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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/06/2025, n. 9164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9164 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg.
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
sulla domanda di divorzio iscritta al R.G. 36147/24 proposta da
, nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Massimiliano De Parte_1
Renzis, giusta procura in atti Ricorrente
nei confronti di
, nato a [...] il [...], Resistente non costituito Controparte_1
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma, che ha apposto il suo VISTO al ricorso;
letto il ricorso svolto da per lo scioglimento del matrimonio contratto con Parte_1 [...]
, da cui era legalmente separata giusta sentenza del Tribunale di Roma n.16979/2020, CP_1
depositata il 30/11/2020, con richiesta di accoglimento delle condizioni di cui al ricorso;
dato atto della mancata costituzione del resistente, ritualmente citato;
visto il verbale di udienza del 27.5.25 ed il provvedimento del G.D. reso in pari data;
ritenuto che ricorrano i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio, giacché è decorso il termine di legge dal momento in cui i coniugi comparvero dinnanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione personale (art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche), la cui relativa pronuncia è passata in giudicato (cfr. attestazione del 2.2.24) e non vi è dubbio alcuno in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare avuto anche riguardo al comportamento processuale ed extraprocessuale del resistente;
rilevato che il giudizio deve proseguire per le questioni accessorie, giusto provvedimento del G.D. del 27.5.25; che le spese vanno rimesse all'esito del giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in Roma in data 24. 07.2011;
2) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio anno 2011 - n° 433 - parte 1 - serie 04);
3) restituisce la causa al ruolo istruttorio giusta ordinanza del G.D. del 27.5.25;
4) spese all'esito.
Così deciso in Roma il 29.5.25
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg.
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
sulla domanda di divorzio iscritta al R.G. 36147/24 proposta da
, nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Massimiliano De Parte_1
Renzis, giusta procura in atti Ricorrente
nei confronti di
, nato a [...] il [...], Resistente non costituito Controparte_1
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma, che ha apposto il suo VISTO al ricorso;
letto il ricorso svolto da per lo scioglimento del matrimonio contratto con Parte_1 [...]
, da cui era legalmente separata giusta sentenza del Tribunale di Roma n.16979/2020, CP_1
depositata il 30/11/2020, con richiesta di accoglimento delle condizioni di cui al ricorso;
dato atto della mancata costituzione del resistente, ritualmente citato;
visto il verbale di udienza del 27.5.25 ed il provvedimento del G.D. reso in pari data;
ritenuto che ricorrano i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio, giacché è decorso il termine di legge dal momento in cui i coniugi comparvero dinnanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione personale (art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche), la cui relativa pronuncia è passata in giudicato (cfr. attestazione del 2.2.24) e non vi è dubbio alcuno in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare avuto anche riguardo al comportamento processuale ed extraprocessuale del resistente;
rilevato che il giudizio deve proseguire per le questioni accessorie, giusto provvedimento del G.D. del 27.5.25; che le spese vanno rimesse all'esito del giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in Roma in data 24. 07.2011;
2) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio anno 2011 - n° 433 - parte 1 - serie 04);
3) restituisce la causa al ruolo istruttorio giusta ordinanza del G.D. del 27.5.25;
4) spese all'esito.
Così deciso in Roma il 29.5.25
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi