CGT1
Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XVI, sentenza 24/02/2026, n. 796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 796 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 796/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 16, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CRISAFULLI GIUSEPPA, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3204/2025 depositato il 30/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO DI ACCERTA n. TNN - 22001345 TASSA AUTO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 435/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, rituale e tempestivo, il sig. Ricorrente_1, ha impugnato l'avviso di accertamento n. TNN-22001345, emesso a seguito di mancato pagamento dell'addizionale erariale anno 2022 dovuta sul veicolo targato Targa_1, potenza 221 KW.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, il ricorrente eccepisce l'illegittimità dell'avviso di accertamento in quanto trattasi di veicolo utilizzato nell'ambito della propria attività di noleggio veicoli senza conducente.
La Direzione Provinciale II di Milano, si costituisce regolarmente e contesta gli assunti di parte ricorrente insistendo nel proprio operato.
Alla udienza del 16 febbraio 2026, dopo la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in composizione monocratica, prende atto che il veicolo in contestazione viene utilizzato dal contribuente nell'ambito della propria attività di noleggio veicoli senza conducente , come si evincedalla carta di circolazione, che riporta l'annotazione: “autovettura per il trasporto di persone - uso di terzi da locare senza conducente” .
La tassa per i veicoli di lusso prevede che la tassazione straordinaria si rivolga non soltanto alle autovetture, ma anche a particolari beni come le imbarcazioni e i velivoli privati che superano le soglie citate e che nella definizione di veicoli di lusso deve altresì farsi rientrare qualsiasi veicolo di lusso quindi anche auto purché superino le specifiche indicate dallo stesso decreto legge.
L'art. 16 del D.L. n. 201/2011 rubricato in Disposizioni per la tassazione di auto di lusso, imbarcazioni ed aerei, al comma 7 ultima parte stabilisce che la tassa non si applica alle unità relative a beni strumentali di aziende di locazione e noleggio.
Inoltre, come rilevato dalla giurisprudenza della Corte di II Grado della Lombardia prodotta in atti, (CGT di
II Grado Lombardia, Sez. 16, sentenza n. 1553/2021), un'ulteriore causa di esenzione, scevra da qualunque profilo interpretativo, stante la chiara formulazione letterale della norma, è dovuta per la fattispecie del noleggio veicoli a quanto disposto dall'art. 8 del d.l. 384/1992, ai sensi del quale: “Il tributo non è, altresì, dovuto per i beni utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa”.
Per questi motivi
il ricorso viene accolto.
Stante il mancato conforto giurisprudenziale di legittimità, le spese di lite vengono compensate.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e compensa le spese di lite. Milano, lì 16 febbraio 2026
Il Giudice Monocratico Avv. Giuseppa Crisafulli
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 16, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CRISAFULLI GIUSEPPA, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3204/2025 depositato il 30/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO DI ACCERTA n. TNN - 22001345 TASSA AUTO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 435/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, rituale e tempestivo, il sig. Ricorrente_1, ha impugnato l'avviso di accertamento n. TNN-22001345, emesso a seguito di mancato pagamento dell'addizionale erariale anno 2022 dovuta sul veicolo targato Targa_1, potenza 221 KW.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, il ricorrente eccepisce l'illegittimità dell'avviso di accertamento in quanto trattasi di veicolo utilizzato nell'ambito della propria attività di noleggio veicoli senza conducente.
La Direzione Provinciale II di Milano, si costituisce regolarmente e contesta gli assunti di parte ricorrente insistendo nel proprio operato.
Alla udienza del 16 febbraio 2026, dopo la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in composizione monocratica, prende atto che il veicolo in contestazione viene utilizzato dal contribuente nell'ambito della propria attività di noleggio veicoli senza conducente , come si evincedalla carta di circolazione, che riporta l'annotazione: “autovettura per il trasporto di persone - uso di terzi da locare senza conducente” .
La tassa per i veicoli di lusso prevede che la tassazione straordinaria si rivolga non soltanto alle autovetture, ma anche a particolari beni come le imbarcazioni e i velivoli privati che superano le soglie citate e che nella definizione di veicoli di lusso deve altresì farsi rientrare qualsiasi veicolo di lusso quindi anche auto purché superino le specifiche indicate dallo stesso decreto legge.
L'art. 16 del D.L. n. 201/2011 rubricato in Disposizioni per la tassazione di auto di lusso, imbarcazioni ed aerei, al comma 7 ultima parte stabilisce che la tassa non si applica alle unità relative a beni strumentali di aziende di locazione e noleggio.
Inoltre, come rilevato dalla giurisprudenza della Corte di II Grado della Lombardia prodotta in atti, (CGT di
II Grado Lombardia, Sez. 16, sentenza n. 1553/2021), un'ulteriore causa di esenzione, scevra da qualunque profilo interpretativo, stante la chiara formulazione letterale della norma, è dovuta per la fattispecie del noleggio veicoli a quanto disposto dall'art. 8 del d.l. 384/1992, ai sensi del quale: “Il tributo non è, altresì, dovuto per i beni utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa”.
Per questi motivi
il ricorso viene accolto.
Stante il mancato conforto giurisprudenziale di legittimità, le spese di lite vengono compensate.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e compensa le spese di lite. Milano, lì 16 febbraio 2026
Il Giudice Monocratico Avv. Giuseppa Crisafulli