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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 03/02/2025, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
I n n o m e d e l P o p o l o I t a l i a n o
Tribunale Ordinario di Benevento
Il Giudice designato, dottoressa Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 1252/2024R. G. Aff. Cont. Lavoro
TRA
elettivamente domiciliato in VIA GIOACCHINO Parte_1
ROSSINI N. 37 80128 NAPOLI, presso lo studio dell'avv. Parte_1
che lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine del
[...]
ricorso;
- ricorrente -
C O N T R O elettivamente Controparte_1
domiciliato in VIA N. CALANDRA, 5 82100 BENEVENTO, rappresentato e difeso dall'avv. COLETTA PAOLA giusta delega in atti;
, elettivamente domiciliata in Lecce alla Via Controparte_2
Fiume n. 59 presso lo studio dell'avv. Nicola Murri dello Diago che la rappresentata e difesa in forza di mandato in atti
- resistenti - all'esito della trattazione scritta del 31/01/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 15.3.24 parte ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento n. 01720230006047519000 notificata il 5/2/2024 a titolo di omissione contributiva per gli anni 2011, 2020 e 2021 per € 1.345,16 e ha eccepito la decadenza ex art.25 del dpr 602/73 per la mancata notifica della cartella nel termine fissato dalla predetta norma, nonché la prescrizione quinquennale dei crediti.
Ha pertanto chiesto, previa sospensione del provvedimento impugnato, dichiararsi la intervenuta prescrizione del debito contributivo e la conseguente nullità della cartella opposta per violazione di legge, non potendo la
[...]
acquisire versamenti di contributi prescritti. CP_1
Con memoria del 16.9.24 si è costituita la confermando, da un CP_1
lato, come prospettato ex adverso, che nel caso il termine prescrizionale da applicarsi sia di natura decennale per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 66 della Legge n. 247/2012, e che, ex art. 19 della legge n. 576/1980, tale termine decorre dalla data di trasmissione a dei dati reddituali dell'iscritto, CP_1
da inviarsi mediante l'apposita dichiarazione Modello 5 indicata in norma. Ha però precisato che il ricorrente ha omesso di inviare il Modello 5/2008 contenente i dati reddituali dell'anno 2011 e che, per tale ragione, la ha CP_1
dovuto acquisire tali dati mediante l'accesso all'anagrafe tributaria, in virtù di apposita convenzione stipulata con nello stesso anno. Controparte_2
Pertanto, ha contestato l'eccezione avversaria di intervenuta prescrizione del credito svolta nel ricorso in opposizione ed in ogni caso in via riconvenzionale ha chiesto di accertare la sussistenza del credito e condannare il ricorrente al paga- mento diretto alla Cassa delle somme iscritte nei ruoli in contestazione.
Si è costituita l' chiedendo il rigetto del ricorso ed eccependo in via CP_3
preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva.
2.
2 Quanto all'eccezione di difetto di legittimazione passiva, è noto che l'art.4 punto
2 quater L.265\2002 ha soppresso al comma 5 dell'art.24 D.lgs.n.46\1999 le parole “ed al concessionario”, con la conseguenza che non vi è più litisconsorzio necessario tra l'ente creditore e l'ente riscossore.
E tanto ove i motivi dell'opposizione attengano esclusivamente alla fondatezza della pretesa creditoria e non anche alla legittimità della procedura di riscossione.
Ne consegue che, nella fattispecie in esame, avendo l'opponente sollevato eccezioni relative alla fondatezza della pretesa ed all'omessa notifica della intimazione impugnata, sussiste la legittimazione passiva della società di riscossione e dell'ente creditore.
3.
Ciò posto, passando all'esame dei motivi del ricorso, l'eccezione di decadenza è fondata.
