Cass. civ., sez. I, sentenza 16/03/1999, n. 2317
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Sentenza 16 marzo 1999

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In tema di obbligazioni solidali da responsabilità civile per illecito extracontrattuale, le domande proposte nei confronti di ciascuno dei corresponsabili danno luogo ad una fattispecie di litisconsorzio facoltativo, con la conseguenza che del tutto erroneo si appalesa il provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo disposta dal giudice istruttore per effetto della mancata ottemperanza all'ordine di rinnovazione della citazione impartito all'attore per effetto della irritualità della notifica della citazione rilevata, peraltro, con riguardo ad uno solo dei convenuti. Ne consegue, ancora, che, riassunto successivamente il processo unicamente nei confronti degli altri corresponsabili (ritualmente citati "ab origine"), correttamente il giudice collegiale, rilevato l'errore, dispone l'ulteriore prosecuzione del giudizio (disattendendo l'eventuale eccezione di estinzione del processo sollevata ex art. 307, comma terzo cod. proc. civ.), nessuna causa di cancellazione essendosi, in concreto verificata, non potendosi estendere quella relativa ad uno dei litisconsorti facoltativi anche agli altri litisconsorti ritualmente citati.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 16/03/1999, n. 2317
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2317
    Data del deposito : 16 marzo 1999

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