Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 22/05/2025, n. 1096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1096 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott.ssa Carmen Maria Pigrini all'udienza del 22 MAGGIO 2025, all'esito della trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c., lette le note di udienza depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
Nella Causa iscritta al N° 518/2024 R.G.
TRA
nato il [...] a [...], difeso dall' avv. Martino Parte_1
Gragnaniello
E
in persona del suo legale rappresentante p.t. difeso dall'avv. Anna Oliva CP_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.01.2024, ai sensi dell'art. 445 bis 6° comma C.P.C., la parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato, in data 09.01.2024, le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto al fine di ottenere il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità e/o assegno di invalidità e la condizione di disabilità con sostegno elevato ai sensi della L 104/92 art. 3 comma 3°, ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica svolta durante il procedimento di ATP ed affermando la sussistenza del requisito sanitario.
Ha dedotto la parte ricorrente che non sono state adeguatamente valutate le incidenze invalidanti delle patologie da cui è affetta parte ricorrente. Tanto premesso, la parte ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto all'assegno mensile di assistenza e/o pensione di inabilità e condizione di
L' resistente si è costituito contestando con varie argomentazioni il fondamento della CP_2
domanda.
All'odierna udienza la causa è stata decisa con la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 C.P.C. comma 1°.
***
Preliminarmente va rilevato che sono stati rispettati i termini concessi dalla legge per contestare gli esiti dell'ATP e proporre il giudizio de quo. L'art 445 bis cpc prevede al comma 6: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Occorre pertanto esaminare se le deduzioni formulate dalla parte ricorrente rivestano il carattere della specificità richiesta dalla norma per superare la sanzione di inammissibilità.
A parere di chi scrive si ha specificità delle contestazioni ogni qual volta la parte contesti le conclusioni del CTU adducendone l'erroneità sotto un profilo scientifico, o perché non rispondenti alla condizione patologica della parte, che, di contro, verte in diverse condizioni, o perché di per sé incongruenti, ma sempre argomentandone con chiarezza le ragioni concrete. Nel caso de quo il detto requisito è soddisfatto.
Quanto al merito della domanda, va rilevato quanto segue.
Osserva il giudicante che le censure mosse dalla parte ricorrente alla consulenza tecnica espletata nel giudizio di ATP sono destituite di fondamento.
Ed infatti, da una attenta lettura del detto elaborato peritale -corretto dal punto di vista logico e tecnico, pertanto, pienamente condiviso da questo Tribunale- emerge in tutta evidenza che il consulente, nel valutare il complesso morboso da cui l'istante è affetto, lo ha considerato nella sua globalità motivando ampiamente sulle generali condizioni della parte.
Ed invero, le doglianze espresse dalla parte ricorrente si sostanziano in un mero dissenso diagnostico, che si traduce in una pura e semplice richiesta di revisione del convincimento espresso dal CTU, che non può assumere alcun rilievo al fine della decisione che ne occupa, ove rilevano invece eventuali errori e le lacune della consulenza tecnica che si traducano in carenze o deficienze diagnostiche o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o che conseguano dalla omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi e che siano state inutilmente evidenziate già nel corso delle operazioni di consulenza tecnica. Basti considerare che in nessun punto del ricorso che si sta esaminando risulta segnalata l'omessa valutazione della certificazione medica già versata agli atti. Invero le censure non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte. (Trib. Roma, sez. lav., 2 maggio 2017; Cass., n. 11054/2003;
Cass, n. 7341/2004, Cass. 3519/2001; (Cass, n. 2151/2004, Cass. 7273/2011). Tutto ciò in contrasto con la puntuale perizia svolta dal consulente tecnico in sede di ATP, dott. in cui si Persona_1
valutano adeguatamente tutte le patologie di cui è affetto il ricorrente.
