Sentenza 22 marzo 2013
Massime • 1
In tema di confisca di prevenzione di beni riferibili a sospettato di appartenenza ad associazione di stampo mafioso, il concetto di disponibilità indiretta, di cui all'art. 2 ter della legge 31 maggio 1965 n. 575, non può ritenersi limitato alla mera relazione naturalistica o di fatto col bene, ma va esteso, al pari della nozione civilistica del possesso, a tutte quelle situazioni nelle quali il bene stesso ricada nella sfera degli interessi economici del prevenuto, ancorché il medesimo eserciti il proprio potere su di esso per il tramite di altri.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/03/2013, n. 18423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18423 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 22/03/2013
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 1053
Dott. CASSANO Margherita - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - N. 32567/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MM AN N. IL 16/01/1956;
US OS N. IL 25/05/1965;
MM RO N. IL 05/04/1928;
avverso il decreto n. 1/2010 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA, del 21/10/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA CASSANO;
lette le conclusioni del PG Dott. Izzo G. che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il 21 ottobre 2011 la Corte d'appello di Reggio Calabria conferma il decreto emesso il 28 febbraio-7 marzo 2003 dal locale Tribunale che aveva disposto nei confronti di TO IS (cl. 1956) l'applicazione la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s. con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la durata di quattro anni e il versamento di una cauzione di mille Euro e aveva, inoltre, disposto la confisca dei seguenti beni: numerosi terreni situati nel comune di SI intestati ai coniugi IS TO e TT SO (cl. 1965); un immobile di proprietà di TT SO;
un fabbricato non ancora accatastato in contrada Fossecati posto su un terreno di IM IS (padre di IS TO) acquisito dallo stesso per usucapione;
conti correnti, titoli e altre forme di investimento finanziario nella disponibilità di IS TO e dei suoi familiari presso istituti di credito, Poste italiane ed altri soggetti autorizzati dalla legge ad effettuare la gestione dei risparmi ed investimenti finanziari.
2. La Corte fondava il giudizio di attuale pericolosità sociale di TO IS sui seguenti elementi: a) contenuto della sentenza definitiva n. 1015/97, pronunziata dalla locale Corte d'appello, comprovante il predominio territoriale assunto dalla cosca IS dopo una lunga e sanguinosa faida con il gruppo contrapposto dei Costa;
b) risultanze delle intercettazioni ambientali effettuate su autovetture in uso ai membri dei clan AN e CC, affiliati al sodalizio di stampo mafioso capeggiato da IS TO, evidenzianti il ruolo apicale del ricorrente e il suo carisma criminale in grado di dirimere le controversie interne all'associazione e di adottare decisioni rispettate da tutti;
c) condanne in primo e in secondo grado (intervenute rispettivamente negli anni 2001 e 2003) di TO IS, quale esponente di vertice dell'omonima organizzazione di stampo mafioso operante in territorio di SI, idonee a consentire la rivalutazione di una serie di elementi emersi nel giudizio penale celebratosi nel 1996 dinanzi al Tribunale di RI (conclusosi con l'assoluzione di IS dal delitto di cui all'art. 416 bis c.p.), nonché nel giudizio di prevenzione, definito nel 1995 in senso favorevole al proposto;
d) relazione di parentela di TO IS con CO IS, detto "u quagghia", capo storico della organizzazione mafiosa operante in territorio di SI;
e) periodi di latitanza di IS dal 29 novembre 1982 al 13 dicembre 1983 e dall'8 gennaio 1993 al 14 aprile 1996 grazie ad una rete di appoggi riferibili al contesto di criminalità organizzata in cui IS TO era inserito;
f) agguato di stampo mafioso di cui IS TO e il cugino IM IS (cl. 1950) erano stati vittima nel maggio 1987 e dopo il quale il proposto si era resto irreperibile.
3.Con riferimento alla confisca dei beni la Corte d'appello evidenziava quanto segue.
