Cass. pen., sez. V, sentenza 16/01/2009, n. 17744
CASS
Sentenza 16 gennaio 2009

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Massime1

Il nocumento costituisce condizione oggettiva di punibilità del reato (art. 621 cod. pen.) rivelazione del contenuto di documenti segreti, pertanto, qualora dalla rivelazione del segreto documentale non derivi un nocumento - inteso come pregiudizio giuridicamente rilevante di qualsiasi natura - al titolare del diritto alla segretezza, va esclusa la sussistenza del reato anche solo tentato.

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  • 1Art. 621 - Rivelazione del contenuto di documenti segreti
    https://www.filodiritto.com/

    1. Chiunque, essendo venuto abusivamente a cognizione del contenuto, che debba rimanere segreto, di altrui atti o documenti, pubblici o privati, non costituenti corrispondenza, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da euro 103 a euro 1.032 (1). 2. Agli effetti della disposizione di cui al primo comma è considerato documento anche qualunque supporto informatico contenente dati, informazioni o programmi (2). 3. Il delitto è punibile a querela della persona offesa. (1) Multa così aumentata dall'art. 113 della L. 689/1981. (2) Comma aggiunto dall'art. 7, L. …

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  • 2Investigatore privato pedina moglie infedele, ma viene assolto (Cass.2243/22)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 12 marzo 2022

    1.1. Con il primo motivo deduce l'omessa motivazione in merito alla regolare verifica della costituzione delle parti e violazione del D.L. n. 137 del 2020, art. 23 bis, comma 4, sotto il profilo della mancata indicazione delle conclusioni rassegnate per iscritto dalla difesa dell'imputato e regolarmente consegnata via PEC alla Corte di appello e alle altre parti. 1.2. Con il secondo ed il terzo motivo deduce la prescrizione del reato maturata prima della sentenza impugnata che, nell'affermare il contrario, ha violato l'art. 159 c.p., artt. 79 e 484 c.p.p., D.L. n. 80 del 2020, art. 83. 1.3. Con il quarto motivo deduce l'omessa valutazione di una prova decisiva ed, in particolare, della …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 16/01/2009, n. 17744
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17744
Data del deposito : 16 gennaio 2009

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