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Sentenza 15 giugno 2025
Sentenza 15 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 15/06/2025, n. 925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 925 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2268/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico dott.ssa Rosanna Scollo, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2268/2023 R.G., avente ad oggetto: azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., promossa da
(P.I. ), in persona del suo legale rappresentante, Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Giannone, elettivamente domiciliata presso il di lui studio in Ragusa, Via Dante n.120/A;
RICORRENTE
Nei confronti di
, nato a [...] il [...] ( ), Controparte_1 C.F._1
titolare dell'omonima impresa individuale corrente in Pachino, c.da Fondo San Pietro snc (P.I. ); P.IVA_2 RESISTENTE CONTUMACE
e
in persona del suo legale rappresentante (P.I: Controparte_2
), rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Solarino, ed elettivamente P.IVA_3
domiciliata presso il di lui studio, sito in Ispica (Rg) nel Viale Mario Rapisardi n. 47, giusta procura in atti;
RESISTENTE
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso semplificato ex art. 281-decies c.p.c., notificato a mezzo posta in data
14.09.2023, chiedeva dichiararsi l'inefficacia e la revoca ex art. 2901 Parte_1
c.c. dell'atto di compravendita rogato in data 13.12.2022 dal Not. Dott. Per_1
(rep. 11867 – racc 8947), trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di
[...]
Siracusa in data 30.12.2022 (reg. generale n° 24252- reg. particolare 19302), avente ad oggetto i seguenti beni immobili: locale commerciale, posto a piano terra della superficie di metri quadrati trentacinque (35) nella piazza Vittorio Emanuele n° 48
(ex 55-56) confinante con la detta piazza con proprietà per due lati e con Per_2
proprietà eredi censito all'Agenzia delle Entrate, catasto fabbricati del CP_1
Comune di Pachino al foglio 15 mappale: 6262 subalterno 8, piano terra piazza
Vittorio Emanuele n° 48, zona censuaria 1, categoria C/1 classe 4, consistenza mq.
35 sup. cat. Mq. 57 rendita catastale euro 710,39; locale commerciale, posta a piano terra della superficie di metri quadrati 41 (quarantuno) sito nel corso Nunzio Costa
n° 3 (ex piazza Vittorio Emanuele n° 11 e 12) confinante con il detto corso con la detta piazza e con proprietà eredi censito all'Agenzia delle Entrate CP_1
catasto fabbricati del Comune di Pachino al foglio 15 mappale: 6262 subalterno 10, piano terra corso Nunzio Costa n° 3, zona censuaria 1, categoria C/1 classe 5, consistenza mq. 30 sup. cat. Mq. 41 rendita catastale euro 708,06”, ordinando, per l'effetto, al Conservatore dei RR.II. di Siracusa di eseguire la dovuta trascrizione al fine di ricostituire la garanzia generica fornita dal patrimonio del debitore CP_1
e consentendo alla ricorrente di poter procedere all'esecuzione forzata sui
[...]
beni oggetto del predetto atto di compravendita.
La società ricorrente premetteva di essere titolare di un credito di € 67.063,40, oltre ad interessi moratori e spese della fase monitoria, portato dal decreto ingiuntivo n.
1659/2022 (R.G. n. 3738/2022), emesso il 08.12.2022 dal Tribunale di Ragusa, non opposto nei termini di legge, e di aver appreso, a seguito di ispezioni ipotecarie, che, con atto pubblico rogato in data 25.05.2022 dal Notaio e trascritto Persona_1
presso la Conservatoria dei RR.II. di Siracusa in data 27.05.2022 (reg. generale n°
10018- reg. particolare 8037), il debitore titolare dell'omonima Controparte_1
impresa individuale corrente in Pachino, aveva stipulato un preliminare di compravendita, con cui aveva promesso e si era obbligato a vendere alla società
“ , in persona del suo legale rappresentante, i locali commerciali Controparte_2
summenzionati, siti nel Comune di Pachino, pattuendo un prezzo di vendita per €
30.000,00; rilevava che, con atto pubblico rogato in data 13.12.2022 dal Notaio
(rep. 11867- racc. 8947), e trascritto presso la Conservatoria dei Persona_1
RR.II. di Siracusa, in data 30.12.2022 (reg. generale n° 24252- reg. particolare
19302), il debitore aveva stipulato atto di compravendita, con cui aveva venduto alla società “ i beni immobili de quibus, convenendo che il prezzo Controparte_2
andava “corrisposto entro il 31 dicembre 2022 e documentazione comprovante la relativa movimentazione finanziaria ne costituirà prova e quietanza…parte venditrice si obbliga a liberare la consistenza immobiliare dedotta in contratto dalle formalità sopra indicate a sue cura e spese, e le parti dichiarano che il prezzo è stato determinato anche in considerazione del rischio costituito dall'eventuale inadempimento del venditore alla liberazione degli immobili dalle predette formalità”.
