Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/06/2010, n. 32571
CASS
Sentenza 24 giugno 2010

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Massime1

La richiesta del difensore volta ad ottenere la trasposizione su nastro magnetico delle registrazioni di conversazioni o comunicazioni intercettate, utilizzate ai fini dell'adozione del provvedimento cautelare, deve essere tempestivamente proposta in relazione all'udienza del tribunale del riesame ed alle cadenze temporali indicate dall'art. 309, comma nono, cod. proc. pen., tenuto conto del grado di complessità delle operazioni di duplicazione delle intercettazioni, del tempo necessario per la verifica di eventuali discordanze tra i testi posti a base delle decisioni cautelari e quelli risultanti dall'ascolto diretto, nonché del momento di deposito della richiesta di riesame. (Nella concreta fattispecie, è stata ritenuta tardiva una richiesta di trasposizione su nastro magnetico delle registrazioni presentata meno di 48 prima dell'udienza fissata davanti al tribunale del riesame).

Commentario1

  • 1Ascolto delle intercettazioni va richiesto nell'istanza di riesame (Cass. 33968/21)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 20 settembre 2021

    La difesa non può lamentare alcuna nullità conseguente al mancato ascolto o rilascio di copia delle intercettazioni lì dove non dimostri di essersi tempestivamente attivata per chiedere l'accesso a tali fonti di prova, proponendo la relativa istanza in concomitanza con l'istanza di riesame e specificando che la richiesta è funzionale all'impugnazione cautelare. La richiesta di copia ed ascolto delle intercettazioni, proprio perché implicante un non marginale lasso temporale per l'adempimento delle necessarie operazioni tecniche, va presentata al più presto, tenendo conto dei brevi termini che contraddistinguono la procedura di riesame. La difesa dell'indagato, infatti, fin dal momento …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/06/2010, n. 32571
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 32571
Data del deposito : 24 giugno 2010

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