Sentenza 16 gennaio 2009
Massime • 1
Il nocumento costituisce condizione oggettiva di punibilità del reato (art. 621 cod. pen.) rivelazione del contenuto di documenti segreti, pertanto, qualora dalla rivelazione del segreto documentale non derivi un nocumento - inteso come pregiudizio giuridicamente rilevante di qualsiasi natura - al titolare del diritto alla segretezza, va esclusa la sussistenza del reato anche solo tentato.
Commentari • 2
- 1. Art. 621 - Rivelazione del contenuto di documenti segretihttps://www.filodiritto.com/
1. Chiunque, essendo venuto abusivamente a cognizione del contenuto, che debba rimanere segreto, di altrui atti o documenti, pubblici o privati, non costituenti corrispondenza, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da euro 103 a euro 1.032 (1). 2. Agli effetti della disposizione di cui al primo comma è considerato documento anche qualunque supporto informatico contenente dati, informazioni o programmi (2). 3. Il delitto è punibile a querela della persona offesa. (1) Multa così aumentata dall'art. 113 della L. 689/1981. (2) Comma aggiunto dall'art. 7, L. …
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1.1. Con il primo motivo deduce l'omessa motivazione in merito alla regolare verifica della costituzione delle parti e violazione del D.L. n. 137 del 2020, art. 23 bis, comma 4, sotto il profilo della mancata indicazione delle conclusioni rassegnate per iscritto dalla difesa dell'imputato e regolarmente consegnata via PEC alla Corte di appello e alle altre parti. 1.2. Con il secondo ed il terzo motivo deduce la prescrizione del reato maturata prima della sentenza impugnata che, nell'affermare il contrario, ha violato l'art. 159 c.p., artt. 79 e 484 c.p.p., D.L. n. 80 del 2020, art. 83. 1.3. Con il quarto motivo deduce l'omessa valutazione di una prova decisiva ed, in particolare, della …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/01/2009, n. 17744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17744 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 16/01/2009
Dott. FEDERICO Raffaello - Consigliere - SENTENZA
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 154
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SAVANI Piero - Consigliere - N. 035999/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) PA AN N. IL 28/10/1976;
2) BO AV N. IL 02/08/1974;
3) RR AV N. IL 03/10/1974;
avverso SENTENZA del 26/05/2008 CORTE APPELLO di FIRENZE;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. FEDERICO RAFFAELLO;
Udito il Procuratore Generale, in persona del Dott. Angelo Di Popolo, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per prescrizione del reato e conferma delle statuizioni civili. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza 26.9.2006 il tribunale di Prato aveva condannato IE NO, TT DE e GU AV per il reato previsto dall'art. 621 c.p. di rivelazione del contenuto di documenti segreti ed i soli IE e GU anche del reato previsto dalla L. n. 633 del 1941, art. 171 bis, commessi in Prato fino al 3.4.2001, alla pena di otto mesi di reclusione ed Euro 2000,00 di multa questi ultimi due ed il TT alla pena di sei mesi di reclusione e con assegnazione alla parte civile di una provvisionale di Euro 15.000,00.
La Corte d'Appello di Firenze, con sentenza del 26.5.2008, ha assolto gli imputati dall'imputazione di cui alla L. n. 633 del 1941, art.171 bis perché il fatto non costituisce reato ed ha ritenuto sussistente il solo tentativo del reato previsto dall'art. 621 c.p. ed ha ridotto la pena a quella di Euro 100,00 di multa per ciascuno degli imputati ed ha ridotto anche ad Euro 10.000,00 complessivi l'importo della provvisionale.
Gli imputati erano stati tutti dipendenti della Promomarketing e Pubblicità s.n.c., e TT fino al giorno in cui fu accertato il fatto.
La società si occupava di indagini e strategie di mercato, promozione di prodotti, indagini conoscitive commissionate da clienti su ditte concorrenti, previa acquisizione di dati relativi all'impresa committente, compresi i bilanci.
Era stato accertato che TT aveva inviato a GU dati ed informazioni sulla attività della società e dei suoi clienti, incluse le pianificazioni pubblicitarie, le relazioni per i clienti ed i preventivi;
era stato infatti conosciuto il contenuto di una conversazione che aveva interessato i tre imputati che riguardava la loro intenzione di portare via programmi informatici della società e libri di proprietà della stessa. TT aveva ammesso che era loro intenzione di creare una società nello stesso settore. In possesso di TT vennero trovati compact disk originali contenenti vari programmi informatici di proprietà della società. La Corte d'Appello ha escluso che il reato, consistente secondo l'imputazione nella sola condotta di impiego a proprio profitto di dati illecitamente acquisiti, previa acquisizione di illecite informazioni riservate e di spedizione da parte di TT a GU dei dati illecitamente acquisiti, non fosse stato consumato perché il progetto dei tre di avviare una attività concorrente nello stesso settore era stato scoperto per tempo.
Ha proposto ricorso per cassazione il difensore degli imputati deducendo come primo motivo ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) il fatto che non sarebbe stato neppure contestato che fosse derivato un qualche nocumento alla parte offesa.
Come secondo motivo, ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), che, richiedendo la legge il verificarsi di un nocumento alla parte offesa, come condizione obbiettiva di punibilità ai sensi dell'art.44 c.p., non esisterebbe la possibilità giuridica del tentativo e comunque, anche nell'ipotesi in cui si ritenesse configurabile il tentativo, occorrerebbe comunque il verificarsi del nocumento per la sussistenza del reato.
Come terzo motivo, ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), che i dati, come listini di prezzi, presentazione di progetti ed altro contenuti in documenti cartacei od informatici, non potessero ritenersi segreti. Sarebbe emerso pacificamente che non c'era divieto di accesso a tali informazioni ne' erano state previste cautele per limitarlo, come l'uso di una password accessibile solo a determinate persone;
sarebbe mancata anche la volontà dell'avente diritto di attribuire segretezza al contenuto delle informazioni. La segretezza sarebbe stata affermata apoditticamente e mancherebbe del tutto la motivazione sul punto, così come sul valore economico dei dati, in quanto segreti.
Ritiene questa Corte che il ricorso debba essere accolto con annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. La richiesta del Procuratore Generale di dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione non può essere considerata ai sensi dell'art. 129 c.p.p. dovendosi procedere ad una assoluzione nel merito.
Ai sensi dell'art. 621 c.p. la rivelazione del contenuto di documenti segreti costituisce reato solo se dal fatto deriva un nocumento, inteso questo come pregiudizio giuridicamente rilevante di qualsiasi natura possa derivare a colui che abbia il diritto alla segretezza dei documenti.
La sentenza impugnata ha accertato che non vi fu nocumento, dal momento che dei documenti segreti non fu fatto uso e che non è stata accertata o individuata la presenza di un qualsiasi pregiudizio di natura, anche non patrimoniale, per la Promomarketing e Pubblicità s.n.c..
La mancanza del nocumento, condizione di punibilità del fatto, esclude la sussistenza del reato anche solo tentato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2009.
Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2009