La società creditrice rilevava, inoltre: che il credito era sorto in epoca anteriore alla stipula del contratto di compravendita, giusta fattura n. 316 del 24.10.2022, posta a fondamento del decreto ingiuntivo (cfr. doc. 5); che i soci della società acquirente erano rispettivamente figlia , nata a [...] il Controparte_2 Persona_3
16.04.1979) e genero ( , nato a [...] il [...]) del Controparte_3
resistente (cfr. doc. 7-8-9); che il prezzo (vile) di € 30.000,00, Controparte_1
stipulato per la compravendita, era stato determinato in misura inferiore al valore di mercato dei beni alienati, di € 72.800,00, come emerso dalla perizia a firma del dott.
nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare iscritta al Persona_4
n° 214/2022 R.G.Es. Tribunale di Ragusa (cfr. doc.10); che non era possibile riscontrare se il corrispettivo indicato nel rogito notarile dell'atto di compravendita fosse mai stato effettivamente pagato, e con quali modalità, non emergendo alcuna prova documentale dell'avvenuto pagamento.
Ciò premesso, la società ricorrente impugnava con azione revocatoria ex art. 2901
c.c. l'atto di disposizione patrimoniale, compiuto dalla debitrice in epoca successiva al sorgere del debito.
Si costituiva in giudizio la società la quale, previa richiesta di Controparte_2
mutamento del rito, chiedeva:
-in via preliminare, accertarsi la carenza di interesse ad agire della Parte_1
rilevando a tal fine che, al momento della stipula del contratto preliminare, sin dalla registrazione, i beni oggetto di compravendita erano già gravati da ipoteca legale in favore di (iscritta al n° 02403/21278 del 28.10.2002 rinnovata il 19.10.2022 – CP_4
rep. 317/2022), e al momento dell'obbligazione contratta dalla verso CP_2
il per l'acquisto degli immobili non esisteva nessun credito tra il CP_1 CP_1 e la Ove fosse stata accolta l'azione revocatoria, in solo danno alla Parte_1
società terzo in buona fede, nessun risultato utile avrebbe Controparte_2
conseguito la società ricorrente, stante l'ipoteca legale, per cui la ricorrente difettava,
a monte, dell'indispensabile interesse ad agire. In capo al inoltre CP_1
risultavano ulteriori beni immobili, che la società ricorrente aveva già sottoposto a pignoramento.
Nel merito, denunciava l'infondatezza dell'esplicata azione per mancanza dei requisiti ex art. 2901 c.c., considerato che il credito vantato dalla società ricorrente era sorto successivamente (in data 08.12.2022) alla stipula del contratto preliminare di compravendita, trascritto il 27.05.2022, con evidente buona fede della resistente ed insussistenza del presupposto della c.d. partecipatio fraudis Controparte_2
in capo a quest'ultima, ignara dei debiti del nei confronti della ricorrente. CP_1
Evidenziava che il contratto preliminare trascritto era sicuramente opponibile agli eventuali terzi acquirenti, nonché agli eventuali futuri creditori del promittente alienante, che avessero successivamente trascritto un atto o una domanda;
denunciava la strumentalità dell'incoata azione per essere la società ricorrente ben consapevole di quanto predetto, posto che nella procedura esecutiva immobiliare (R.G. Es.
214/2022), incardinata dai creditori contro il debitore sig. , dinanzi Controparte_1
al Tribunale di Siracusa, la costituitasi nel giudizio di opposizione di Parte_1
terzo, aveva riconosciuto l'inopponibilità del proprio atto di intervento al terzo acquirente ( , e aveva pertanto depositato, in data 10.02.2023, Controparte_2
rinuncia all'intervento limitatamente agli immobili indicati.
In via riconvenzionale, nel caso di accoglimento della domanda di parte avversa, chiedeva la condanna del debitore a manlevare e garantire la società Controparte_2
da ogni conseguenza pregiudizievole derivata dall'azione revocatoria, proposta
[...]
dalla società ricorrente.
