Articolo 46 della Legge 28 marzo 1968, n. 434
Articolo 45Articolo 47
Versione
5 maggio 1968
Art. 46. Competenza

La competenza per il giudizio disciplinare appartiene al consiglio del collegio ove e' iscritto l'incolpato.
Se l'incolpato e' membro del consiglio competente a procedere disciplinarmente a norma del comma precedente, la competenza spetta al consiglio del collegio del capoluogo del distretto della Corte di appello.
Se l'incolpato e' membro del consiglio del collegio del capoluogo del distretto della Corte di appello, la competenza per il giudizio disciplinare spetta al consiglio del collegio designato dal consiglio del collegio nazionale.
Entrata in vigore il 5 maggio 1968