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Sentenza 8 giugno 2025
Sentenza 8 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 08/06/2025, n. 505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 505 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2025 |
Testo completo
n. 3791/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
Sezione II CIVILE
Il Tribunale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3791/2023 r.g. promossa da:
(C.F. ) e (C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. VENTURA KATIA e dell'avv. VENTURA MIRKO ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BUZZOLANI Controparte_1 P.IVA_1
LAURA
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per gli attori
Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Como, quale giudice d'appello, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Como n. 304/2023, pubblicata il 04.05.2023, nell'ambito del procedimento n. 1750/2022 R.G., GDP dott. Salvatore Falcone, oggetto del presente procedimento, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale, accertare e dichiarare: nel merito in via Principale riformare la sentenza del Giudice di
Pace di Como nr. 304/2023:
- condannando l'appellata società a titolo di risarcimento del danno patrimoniale al pagamento della somma di euro 656,32 per le ulteriori spese sostenute nonché a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale della somma di euro 1.000,00 o della diversa somma che verrà determinata dal Tribunale secondo equità;
- con riferimento alla compensazione delle spese di giudizio di primo grado, condannando la società appellata al pagamento delle spese di giudizio di primo grado pari ad euro 1.970,79 a favore degli appellanti, per i motivi di cui al presente atto.
- in ogni caso, con condanna della convenuta opposta al pagamento delle spese di lite del secondo grado, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari per dichiarata anticipazione.
pagina 1 di 4 Per la convenuta 1) nel merito rigettare l'appello e confermare la sentenza impugnata;
2) in subordine nella denegata ipotesi di riforma della sentenza impugnata, rigettare comunque l'appello e le domande formulate essendo le stesse infondate in fatto e in diritto, avendo Controparte_1 correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni, anche a fronte della negligenza mostrata dagli attori/appellanti; 3) condannare l'appellante al pagamento delle spese di giudizio (spese, compensi, rimb. forf, Iva e Cpa inclusi), tenuto in debito conto anche il contegno processuale delle parti.
In ogni caso compensi di lite, spese forfettarie, CPA e IVA ed ulteriori oneri inclusi, integralmente rifusi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e proponevano appello alla Pt_1 Parte_2
sentenza n. 304/2023 del Giudice di Pace di Como pubblicata il 4/5/2023, che aveva accolto solo parzialmente la loro domanda di condanna di al risarcimento dei danni, Controparte_1
subiti per effetto della cancellazione, da parte della compagnia aerea Ryanair, del volo di ritorno da
Siracusa, che in realtà, come avevano poi scoperto, non era stato affatto cancellato, per cui erano stati costretti ad acquistare altri biglietti, per i seguenti motivi:
1) mancato riconoscimento delle spese sostenute “ante causam”, per € 656,32 di cui € 340,32 per spese legali ed € 316,00 per traduzione e asseverazione dell'atto di citazione;
2) mancato riconoscimento del danno non patrimoniale, erroneamente ritenuto non provato, e liquidabile in via equitativa;
3) erronea compensazione delle spese processuali, nonostante la vittoria in causa.
Si costituiva che negava di aver comunicato la cancellazione del volo di Controparte_1
ritorno da parte del vettore, in quanto il 2 settembre aveva comunicato solo che il vettore aveva rifiutato la prenotazione del volo, invitando gli attori a prendere contatto con lei medesima, cosa che avevano fatto solo il 12 settembre, il giorno prima del volo di ritorno, e pure che gli attori avessero subito un danno, non avendo pagato il volo di andata nè aderito alla proposta conciliativa del pagamento di €
362,30 corrispondente alla differenza tra il costo dei due biglietti di ritorno (€ 569,08) e la somma prevista per il costo dei biglietti di andata e ritorno (€ 206,78), comunque non versta dagli attori.
All'udienza del 11/12/2024 la causa veniva trattenuta in decisione.
E' documentato che con mail 2/9/2020, tre giorni prima della partenza per Siracusa, l'appellata comunicava agli attori la mancata prenotazione del volo di ritorno, da Comiso a Milano per il 13 seguente, con richiesta di venire contattata al numero telefonico indicato.
Accedendo al sito internet www.edreams.it gli attori verificavano che il volo di ritorno era stato cancellato dalla compagnia aerea, per cui provvedevano ad acquistare direttamente il biglietto aereo per il medesimo volo di ritorno.
pagina 2 di 4 La sentenza appellata ha riconosciuto agli attori il solo danno pari alla differenza tra il costo sostenuto per l'acquisto dei biglietti del volo di ritorno (€ 568,08) e il costo, da loro non pagato, del viaggio di andata, € 103,39, pari a € 465,69.
Mancato riconoscimento delle spese sostenute “ante causam”
Con il primo motivo gli appellanti hanno contestato la mancata liquidazione delle spese della fase stragiudiziale di € 340,32 per spese legali ed € 316,00 per traduzione e asseverazione dell'atto di citazione.
La domanda non è stata accolta in primo grado, per mancata prova dei danni patrimoniali subiti.
In effetti alla memoria ex art 320 co 4 cpc degli attori, risultano allegati, tra gli altri documenti, anche:
12) copia delle fatture emesse per competenze legali pagate dagli stessi in riferimento all'attività stragiudiziale;
13) copia ricevuta di pagamento della traduzione ed asseverazione dell'atto di citazione.
Tali atti non sono stati nuovamente prodotti nel giudizio di appello.
Al riguardo occorre osservare che l'appellante, che si dolga dell'erronea valutazione, da parte del giudice di primo grado, dei documenti prodotti e il cui preciso contenuto testuale non risulti dalla sentenza impugnata né, pacificamente, da altri atti, ha l'onere di produrli nuovamente per dimostrare la fondatezza dei propri motivi di appello.
Pertanto, la mancata produzione dei documenti attestanti le spese di natura patrimoniale sostenute dagli attori prima dell'instaurazione del contraddittorio, determina il rigetto del motivo.
Mancato riconoscimento del danno non patrimoniale
Il 31/8/2020 gli attori prenotavano tramite la convenuta, il pacchetto turistico (volo + hotel), dal 5 al 13 settembre, ma il 2 settembre seguente ricevevano da la conferma solo parziale Controparte_1
della prenotazione, perché quella del volo di ritorno era stata rifiutata, costringendoli così, ad acquistare altri biglietti per il volo di ritorno.
Il rifiuto della prenotazione per il solo volo di ritorno, essendosi perfezionata quella per il volo di andata, consente logicamente di escludere che ciò sia dipeso da un inadempimento dell'appellata, che peraltro aveva anche invitato gli attori a prendere contatto con un proprio operatore, i quali invece, avevano preferito procedere direttamente all'acquisto del biglietto, anziché rivolgersi nuovamente a perché risolvesse il problema. Controparte_1
Avendo l'appellata tempestivamente informato gli attori del problema insorto, alla stessa non imputabile, deve escludersi che sia tenuta a rispondere del danno non patrimoniale da vacanza rovinata ex art 46 D Lgs 79/2011, che richiede pur sempre un inadempimento dell'organizzatore del viaggio, non ravvisabile nella vicenda in esame, avendo l'appellata tempestivamente avvisato gli attori del rifiuto della prenotazione, rendendosi disponibile a intervenire per risolvere il problema.
In ogni caso gli attori non hanno subito alcuna riduzione della durata della vacanza, né hanno precisato pagina 3 di 4 quanto tempo avessero perso per procurarsi il giorno prima della partenza del volo di ritorno, il relativo biglietto aereo, per cui deve escludersi che abbiano dimostrato di aver effettivamente subito il danno, di cui hanno chiesto il risarcimento in via equitativa.
Errata compensazione delle spese processuali,
Il giudice di pace ha motivato la compensazione delle spese, con l'offerta dell'appellata di € 362,30 e per aver gli attori proposto una domanda di condanna, accolta solo in misura di poco superiore a quella della somma offerta dalla controparte a titolo di conciliazione.
La motivazione risulta del tutto condivisibile, non avendo gli attori provato, neppure in questo giudizio, il diritto al risarcimento di una somma maggiore di quella liquidata in primo grado e perché se la regola generale esige che a sopportare le spese del processo, sia la parte soccombente, tale è indubbiamente anche la parte che abbia visto accogliere in misura ridotta la propria domanda, per aver il giudice ritenuto parzialmente fondate le argomentazioni della controparte.
Peraltro, non pare corretto che sia la parte convenuta a dover sopportare, per intero, i maggiori oneri processuali dovuti alla parziale infondatezza della domanda dell'attore, che costituisce, in definitiva, una soccombenza reciproca.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo (tabella 2, scaglione 2, valore medio, ridotto di un quinto, per la scarsa complessità della causa), seguono la soccombenza degli appellanti
Infine, ricorrono le condizioni per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, di cui all'art. 13 co 1 quater DPR
115/2002.
PQM
1. respinge l'appello avverso la sentenza n. 304/2023 del Giudice di Pace di Como;
2. condanna gli attori al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 2.000,00 per onorari, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, Iva e Cpa;
3. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli attori dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 co 1-quater DPR 115/2002.