Il debitore resistente sebbene regolarmente citato, non compariva in CP_1
giudizio, per cui ne va dichiarata la contumacia. Ciò premesso, l'azione revocatoria in esame deve essere rigettata, per le motivazioni di seguito illustrate.
Innanzitutto, la censura relativa al difetto di interesse ad agire della Parte_2
non può trovare accoglimento in quanto “In materia di revocatoria ordinaria la esistenza di una ipoteca sul bene oggetto dell'atto dispositivo, ancorché di entità tale da assorbire, se fatta valere, l'intero valore, non esclude la connotazione di quell'atto come eventus damni, atteso che la valutazione tanto della idoneità dell'atto dispositivo a costituire un pregiudizio, quanto della possibile incidenza, sul valore del bene, della causa di prelazione connessa alla ipoteca, va compiuta con riferimento non al momento del compimento dell'atto, ma con giudizio prognostico proiettato verso il futuro, per apprezzare la eventualità del venire meno, o di un ridimensionamento, della garanzia ipotecaria” (cfr. Cassazione civile sez. III,
28/02/2019, n.5806).
“L'azione revocatoria opera a tutela dell'effettività della responsabilità patrimoniale del debitore ma non produce effetti recuperatori o restitutori, al patrimonio del medesimo, del bene dismesso, tali da richiederne la libertà e capienza, poiché determina solo l'inefficacia dell'atto revocato e l'assoggettamento del bene al diritto del revocante di procedere ad esecuzione forzata sullo stesso. Ne consegue che la presenza di ipoteche sull'immobile trasferito con l'atto oggetto di revoca non esclude, di per sé, un pregiudizio per il creditore chirografario (e, dunque, il suo interesse ad esperire tale azione), posto che le iscrizioni ipotecarie possono subire vicende modificative o estintive ad opera sia del debitore che di terzi” (cfr. Corte di
Cassazione, Sez. 3, sentenza n. 16793 del 13/08/2015).
Passando al merito, occorre premettere che le condizioni per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. (la cosiddetta actio pauliana) consistono nell'atto di disposizione – ovvero un atto con il quale il debitore modifica la sua situazione patrimoniale, trasferendo ad altri un diritto che gli appartiene o assumendo un obbligo verso terzi –, nell'eventus damni – cioè un pregiudizio per il creditore consistente nel fatto che, in conseguenza dell'atto di disposizione, il patrimonio del debitore divenga insufficiente a soddisfare i creditori, ovvero venga ad essere composto in modo tale da rendere più difficile l'eventuale soddisfacimento coattivo del credito – e nella scientia damni – ossia la conoscenza del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni del creditore;
nel caso di atto a titolo oneroso, laddove esso sia stato compiuto successivamente al sorgere del credito, occorre anche la consapevolezza in capo al terzo del pregiudizio arrecato dall'atto al creditore.
Quanto al requisito oggettivo, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito, oggetto della tutela di cui all'art. 2901 cod. civ. può essere anche un credito litigioso, o una ragione di credito, atteso che la norma ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, sicché anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore, che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore (cfr. Cass. nn.22859/19 e 11755/18; Tribunale
Ferrara, 03/10/2019, n.602).
Occorre, inoltre, che da tale atto derivi un eventus damni, da intendersi come qualsiasi pregiudizio alle ragioni del creditore, consistente nel fatto che, come conseguenza dell'atto dispositivo compiuto, il patrimonio del debitore rischi di divenire insufficiente a soddisfare tutti i creditori, o, quanto meno, venga ad essere composto in modo tale da rendere più incerto o difficile l'eventuale soddisfacimento coattivo del credito.
Non occorre, pertanto, che l'atto di disposizione compiuto abbia determinato una diminuzione del patrimonio, o, addirittura, la relativa incapienza, ma è sufficiente che lo stesso determini o aggravi il pericolo di danno, in termini di maggiore difficoltà o incertezza dell'esecuzione coattiva del credito.
Nel caso di azione revocatoria che intenda colpire un atto di compravendita, preceduto dal preliminare di compravendita, secondo autorevole giurisprudenza di legittimità “In tema di azione revocatoria ordinaria di un contratto definitivo di compravendita di un bene promesso in vendita, la sussistenza dell'eventus damni rispetto al creditore procedente va valutata con riferimento al momento della stipula del contratto definitivo, verificandosi soltanto in tale momento il compimento di un atto dispositivo del patrimonio del debitore;
per contro, l'elemento soggettivo richiesto dall' art. 2901 c.c. in capo all'acquirente va valutato in relazione al momento della stipula del contratto preliminare, dovendosi contemperare, in ossequio alla ratio dell'azione revocatoria, la garanzia patrimoniale dei creditori con
l'affidamento del terzo nello svolgimento della propria autonomia privata”(cfr.
