Sentenza 16 marzo 1999
Massime • 1
In tema di obbligazioni solidali da responsabilità civile per illecito extracontrattuale, le domande proposte nei confronti di ciascuno dei corresponsabili danno luogo ad una fattispecie di litisconsorzio facoltativo, con la conseguenza che del tutto erroneo si appalesa il provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo disposta dal giudice istruttore per effetto della mancata ottemperanza all'ordine di rinnovazione della citazione impartito all'attore per effetto della irritualità della notifica della citazione rilevata, peraltro, con riguardo ad uno solo dei convenuti. Ne consegue, ancora, che, riassunto successivamente il processo unicamente nei confronti degli altri corresponsabili (ritualmente citati "ab origine"), correttamente il giudice collegiale, rilevato l'errore, dispone l'ulteriore prosecuzione del giudizio (disattendendo l'eventuale eccezione di estinzione del processo sollevata ex art. 307, comma terzo cod. proc. civ.), nessuna causa di cancellazione essendosi, in concreto verificata, non potendosi estendere quella relativa ad uno dei litisconsorti facoltativi anche agli altri litisconsorti ritualmente citati.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 16/03/1999, n. 2317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2317 |
| Data del deposito : | 16 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Pellegrino SENOFONTE - Presidente -
Dott. Giammarco CAPPUCCIO - Consigliere -
Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO - Rel. Consigliere -
Dott. Giulio GRAZIADEI - Consigliere -
Dott. Mario CICALA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
IM RI;
- intimato -
avverso la sentenza n. 371/96 della Corte d'Appello di CATANZARO, depositata il 03/07/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/12/98 dal Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 20.7.1978 MB OS conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Catanzaro NI PE ed il Ministero della Difesa, sostenendo che l'1.2.1971 il NI, militare di leva presso il Comando del 68^ Reggimento di fanteria di Legnano, aveva investito alla guida dell'autocarro militare tgt. E.I. 99076 la moto Ape tgt. RC 33569 di sua proprietà e dal medesimo condotta, causandogli gravi lesioni. Chiedeva che i convenuti fossero condannati in solido al risarcimento dei danni, dovendo la colpa attribuirsi esclusivamente al NI per grave imprudenza e violazione dell'art. 106 Cod. d. Str. Si costituiva il Ministero della Difesa, deducendo l'infondatezza della domanda, mentre il NI rimaneva contumace. Con sentenza del 16.4.1987 il Tribunale dichiarava la nullità della notificazione dell'atto di citazione al NI e ne disponeva, con separata ordinanza, la rinnovazione ai sensi dell'art.291 C.P.C.. Il giudice istruttore, in considerazione dell'intempestività della comunicazione dell'ordinanza collegiale, concedeva all'attore ulteriore termine fino al 29.2.1988 per rinnovare la notificazione nei confronti del NI, ma con successiva ordinanza del 15.6.1989, comunicata il 27.9.1989, essendo infruttuosamente decorso il termine, ordinava la cancellazione della causa dal ruolo. Successivamente con atto notificato il 23.10.1990 l'attore riassumeva il processo solo nei confronti del Ministero della Difesa. Con sentenza del 5.5-24.7.1993 il Tribunale rigettava l'eccezione di estinzione del processo sollevata dal Ministero e disponeva, con separata ordinanza, per l'ulteriore trattazione della causa.
Proponeva impugnazione il Ministero avanti alla Corte d'Appello di Catanzaro che, con sentenza del 30.4-3.7.1996, rigettava il gravame.
Relativamente alla questione che sarebbe stata poi oggetto di ricorso per cassazione, rilevava la Core d'Appello che, poiché l'ordinanza di cancellazione di cui all'art. 291 C.P.C. non comporta automaticamente l'estinzione del giudizio in quanto deve essere eccepita dalla parte interessata con la conseguente improponibilità in tal caso del reclamo previsto dall'art. 308 C.P.C., l'attore era legittimato a proporre l'atto di riassunzione per riattivare il procedimento, in stato di quiescenza, nei confronti del Ministero della Difesa con la conseguenza che, vertendosi in tema di litisconsorzio facoltativo, la causa di estinzione verificatasi nei confronti del NI non era estensibile al rapporto processuale instaurato con il Ministero.
Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il Ministero della Difesa, deducendo un unico motivo di censura. La controparte non ha svolto alcuna attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso il Ministero della Difesa denuncia violazione degli artt. 291 e 307 C.P.C. nonché erroneità e contraddittorietà della motivazione. Sostiene che, avendo il giudice istruttore con l'ordinanza del 15.6.1989 disposto la cancellazione dell'intero processo, sia pure erroneamente vertendosi in ipotesi di litisconsorzio facoltativo, le lagnanze dell'attore avrebbero dovuto dirigersi avverso quel provvedimento, censurabile avanti al collegio ai sensi dell'art. 308 C.P.C.. La censura è infondata.
L'applicabilità dell'art. 308 C.P.C., richiamato dal ricorrente Ministero e che consente alla parte interessata di proporre reclamo, presuppone l'avvenuta pronuncia dell'ordinanza con cui viene dichiarata l'estinzione del giudizio ai sensi del precedente art.307 comma 3 C.P.C.. Nell'ipotesi in esame invece, a seguito dell'inosservanza dell'ordine di rinnovazione della citazione nei confronti di uno dei convenuti (il NI), il giudice istruttore aveva dichiarato la cancellazione della causa dal ruolo ai sensi dell'art. 291 comma 3 C.P.C., cancellazione però che non aveva comportato l'automatica estinzione del giudizio, come risulta dallo stesso comma 3 il quale rinvia a tal fine al già citato art. 307 comma 3 C.P.C.. Tale ultima disposizione infatti prevede espressamente che l'estinzione, pur operando di diritto, deve essere eccepita dalla parte interessata prima di ogni altra sua difesa con la conseguenza che, solo a seguito di una tale pronuncia, è consentito proporre reclamo ai sensi del successivo art. 308 C.P.C.. Ma la prevista necessità di una tale eccezione presuppone l'ulteriore riassunzione del processo dopo la sua cancellazione attraverso la riproposizione della domanda in quanto è proprio in questa sede che l'eccezione può essere sollevata ed il giudice prenderne atto, pronunciando appunto, se del caso, l'estinzione. Ciò è quanto è avvenuto nel caso in esame in cui, dopo l'ordinanza di cancellazione, l'attore ha riassunto la causa, ponendo così in grado il convenuto Ministero di eccepirne l'estinzione che correttamente però non è stata pronunciata, come lo stesso ricorrente sembra dare atto con l'espresso riferimento operato alla scindibilità dei rapporti.
Vertendosi infatti in tema di obbligazione solidale da responsabilità civile per illecito extracontrattuale, le domande proposte originariamente nei confronti dei due convenuti (NI PE ed il Ministero della Difesa) avevano dato luogo ad un litisconsorzio facoltativo, con la conseguenza che erroneamente il giudice istruttore aveva disposto la cancellazione dell'intera causa dal ruolo per la mancata rinnovazione della citazione nei confronti di uno solo di essi (il NI) e con l'ulteriore conseguenza che, riassunto successivamente il processo unicamente nei confronti del Ministero della Difesa, il Tribunale ed, in seguito, la Corte d'Appello correttamente hanno rilevato un tale errore, prendendo atto che nessuna causa di cancellazione si era verificata relativamente al Ministero e precisando che quella riguardante il NI non poteva ad esso estendersi per la natura meramente facoltativa dell'originario litisconsorzio.
Il ricorso deve essere pertanto rigettato.
Nulla deve essere disposto in ordine alle spese, non essendosi la controparte costituita.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 21.12.1998
Depositato in Cancelleria il 16 marzo 1999.