L'art. 25, comma 1 del d.lgs. 46/1999 prevede che “I contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali sono iscritti in ruoli resi esecutivi, a pena di decadenza: a) per i contributi o premi non versati dal debitore, entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento;
in caso di denuncia o comunicazione tardiva o di riconoscimento del debito, tale termine decorre dalla data di conoscenza, da parte dell'ente; b) per i contributi o premi dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di notifica del provvedimento ovvero, per quelli sottoposti a gravame giudiziario, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il provvedimento è divenuto definitivo”. Come emerge dal testo della prima delle due disposizioni, il legislatore ha differenziato il dies a quo per il decorso del termine di decadenza a seconda che si tratti di contributi che il debitore ha semplicemente omesso di versare, ovvero si tratti di contributi la cui debenza è stata acclarata a seguito di accertamento degli uffici all'uopo preposti.
E siffatta differenziazione, che ricalca sostanzialmente quella tra omissione ed
3 evasione contributiva di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 8, lett. a) e b), è testualmente ripresa dal successivo D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 36, comma 6, il quale, nel testo risultante da reiterate modifiche, stabilisce infatti che i termini di decadenza si applichino "ai contributi e premi non versati" e "agli accertamenti notificati" successivamente al 1.1.2004 (Cassazione civile, sez. lav., n. 12819 del
22/05/2017).
Nella fattispecie il raffronto tra gli anni di imposta e la notifica dell'atto impugnato rendono manifesta tale decadenza, e di conseguenza la perdita del diritto di iscrivere a ruolo il credito per l' . CP_4
La cartella va pertanto annullata.
E' tuttavia ormai pacifico che la decadenza fissata dall'art. 25 d.lg. n. 46 del 1999
è solo processuale e non sostanziale. Ne deriva che un eventuale vizio della cartella esattoriale o il mancato rispetto del termine decadenziale previsto ai fini dell'iscrizione a ruolo comporta soltanto l'impossibilità, per l'istituto, di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fa decadere dal diritto di chiedere l'accertamento in sede giudiziaria dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito (cfr. Cass. civ., sez. lav., 23.02.2016, n. 3486).
È noto che: “In tema di riscossione di contributi e premi assicurativi, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale, che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo, non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'Istituto Previdenziale, valendo gli stessi principi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo “ (
Cass. n. 14149/12, Cass. n. 27824/09, Cass. n. 19502/09; Cassazione civ., sez lav., n. 23 del 3 gennaio 2014; Cassazione civile, sez. lav., 10/09/2015, n.
17883).
La ritenuta illegittimità del procedimento di iscrizione a ruolo non esime il giudice dall'accertamento nel merito sulla fondatezza dell'obbligo di pagamento dei contributi/premi. Ricorrono infatti gli stessi principi che governano il
4 procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, per il quale si è ritenuto (tra le tante Cass. n. 12311 del 04/12/1997) che l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (artt. 633 c.p.c., art. 644 cod. proc. civ. e segg.) si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 cod. proc. civ.). Ne consegue che il giudice dell'opposizione è investito del potere - dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte "ex adverso" ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso” (Cassazione civ. sez. lav., n. 14149 del 6.8.2012).
4.
A questo punto occorre verificare la legittimità della pretesa.
Va anzitutto rilevato che l'art. 66 della l. 247/2012, richiamato in atti, ha disposto che "la disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, non si applica alle contribuzioni dovute alla ", comportando Parte_2
l'inapplicabilità del termine quinquennale ex art. 3 della l. 335/1995 alla
[...]
e la reintegrazione del termine ordinario decennale a mente dell'art. 19 CP_1
della legge n. 576/1980; quest'ultima norma specifica, altresì, al II c. , che "per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti o da pagare ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla cassa, da parte dell'obbligato, della dichiarazione di cui agli articoli 17 e 23".
Con riferimento alla problematica dell'applicabilità del termine decennale di prescrizione anche con riguardo alla contribuzione precedente all'entrata in vigore della legge n. 247/12si è, peraltro, pronunciata la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 6729/2013, ove ha sancito che “la nuova disciplina di cui all'art. 5 66 l. n. 247 del 2012 in materia di prescrizione dei contributi previdenziali dovuti alla cassa forense, si applica unicamente per il futuro nonché alle prescrizioni non ancora maturate secondo il regime precedente”, ribadendo il principio secondo il quale la nuova normativa – in particolare il nuovo termine di prescrizione in essa previsto – deve trovare applicazione a tutte le fattispecie non esaurite al momento della sua entrata in vigore, ossia, nello specifico, a tutti i casi in cui non si sia compiuta la prescrizione dei contributi per il mancato decorso del termine prescrizionale previsto dalla precedente normativa (v. Suprema
Corte, nella sentenza n. 18953/2014).