I terreni acquistati in epoca successiva al 1982 e intestati ad TO IS e alla moglie e l'appartamento posto in via Portosalvo di SI (acquistato da TT SO nel 1999) risultavano nella immediata disponibilità di TO IS. Il fabbricato posto in contrada Fossecati è composto da tre unità immobiliari, occupate rispettivamente dal ricorrente, dai genitori e da una zia (OS IS), che, per essere fra loro comunicanti, fanno ritenere un unico rapporto di convivenza fra tutti gli abitanti e, quindi, una disponibilità da parte di TO IS, tenuto conto anche delle domande di concessione in sanatoria L. n. 47 del 1985, ex art. 13 e delle istanze di condono edilizio avanzate dal ricorrente.
Sussiste un'assoluta e comprovata sproporzione tra il valore di tali beni immobili, sottostimati dal consulente della difesa, e i redditi leciti dei coniugi IS - SO e dei genitori del proposto, pure tenendo conto delle circostanze dedotte da TO IS. La scrittura privata prodotta dalla difesa, volta a dimostrare che l'acquisto dell'appartamento posto in via Portosdalvo di SI era avvenuta grazie alla permuta di una delle due quote di proprietà di propri fondi acquisiti nel corso del 1985, è priva di data certa e, in ogni caso prova soltanto il reimpiego di un bene illecitamente acquistato.
Il dedotto reimpiego di redditi non dichiarati al fisco per l'acquisto degli immobili è, comunque, indicativo di una provenienza illecita del denaro, in quanto frutto di evasione fiscale. In merito all'istanza di revoca della confisca presentata dai terzi interessati OM e PP CU e ES ME la Corte osservava che esso si fondava su un asserito diritto di usucapione che doveva essere accertato nella competente sede civile.
4. Avverso il suddetto provvedimento hanno proposto ricorso per cassazione, tramite i rispettivi difensori di fiducia, IS TO, TT SO (terza interessata), OS IS (terza interessata), i quali, anche mediante una memoria difensiva, formulano i seguenti rilievi.
OS IS lamenta violazione di legge e carenza della motivazione in relazione ai presupposti per disporre la confisca dell'intero fabbricato situato in contrada Fossicali di SI, in quanto: a) non sono stati acquisiti elementi indiziari in ordine alla illecita acquisizione dello stesso;
b) è rimasta indimostrata la disponibilità dell'intero immobile da parte di TO IS;
e) non è stata valutata la specifica e tempestiva richiesta della difesa di disporre nuovi e ulteriori accertamenti in merito al valore originario dell'immobile, alla sua origine, alla sua effettiva appartenenza, alla natura del rapporto in forza del quale il proposto occupava uno degli alloggi;
d) non sono state apprezzate le prove dichiarative indicate nella memoria difensiva del 28 febbraio 2003 nè la domanda di espletamento di una perizia tecnica d'ufficio al fine di stabilire l'effettivo valore del bene, il materiale e la manodopera impiegati per la sua realizzazione, il tempo necessario per la sua ultimazione, le modalità di edificazione. TO IS e TT SO deducono violazione di legge e carenza della motivazione con riferimento ai presupposti su cui è stata fondata la misura di prevenzione personale, considerati: a) il carattere risalente nel tempo degli elementi valorizzati;
b) l'esito favorevole al proposto della precedente procedura di prevenzione;
c) l'intervenuta sentenza di assoluzione pronunziata dal Tribunale di RI;
d) l'assenza di dati obiettivamente indicativi di un qualsiasi ruolo svolto da TO IS all'interno della cosca;
e) l'impossibilità, alla luce del divieto del ne bis in idem, di utilizzare in danno del ricorrente gli stessi dati investigativi su cui sono state basate le decisioni per lui liberatorie. Lamentano, inoltre, violazione di legge e carenza della motivazione in ordine ai presupposti della disposta confisca, in quanto non sono stati acquisiti dati sintomatici di spessore indiziario circa la ritenuta illecita acquisizione dei beni, la sproporzione dei redditi e dei cespiti rispetto al valore degli immobili, la disponibilità da parte di TO IS dell'intero fabbricato di contrada Fossicali di SI, l'illiceità dell'acquisto dell'alloggio posto in via Portosalvo di SI. E stata, inoltre arbitrariamente espunta, nella ricostruzione del patrimonio del proposto, la somma di cinquanta milioni di lire, frutto di evasione fiscale, denunziata al fisco attraverso il meccanismo del condono fiscale. Sono stati pretermessi compiuti accertamenti in ordine ai redditi effettivamente percepiti dai ricorrenti grazie anche ad atti di liberalità.