Cassazione civile sez. III, 07/07/2023, n.19327).
La verifica della sussistenza dell'”eventus damni” va compiuta con riferimento alla stipulazione definitiva, mentre il presupposto soggettivo del “consilium fraudis” va valutato con riferimento al contratto preliminare (Cass. civ. Sez. III Sent.,
16/04/2008, n. 9970).
“Il contratto preliminare di vendita di un immobile non produce effetti traslativi e di conseguenza non è qualificabile propriamente come atto di disposizione assoggettabile ad azione revocatoria ordinaria. Questa azione, infatti, può avere ad oggetto propriamente l'eventuale, successivo contratto definitivo di compravendita: pertanto in simile ipotesi la sussistenza dell''eventus damni' per il creditore va accertata con riferimento alla stipula del contratto definitivo, mentre l'elemento soggettivo richiesto in capo all'acquirente va valutato con riguardo alla conclusione del contratto preliminare, momento in cui si consuma la libera scelta delle parti”
(cfr. Corte appello Taranto, 12/05/2023, n.201). “Se l'azione revocatoria ordinaria ha ad oggetto un contratto definitivo di vendita, preceduto da un preliminare, il pregiudizio lamentato dal creditore (ossia l'elemento oggettivo - c.d. "eventus damni") va verificato alla data del contratto definitivo, mentre l'elemento soggettivo ('c.d. "scientia damni") va accertato alla data del preliminare” (cfr. Corte appello Venezia sez. II, 31/08/2023, n.1730).
“L'azione revocatoria ha ad oggetto il contratto definitivo stipulato in adempimento del preliminare, posto che solo con il contratto definitivo si delinea l''eventus damni' presupposto oggettivo dell'azione revocatoria, ovvero la diminuzione del patrimonio del venditore o il pericolo del suo depauperamento con conseguente pregiudizio per il creditore. Diversamente, infatti, il compimento di un atto negoziale come il contratto preliminare di vendita ha una portata dispositiva solo potenziale e futura e dunque non idoneo all'esperimento dell'azione revocatoria” (cfr. Tribunale Brescia sez. IV, 02/01/2023, n.4).
Nel caso di specie il contratto preliminare di compravendita è stato rogato tra il
[...]
e in data 25.05.2022, dal Notaio , e CP_1 Controparte_2 Persona_1
trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Siracusa il 27.05.2022 (reg. generale n° 10018- reg. particolare 8037); la fattura n. 316, di € 67.063,40, posta a fondamento del D.I. n. 1659/2022 (R.G. n. 3738/2022), emesso l'8.12.2022 dal Tribunale di
Ragusa, non opposto nei termini, reca la data del 24.10.2022; l'atto pubblico di compravendita, infine, è stato rogato in data 13.12.2022 dal Notaio Persona_1
(rep. 11867- racc. 8947), e trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Siracusa in data 30.12.2022 (reg. generale n° 24252- reg. particolare 19302), e con esso il debitore ha venduto alla società “ i locali CP_1 Controparte_2
commerciali siti nel Comune di Pachino, descritti in seno al preliminare di compravendita.
Da quanto suddetto si evince che l'eventus damni va individuato con riferimento al momento della stipula del contratto definitivo, avvenuta in data 13-30.12.2022, verificandosi soltanto in tale momento il compimento di un atto dispositivo del patrimonio del debitore, mentre l'insorgenza del credito è riconducibile ad un momento anteriore alla stipula del contratto definitivo, ovvero alla fattura n. 316 del
24.10.2022 e al d.i. n. 1659/2022 (R.G. n. 3738/2022), emesso l'8.12.2022 dal
Tribunale di Ragusa, che si fonda sulla fattura de qua.
Ne consegue che l'eventus damni può dirsi sussistente nonostante l'esistenza di una ipoteca legale in favore di sui beni oggetto di revocatoria, ipoteca già iscritta CP_4
al n. 02403/21278, per le motivazioni già esposte in precedenza.
Per quanto concerne, invece, la scientia damni, essa va accertata alla data del preliminare il quale, nella fattispecie sub iudice, risulta di data anteriore sia rispetto alla fattura che al D.I. predetti, e quindi antecedente al sorgere del credito.