Ciò premesso, secondo le allegazioni di parte ricorrente la prescrizione per i crediti intimati sarebbe in ogni caso maturata, atteso che controparte non ha notificato alcun atto prima della notifica della cartella che potesse validamente interromperne la decorrenza della stessa.
Tuttavia, occorre precisare che parte ricorrente non ha ottemperato all'obbligo dichiarativo prescritto dal comma II della l. 576/1980, non consentendo di fatto alla Cassa Forense di attivarsi tempestivamente per far valere le proprie pretese, il che è avvenuto solamente nel 2016 (doc. 1 all. memoria), giorno in cui è entrata nella disponibilità dei dati reddituali dell'iscritto, mediante accesso all'anagrafe tributaria effettuato in virtù dell'apposita convenzione stipulata con l in atti. Controparte_2
Per tale ragione, il dies a quo per la prescrizione del credito deve farsi coincidere con il giorno 30.9.2016 ex art. 2935 c.c., in quanto l'ente resistente avrebbe potuto far valere le proprie ragioni solo dopo esser entrato in possesso dei dati relativi alla posizione contributiva del ricorrente afferenti all'anno 2011.
In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione che nell'arresto del 22/11/2021 n.
35873 ha ribadito che "La L. 20 settembre 1980, n. 576, art. 19, che contiene la disciplina della prescrizione dei contributi, dei relativi accessori e dei crediti conseguenti a sanzioni dovuti in favore della , individua Parte_2
6 un distinto regime della prescrizione medesima a seconda che la comunicazione dovuta da parte dell'obbligato, in relazione alla dichiarazione di cui agli artt. 17
e 23 della stessa legge, sia stata omessa o sia stata resa in modo non conforme al vero, riferendosi solo al primo caso l'ipotesi di esclusione del decorso del termine prescrizionale decennale, mentre, in ordine alla seconda fattispecie, il decorso di siffatto termine è da intendersi riconducibile al momento della data di trasmissione all'anzidetta cassa previdenziale della menzionata dichiarazione
(Cass. n. 6259 del 2011)" ed ha aggiunto che "tutt'affatto diversa è l'ipotesi in cui la dichiarazione dei redditi sia stata totalmente omessa dal professionista, atteso che, in una siffatta circostanza, proprio in virtù del rilievo conferito a tale adempimento ai fini dell'individuazione del dies a quo, va escluso che il termine di prescrizione abbia iniziato a decorrere".
Pertanto, nel caso di specie, alcuna prescrizione è maturata.
5.
Ne consegue che il ricorrente va condannato al pagamento alla convenuta CP_1
delle somme iscritte nei ruoli in contestazione, a titolo di omissione contributiva per gli anni 2011, 2020 e 2021 per € 1.345,16, oltre interessi ex art. 18, L.
576/1980 dal dovuto al saldo.
6.
Sussistono gravi ed eccezionali ragioni ex art. 92 II c. c.p.c. (come risultante per effetto dell'intervento della Corte Costituzionale n. 77 del 2018) per la compensazione tra le parti delle spese processuali, considerato che parte dei crediti pretesi sono molto risalenti rispetto alla notifica dell'atto opposto e della soccombenza reciproca
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando: annulla la cartella impugna per intervenuta decadenza;
7 condanna il ricorrente al pagamento alla convenuta delle somme iscritte CP_1
nei ruoli in contestazione, a titolo di omissione contributiva per gli anni 2011,
2020 e 2021 per € 1.345,16, oltre interessi ex art. 18, L. 576/1980 dal dovuto al saldo;
Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Benevento, 1/02/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
8
I n n o m e d e l P o p o l o I t a l i a n o
Tribunale Ordinario di Benevento
Il Giudice designato, dottoressa Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 1252/2024R. G. Aff. Cont. Lavoro
TRA
elettivamente domiciliato in VIA GIOACCHINO Parte_1
ROSSINI N. 37 80128 NAPOLI, presso lo studio dell'avv. Parte_1
che lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine del
[...]
