Sentenza 9 dicembre 2022
Massime • 1
Nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento della condanna per il solo reato più grave, il giudice di rinvio, nel determinare la pena per il reato residuo, meno grave, non è vincolato alla quantità di pena già individuata quale aumento "ex" art. 81, comma secondo, cod. pen., ma, per la regola del divieto di "reformatio in peius", non può irrogare una pena che, per specie e quantità, costituisca un aggravamento di quella individuata, nel giudizio precedente all'annullamento parziale, quale base per il computo degli aumenti a titolo di continuazione. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la violazione del divieto in un caso in cui il giudice di rinvio aveva aumentato la pena per il reato satellite, determinandola però in misura eguale alla pena base per il reato più grave, dichiarato estinto per prescrizione).
Commentario • 1
- 1. Il giudice di rinvio non può negare le attenuanti già concesse: la Corte ribadisce il limite cognitivo dell’art. 597 c.p.p. (Cass. Pen. n. 23851/25)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 28 giugno 2025
Nel giudizio di rinvio il giudice non può negare le attenuanti generiche già riconosciute con decisione precedente non impugnata: lo vieta il principio devolutivo e si forma una preclusione. La Cassazione chiarisce i limiti cognitivi del giudice dell'impugnazione. Il fatto L'imputato Pr.Ma. era stato originariamente condannato, all'esito di giudizio abbreviato dinanzi al GUP di Foggia, per detenzione di sostanza stupefacente (marijuana e cocaina) ai sensi dell'art. 73 T.U. stup., con assoluzione da altri reati. All'esito di appello, la Corte di Bari aveva riformato la sentenza, riconoscendo la continuazione tra i reati e concedendo le circostanze attenuanti generiche, rideterminando la …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/12/2022, n. 2692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2692 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2022 |
Testo completo
02692-23 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: SERGIO BELTRANI Sent. n. sez. 2853/2022 - Presidente - UP 09/12/2022- PIERLUIGI CIANFROCCA R.G.N. 24518/2022 GIOVANNI ARIOLLI Relatore GIUSEPPE NICASTRO EMANUELE CERSOSIMO ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: LO TI NA nato a [...] il [...] AN TT nato a [...] il [...] di avverso la sentenza del 18/01/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FELICETTA MARINELLI che ha chiesto annullarsi la sentenza impugnata in ordine alla confisca con riguardo alla posizione di Lo ST TA ed il rigetto del ricorso di NA TT Ricorso trattato nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in l. n. 176 del 2020 I RITENUTO IN FATTO 1. Lo ST TA e NA TT ricorrono avverso la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria del 18/01/2022 che, giudicando in sede di rinvio dalla Corte di cassazione (sentenza della Sesta sezione n. 12278 del 15/01/2020), in riforma di quella del Tribunale di Messina, ha rideterminato per entrambi i ricorrenti la pena in ordine al reato di cui al capo 1) della rubrica (art. 416 cod. pen.), confermando la confisca delle somme di denaro disposta nei confronti di Lo ST TA in ordine ai reati di cui ai capi 25) e 26) della rubrica (già riqualificati dalla precedente sentenza di appello come un unico reato ex artt. 110 e 640-bis cod. pen. e dichiarati estinti per prescrizione dalla sentenza di annullamento della Sesta sezione). Ricorso di Lo ST TA 1. Con un unico motivo deduce il vizio di motivazione in relazione alla disposta confisca delle somme di denaro. Si lamenta che la Corte di merito abbia disatteso il compito che le era stato demandato dalla sentenza di annullamento della Sesta sezione di questa Corte e, in particolare, di verificare l'esatto perimetro dell'ingiusto profitto che aveva formato oggetto della confisca da riferirsi agli unici reati per cui era stata affermata