Sentenza 16 marzo 1971
Massime • 3
Per farsi luogo alla sospensione del processo civile, in attesa della definizione di un processo penale, occorre un rapporto di pregiudizialita, l'accertamento del quale e di fatto, e riservato ai giudici di merito ed e insindacabile in Cassazione, se congruamente motivato. ( V 619'69, mass n 338849).*
Il giudice civile ha la facolta e non l'Obbligo di utilizzare come indizi le prove assunte nell'istruttoria penale e se non si avvale di tale facolta, ritenendo sufficienti al proprio convincimento le prove civili gia raccolte, la sua decisione e insindacabile in Sede di legittimita, se congruamente motivata. ( V 2584'69, mass n 342176' 1488'69, mass n 340303).*
Fuori delle tassative ipotesi di sospensione necessaria previste dall'art 295 cod proc civ, la sospensione del processo e facoltativa e l'apprezzamento del giudice di merito sulla opportunita di disporla involge una indagine di fatto, diretta a stabilire se vi sia un nesso di dipendenza fra i due giudizi, ed e pertanto incensurabile in Sede di legittimita, se opportunamente motivato. ( Conf 2053'69, mass n 341312' 744'69, mass n 339040).*
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 16/03/1971, n. 731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 731 |
| Data del deposito : | 16 marzo 1971 |
Testo completo
Per farsi luogo alla sospensione del processo civile, in attesa della definizione di un processo penale, occorre un rapporto di pregiudizialita, l'accertamento del quale e di fatto, e riservato ai giudici di merito ed e insindacabile in Cassazione, se congruamente motivato. ( V 619'69, mass n 338849).*