ricorso;
- ricorrente -
C O N T R O elettivamente Controparte_1
domiciliato in VIA N. CALANDRA, 5 82100 BENEVENTO, rappresentato e difeso dall'avv. COLETTA PAOLA giusta delega in atti;
, elettivamente domiciliata in Lecce alla Via Controparte_2
Fiume n. 59 presso lo studio dell'avv. Nicola Murri dello Diago che la rappresentata e difesa in forza di mandato in atti
- resistenti - all'esito della trattazione scritta del 31/01/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 15.3.24 parte ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento n. 01720230006047519000 notificata il 5/2/2024 a titolo di omissione contributiva per gli anni 2011, 2020 e 2021 per € 1.345,16 e ha eccepito la decadenza ex art.25 del dpr 602/73 per la mancata notifica della cartella nel termine fissato dalla predetta norma, nonché la prescrizione quinquennale dei crediti.
Ha pertanto chiesto, previa sospensione del provvedimento impugnato, dichiararsi la intervenuta prescrizione del debito contributivo e la conseguente nullità della cartella opposta per violazione di legge, non potendo la
[...]
acquisire versamenti di contributi prescritti. CP_1
Con memoria del 16.9.24 si è costituita la confermando, da un CP_1
lato, come prospettato ex adverso, che nel caso il termine prescrizionale da applicarsi sia di natura decennale per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 66 della Legge n. 247/2012, e che, ex art. 19 della legge n. 576/1980, tale termine decorre dalla data di trasmissione a dei dati reddituali dell'iscritto, CP_1
da inviarsi mediante l'apposita dichiarazione Modello 5 indicata in norma. Ha però precisato che il ricorrente ha omesso di inviare il Modello 5/2008 contenente i dati reddituali dell'anno 2011 e che, per tale ragione, la ha CP_1
dovuto acquisire tali dati mediante l'accesso all'anagrafe tributaria, in virtù di apposita convenzione stipulata con nello stesso anno. Controparte_2
Pertanto, ha contestato l'eccezione avversaria di intervenuta prescrizione del credito svolta nel ricorso in opposizione ed in ogni caso in via riconvenzionale ha chiesto di accertare la sussistenza del credito e condannare il ricorrente al paga- mento diretto alla Cassa delle somme iscritte nei ruoli in contestazione.
Si è costituita l' chiedendo il rigetto del ricorso ed eccependo in via CP_3
preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva.
2.
2 Quanto all'eccezione di difetto di legittimazione passiva, è noto che l'art.4 punto
2 quater L.265\2002 ha soppresso al comma 5 dell'art.24 D.lgs.n.46\1999 le parole “ed al concessionario”, con la conseguenza che non vi è più litisconsorzio necessario tra l'ente creditore e l'ente riscossore.
E tanto ove i motivi dell'opposizione attengano esclusivamente alla fondatezza della pretesa creditoria e non anche alla legittimità della procedura di riscossione.
Ne consegue che, nella fattispecie in esame, avendo l'opponente sollevato eccezioni relative alla fondatezza della pretesa ed all'omessa notifica della intimazione impugnata, sussiste la legittimazione passiva della società di riscossione e dell'ente creditore.
3.
Ciò posto, passando all'esame dei motivi del ricorso, l'eccezione di decadenza è fondata.