Como, 6/6/2025
Il giudice
(Giovanni Luca Ortore)
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
Sezione II CIVILE
Il Tribunale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3791/2023 r.g. promossa da:
(C.F. ) e (C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. VENTURA KATIA e dell'avv. VENTURA MIRKO ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BUZZOLANI Controparte_1 P.IVA_1
LAURA
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per gli attori
Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Como, quale giudice d'appello, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Como n. 304/2023, pubblicata il 04.05.2023, nell'ambito del procedimento n. 1750/2022 R.G., GDP dott. Salvatore Falcone, oggetto del presente procedimento, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale, accertare e dichiarare: nel merito in via Principale riformare la sentenza del Giudice di
Pace di Como nr. 304/2023:
- condannando l'appellata società a titolo di risarcimento del danno patrimoniale al pagamento della somma di euro 656,32 per le ulteriori spese sostenute nonché a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale della somma di euro 1.000,00 o della diversa somma che verrà determinata dal Tribunale secondo equità;
- con riferimento alla compensazione delle spese di giudizio di primo grado, condannando la società appellata al pagamento delle spese di giudizio di primo grado pari ad euro 1.970,79 a favore degli appellanti, per i motivi di cui al presente atto.
- in ogni caso, con condanna della convenuta opposta al pagamento delle spese di lite del secondo grado, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari per dichiarata anticipazione.
pagina 1 di 4 Per la convenuta 1) nel merito rigettare l'appello e confermare la sentenza impugnata;
2) in subordine nella denegata ipotesi di riforma della sentenza impugnata, rigettare comunque l'appello e le domande formulate essendo le stesse infondate in fatto e in diritto, avendo Controparte_1 correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni, anche a fronte della negligenza mostrata dagli attori/appellanti; 3) condannare l'appellante al pagamento delle spese di giudizio (spese, compensi, rimb. forf, Iva e Cpa inclusi), tenuto in debito conto anche il contegno processuale delle parti.
In ogni caso compensi di lite, spese forfettarie, CPA e IVA ed ulteriori oneri inclusi, integralmente rifusi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e proponevano appello alla Pt_1 Parte_2
sentenza n. 304/2023 del Giudice di Pace di Como pubblicata il 4/5/2023, che aveva accolto solo parzialmente la loro domanda di condanna di al risarcimento dei danni, Controparte_1
subiti per effetto della cancellazione, da parte della compagnia aerea Ryanair, del volo di ritorno da
Siracusa, che in realtà, come avevano poi scoperto, non era stato affatto cancellato, per cui erano stati costretti ad acquistare altri biglietti, per i seguenti motivi:
1) mancato riconoscimento delle spese sostenute “ante causam”, per € 656,32 di cui € 340,32 per spese legali ed € 316,00 per traduzione e asseverazione dell'atto di citazione;
2) mancato riconoscimento del danno non patrimoniale, erroneamente ritenuto non provato, e liquidabile in via equitativa;
3) erronea compensazione delle spese processuali, nonostante la vittoria in causa.
Si costituiva che negava di aver comunicato la cancellazione del volo di Controparte_1
ritorno da parte del vettore, in quanto il 2 settembre aveva comunicato solo che il vettore aveva rifiutato la prenotazione del volo, invitando gli attori a prendere contatto con lei medesima, cosa che avevano fatto solo il 12 settembre, il giorno prima del volo di ritorno, e pure che gli attori avessero subito un danno, non avendo pagato il volo di andata nè aderito alla proposta conciliativa del pagamento di €
362,30 corrispondente alla differenza tra il costo dei due biglietti di ritorno (€ 569,08) e la somma prevista per il costo dei biglietti di andata e ritorno (€ 206,78), comunque non versta dagli attori.
All'udienza del 11/12/2024 la causa veniva trattenuta in decisione.
E' documentato che con mail 2/9/2020, tre giorni prima della partenza per Siracusa, l'appellata comunicava agli attori la mancata prenotazione del volo di ritorno, da Comiso a Milano per il 13 seguente, con richiesta di venire contattata al numero telefonico indicato.
Accedendo al sito internet www.edreams.it gli attori verificavano che il volo di ritorno era stato cancellato dalla compagnia aerea, per cui provvedevano ad acquistare direttamente il biglietto aereo per il medesimo volo di ritorno.
pagina 2 di 4 La sentenza appellata ha riconosciuto agli attori il solo danno pari alla differenza tra il costo sostenuto per l'acquisto dei biglietti del volo di ritorno (€ 568,08) e il costo, da loro non pagato, del viaggio di andata, € 103,39, pari a € 465,69.
