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Sentenza 6 febbraio 2024
Sentenza 6 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/02/2024, n. 2214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2214 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 60908/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SETTIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Francavilla ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 60908/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
SABINO ANDREA, elettivamente domiciliato in VIA GIAMBATTISTA VICO, 22 00196
ROMApresso il difensore avv. SABINO ANDREA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VALENTI FABIO, CP_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in LARGO UGO BARTOLOMEI, 5 00136 ROMApresso il difensore avv.
VALENTI FABIO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, l' rappresentato dalla spa Pt_1 Parte_1 premettendo di essere proprietario dell'immobile sito in Roma, piazza Sempronio Asellio 34, piano terra, adibito ad uso commerciale, che con ordinanza dell'8.9.1998 veniva convalidato lo sfratto per morosità in danno del precedente conduttore, , che con atto del 2.5.2000 i signori Persona_1
e si erano impegnati a rilevare l'attività e ad estinguere il debito CP_1 Parte_2 maturato dal ed in tal senso veniva stipulata una transazione tra le parti (per l' dalla sua Per_1 Pt_1 dante causa , che, fatta eccezione per un acconto di lire 25.000.000, la morosità non era sanata, CP_2 con la conseguenza che il contratto di locazione non veniva stipulato, tanto premesso, conveniva in giudizio , per ivi sentire accertare che quest'ultimo era occupante sine titulo dal gennaio CP_1 del 2021 e, per l'effetto, sentire condannare il sia al rilascio dell'immobile, sia al risarcimento CP_1 del danno nella misura corrispondente alle indennità di occupazione complessivamente maturata, già
pagina 1 di 4 detratti gli acconti ricevuti, in ragione di euro 82955,05 alla data del 30.9.2022, oltre mensilità successive e spese di lite.
si costituiva in giudizio e si opponeva all'avversa domanda, rilevando che l'occupazione CP_1 trovava fondamento in un contratto di locazione stipulato con l' il 29.1.2001 e che, in subordine, CP_2
l'attrice già disponeva di un valido titolo esecutivo emesso nei confronti di , con la Persona_1 conseguenza che la domanda doveva essere rigettata per il principio del divieto del ne bis in idem.
La causa era istruita mediante l'acquisizione della documentazione offerta dalle parti. Rassegnate le conclusioni, il giudice concedeva i termini di legge per il deposito delle memorie conclusionali.
^^^^^^^
Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di violazione del principio del ne bis in idem, essendo del tutto differenti, sotto il profilo soggettivo ed oggettivo, gli elementi posti a fondamento della domanda proposta in questa sede dall' rispetto a quella definita con ordinanza di convalida di Pt_1 sfratto dell'8.9.1998.
Quanto alle ulteriori questioni, si osserva che la domanda merita la qualificazione giuridica di azione di rivendica, ex art. 948 c.p.c., in relazione alla quale l'onere probatorio di chi invoca il rilascio risulta assolto dalla prova della titolarità del diritto di proprietà del bene e dell'occupazione da parte del convenuto, mentre spetta a quest'ultimo provare il titolo legittimante l'occupazione.
Nella specie la proprietà dell'immobile in capo alla parte attrice risulta comprovata dall'atto di compravendita registrato a Roma il 7.10.66 Rep. n. 785176 per Notaio in virtù del Persona_2 quale l' acquistava dalla il complesso immobiliare costituito CP_2 Organizzazione_1 da 2 edifici, di cui uno avente accesso da via Sempronio Asellio. In virtù dell'art. 42 della legge 289/2002 l' è stato soppresso e le strutture, le funzioni ed il patrimonio immobiliare sono state CP_2 trasferite all' Pt_1
Con riferimento all'occupazione, il convenuto, costituitasi in giudizio, ha ammesso di occupare l'immobile in esame a far data dal gennaio 2001, ma ha allegato che l'occupazione sarebbe tutt'altro che sine titulo, essendo fondata sulla scrittura del 29 gennaio 2001 qualificabile in termini di contratto di locazione.
L'assunto non merita pregio.
Con il contratto del 29.1.2001 il ed il si erano impegnati a rilevare l'attività del Pt_2 CP_1
ad estinguere il debito maturato da quest'ultimo ed a stipulare un nuovo contratto di locazione Per_1 al canone che sarebbe stato determinato dal locatore e l' a sua volta, aveva assunto l'impegno di CP_2 stipulare un nuovo contratto di locazione “a condizione che il debito maturato dal sig. Persona_1 venga nel frattempo estinto e vengano corrisposti i canoni di locazione correnti” (art. 3).
