Sentenza 2 dicembre 2008
Massime • 1
Non integrano il reato di minaccia a pubblico ufficiale di cui all'art. 336 cod. pen., le espressioni minacciose rivolte nei confronti di un pubblico ufficiale come reazione alla pregressa attività dello stesso, in quanto difetta la finalità di costringere la persona offesa a compiere un atto contrario ai propri doveri o ad omettere un atto dell'ufficio, ovvero quella di influire comunque su di esso. (La Corte ha osservato che tale condotta potrebbe configurare i reati di ingiuria e minaccia).
Commentari • 2
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/12/2008, n. 335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 335 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SERPICO Francesco - Presidente - del 02/12/2008
Dott. MILO Nicola - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAMENDOLA Francesco P. - Consigliere - N. 1568
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere - N. 035733/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LO NC GI N. IL 25/06/1967;
avverso SENTENZA del 16/05/2008 CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAMENDOLA FRANCESCO PAOLO;
sentito il P.G. in persona del Dott. Selvaggi Eugenio, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
Osserva in:
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Roma, riformando parzialmente la decisione emessa dal giudice di primo grado, nel confermare il giudizio di colpevolezza a carico di Lo NC MO in ordine al delitto di cui all'art. 336 c.p. - per avere usato minaccia nei confronti di due Carabinieri, per costringerli ad omettere o a fare un atto contrario ai doveri del proprio ufficio, consistita nel pretendere che gli consentissero di parcheggiare il proprio ciclomotore in zona soggetta a divieto di sosta -, ha sostituito la pena della reclusione con la corrispondente pena pecuniaria della multa.
Contro tale decisione ricorre per cassazione l'imputato a mezzo del suo difensore, e;
a sostegno della richiesta di annullamento, ne denunzia con il primo motivo la nullità per violazione degli artt.125, 544 e 546 c.p.p., sostenendo che la motivazione, redatta a mano in maniera indecifrabile, si traduceva nella impossibilità per la parte di individuare le ragioni di fatto e di diritto, sulla quale si basava la decisione, e ne comportava la nullità secondo quanto stabilito dalle Sezioni Unite della Cassazione con la nota sentenza n. 42363 del 28/12/2006; con il secondo motivo il difetto di motivazione in riferimento alla mancata applicazione dell'attenuante della provocazione, di cui all'art. 61 c.p., comma 1, n. 2, sostenendo che la corte territoriale non aveva motivato sulla rilevanza della condotta di uno dei verbalizzanti, che si era rivolto all'imputato, dicendogli "Senta, ma lei stamattina ha mangiato i cazzi a colazione"; con il terzo motivo la violazione dell'art. 163 c.p. e il vizio motivazione in riferimento alla mancata revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena detentiva, già convertita in quella pecuniaria, e puntualmente richiesta dall'imputato.
Tanto premesso in fatto, osserva il collegio che l'eccezione di rito è destituita di fondamento. Le Sezioni Unite con la sentenza richiamata in ricorso hanno stabilito che l'indecifrabilità grafica della sentenza è causa di nullità d'ordine generale a regime intermedio, quando non sia limitata ad alcune parole e non dia luogo a difficoltà di lettura agevolmente superabile. Il che non è nella fattispecie, in cui, se pure redatta con grafia non encomiabile, tuttavia la motivazione è sufficientemente comprensibile nei suoi vari passaggi argomentativi.
Nel merito la ricostruzione della vicenda, così come operata alla stregua delle acquisite emergenze processuali, non conduce al risultato, cui sono pervenuti entrambi i giudici di primo e secondo grado. Appare infatti evidente dal tenore della discussione, intercorsa tra l'imputato e l'agente, in cui sono volate solo parole ingiuriose ed una sola minaccia del tipo "vi faccio passare i guai", che tale ultima espressione, rivolta dall'imputato al pubblico ufficiale, come reazione alla attività di ufficio, che quest'ultimo si accingeva a porre in essere, non fossero dirette a costringere il soggetto a fare un atto contrario ai propri doveri o ad omettere un atto dell'ufficio, ma fossero solo manifestazione di volgarità ingiuriosa e di atteggiamento genericamente minaccioso, senza alcuna finalizzazione ad incidere sull'attività dell'ufficio o del servizio, di guisa che la condotta aggressiva, come contestata in rubrica, non è idonea ad integrare il delitto di cui all'art. 336 c.p., ma, una volta abrogato il delitto di oltraggio di cui all'art.341 c.p., i più generali reati di ingiuria e di minaccia, aggravati dalla qualità della persona offesa, per la cui procedibilità è necessaria la querela, nella specie non proposta. Tale convincimento si adegua peraltro alla giurisprudenza di questa Sezione, a mente della quale non integrano il reato di minaccia a pubblico ufficiale ex art. 336 c.p., le espressioni di minaccia rivolte nei confronti di un pubblico ufficiale come reazione alla pregressa attività dello stesso, in quanto difetta la finalità di costringere la persona offesa a compiere un atto contrario ai propri doveri o ad omettere un atto dell'ufficio ovvero quella di influire comunque su di essa, potendosi, piuttosto, configurare il reato di minaccia aggravata ex art. 612 c.p., art. 61 c.p., n. 10 (Cass. Sez. 6^ 16/5-29/7/06 n. 26819 Rv. 235175; 3/2-29/3/05 n. 12188 Rv. 231319). Qualificati quindi i fatti come ingiuria e minaccia ai sensi degli artt. 594 e 612 c.p., la sentenza impugnata va annullata senza rinvio per mancanza di querela.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per mancanza di querela, qualificato il fatto come ingiuria e minaccia ex artt. 594 e 612 c.p.. Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2009