Mancato riconoscimento delle spese sostenute “ante causam”
Con il primo motivo gli appellanti hanno contestato la mancata liquidazione delle spese della fase stragiudiziale di € 340,32 per spese legali ed € 316,00 per traduzione e asseverazione dell'atto di citazione.
La domanda non è stata accolta in primo grado, per mancata prova dei danni patrimoniali subiti.
In effetti alla memoria ex art 320 co 4 cpc degli attori, risultano allegati, tra gli altri documenti, anche:
12) copia delle fatture emesse per competenze legali pagate dagli stessi in riferimento all'attività stragiudiziale;
13) copia ricevuta di pagamento della traduzione ed asseverazione dell'atto di citazione.
Tali atti non sono stati nuovamente prodotti nel giudizio di appello.
Al riguardo occorre osservare che l'appellante, che si dolga dell'erronea valutazione, da parte del giudice di primo grado, dei documenti prodotti e il cui preciso contenuto testuale non risulti dalla sentenza impugnata né, pacificamente, da altri atti, ha l'onere di produrli nuovamente per dimostrare la fondatezza dei propri motivi di appello.
Pertanto, la mancata produzione dei documenti attestanti le spese di natura patrimoniale sostenute dagli attori prima dell'instaurazione del contraddittorio, determina il rigetto del motivo.
Mancato riconoscimento del danno non patrimoniale
Il 31/8/2020 gli attori prenotavano tramite la convenuta, il pacchetto turistico (volo + hotel), dal 5 al 13 settembre, ma il 2 settembre seguente ricevevano da la conferma solo parziale Controparte_1
della prenotazione, perché quella del volo di ritorno era stata rifiutata, costringendoli così, ad acquistare altri biglietti per il volo di ritorno.
Il rifiuto della prenotazione per il solo volo di ritorno, essendosi perfezionata quella per il volo di andata, consente logicamente di escludere che ciò sia dipeso da un inadempimento dell'appellata, che peraltro aveva anche invitato gli attori a prendere contatto con un proprio operatore, i quali invece, avevano preferito procedere direttamente all'acquisto del biglietto, anziché rivolgersi nuovamente a perché risolvesse il problema. Controparte_1
Avendo l'appellata tempestivamente informato gli attori del problema insorto, alla stessa non imputabile, deve escludersi che sia tenuta a rispondere del danno non patrimoniale da vacanza rovinata ex art 46 D Lgs 79/2011, che richiede pur sempre un inadempimento dell'organizzatore del viaggio, non ravvisabile nella vicenda in esame, avendo l'appellata tempestivamente avvisato gli attori del rifiuto della prenotazione, rendendosi disponibile a intervenire per risolvere il problema.
In ogni caso gli attori non hanno subito alcuna riduzione della durata della vacanza, né hanno precisato pagina 3 di 4 quanto tempo avessero perso per procurarsi il giorno prima della partenza del volo di ritorno, il relativo biglietto aereo, per cui deve escludersi che abbiano dimostrato di aver effettivamente subito il danno, di cui hanno chiesto il risarcimento in via equitativa.
Errata compensazione delle spese processuali,
Il giudice di pace ha motivato la compensazione delle spese, con l'offerta dell'appellata di € 362,30 e per aver gli attori proposto una domanda di condanna, accolta solo in misura di poco superiore a quella della somma offerta dalla controparte a titolo di conciliazione.
La motivazione risulta del tutto condivisibile, non avendo gli attori provato, neppure in questo giudizio, il diritto al risarcimento di una somma maggiore di quella liquidata in primo grado e perché se la regola generale esige che a sopportare le spese del processo, sia la parte soccombente, tale è indubbiamente anche la parte che abbia visto accogliere in misura ridotta la propria domanda, per aver il giudice ritenuto parzialmente fondate le argomentazioni della controparte.
Peraltro, non pare corretto che sia la parte convenuta a dover sopportare, per intero, i maggiori oneri processuali dovuti alla parziale infondatezza della domanda dell'attore, che costituisce, in definitiva, una soccombenza reciproca.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo (tabella 2, scaglione 2, valore medio, ridotto di un quinto, per la scarsa complessità della causa), seguono la soccombenza degli appellanti
Infine, ricorrono le condizioni per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, di cui all'art. 13 co 1 quater DPR
115/2002.
PQM
1. respinge l'appello avverso la sentenza n. 304/2023 del Giudice di Pace di Como;
2. condanna gli attori al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 2.000,00 per onorari, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, Iva e Cpa;
3. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli attori dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 co 1-quater DPR 115/2002.
Como, 6/6/2025
Il giudice
(Giovanni Luca Ortore)
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