Contrariamente a quanto allegato dal convenuto, l'accordo del 29.1.2001 non assume i connotati della locazione, avendone le parti demandato la stipula ad una fase successiva ed avendone espressamente condizionato la stipulazione all'estinzione totale del debito da parte, tra gli altri, del circostanza CP_1 non verificatasi, essendo il debito stato estinto nella misura limitata di lire 25.000.000. Di più, dall'accordo transattivo richiamato non risulta alcuna autorizzazione ad un esercizio, quand'anche provvisorio, dell'attività commerciale già del né nulla è dato rinvenire in ordine alla Per_1 concessione in uso a qualunque titolo al dell'immobile medesimo. CP_1
Né può convenirsi nel senso che, essendo l' stato a conoscenza dell'occupazione ed avendo il Pt_3 provveduto al pagamento di alcune mensilità, tra le parti possa ritenersi, comunque, in essere un CP_1 contratto di locazione, essendo a tal fine dirimente la considerazione che i contratti degli enti pubblici richiedono la forma scritta ad substantiam e che, dunque, non rilevano le condotte, comunque, poste in pagina 2 di 4 essere tra le parti in difetto di un contratto scritto.
Consegue che non ha titolo alcuno per l'occupazione e che, dunque, deve essere CP_1 condannato all'immediato rilascio, in favore dell'attrice, dell'immobile in premessa descritto libero da persone e/o cose.
Accoglibile e fondata risulta, altresì, la domanda accessoria a contenuto risarcitorio spiegata dalla parte attrice a titolo di danno conseguente alla mancata disponibilità del bene. Ed, infatti, nelle ipotesi di occupazione sine titulo di un cespite immobiliare altrui “fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta” (Cassazione Sezioni Unite 15 novembre 2022 n. 33645). Il diritto al risarcimento, dunque, nasce con l'occupazione senza titolo o con il permanere dell'occupazione dopo la scadenza del titolo ove questa pregiudichi la concreta possibilità del proprietario di godere del bene in modo diretto (lui stesso) o indiretto (dandolo in locazione) ed il danno risarcibile è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione, cagionata dall'occupazione abusiva. A ciò si aggiunga che nella specie la necessità di mettere a frutto il bene è comprovata dalla stessa qualifica di ente pubblico dell in quanto tale Pt_1 deputato istituzionalmente a perseguire la maggiore efficienza economica del patrimonio immobiliare di cui dispone e dalla stessa condotta del che, seppur saltuariamente, aveva provveduto a CP_1 corrispondere alcune mensilità a titolo di corrispettivo per la disponibilità del bene.
In ordine al quantum, proprio le S.U. richiamate hanno chiarito che il danno da perdita subita, se non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato. Nella specie può aversi riguardo per la liquidazione, in particolare, ai parametri OMI, che indicano un valore a metro quadro di euro 17,50 al secondo semestre 2014 per gli immobili siti nella medesima microzona ed alla superficie di mq 56,00, quale desumibile dalla planimetria catastale (allegati 9 ed 8), sicché può ritenersi congrua una indennità mensile liquidabile in via equitativa in ragione di euro 980,00 aggiornata ad euro 1006,50 al gennaio
2021, come da prospetto di cui all'allegato 10.
Consegue che il convenuto deve essere condannato al pagamento della indennità maturata dal marzo del 2015 al settembre del 2022 per complessive euro 82955,05, così determinata già detratti gli importi corrisposti dal convenuto, oltre euro 6039,00 a titolo di indennità maturate dall'ottobre 2022 al marzo
2023 (data di precisazione della domanda ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.) per un ammontare complessivo di euro 88.994,05, oltre interessi al tasso legale dalla decisione al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza. La liquidazione, come da dispositivo, è stata operata sulla scorta del valore della causa (compreso tra 52001,00-260000,00) ai parametri minimi, considerata la natura documentale della controversia che ha importato l'esclusione di udienze per l'assunzione di prove orali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Dichiara che occupa senza titolo alcuno l'immobile sito in sito in Roma, piazza CP_1
Sempronio Asellio 34, piano terra, e, per l'effetto, condanna all'immediato CP_1 rilascio dell'immobile stesso libero da persone e/o cose in favore della parte attrice;
pagina 3 di 4 2. Condanna al risarcimento del danno subito dalla parte attrice, che liquida CP_1 equitativamente in euro 88.994,05 all'attualità, oltre interessi al tasso legale dalla data della decisione al soddisfo;
3. Condanna al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 572,00 per spese CP_1 vive ed euro 7052,00 per compensi professionali, oltre oneri di legge.
