Art. 10. (((Consultazione e raccordo tra lo Stato, le Regioni e le
Provincie autonome) )) (( 1. I compiti di consultazione e raccordo, su tutto il territorio della Repubblica, delle attivita' di prevenzione, di cura e di recupero socio sanitario delle tossicodipendenze e per la lotta contro l'uso delle sostanze stupefacenti o psicotrope sono svolti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, secondo le modalita' previste all' articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400 . Quando all'ordine del giorno della Conferenza sono in discussione le problematiche attinenti alla materia di cui alla presente legge, e' obbligatoria la presenza del Ministro per gli affari sociali )) ------------ AGGIORNAMENTO (2a)
La Corte Costituzionale, con sentenza 28 gennaio-22 febbraio 1983, n. 31 (in G.U. 1a s.s. 02/03/1983, n. 60) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della presente legge nelle parti concernenti le attribuzioni delle regioni, in cui, relativamente all'ambito territoriale del Trentino-Alto Adige, non statuisce che dette attribuzioni spettano alle province di Trento e Bolzano.
Provincie autonome) )) (( 1. I compiti di consultazione e raccordo, su tutto il territorio della Repubblica, delle attivita' di prevenzione, di cura e di recupero socio sanitario delle tossicodipendenze e per la lotta contro l'uso delle sostanze stupefacenti o psicotrope sono svolti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, secondo le modalita' previste all' articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400 . Quando all'ordine del giorno della Conferenza sono in discussione le problematiche attinenti alla materia di cui alla presente legge, e' obbligatoria la presenza del Ministro per gli affari sociali )) ------------ AGGIORNAMENTO (2a)
La Corte Costituzionale, con sentenza 28 gennaio-22 febbraio 1983, n. 31 (in G.U. 1a s.s. 02/03/1983, n. 60) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della presente legge nelle parti concernenti le attribuzioni delle regioni, in cui, relativamente all'ambito territoriale del Trentino-Alto Adige, non statuisce che dette attribuzioni spettano alle province di Trento e Bolzano.