Non è emersa tuttavia alcuna prova certa che, già in sede di preliminare di vendita, vi fosse conoscenza del pregiudizio che l'atto avrebbe potuto arrecare alle ragioni creditorie, né a fortiori che fosse configurabile una partecipatio fraudis in capo al terzo acquirente, stante, come già detto, l'anteriorità del preliminare rispetto al credito, né a tal fine può ritenersi dirimente l'ulteriore circostanza, lamentata dal ricorrente, in forza della quale il prezzo, già definito in seno al preliminare di vendita, era stato stabilito in complessive € 30.000,00 – di cui viene fornita prova di avvenuto pagamento, eseguito a mezzo di bonifico in data 21.12.2022, giusta quietanza di pagamento versata in atti dalla resistente costituita (cfr. doc. 4.2) –, importo inferiore a quello stimato con la consulenza estimativa giudiziaria, nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 214/2022, promossa da nei confronti del Controparte_5
debitore avendo il consulente dott. stimato il CP_1 Persona_4
valore di mercato dei beni di cui al preliminare-definitivo in € 72.800,00 /valore di vendita giudiziaria € 62.000,00.
Nel caso di atto a titolo oneroso, occorre verificare anche la participatio fraudis del terzo, cioè la partecipazione dello stesso alla dolosa preordinazione del debitore (cfr. art. 2901 c.c., che al n. 2 dispone “che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione”).
Sul punto, la prova della conoscenza del pregiudizio delle ragioni creditorie "può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato" (Cass.,
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16221 del 18/06/2019, Rv. 654318 - 02; Sez. 3, Sentenza n.
5618 del 22/03/2016, Rv. 639362 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 27546 del 30/12/2014, Rv.
633992 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 17327 del 17/08/2011, Rv. 619033 - 01; Sez. 2,
Sentenza n. 2748 del 11/02/2005, Rv. 579523 - 01), ma, più in particolare, si è specificamente statuito che "la prova della "participatio fraudis" del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e anteriore al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore e il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente" (cfr.
Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 1286 del 18/01/2019, Rv. 652471 - 01; conf.: Sez. 3,
Sentenza n. 5359 del 05/03/2009, Rv. 607194 01).
Dunque, per quanto concerne la “partecipatio fraudis”, la prova della stessa può essere fornita anche attraverso presunzioni, che possono fondarsi su molteplici elementi, quali, in particolare, i rapporti tra debitore e terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente.
Nel caso concreto il rapporto di parentela intercorrente tra il debitore principale e i soci della società acquirente (figlia e genero) non vale di per sé, ad avviso di questo
Giudice, a far presumere ipso iure la consapevolezza in capo agli stessi della situazione di difficoltà economica del , tenuto conto, peraltro, del fatto che CP_1
la ragazza non è più da tempo convivente con il padre, avendo formato un proprio ed autonomo nucleo familiare. Non è certo, peraltro, se la situazione debitoria contestata, al tempo della stipula del contratto preliminare, fosse già in essere, nè sono risultati in atti degli elementi dai quali potersi desumere che fosse intercorso un accordo tra le parti avente ad oggetto un prezzo inferiore a quello di stima dei beni, al fine esclusivo di eludere le future pretese creditorie, e quindi da cui potersi evincere con la dovuta certezza una partecipazione del terzo alla dolosa preordinazione.
Nulla, infine, andrà disposto in merito alla svolta domanda riconvenzionale di manleva e garanzia, elevata dalla società nei confronti del Controparte_2
debitore contumace essendo la stessa con evidenza subordinata CP_1
all'accoglimento della domanda di parte ricorrente.
Alla stregua di quanto sopra esposto, non sussistendo tutti i presupposti dell'actio pauliana, la domanda di parte ricorrente va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, dott.ssa Rosanna Scollo, definitivamente pronunciando nella causa n.
2268/2023 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
nella contumacia di ); Controparte_1 C.F._1
rigetta la domanda formulata da (P.I. ); Parte_1 P.IVA_1
condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di
(P.I: ), che liquida in complessive euro Controparte_2 P.IVA_3
2.500,00 a titolo di compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge. Nulla sulle spese di giudizio nei confronti del resistente contumace CP_1
[...]
Così deciso in Ragusa, il 14.06.2025.