la responsabilità dell'imputato, seppur dichiarati prescritti (capi 25 e 26 della rubrica, già riqualificati come un unico reato di concorso in truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche dalla prima sentenza della Corte di appello di Messina). Ricorso di NA TT 1. Con un unico motivo lamenta la violazione dell'art. 597, commi 3 e 4, cod. proc. pen. La ricorrente premette di essere stata condannata dal Tribunale di Messina in ordine ai reati di cui ai capi 1), 31) e 32), questi ultimi previa la loro unificazione e riqualificazione ai sensi degli artt. 110 - 640-bis cod. pen., alla pena di anni uno di reclusione, così determinata: p.b. per il più grave reato di truffa aggravata ex art. 640-bis cod. pen. anni uno e mesi due di reclusione, diminuita= fino ad 1/3 per la concessione delle attenuanti generiche a mesi dieci di reclusione ed infine aumentata di mesi due per la continuazione in ordine al reato di associazione per delinquere di cui al capo 1). Evidenzia, poi, che la sentenza della Corte di appello di Messina - che aveva confermato la condanna inflitta dal primo giudice - fosse stata annullata dalla Suprema Corte stante la declaratoria di prescrizione del reato di cui ai capi 31) e 32), con rinvio alla Corte di appello di Reggio Calabria per la determinazione della pena in relazione al restante unico reato di cui al capo 1). Evidenzia, altresì, che il giudice del rinvio aveva inflitto alla 2 ricorrente la pena di anni uno e mesi due di reclusione in ordine al delitto associativo di cui al capo 1). Lamenta, pertanto, la violazione del divieto di reformatio in peius avendo il giudice del rinvio inflitto una pena più elevata di quella stabilita dalla sentenza annullata (mesi dieci di reclusione). Peraltro, si era anche disattesa la diminuzione per le attenuanti generiche che avevano trovato irrevocabile riconoscimento nelle sentenze di merito, non essendo stato interposto sul punto appello del pubblico ministero. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono fondati. Ricorso di Lo ST TA.
1. Dalla lettura delle sentenze di merito e di annullamento della Sesta sezione di questa Corte, risulta che: nel corso del procedimento fosse stato disposto sequestro preventivo, anche per equivalente, di tutte le somme di denaro esistenti su conti e libretti intestati a Lo ST, nonché dei rapporti finanziari allo stesso intestati e degli immobili di proprietà, in relazione a diversi reati di peculato e di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e per i quali il Pubblico ministero aveva stimato l'ingiusto profitto nella misura complessiva di € 189.100,00; che, in conseguenza di tale provvedimento, era stato disposto il sequestro su fondi di investimento e polizze per complessivi € 30.909,28, nonché su due immobili in Messina;
che il Tribunale di Messina, con la sentenza del 31/03/2017, aveva dichiarato prescritti i reati di peculato e di truffa ex art. 640-bis cod. pen. contestati ai capi 19, 20, 21 e 22 della rubrica (previa loro unificazione e riqualificazione in due ipotesi di truffa aggravata ex art. 640- bis cod. pen.) e l'imputato colpevole dei reati ascritti ai capi 1 (art. 416 cod. pen.) e 25 e 26, previa loro unificazione e riqualificazione ai sensi degli artt. 110 e 640- bis cod. pen., ordinando la confisca delle somme e degli altri beni in sequestro per un valore corrispondente al profitto afferente a ciascuno dei delitti per i quali è intervenuta condanna;
dalla lettura della motivazione di tale decisione (pagg. 110 e ss.) risulta ricostruita la vicenda illecita, ricondotta quale unica truffa ex art. 640-bis cod. pen. ad una previa intesa degli imputati, ma non è precisato l'importo dell'ingiusto profitto per cui poi nel dispositivo si è disposta la confisca;
