risparmio, ossia da ciò che risulta disponibile operato lo scorporo delle spese di sostentamento e mantenimento del tenore di vita. Ciò posto, l'applicazione concreta di detti criteri è compito del giudice di merito e non risulta sindacabile nella presente sede di legittimità ove i criteri adoperati non risultino manifestamente illogici o incogrui.
Nel caso in esame risultano applicati indicatori tratti dalle pubblicazioni statistiche dell'ISTAT, al fine di determinazione presuntiva delle spese di mantenimento nella zona interessata, con procedura valutativa che non risulta dunque fondata su ipotesi arbitrarie ma su osservazioni affidabili dei comportamenti collettivi, tale essendo l'ordinario compito dell' Ente in questione (sulla legittimità del metodo, Sez. 5 n. 20743 del 7.3.2014). È evidente che dette elaborazioni matematiche di osservazioni massive dei comportamenti - pur se ricadenti nella medesima area geografica - forniscono un risultato di tipo essenzialmente indiziario circa l'effettiva spesa sostenuta dal nucleo familiare in esame, ma - ed è questo il punto - da un lato la norma azionata (L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies) non è norma incriminatrice ma norma facoltizzante la confisca "allargata" (misura di sicurezza patrimoniale) che, pertanto, tollera ampiamente l'utilizzo di criteri indiziari quanto alla determinazione delle entità da porre in comparazione (reddito/investimenti) e dall'altro la parte interessata ha un preciso onere dimostrativo in punto di ricostruzione della capacità di investimento (la giustificazione della provenienza). Dunque il ricorso alle medie statistiche risulta - in tale ambito - legittimo, sempre che i contenuti economici non siano smentiti nel caso concreto.
Da ciò deriva, esprimendosi un principio a valenza generale, che:
- l'utilizzo di indicatori dei consumi medi tratto dalle pubblicazioni dell' ISTAT può concorrere alla formazione del convincimento del giudice di merito in tema di sussistenza della sproporzione tra redditività netta e valore degli investimenti (in tema di confisca ex art. 12 sexies cit. L. e succ. mod.) dando luogo ad elemento indiziario la cui valenza va rapportata agli esiti complessivi dell'istruttoria ed alla allegazione (o meno) di elementi di smentita circa le ipotizzate conclusioni ad opera della parte interessata.
Nel caso in esame tale dato con portata indiziante ha legittimamente contribuito a fondare le conclusioni cui è pervenuto il LE, posto che non sono emerse ragioni in fatto per discostarsi da tale elaborazione statistica (anzi si menzionano ragionevoli indicatori di conferma) ne' la parte è stata in grado di allegare concrete ragioni di contrasto.
Per il resto, il motivo si incentra su critiche del tutto inconferenti e prive di pregio.
Si è già ricordato come il "superamento" della pronunzia favorevole emessa dal LE di Taranto in data 15.6.1994 sia dipeso dalla acquisizione di nuovi elementi di fatto che restringono temporalmente il dato di partenza, ossia la percezione di redditi da parte del LA in virtù della cessione di quote della M.M.F. avvenuta nel 1984.
Dunque non possono riproporsi come ipotetiche verità le affermazioni contenute in tale provvedimento (come realizzato nel ricorso) poiché le stesse sono state ragionevolmente smentite in fatto. Circa, inoltre, il fatto che destinatari del provvedimento siano - per quanto qui rileva - la moglie e uno dei figli del soggetto condannato per i delitti/sorgente della confisca allargata, va ricordato che il LE di Taranto ha ampiamente motivato circa il presupposto della "disponibilità" delle res in questione in capo a LA CI e pertanto circa la ricorrenza del presupposto di legge.
Si tratta, dunque, di intestazioni "di comodo" che la norma azionata consente di superare senza per questo attribuire ai terzi (intestatari formali) alcuna ipotesi di penale responsabilità nei delitti posti a monte, che restano attribuiti al solo LA CI, e senza per questo limitare la adozione della confisca ai soli beni formalmente intestati al condannato.
Ciò è del tutto in linea con le vigenti norme in tema di confisca "allargata" anche per ciò che riguarda l'ordinamento dell'Unione Europea.