Il Giudice
dott.ssa Rosanna Scollo
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico dott.ssa Rosanna Scollo, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2268/2023 R.G., avente ad oggetto: azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., promossa da
(P.I. ), in persona del suo legale rappresentante, Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Giannone, elettivamente domiciliata presso il di lui studio in Ragusa, Via Dante n.120/A;
RICORRENTE
Nei confronti di
, nato a [...] il [...] ( ), Controparte_1 C.F._1
titolare dell'omonima impresa individuale corrente in Pachino, c.da Fondo San Pietro snc (P.I. ); P.IVA_2 RESISTENTE CONTUMACE
e
in persona del suo legale rappresentante (P.I: Controparte_2
), rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Solarino, ed elettivamente P.IVA_3
domiciliata presso il di lui studio, sito in Ispica (Rg) nel Viale Mario Rapisardi n. 47, giusta procura in atti;
RESISTENTE
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso semplificato ex art. 281-decies c.p.c., notificato a mezzo posta in data
14.09.2023, chiedeva dichiararsi l'inefficacia e la revoca ex art. 2901 Parte_1
c.c. dell'atto di compravendita rogato in data 13.12.2022 dal Not. Dott. Per_1
(rep. 11867 – racc 8947), trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di
[...]
Siracusa in data 30.12.2022 (reg. generale n° 24252- reg. particolare 19302), avente ad oggetto i seguenti beni immobili: locale commerciale, posto a piano terra della superficie di metri quadrati trentacinque (35) nella piazza Vittorio Emanuele n° 48
(ex 55-56) confinante con la detta piazza con proprietà per due lati e con Per_2
proprietà eredi censito all'Agenzia delle Entrate, catasto fabbricati del CP_1
Comune di Pachino al foglio 15 mappale: 6262 subalterno 8, piano terra piazza
Vittorio Emanuele n° 48, zona censuaria 1, categoria C/1 classe 4, consistenza mq.
35 sup. cat. Mq. 57 rendita catastale euro 710,39; locale commerciale, posta a piano terra della superficie di metri quadrati 41 (quarantuno) sito nel corso Nunzio Costa
n° 3 (ex piazza Vittorio Emanuele n° 11 e 12) confinante con il detto corso con la detta piazza e con proprietà eredi censito all'Agenzia delle Entrate CP_1
catasto fabbricati del Comune di Pachino al foglio 15 mappale: 6262 subalterno 10, piano terra corso Nunzio Costa n° 3, zona censuaria 1, categoria C/1 classe 5, consistenza mq. 30 sup. cat. Mq. 41 rendita catastale euro 708,06”, ordinando, per l'effetto, al Conservatore dei RR.II. di Siracusa di eseguire la dovuta trascrizione al fine di ricostituire la garanzia generica fornita dal patrimonio del debitore CP_1
e consentendo alla ricorrente di poter procedere all'esecuzione forzata sui
[...]
beni oggetto del predetto atto di compravendita.
La società ricorrente premetteva di essere titolare di un credito di € 67.063,40, oltre ad interessi moratori e spese della fase monitoria, portato dal decreto ingiuntivo n.
1659/2022 (R.G. n. 3738/2022), emesso il 08.12.2022 dal Tribunale di Ragusa, non opposto nei termini di legge, e di aver appreso, a seguito di ispezioni ipotecarie, che, con atto pubblico rogato in data 25.05.2022 dal Notaio e trascritto Persona_1
presso la Conservatoria dei RR.II. di Siracusa in data 27.05.2022 (reg. generale n°
10018- reg. particolare 8037), il debitore titolare dell'omonima Controparte_1
impresa individuale corrente in Pachino, aveva stipulato un preliminare di compravendita, con cui aveva promesso e si era obbligato a vendere alla società
“ , in persona del suo legale rappresentante, i locali commerciali Controparte_2
summenzionati, siti nel Comune di Pachino, pattuendo un prezzo di vendita per €
30.000,00; rilevava che, con atto pubblico rogato in data 13.12.2022 dal Notaio
(rep. 11867- racc. 8947), e trascritto presso la Conservatoria dei Persona_1
RR.II. di Siracusa, in data 30.12.2022 (reg. generale n° 24252- reg. particolare
19302), il debitore aveva stipulato atto di compravendita, con cui aveva venduto alla società “ i beni immobili de quibus, convenendo che il prezzo Controparte_2
andava “corrisposto entro il 31 dicembre 2022 e documentazione comprovante la relativa movimentazione finanziaria ne costituirà prova e quietanza…parte venditrice si obbliga a liberare la consistenza immobiliare dedotta in contratto dalle formalità sopra indicate a sue cura e spese, e le parti dichiarano che il prezzo è stato determinato anche in considerazione del rischio costituito dall'eventuale inadempimento del venditore alla liberazione degli immobili dalle predette formalità”.