Non sono state, infine, apprezzate le prove dichiarative indicate nella memoria difensiva del 28 febbraio 2003 ne' la domanda di espletamento di una perizia tecnica d'ufficio al fine di stabilire l'effettivo valore del bene posto in contrada Fossicali, il materiale e la manodopera impiegati per la sua realizzazione, il tempo necessario per la sua ultimazione, le modalità di edificazione. OSSERVA IN DIRITTO
1.1 ricorsi proposti da TT SO e OS IS, entrambe terze interessate, sono inammissibili per una ragione preliminare ed assorbente rispetto alle altre.
Per i soggetti portatori di un interesse meramente civilistico, come nel caso di specie, trova analogicamente applicazione la regola stabilita dall'art. 100 c.p.p. per la parte civile, il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria. In base a tale disposizione i suddetti soggetti stanno in giudizio col ministero di un difensore munito di procura speciale, al pari di quanto previsto nel processo civile dall'art. 83 c.p.c.. Il terzo interessato - quali sono le due ricorrenti, TT SO e OS IS - al pari dei soggetti considerati espressamente dall'art. 100 c.p.p., è portatore di interessi civilistici, sicché anche esso, in conformità a quanto previsto per il processo civile (art. 83 c.p.c.), non può stare personalmente in giudizio, ma ha un onere di patrocinio, che è soddisfatto attraverso il conferimento di procura alle liti al difensore.
Al contrario, l'indagato o imputato - posizioni cui è equiparabile quella del soggetto assoggettato a misure di prevenzione, estendendosi ad esso la posizione dell'imputato (v. L. n. 1423 del 1956, art. 4, u.c.) - che è assoggettato all'azione penale, sta in giudizio di persona, avendo solo necessità di munirsi di difensore che, oltre ad assisterlo, lo rappresenta ex lege ed è titolare di un diritto di impugnazione in favore dell'assistito per il solo fatto di rivestire la qualità di difensore, senza alcuna necessità di procura speciale, imposta soltanto per i casi di atti riservati espressamente dalla legge all'iniziativa personale dell'imputato (Sez. 6, 17 settembre 2009, n. 46429; Sez. 2, 21 novembre 2006, Tanda;
Sez. 6, 25 settembre 2007, Puliga;
Sez. 6, 18 giugno 2008, Lombardi;
Sez. 6, 17 febbraio 2009, Pirozzi). Nel caso in esame una simile procura non risulta essere stata rilasciata, in quanto in atti è presente soltanto la nomina a difensore di fiducia rilasciata in favore dell'avv. TO Speziale del foro di RI.
Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi di IS OS e TT SO consegue di diritto la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di prova circa l'assenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione (Corte Cost. sent. n. 186 del 2000), al versamento ciascuna della somma di mille Euro alla cassa delle ammende.
2. Il ricorso di TO IS non è fondato.
2.1.Con riferimento alle censure formulate in merito alla conferma della disposta misura di prevenzione personale il Collegio osserva quanto segue.
La L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 4, comma 11, recante "misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza (e per la pubblica moralità)" limita alla sola violazione di legge il ricorso contro il decreto della Corte d'appello in materia di misure di prevenzione ed esclude la ricorribilità in cassazione per vizio di illogicità manifesta della motivazione, ai sensi dell'art.606 c.p.p., comma 1, lett. e).
Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, confortato anche dalla Corte Costituzionale (cfr. sentenza n. 321 del 2004), in tema di misure di prevenzione non è deducibile il vizio di manifesta illogicità della motivazione, ma solo quello di mancanza di motivazione, qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice di appello dalla L. n. 1423 del 1956, art. 4, comma 10 (Cass., Sez. 6, 17 dicembre 2003, n. 15107, rv. 229305; Cass., 26 giugno 2002, n. 28837, rv. 222754; Cass., Sez. 2, 6 maggio 1999, n. 2181, rv. 213852). Alla mancanza di motivazione è, peraltro, equiparata l'ipotesi in cui la motivazione risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di logicità, al punto da risultare meramente apparente, o sia assolutamente inidonea a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Cass., Sez. Un. 28 maggio 2003, Pellegrino, rv. 224611; Cass., Sez. I, 9 novembre 2004, Santapaola, rv. 230203). E, quindi, da escludere, in materia di misure di prevenzione, la deducibilità del vizio di motivazione, a meno che quest'ultima sia del tutto carente o presenti difetti tali da renderla meramente apparente, e cioè sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, o assolutamente inidonea a rendere comprensibile la ratio decidendi. Benché nei motivi di ricorso la difesa non abbia mai fatto riferimento al vizio di manifesta illogicità della motivazione di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), la maggior parte delle censure mosse contro il provvedimento impugnato attiene, in realtà, alla congruenza logica del discorso giustificativo della decisione impugnata e all'adeguatezza logica del ragionamento seguito dalla Corte d'appello nella valutazione degli indizi, nell'accertamento della pericolosità sociale della persona sottoposta alla misura e dell'attualità della stessa.
2.2. Tanto premesso in ordine all'ambito del controllo riservato a questa Corte rispetto ai motivi di ricorso formulati dalla difesa, la Corte osserva che il provvedimento impugnato è esente dai denunciati vizi di violazione di legge, avendo correttamente argomentato in ordine alla condizione richiesta per l'applicabilità di una misura di prevenzione, ossia l'esistenza della pericolosità sociale del proposto, accertata con esclusivo riferimento al momento dell'adozione della decisione che l'ha affermata. Il sillogismo indiziario articolato in sede di prevenzione personale è funzionale ad un giudizio prognostico avente ad oggetto la probabilità della futura commissione di reati e la pericolosità sociale del soggetto apprezzata in base a presupposti di fatto oggettivamente verificabili (Corte Cost., sent. n. 177 del 22 dicembre;
sent. n. 419 del 7 dicembre 1994). In tale prospettiva la Corte d'appello di Reggio Calabria ha, con iter argomentativo correttamente sviluppato, valorizzato, ai fini del giudizio di attuale pericolosità sociale, il contenuto delle intercettazioni ambientali effettuate sulle auto in uso ai membri del clan AN e CC, affiliati al sodalizio di stampo mafioso capeggiato da TO IS, le sentenze di condanna di IS TO, pronunciate dai giudici di merito per il delitto previsto dall'art. 416 bis c.p., le risultanze della pronuncia definitiva n. 1015/97, pronunziata dalla Corte d'appello di Reggio Calabria, comprovante il predominio territoriale assunto dalla cosca IS dopo una lunga e sanguinosa faida con il gruppo avverso dei Costa, i rapporti intrattenuti da TO IS con ambienti della criminalità organizzata, i periodi di latitanza riconducibili, tra l'altro, ad agguati di stampo mafioso e resi possibili grazie al sostegno di tali ambienti.
