Cass. civ., sez. I, sentenza 16/03/1971, n. 731
CASS
Sentenza 16 marzo 1971

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Per farsi luogo alla sospensione del processo civile, in attesa della definizione di un processo penale, occorre un rapporto di pregiudizialita, l'accertamento del quale e di fatto, e riservato ai giudici di merito ed e insindacabile in Cassazione, se congruamente motivato. ( V 619'69, mass n 338849).*

Il giudice civile ha la facolta e non l'Obbligo di utilizzare come indizi le prove assunte nell'istruttoria penale e se non si avvale di tale facolta, ritenendo sufficienti al proprio convincimento le prove civili gia raccolte, la sua decisione e insindacabile in Sede di legittimita, se congruamente motivata. ( V 2584'69, mass n 342176' 1488'69, mass n 340303).*

Fuori delle tassative ipotesi di sospensione necessaria previste dall'art 295 cod proc civ, la sospensione del processo e facoltativa e l'apprezzamento del giudice di merito sulla opportunita di disporla involge una indagine di fatto, diretta a stabilire se vi sia un nesso di dipendenza fra i due giudizi, ed e pertanto incensurabile in Sede di legittimita, se opportunamente motivato. ( Conf 2053'69, mass n 341312' 744'69, mass n 339040).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 16/03/1971, n. 731
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 731
    Data del deposito : 16 marzo 1971

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