che il ricorrente aveva impugnato detta statuizione di confisca evidenziando come fosse stato condannato per i soli delitti di cui ai capi 25) e 26), il cui ingiusto profitto, anche a voler aderire alla prospettazione del Pubblico ministero, andava stimato tra gli € 5.000,00 e gli € 16.000,00, ragione per la quale chiedeva la revoca del sequestro o la riduzione della confisca;
che la Corte di appello di Messina, con 3 sentenza in data 24/09/2018, aveva confermato la confisca delle somme di denaro e degli altri beni in sequestro "per un valore corrispondente al profitto dei reati, nei limiti che saranno precisati in motivazione"; che in motivazione la Corte di appello, "nella genericità sul punto della sentenza impugnata e nell'assenza di deduzioni puntuali degli appellanti", aveva statuito che le questioni di "proporzione" tra le disposte confische "per equivalente" a carico degli imputati e di beni in sequestro dovranno essere oggetto di disamina da parte del giudice dell'esecuzione, avendo quale riferimento in caso di passaggio in giudicato, i rilievi già operati sui costi deducibili e sulle questioni controverse, come quelle dell'IVA"; che l'imputato con il ricorso per cassazione denunciava l'erronea applicazione degli artt. 640-quater e 322-ter cod. pen., sul rilievo dell'eccedenza di quanto sequestrato rispetto al danno stimato, censurando altresì la scelta "di non scegliere" operata dalla Corte di merito;
che la Sesta Sezione penale di questa Corte, con la sentenza n. 12278 del 15/01/2020, nel dichiarare la prescrizione dei reati di cui ai capi 25) e 26), disponeva la revoca della confisca per equivalente di beni diversi dalle somme di denaro (queste ultime costituenti, invece, confisca diretta del profitto), annullando nei confronti del ricorrente la sentenza impugnata in relazione alla disposta confisca del denaro con rinvio alla Corte di appello di Reggio Calabria per nuovo giudizio sul punto;
che la Corte di appello di Reggio Calabria, quale giudice di rinvio, con la sentenza impugnata ha confermato la confisca diretta delle somme di denaro in sequestro sino alla concorrenza del profitto afferente ai capi di imputazione (n. 25 e n. 26) per come disposto dal primo giudice.
2. Ciò premesso, dall'evolversi della vicenda processuale per come sopra ricostruita e dal contenuto dei diversi provvedimenti adottati in ordine al tema della confisca, risulta che i giudici di merito non abbiano mai specificamente individuato la misura dell'ingiusto profitto riferibile al ricorrente e conseguente alla commissione, in concorso con gli altri imputati ivi indicati, dell'unico reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Si tratta di un tema che risulta essere stato disatteso anche dalla sentenza impugnata, nonostante la decisione di annullamento avesse demandato al giudice del rinvio tale compito, proprio in ragione della persistenza della censura svolta dal ricorrente sul punto. Né al riguardo può valere l'ennesima "conferma" della decisione del primo giudice che, sul punto, nulla aveva specificato. Al riguardo, va, infatti, ribadito il principio di diritto secondo cui in caso di concorso di persone nel reato, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta del profitto del reato può essere disposto nei confronti di ciascuno dei concorrenti, non per l'intero importo del profitto, ma in relazione a quanto materialmente conseguito da ognuno (Sez. 1, n. 38034 del 09/07/2021, PM c/ De Gennaro, Rv. 282012 01; Sez. 5, n. 11981 del 4 07/12/2017, dep. 2018, PM in proc. Scuto, Rv. 272855 - 01; Sez. 3, n. 42009 del 13/10/2022, Zuin, non mass.). Va, pertanto, annullata la sentenza impugnata con rinvio a diversa Sezione della Corte di appello di Reggio Calabria per nuovo giudizio sul punto. Ricorso di NA TT 1. Il ricorso è fondato limitatamente alla censura che lamenta la violazione del principio del divieto di reformatio in peius con riguardo alla mancata concessione delle attenuanti generiche, essendo, invece, manifestamente infondata con riferimento alla determinazione della pena per il reato associativo di cui al capo 1) della rubrica.