La Corte ha, inoltre, spiegato, con argomentazione immune da vizi giuridici, le ragioni per le quali, alla luce degli elementi sinora richiamati, sono suscettibili di nuova valutazione - non integrante sotto tale profilo la violazione del principio del ne bis in idem - i dati emersi nel giudizio celebratosi nel 1996 dinanzi al Tribunale di RI e conclusosi con l'assoluzione di IS dal delitto di cui all'art. 416 bis c.p., nonché le risultanze oggetto della procedura di prevenzione, definita nel 1995 con esito liberatorio. A tale proposito il Collegio osserva che, nel corso del giudizio di prevenzione, il giudice di merito è legittimato a servirsi di elementi di prova e/o indiziari tratti da procedimenti penali, anche se non ancora conclusi, e, nel caso di processi definiti con sentenza irrevocabile, anche indipendentemente dalla natura delle statuizioni terminali in ordine all'accertamento della penale responsabilità dell'imputato. Tale potestà incontra due limiti: a) il giudizio deve essere fondato su elementi certi, dai quali possa legittimamente farsi discendere l'affermazione dell'esistenza della pericolosità, sulla base di un ragionamento immune da vizi;
b) gli indizi dai quali desumere la pericolosità sociale non debbono avere i caratteri di gravità, precisione e concordanza, richiesti dall'art. 192 c.p.p. (Cass., Sez. 6, 7 aprile 1997, Crimi;
Cass., Sez. 6, 19 gennaio 1999, Consolato).
Alla stregua dell'autonomia del procedimento di prevenzione rispetto a quello penale, il giudice della prevenzione può utilizzare circostanze di fatto emergenti da procedimenti penali, prescindendo dalle conclusioni alle quali il giudice penale è pervenuto, sempre che, a tali fini e in ordine a tali elementi, il giudice della prevenzione abbia effettuato un puntuale esame critico, al fine di affermare l'esistenza sul piano della realtà di siffatte circostanze fattuali e di individuarne la diretta incidenza sul giudizio di pericolosità sociale (Cass., Sez. 1, 18 marzo 1994, La Cava;
Cass., Sez. 1, 3 novembre 1995, Repaci). Alla luce di questi principi l'ordinanza impugnata è esente dai vizi denunciati, avendo, con argomentazione corretta e logicamente articolata, illustrato il discorso giustificativo posto a base della decisione adottata ed enunciato analiticamente le specifiche e obiettive circostanze di fatto - già in precedenza elencate - su cui ha fondato il giudizio di attuale pericolosità sociale e ha ritenuto sussistenti i presupposti di legge per applicare la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di p.s. con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la durata di quattro anni e disporre il versamento di una cauzione di mille Euro.
2.3. Il provvedimento impugnato è esente da censure anche nella parte relativa alla conferma della disposta confisca. In tema di confisca di beni riferibili ad un soggetto sottoposto a misura di prevenzione quale sospettato di appartenenza ad un'associazione di stampo mafioso, il concetto di disponibilità indiretta L. 31 maggio 1965, n. 575, ex art. 2 ter non può ritenersi limitato alla mera relazione naturalistica o di fatto con il bene, ma va esteso, al pari della nozione civilistica del possesso, a tutte quelle situazioni nelle quali il bene stesso ricada nella sfera degli interessi economici del prevenuto, ancorché il medesimo eserciti il proprio potere su di esso per il tramite di altri (Cass. 22 aprile 1996, n. 398, ric. Brusca). Ai sensi della L. n. 575 del 1965, art. 2 bis deve essere, inoltre, distinta la posizione del coniuge, dei figli, dei conviventi nell'ultimo quinquennio da quella degli altri terzi. La disponibilità dei beni - costituente il presupposto per la confisca in capo alla persona pericolosa di quelli di cui si sospetta la provenienza illecita -non deve necessariamente concretarsi in situazioni giuridiche formali, essendo sufficiente che il prevenuto possa di fatto utilizzarli, anche se formalmente appartenenti a terzi, come se ne fosse il vero proprietario. Nei confronti del coniuge, dei figli e dei conviventi siffatta disponibilità è presunta, senza necessità di specifici accertamenti, dal momento che la L. n. 575 del 1965, art. 2 bis considera separatamente dette persone rispetto a tutte le altre, fisiche o giuridiche, della cui interposizione fittizia, invece, devono risultare gli elementi di prova (Cass. 10 febbraio 1997, n. 4916, ric. Liso). Il provvedimento impugnato è conforme a questi principi giuridici. La Corte d'appello di Reggio Calabria, con motivazione puntuale, sorretta da un saldo ragionamento logico ancorato all'esame di tutte le specifiche risultanze di fatto acquisite nel contraddittorio fra le parti - in quanto tali non censurabili in sede di legittimità e non suscettibili di ricostruzioni alternative, pur sollecitate dalla difesa nei motivi di ricorso - ha evidenziato, sulla base delle indagini svolte in ordine ai singoli beni e alle relative vicende, ai redditi complessivamente percepiti da TO IS e ai componenti del suo nucleo familiare, degli accertamenti effettuati sul valore degli immobili, l'assoluta sproporzione esistente tra i redditi lecitamente percepiti dal ricorrente e il valore degli immobili, dei terreni, nonché l'entità delle somme di denaro depositate sui conti correnti, oggetto della misura di prevenzione patrimoniale della confisca, nonché l'insufficienza della capacità reddituale del ricorrente, inidonea a giustificare le suddette disponibilità mobiliari e immobiliari.