Dalla lettura dell'elaborato peritale si evince che il consulente medico, con motivazione logica ed articolata, sulla base della documentazione versata in atti dalla parte, nonché dando atto dell'effettuazione di un accurato esame obiettivo del periziato, si sofferma sulle ragioni che devono indurre a ritenerlo, pur avendo riguardo alle patologie di cui è affetto, non invalido nella misura del
74% né nella condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato. In particolare, il CTU ha adeguatamente valutato le patologie da cui il ricorrente è affetto, vale a dire:” Disturbo d'ansia generalizzato in soggetto con sindrome depressiva endo-reattiva di grado medio;
Note poli- artrosiche a prevalente localizzazione rachidea in paziente cinquantasettenne;
Edentulia sub- totale non protesizzata”.
Con riferimento alla patologia psichica, il Ctu ha sottolineato che la stessa “è una forma di vecchia data, rappresentata da un disturbo del tono dell'umore, associato ad ansia generalizzata con allegato saltuario disturbo del comportamento;
dalla documentazione agli atti sembra emergere una scarsa
“compliance” alla terapia la cui valutazione ben può essere inquadrata come “sindrome depressiva endoreattiva media, “nevrosi ansiosa”, “sindrome schizofrenica cronica con riduzione della sfera istintivo-affettiva e diminuzione della attività pragmatica”, di contro in sede di osservazioni sollevate dal ricorrente, il ctu ha evidenziato che nessun deficit intellettivo è stato riscontrato nel periziato; con riferimento alla patologia osteo-articolare, trattasi di un quadro artrosico, a localizzazione rachidea il cui impegno funzionale e che ben può essere valutato come “anchilosi rachide lombare” cod. tabellare 7010. Ugualmente dicasi per quanto concerne l'infermità/menomazione dell'edentulismo parziale latero - posteriore bilaterale non protesizzabile” la cui diagnosi ben può essere valutata, tenuto conto delle caratteristiche di tale patologia, con il cod. tabellare 6702; per la patologia ipertensiva arteriosa, si legge, nella replica del ctu alle osservazioni riportate dal ricorrente, essere una patologia non riferita dal periziato né presente nel certificato telematico redatto dal dott. Per_2
né è stata indicata la somministrazione di alcuna terapia farmacologica in atto.
Infine, la parte ricorrente ha depositato documentazione medica aggiuntiva e successiva all'espletamento della CTU senza fornire elementi adeguati a dimostrare l'insorgenza di nuove patologie o dei denunciati aggravamenti, in modo da rendere palese che la positiva valutazione dei fatti dedotti avrebbe comportato con certezza la declaratoria del diritto alla prestazione richiesta in giudizio con la decorrenza auspicata.
(Cass. 35748/2021- Cass. n. 26373/2023).
In ogni caso, va evidenziato che il quadro clinico che emerge da tale ulteriore certificazione medica, non risulta modificato rispetto a quello già accreditato in sede di Atp, in quanto trattasi di un verbale di P.O Nola Pollena Trocchia del 11.12.2023 dove, tra l'altro, si legge in diagnosi di dimissioni:
“paziente dimesso in buone condizioni cliniche;
mentre i certificati medici e le prescrizioni farmaceutiche per i disturbi relativi alla patologia psichica sono sovrapponibili a quelli già puntualmente esaminate dal CTU. Anche dai certificati medici del 7 e dell'8 ottobre 2024 non si evince l'insorgere di nuove patologie, ma di una condizione infettiva transeunte.
Da ciò discende che un eventuale approfondimento istruttorio a mezzo di una ctu o una integrazione della ctu già esistente avrebbe, nella specie, una inammissibile funzione meramente esplorativa e sostitutiva degli oneri della parte.
Alla luce di quanto esposto, discende la non necessità di disporre una nuova CTU nel presente giudizio.
Conseguentemente, avuto riguardo alla CTU redatta nel giudizio allegato avente ad oggetto ATP, e condivisibilmente con essa, parte ricorrente non ha diritto all'assegno mensile di assistenza né alla pensione di inabilità né il riconoscimento della condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato.
CP_ Visto l'art. 152 disp. att. c.p.c., nulla per spese. Le spese di CTU vengono poste a carico dell' e liquidate con separato decreto.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara irripetibili le spese;
CP_ 3) pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico dell'
Si comunichi
Nola, lì 22 maggio 2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Carmen Maria Pigrini