La società creditrice rilevava, inoltre: che il credito era sorto in epoca anteriore alla stipula del contratto di compravendita, giusta fattura n. 316 del 24.10.2022, posta a fondamento del decreto ingiuntivo (cfr. doc. 5); che i soci della società acquirente erano rispettivamente figlia , nata a [...] il Controparte_2 Persona_3
16.04.1979) e genero ( , nato a [...] il [...]) del Controparte_3
resistente (cfr. doc. 7-8-9); che il prezzo (vile) di € 30.000,00, Controparte_1
stipulato per la compravendita, era stato determinato in misura inferiore al valore di mercato dei beni alienati, di € 72.800,00, come emerso dalla perizia a firma del dott.
nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare iscritta al Persona_4
n° 214/2022 R.G.Es. Tribunale di Ragusa (cfr. doc.10); che non era possibile riscontrare se il corrispettivo indicato nel rogito notarile dell'atto di compravendita fosse mai stato effettivamente pagato, e con quali modalità, non emergendo alcuna prova documentale dell'avvenuto pagamento.
Ciò premesso, la società ricorrente impugnava con azione revocatoria ex art. 2901
c.c. l'atto di disposizione patrimoniale, compiuto dalla debitrice in epoca successiva al sorgere del debito.
Si costituiva in giudizio la società la quale, previa richiesta di Controparte_2
mutamento del rito, chiedeva:
-in via preliminare, accertarsi la carenza di interesse ad agire della Parte_1
rilevando a tal fine che, al momento della stipula del contratto preliminare, sin dalla registrazione, i beni oggetto di compravendita erano già gravati da ipoteca legale in favore di (iscritta al n° 02403/21278 del 28.10.2002 rinnovata il 19.10.2022 – CP_4
rep. 317/2022), e al momento dell'obbligazione contratta dalla verso CP_2
il per l'acquisto degli immobili non esisteva nessun credito tra il CP_1 CP_1 e la Ove fosse stata accolta l'azione revocatoria, in solo danno alla Parte_1
società terzo in buona fede, nessun risultato utile avrebbe Controparte_2
conseguito la società ricorrente, stante l'ipoteca legale, per cui la ricorrente difettava,
a monte, dell'indispensabile interesse ad agire. In capo al inoltre CP_1
risultavano ulteriori beni immobili, che la società ricorrente aveva già sottoposto a pignoramento.
Nel merito, denunciava l'infondatezza dell'esplicata azione per mancanza dei requisiti ex art. 2901 c.c., considerato che il credito vantato dalla società ricorrente era sorto successivamente (in data 08.12.2022) alla stipula del contratto preliminare di compravendita, trascritto il 27.05.2022, con evidente buona fede della resistente ed insussistenza del presupposto della c.d. partecipatio fraudis Controparte_2
in capo a quest'ultima, ignara dei debiti del nei confronti della ricorrente. CP_1
Evidenziava che il contratto preliminare trascritto era sicuramente opponibile agli eventuali terzi acquirenti, nonché agli eventuali futuri creditori del promittente alienante, che avessero successivamente trascritto un atto o una domanda;
denunciava la strumentalità dell'incoata azione per essere la società ricorrente ben consapevole di quanto predetto, posto che nella procedura esecutiva immobiliare (R.G. Es.
214/2022), incardinata dai creditori contro il debitore sig. , dinanzi Controparte_1
al Tribunale di Siracusa, la costituitasi nel giudizio di opposizione di Parte_1
terzo, aveva riconosciuto l'inopponibilità del proprio atto di intervento al terzo acquirente ( , e aveva pertanto depositato, in data 10.02.2023, Controparte_2
rinuncia all'intervento limitatamente agli immobili indicati.
In via riconvenzionale, nel caso di accoglimento della domanda di parte avversa, chiedeva la condanna del debitore a manlevare e garantire la società Controparte_2
da ogni conseguenza pregiudizievole derivata dall'azione revocatoria, proposta
[...]
dalla società ricorrente.
Il debitore resistente sebbene regolarmente citato, non compariva in CP_1
giudizio, per cui ne va dichiarata la contumacia. Ciò premesso, l'azione revocatoria in esame deve essere rigettata, per le motivazioni di seguito illustrate.