L'art. 25, comma 1 del d.lgs. 46/1999 prevede che “I contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali sono iscritti in ruoli resi esecutivi, a pena di decadenza: a) per i contributi o premi non versati dal debitore, entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento;
in caso di denuncia o comunicazione tardiva o di riconoscimento del debito, tale termine decorre dalla data di conoscenza, da parte dell'ente; b) per i contributi o premi dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di notifica del provvedimento ovvero, per quelli sottoposti a gravame giudiziario, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il provvedimento è divenuto definitivo”. Come emerge dal testo della prima delle due disposizioni, il legislatore ha differenziato il dies a quo per il decorso del termine di decadenza a seconda che si tratti di contributi che il debitore ha semplicemente omesso di versare, ovvero si tratti di contributi la cui debenza è stata acclarata a seguito di accertamento degli uffici all'uopo preposti.
E siffatta differenziazione, che ricalca sostanzialmente quella tra omissione ed
3 evasione contributiva di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 8, lett. a) e b), è testualmente ripresa dal successivo D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 36, comma 6, il quale, nel testo risultante da reiterate modifiche, stabilisce infatti che i termini di decadenza si applichino "ai contributi e premi non versati" e "agli accertamenti notificati" successivamente al 1.1.2004 (Cassazione civile, sez. lav., n. 12819 del
22/05/2017).
Nella fattispecie il raffronto tra gli anni di imposta e la notifica dell'atto impugnato rendono manifesta tale decadenza, e di conseguenza la perdita del diritto di iscrivere a ruolo il credito per l' . CP_4
La cartella va pertanto annullata.
E' tuttavia ormai pacifico che la decadenza fissata dall'art. 25 d.lg. n. 46 del 1999
è solo processuale e non sostanziale. Ne deriva che un eventuale vizio della cartella esattoriale o il mancato rispetto del termine decadenziale previsto ai fini dell'iscrizione a ruolo comporta soltanto l'impossibilità, per l'istituto, di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fa decadere dal diritto di chiedere l'accertamento in sede giudiziaria dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito (cfr. Cass. civ., sez. lav., 23.02.2016, n. 3486).
È noto che: “In tema di riscossione di contributi e premi assicurativi, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale, che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo, non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'Istituto Previdenziale, valendo gli stessi principi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo “ (
Cass. n. 14149/12, Cass. n. 27824/09, Cass. n. 19502/09; Cassazione civ., sez lav., n. 23 del 3 gennaio 2014; Cassazione civile, sez. lav., 10/09/2015, n.
17883).
La ritenuta illegittimità del procedimento di iscrizione a ruolo non esime il giudice dall'accertamento nel merito sulla fondatezza dell'obbligo di pagamento dei contributi/premi. Ricorrono infatti gli stessi principi che governano il
4 procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, per il quale si è ritenuto (tra le tante Cass. n. 12311 del 04/12/1997) che l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (artt. 633 c.p.c., art. 644 cod. proc. civ. e segg.) si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 cod. proc. civ.). Ne consegue che il giudice dell'opposizione è investito del potere - dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte "ex adverso" ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso” (Cassazione civ. sez. lav., n. 14149 del 6.8.2012).
4.
A questo punto occorre verificare la legittimità della pretesa.
Va anzitutto rilevato che l'art. 66 della l. 247/2012, richiamato in atti, ha disposto che "la disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, non si applica alle contribuzioni dovute alla ", comportando Parte_2
l'inapplicabilità del termine quinquennale ex art. 3 della l. 335/1995 alla
[...]
e la reintegrazione del termine ordinario decennale a mente dell'art. 19 CP_1
della legge n. 576/1980; quest'ultima norma specifica, altresì, al II c. , che "per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti o da pagare ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla cassa, da parte dell'obbligato, della dichiarazione di cui agli articoli 17 e 23".
Con riferimento alla problematica dell'applicabilità del termine decennale di prescrizione anche con riguardo alla contribuzione precedente all'entrata in vigore della legge n. 247/12si è, peraltro, pronunciata la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 6729/2013, ove ha sancito che “la nuova disciplina di cui all'art. 5 66 l. n. 247 del 2012 in materia di prescrizione dei contributi previdenziali dovuti alla cassa forense, si applica unicamente per il futuro nonché alle prescrizioni non ancora maturate secondo il regime precedente”, ribadendo il principio secondo il quale la nuova normativa – in particolare il nuovo termine di prescrizione in essa previsto – deve trovare applicazione a tutte le fattispecie non esaurite al momento della sua entrata in vigore, ossia, nello specifico, a tutti i casi in cui non si sia compiuta la prescrizione dei contributi per il mancato decorso del termine prescrizionale previsto dalla precedente normativa (v. Suprema
Corte, nella sentenza n. 18953/2014).
