Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/05/2011, n. 29653
CASS
Sentenza 26 maggio 2011

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La Corte di Cassazione, Sezione VI Penale, ha esaminato il ricorso proposto da un avvocato, condannato in appello per il reato di patrocinio infedele ai sensi dell'art. 380 c.p. La Corte d'appello di Perugia aveva confermato la condanna inflitta in primo grado dal Tribunale di Spoleto, ritenendo che l'avvocato avesse abbandonato la difesa del proprio cliente, indagato per violazione della normativa urbanistica, dopo aver ricevuto un anticipo sulla parcella e spese processuali, rendendosi di fatto irreperibile e costringendo il cliente a nominare un nuovo legale. Il ricorrente, tramite il proprio difensore, lamentava l'erronea applicazione dell'art. 380 c.p. e vizio di motivazione, sostenendo la insussistenza del reato per mancato nocumento agli interessi del cliente e per aver la revoca dell'incarico derivato da una scelta del cliente stesso, che aveva impedito l'espletamento dell'attività difensiva. In subordine, veniva riproposta l'eccezione di inammissibilità della costituzione di parte civile per vizio di forma, e infine si deduceva la violazione del divieto di reformatio in peius per l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dalla professione forense senza impugnazione del pubblico ministero.

La Corte di Cassazione ha preliminarmente respinto l'eccezione di prescrizione del reato, calcolando un periodo di sospensione del termine prescrizionale che non aveva ancora consentito l'estinzione del reato. Nel merito, il ricorso è stato accolto in virtù della fondatezza del primo motivo. La Suprema Corte ha ribadito il proprio orientamento giurisprudenziale secondo cui il delitto di patrocinio infedele non è integrato dalla mera infedeltà professionale, ma richiede la verificazione di un effettivo "nocumento" agli interessi della parte, quale conseguenza diretta della violazione dei doveri professionali. Tale nocumento può consistere anche nella mancata acquisizione di benefici morali, ma deve essere una conseguenza certa e diretta del comportamento infedele. La Corte ha ritenuto che la sentenza impugnata avesse individuato la condotta infedele nell'irreperibilità dell'avvocato, ma avesse omesso di accertare in concreto se tale astensione dalla difesa avesse effettivamente causato un nocumento alla parte, non potendosi equiparare il mero cambio di difensore e il conseguente pagamento di una nuova parcella a un danno effettivo, in assenza della dimostrazione che lo "stallo difensivo" avesse compromesso il conseguimento di benefici. L'accoglimento del primo motivo ha comportato l'assorbimento degli altri motivi di ricorso. Di conseguenza, la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio alla Corte d'appello di Firenze per un nuovo giudizio, che dovrà tenere conto dei principi di diritto enunciati.

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Massime1

Non è raggiunta la prova della colpevolezza per l'imputazione di patrocinio infedele pur quando sia accertata la dolosa astensione del difensore dall'attività processuale per la quale aveva ricevuto il mandato, se non vi è anche la prova del nocumento per gli interessi della parte, che da quella condotta sia derivato. (Fattispecie in cui il legale, dopo aver incassato un anticipo sulla propria parcella e per le spese del procedimento, si era reso irreperibile nei confronti del proprio assistito senza svolgere alcuna attività difensiva in suo favore nel procedimento per cui era stato officiato).

Commentario1

  • 1Avvocato imbroglia e non promuove causa: truffa ma non patrocino infedele (Cass. 47026/18)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2018

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/05/2011, n. 29653
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 29653
Data del deposito : 26 maggio 2011

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