2.4. In merito alle restanti censure il Collegio osserva che la giurisprudenza di legittimità ha da tempo condivisibilmente chiarito che, in tema di appartenenza a sodalizi mafiosi, le disposizioni sulla confisca mirano a sottrarre all'indiziato tutti i beni che siano frutto di attività illecite o ne costituiscono il reimpiego, senza distinguere se tali attività siano o meno di tipo mafioso;
con la conseguenza che è del tutto irrilevante che nel provvedimento ablativo manchi la motivazione in ordine al nesso causale fra presunta condotta mafiosa e illecito profitto, essendo sufficiente la dimostrazione dell'illecita provenienza dei beni confiscati, qualunque essa sia (Sez. 6, n. 36762 del 27 maggio 2003; Sez. 6, n. 950 del 22 marzo 1999, a parere della quale anche i proventi di eventuali frodi fiscali sono, a fini di prevenzione, da considerare di illecita provenienza). Nel medesimo senso, si è più specificamente osservato che, sempre in tema di misure di prevenzione patrimoniali, poiché le disposizioni sulla confisca mirano a sottrarre alla disponibilità dell'indiziato di appartenenza a sodalizi di tipo mafioso tutti i beni che siano frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego, senza distinguere se tali attività siano o meno di tipo mafioso, non assume rilievo, nel provvedimento ablativo, l'assenza di motivazione in ordine al nesso causale fra presunta condotta mafiosa ed illecito profitto, essendo sufficiente la dimostrazione della illecita provenienza dei beni confiscati, qualunque essa sia, con la conseguenza che è legittimo il provvedimento di confisca di beni del prevenuto che ne giustifichi il possesso dichiarando di averli acquistati con i proventi dell'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto (Sez. 2, n. 2181 del 6 maggio 1999, con la precisazione che non assumerebbe rilievo, in proposito, la circostanza che a seguito del perfezionamento dell' iter amministrativo previsto dalla L. 30 dicembre 1991, n. 413 (cd. condono "tombale") le somme di cui all'evasione fiscale siano entrate a far parte legittimamente del patrimonio del prevenuto medesimo, dal momento che l'illiceità originaria del comportamento con cui se le è procurate continua a dispiegare i suoi effetti ai fini della confisca).
In tale contesto non appare pertinente il richiamo ad un precedente di questa Corte (Sez. 6, n. 29926 del 31 maggio 2011), concernente una diversa ipotesi di confisca ex art. 12-sexies (Sez. 2, n. 27037 del 27 marzo 2012) ed una fattispecie concreta peculiare, non suscettibile di indiscriminate generalizzazioni. Al rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi di SO TT e IS OS che condanna al pagamento delle spese processuali e ciascuna al versamento della somma di mille Euro alla cassa delle ammende. Rigetta il ricorso di TO IS che condanna al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 marzo 2013. Depositato in Cancelleria il 24 aprile 2013