1.1. Quanto al reato di associazione per delinquere di cui al capo 1) della rubrica, va anzitutto precisato che l'affermazione di responsabilità della ricorrente in relazione a tale capo di imputazione deve ritenersi già irrevocabilmente affermata in ragione del fatto che il rinvio della Sesta sezione ha riguardato esclusivamente la determinazione del trattamento sanzionatorio, essendo stati dichiarati manifestamente infondati i motivi (i primi quattro) dedotti, sotto diversi aspetti, in ordine alla ritenuta partecipazione associativa. Tanto premesso, con riguardo alla dedotta violazione del principio del divieto di refiormatio in peius per avere la Corte territoriale inflitto, in ordine al reato associativo, una pena di anni uno e mesi due di reclusione superiore a quella di anni uno di reclusione che era stata in precedenza complessivamente inflitta dalla sentenza annullata, ritenendosi la continuazione, in ordine ai delitti di truffa aggravata ex art. 640-bis cod. pen. e di partecipazione ad associazione per delinquere, va richiamato il principio affermato da questa Corte di legittimità secondo cui, nel giudizio di rinvio, a seguito di annullamento della sola condanna per il reato più grave, il giudice non è vincolato nella determinazione della pena per il reato residuo, ritenuto nel calcolo complessivo meno grave, alla quantità già individuata quale aumento "ex" art. 81 cpv. cod. pen. Tuttavia, egli, per la regola del divieto di "reformatio in peius", non può irrogare una pena che, per specie e quantità, costituisca un aggravamento di quella individuata, nel giudizio precedente all'annullamento parziale, quale base per il computo degli aumenti a titolo di continuazione (Sez. 6, n. 4162 del 07/11/2012, dep. 2013, Ancona ed altri, Rv. 254263 - 01; Sez. 2, n. 5502 del 22/10/2013, dep. 2014, Cavani, Rv. 258263 01). -Pertanto, non incorre nella violazione denunciata e la censura sul punto risulta manifestamente infondata avendo la ricorrente omesso di confrontarsi con -la Corte di appello di Reggio gli orientamenti giurisprudenziali sopra richiamati Calabria che, sulla scorta dell'indicazione di precipui indici di gravità del reato 5 associativo e del ruolo non secondario svolto dalla ricorrente rispetto al coimputato Lo ST, ha inflitto alla ricorrente per il reato associativo la pena di anni uno e mesi due di reclusione pari a quella che era stata determinata, quale pena base, per il precedente reato di cui agli artt. 110 640-bis cod. pen. poi dichiarato prescritto.
1.2. Sussiste, invece, la violazione del divieto di reformatio in peius con riguardo al diniego delle attenuanti generiche. Avendo il precedente giudice del merito riconosciuto all'imputata,su tutti i reati per i quali era stata affermata la responsabilità, le circostanze attenuanti generiche e applicato la relativa diminuzione di pena (da anni uno e mesi due di reclusione a mesi dieci di reclusione), con statuizione che sul punto è divenuta irrevocabile, il giudice del rinvio doveva, una volta stabilita la pena base per il reato di cui al capo 1) della rubrica in misura non superiore a quella in precedenza determinata per la truffa ex art. 640-bis cod. pen., apportare la relativa diminuzione di pena ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen.
2. In conclusione, va annullata la sentenza impugnata nei confronti di NA TT, limitatamente al trattamento sanzionatorio, e nei confronti di Lo ST TA, limitatamente alla misura di sicurezza patrimoniale, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Reggio Calabria per nuovo giudizio sui predetti punti.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di NA TT, limitatamente al trattamento sanzionatorio, e nei confronti di Lo ST TA, limitatamente alla misura di sicurezza patrimoniale, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Reggio Calabria per nuovo giudizio sui predetti punti. Così deciso, il 09/12/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Sergio Beltrani Giovanni Ariolli DEPOSITATO IN CANCELLERA SECONDA SEZIONE PENALE 23 GEN. 2023 GIÚDIETARIO ب IL FUNZIONARIO C ملا Claudia Planet $1800 O I Z N E 1 06