Già nella decisione-quadro 2005/212/GAI del Consiglio viene suggerita agli Stati membri - nel quadro della necessaria armonizzazione delle legislazioni - l'adozione dell'istituto della confisca "estesa" in rapporto alla intervenuta condanna per fattispecie definite di reato (tra cui il traffico illecito di stupefacenti) e si prevede all'art. 3, comma 3 la possibile sottoposizione a confisca di beni intestati a terzi (... beni acquisiti da persone con le quali la persona in questione ha le relazioni più strette ...).
Tale percorso risulta di recente rafforzato ed ampliato dalle previsioni introdotte dalla Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 2014/42/UE del 3.4.2014 relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione Europea.
Nel quadro di una ridefinizione concettuale della confisca "estesa" come ablazione di beni che si ritengono - per univoche circostanze di fatto - provento di azioni delittuose (ovviamente ulteriori rispetto a quella oggetto di giudizio, che rappresenta la spia di condotte illecite realizzate in concomitanza o antecedenti) si ribadisce che tale azione di recupero deve poter essere realizzata anche nei confronti di soggetti terzi li dove le circostanze di fatto consentano di ritenere il trasferimento (o l'intestazione originaria) fittizio.
Ne è dimostrazione il contenuto dell'art. 5, comma 1 di detta Direttiva, in tema di "poteri di confisca" che costruisce il modello della confisca "estesa" (cui di certo è rapportabile l'ipotesi nazionale della L. n. 256 del 1992, art. 12 sexies) come aggressione di beni "appartenenti" all'autore di un reato sorgente (il cui elenco è contenuto nel successivo comma 2) nell'ipotesi in cui gli elementi di prova disponibili (tra cui la sproporzione tra valore dei beni e reddito legittimo) consentano di approdare al convincimento di una generica derivazione delle ricchezze in questione da condotte criminose.
Tale norma va letta congiuntamente al successivo art. 6 che regolamenta l'ipotesi della ablazione - anche in ipotesi di confisca estesa dei proventi - di beni intestati a terzi, almeno se tali terzi sapevano o avrebbero dovuto sapere che il trasferimento o l'acquisizione aveva lo scopo di evitarne la confisca. Detta norma espone altresì alcuni ragionevoli indicatori della intestazione fittizia, in ipotesi di traferimenti effettuati a titolo gratuito o contro il pagamento di un importo significativamente inferiore al valore di mercato.
Dunque, fermo restando che ci si muove su un tipico terreno di "orientamento" dei contenuti delle legislazioni dei singoli Stati membri, non è esatto affermare - come sostenuto dal ricorrente - che le norme sovranazionali (e le correlate giurisdizioni di garanzia) pongano divieti alla confisca "estesa" di beni formalmente intestati a terzi estranei al reato.
Anzi gli orientamenti normativi citati incoraggiano - come si è detto - l'adozione di strumenti di recupero dei proventi da reato, anche con allargamento del tradizionale nesso pertinenziale (come nella norma nazionale qui in rilievo) e anche in ipotesi di intestazione di comodo a terzi, sempre che in motivazione si dia conto delle ragioni per cui si sia ritenuto il bene in questione come "frutto" di attività illecita (anche attraverso la prova logica della sproporzione, in una con l'apprezzamento del tipo di reato commesso e della sua valenza indicativa di pericolosità) e sempre che sia stata valutata la posizione del terzo intestatario, cui spetta autonoma tutela.
In tal senso, il presente caso si allinea a detta impostazione - pur attraverso il rispetto della norma interna di riferimento - posto che si è partiti dalla considerazione della commissione di reati di particolare "significato" da parte di LA CI (associazione di stampo mafioso e associazione finalizzata alla cessione di stupefacenti), si è dato conto del parametro della "sproporzione di valori" e dell'assenza di giustificazione della provenienza dei beni (il che rappresenta concettualmente la conferma della loro derivazione illecita, con confisca estesa a beni diversi da quelli strettamente pertinenziali ai reati commessi) e si è dato conto degli indicatori di "appartenenza" dei beni al soggetto condannato per le fattispecie/spia nonostante la formale intestazione a terzi, le cui difese risultano apprezzate e valutate, sia in fatto che in diritto. Dunque nessuna violazione può pertanto ricollegarsi ai citati principi in punto di tutela della proprietà invocati dal ricorrente (art. 1 del protocollo addizionale alla Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali) atteso quanto sinora esposto, anche in relazione alle posizioni di NO IM e LA IO.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 10 giugno 2014.
Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2014