Roma , 6 febbraio 2024
Il Giudice
dott. Daniela Francavilla
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SETTIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Francavilla ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 60908/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
SABINO ANDREA, elettivamente domiciliato in VIA GIAMBATTISTA VICO, 22 00196
ROMApresso il difensore avv. SABINO ANDREA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VALENTI FABIO, CP_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in LARGO UGO BARTOLOMEI, 5 00136 ROMApresso il difensore avv.
VALENTI FABIO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, l' rappresentato dalla spa Pt_1 Parte_1 premettendo di essere proprietario dell'immobile sito in Roma, piazza Sempronio Asellio 34, piano terra, adibito ad uso commerciale, che con ordinanza dell'8.9.1998 veniva convalidato lo sfratto per morosità in danno del precedente conduttore, , che con atto del 2.5.2000 i signori Persona_1
e si erano impegnati a rilevare l'attività e ad estinguere il debito CP_1 Parte_2 maturato dal ed in tal senso veniva stipulata una transazione tra le parti (per l' dalla sua Per_1 Pt_1 dante causa , che, fatta eccezione per un acconto di lire 25.000.000, la morosità non era sanata, CP_2 con la conseguenza che il contratto di locazione non veniva stipulato, tanto premesso, conveniva in giudizio , per ivi sentire accertare che quest'ultimo era occupante sine titulo dal gennaio CP_1 del 2021 e, per l'effetto, sentire condannare il sia al rilascio dell'immobile, sia al risarcimento CP_1 del danno nella misura corrispondente alle indennità di occupazione complessivamente maturata, già
pagina 1 di 4 detratti gli acconti ricevuti, in ragione di euro 82955,05 alla data del 30.9.2022, oltre mensilità successive e spese di lite.
si costituiva in giudizio e si opponeva all'avversa domanda, rilevando che l'occupazione CP_1 trovava fondamento in un contratto di locazione stipulato con l' il 29.1.2001 e che, in subordine, CP_2
l'attrice già disponeva di un valido titolo esecutivo emesso nei confronti di , con la Persona_1 conseguenza che la domanda doveva essere rigettata per il principio del divieto del ne bis in idem.
La causa era istruita mediante l'acquisizione della documentazione offerta dalle parti. Rassegnate le conclusioni, il giudice concedeva i termini di legge per il deposito delle memorie conclusionali.
^^^^^^^
Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di violazione del principio del ne bis in idem, essendo del tutto differenti, sotto il profilo soggettivo ed oggettivo, gli elementi posti a fondamento della domanda proposta in questa sede dall' rispetto a quella definita con ordinanza di convalida di Pt_1 sfratto dell'8.9.1998.
Quanto alle ulteriori questioni, si osserva che la domanda merita la qualificazione giuridica di azione di rivendica, ex art. 948 c.p.c., in relazione alla quale l'onere probatorio di chi invoca il rilascio risulta assolto dalla prova della titolarità del diritto di proprietà del bene e dell'occupazione da parte del convenuto, mentre spetta a quest'ultimo provare il titolo legittimante l'occupazione.
Nella specie la proprietà dell'immobile in capo alla parte attrice risulta comprovata dall'atto di compravendita registrato a Roma il 7.10.66 Rep. n. 785176 per Notaio in virtù del Persona_2 quale l' acquistava dalla il complesso immobiliare costituito CP_2 Organizzazione_1 da 2 edifici, di cui uno avente accesso da via Sempronio Asellio. In virtù dell'art. 42 della legge 289/2002 l' è stato soppresso e le strutture, le funzioni ed il patrimonio immobiliare sono state CP_2 trasferite all' Pt_1
Con riferimento all'occupazione, il convenuto, costituitasi in giudizio, ha ammesso di occupare l'immobile in esame a far data dal gennaio 2001, ma ha allegato che l'occupazione sarebbe tutt'altro che sine titulo, essendo fondata sulla scrittura del 29 gennaio 2001 qualificabile in termini di contratto di locazione.
L'assunto non merita pregio.
Con il contratto del 29.1.2001 il ed il si erano impegnati a rilevare l'attività del Pt_2 CP_1
ad estinguere il debito maturato da quest'ultimo ed a stipulare un nuovo contratto di locazione Per_1 al canone che sarebbe stato determinato dal locatore e l' a sua volta, aveva assunto l'impegno di CP_2 stipulare un nuovo contratto di locazione “a condizione che il debito maturato dal sig. Persona_1 venga nel frattempo estinto e vengano corrisposti i canoni di locazione correnti” (art. 3).