Ciò premesso, secondo le allegazioni di parte ricorrente la prescrizione per i crediti intimati sarebbe in ogni caso maturata, atteso che controparte non ha notificato alcun atto prima della notifica della cartella che potesse validamente interromperne la decorrenza della stessa.
Tuttavia, occorre precisare che parte ricorrente non ha ottemperato all'obbligo dichiarativo prescritto dal comma II della l. 576/1980, non consentendo di fatto alla Cassa Forense di attivarsi tempestivamente per far valere le proprie pretese, il che è avvenuto solamente nel 2016 (doc. 1 all. memoria), giorno in cui è entrata nella disponibilità dei dati reddituali dell'iscritto, mediante accesso all'anagrafe tributaria effettuato in virtù dell'apposita convenzione stipulata con l in atti. Controparte_2
Per tale ragione, il dies a quo per la prescrizione del credito deve farsi coincidere con il giorno 30.9.2016 ex art. 2935 c.c., in quanto l'ente resistente avrebbe potuto far valere le proprie ragioni solo dopo esser entrato in possesso dei dati relativi alla posizione contributiva del ricorrente afferenti all'anno 2011.
In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione che nell'arresto del 22/11/2021 n.
35873 ha ribadito che "La L. 20 settembre 1980, n. 576, art. 19, che contiene la disciplina della prescrizione dei contributi, dei relativi accessori e dei crediti conseguenti a sanzioni dovuti in favore della , individua Parte_2
6 un distinto regime della prescrizione medesima a seconda che la comunicazione dovuta da parte dell'obbligato, in relazione alla dichiarazione di cui agli artt. 17
e 23 della stessa legge, sia stata omessa o sia stata resa in modo non conforme al vero, riferendosi solo al primo caso l'ipotesi di esclusione del decorso del termine prescrizionale decennale, mentre, in ordine alla seconda fattispecie, il decorso di siffatto termine è da intendersi riconducibile al momento della data di trasmissione all'anzidetta cassa previdenziale della menzionata dichiarazione
(Cass. n. 6259 del 2011)" ed ha aggiunto che "tutt'affatto diversa è l'ipotesi in cui la dichiarazione dei redditi sia stata totalmente omessa dal professionista, atteso che, in una siffatta circostanza, proprio in virtù del rilievo conferito a tale adempimento ai fini dell'individuazione del dies a quo, va escluso che il termine di prescrizione abbia iniziato a decorrere".
Pertanto, nel caso di specie, alcuna prescrizione è maturata.
5.
Ne consegue che il ricorrente va condannato al pagamento alla convenuta CP_1
delle somme iscritte nei ruoli in contestazione, a titolo di omissione contributiva per gli anni 2011, 2020 e 2021 per € 1.345,16, oltre interessi ex art. 18, L.
576/1980 dal dovuto al saldo.
6.
Sussistono gravi ed eccezionali ragioni ex art. 92 II c. c.p.c. (come risultante per effetto dell'intervento della Corte Costituzionale n. 77 del 2018) per la compensazione tra le parti delle spese processuali, considerato che parte dei crediti pretesi sono molto risalenti rispetto alla notifica dell'atto opposto e della soccombenza reciproca
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando: annulla la cartella impugna per intervenuta decadenza;
7 condanna il ricorrente al pagamento alla convenuta delle somme iscritte CP_1
nei ruoli in contestazione, a titolo di omissione contributiva per gli anni 2011,
2020 e 2021 per € 1.345,16, oltre interessi ex art. 18, L. 576/1980 dal dovuto al saldo;
Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Benevento, 1/02/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
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