Articolo 1 della Legge 4 novembre 1951, n. 1219
Articolo 2
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14 dicembre 1951
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1 gennaio 1960
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16 dicembre 2010
Art. 1.
Fino a quando non sia entrato in vigore il nuovo catasto edilizio urbano, di cui al regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652 , e successive modificazioni, il reddito imponibile dei fabbricati e' determinato secondo le seguenti disposizioni:
a) per i fabbricati costruiti dopo la data di entrata in vigore del decreto legislativo luogotenenziale 24 aprile 1946, n. 350 , si detrae dal reddito lordo una quota pari ad un quarto del reddito stesso.
La medesima norma vale anche per i fabbricati distrutti o danneggiati per piu' della meta' in seguito ad eventi bellici e ricostruiti, dopo la data suindicata, a cura diretta del proprietario;
b) per i fabbricati costruiti ed utilizzati secondo la loro destinazione prima della data indicata nella precedente lettera a), si detrae dal reddito lordo, ridotto di un quarto, una somma pari a quattro volte e mezzo il reddito imponibile accertato, per l'anno 1938, ai fini delle imposte dirette. Ove si tratti di fabbricati costruiti dopo il 31 dicembre 1938, il reddito imponibile relativo all'anno 1938 e' valutato comparativamente alla pigione dei fabbricati gia' esistenti nell'anno suddetto, posti in analoghe condizioni, nello stesso Comune.
Per la citta' di Venezia - centro ed isole della Giudecca, di Murano e Burano - oltre alla detrazione normale di un quarto del reddito lordo, e' ammessa una ulteriore detrazione pari ad un settimo del reddito stesso.(1) ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 ha disposto (con l'art. 288 comma 1 lettera c)) che e' abrogato l'art. 1 ad eccezione della lettera b) del primo comma della L. 4 novembre 1951, n. 1219 , ed inoltre ha disposto che tale abrogazione decorre dal 1 gennaio 1960. --------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) l'abrogazione dell'art. 1, comma 1, lettera b).
Entrata in vigore il 16 dicembre 2010
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