Contrariamente a quanto allegato dal convenuto, l'accordo del 29.1.2001 non assume i connotati della locazione, avendone le parti demandato la stipula ad una fase successiva ed avendone espressamente condizionato la stipulazione all'estinzione totale del debito da parte, tra gli altri, del circostanza CP_1 non verificatasi, essendo il debito stato estinto nella misura limitata di lire 25.000.000. Di più, dall'accordo transattivo richiamato non risulta alcuna autorizzazione ad un esercizio, quand'anche provvisorio, dell'attività commerciale già del né nulla è dato rinvenire in ordine alla Per_1 concessione in uso a qualunque titolo al dell'immobile medesimo. CP_1
Né può convenirsi nel senso che, essendo l' stato a conoscenza dell'occupazione ed avendo il Pt_3 provveduto al pagamento di alcune mensilità, tra le parti possa ritenersi, comunque, in essere un CP_1 contratto di locazione, essendo a tal fine dirimente la considerazione che i contratti degli enti pubblici richiedono la forma scritta ad substantiam e che, dunque, non rilevano le condotte, comunque, poste in pagina 2 di 4 essere tra le parti in difetto di un contratto scritto.
Consegue che non ha titolo alcuno per l'occupazione e che, dunque, deve essere CP_1 condannato all'immediato rilascio, in favore dell'attrice, dell'immobile in premessa descritto libero da persone e/o cose.
Accoglibile e fondata risulta, altresì, la domanda accessoria a contenuto risarcitorio spiegata dalla parte attrice a titolo di danno conseguente alla mancata disponibilità del bene. Ed, infatti, nelle ipotesi di occupazione sine titulo di un cespite immobiliare altrui “fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta” (Cassazione Sezioni Unite 15 novembre 2022 n. 33645). Il diritto al risarcimento, dunque, nasce con l'occupazione senza titolo o con il permanere dell'occupazione dopo la scadenza del titolo ove questa pregiudichi la concreta possibilità del proprietario di godere del bene in modo diretto (lui stesso) o indiretto (dandolo in locazione) ed il danno risarcibile è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione, cagionata dall'occupazione abusiva. A ciò si aggiunga che nella specie la necessità di mettere a frutto il bene è comprovata dalla stessa qualifica di ente pubblico dell in quanto tale Pt_1 deputato istituzionalmente a perseguire la maggiore efficienza economica del patrimonio immobiliare di cui dispone e dalla stessa condotta del che, seppur saltuariamente, aveva provveduto a CP_1 corrispondere alcune mensilità a titolo di corrispettivo per la disponibilità del bene.
In ordine al quantum, proprio le S.U. richiamate hanno chiarito che il danno da perdita subita, se non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato. Nella specie può aversi riguardo per la liquidazione, in particolare, ai parametri OMI, che indicano un valore a metro quadro di euro 17,50 al secondo semestre 2014 per gli immobili siti nella medesima microzona ed alla superficie di mq 56,00, quale desumibile dalla planimetria catastale (allegati 9 ed 8), sicché può ritenersi congrua una indennità mensile liquidabile in via equitativa in ragione di euro 980,00 aggiornata ad euro 1006,50 al gennaio
2021, come da prospetto di cui all'allegato 10.
Consegue che il convenuto deve essere condannato al pagamento della indennità maturata dal marzo del 2015 al settembre del 2022 per complessive euro 82955,05, così determinata già detratti gli importi corrisposti dal convenuto, oltre euro 6039,00 a titolo di indennità maturate dall'ottobre 2022 al marzo
2023 (data di precisazione della domanda ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.) per un ammontare complessivo di euro 88.994,05, oltre interessi al tasso legale dalla decisione al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza. La liquidazione, come da dispositivo, è stata operata sulla scorta del valore della causa (compreso tra 52001,00-260000,00) ai parametri minimi, considerata la natura documentale della controversia che ha importato l'esclusione di udienze per l'assunzione di prove orali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Dichiara che occupa senza titolo alcuno l'immobile sito in sito in Roma, piazza CP_1
Sempronio Asellio 34, piano terra, e, per l'effetto, condanna all'immediato CP_1 rilascio dell'immobile stesso libero da persone e/o cose in favore della parte attrice;
pagina 3 di 4 2. Condanna al risarcimento del danno subito dalla parte attrice, che liquida CP_1 equitativamente in euro 88.994,05 all'attualità, oltre interessi al tasso legale dalla data della decisione al soddisfo;
3. Condanna al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 572,00 per spese CP_1 vive ed euro 7052,00 per compensi professionali, oltre oneri di legge.
Roma , 6 febbraio 2024
Il Giudice
dott. Daniela Francavilla
pagina 4 di 4