Innanzitutto, la censura relativa al difetto di interesse ad agire della Parte_2
non può trovare accoglimento in quanto “In materia di revocatoria ordinaria la esistenza di una ipoteca sul bene oggetto dell'atto dispositivo, ancorché di entità tale da assorbire, se fatta valere, l'intero valore, non esclude la connotazione di quell'atto come eventus damni, atteso che la valutazione tanto della idoneità dell'atto dispositivo a costituire un pregiudizio, quanto della possibile incidenza, sul valore del bene, della causa di prelazione connessa alla ipoteca, va compiuta con riferimento non al momento del compimento dell'atto, ma con giudizio prognostico proiettato verso il futuro, per apprezzare la eventualità del venire meno, o di un ridimensionamento, della garanzia ipotecaria” (cfr. Cassazione civile sez. III,
28/02/2019, n.5806).
“L'azione revocatoria opera a tutela dell'effettività della responsabilità patrimoniale del debitore ma non produce effetti recuperatori o restitutori, al patrimonio del medesimo, del bene dismesso, tali da richiederne la libertà e capienza, poiché determina solo l'inefficacia dell'atto revocato e l'assoggettamento del bene al diritto del revocante di procedere ad esecuzione forzata sullo stesso. Ne consegue che la presenza di ipoteche sull'immobile trasferito con l'atto oggetto di revoca non esclude, di per sé, un pregiudizio per il creditore chirografario (e, dunque, il suo interesse ad esperire tale azione), posto che le iscrizioni ipotecarie possono subire vicende modificative o estintive ad opera sia del debitore che di terzi” (cfr. Corte di
Cassazione, Sez. 3, sentenza n. 16793 del 13/08/2015).
Passando al merito, occorre premettere che le condizioni per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. (la cosiddetta actio pauliana) consistono nell'atto di disposizione – ovvero un atto con il quale il debitore modifica la sua situazione patrimoniale, trasferendo ad altri un diritto che gli appartiene o assumendo un obbligo verso terzi –, nell'eventus damni – cioè un pregiudizio per il creditore consistente nel fatto che, in conseguenza dell'atto di disposizione, il patrimonio del debitore divenga insufficiente a soddisfare i creditori, ovvero venga ad essere composto in modo tale da rendere più difficile l'eventuale soddisfacimento coattivo del credito – e nella scientia damni – ossia la conoscenza del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni del creditore;
nel caso di atto a titolo oneroso, laddove esso sia stato compiuto successivamente al sorgere del credito, occorre anche la consapevolezza in capo al terzo del pregiudizio arrecato dall'atto al creditore.
Quanto al requisito oggettivo, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito, oggetto della tutela di cui all'art. 2901 cod. civ. può essere anche un credito litigioso, o una ragione di credito, atteso che la norma ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, sicché anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore, che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore (cfr. Cass. nn.22859/19 e 11755/18; Tribunale
Ferrara, 03/10/2019, n.602).
Occorre, inoltre, che da tale atto derivi un eventus damni, da intendersi come qualsiasi pregiudizio alle ragioni del creditore, consistente nel fatto che, come conseguenza dell'atto dispositivo compiuto, il patrimonio del debitore rischi di divenire insufficiente a soddisfare tutti i creditori, o, quanto meno, venga ad essere composto in modo tale da rendere più incerto o difficile l'eventuale soddisfacimento coattivo del credito.
Non occorre, pertanto, che l'atto di disposizione compiuto abbia determinato una diminuzione del patrimonio, o, addirittura, la relativa incapienza, ma è sufficiente che lo stesso determini o aggravi il pericolo di danno, in termini di maggiore difficoltà o incertezza dell'esecuzione coattiva del credito.
Nel caso di azione revocatoria che intenda colpire un atto di compravendita, preceduto dal preliminare di compravendita, secondo autorevole giurisprudenza di legittimità “In tema di azione revocatoria ordinaria di un contratto definitivo di compravendita di un bene promesso in vendita, la sussistenza dell'eventus damni rispetto al creditore procedente va valutata con riferimento al momento della stipula del contratto definitivo, verificandosi soltanto in tale momento il compimento di un atto dispositivo del patrimonio del debitore;
per contro, l'elemento soggettivo richiesto dall' art. 2901 c.c. in capo all'acquirente va valutato in relazione al momento della stipula del contratto preliminare, dovendosi contemperare, in ossequio alla ratio dell'azione revocatoria, la garanzia patrimoniale dei creditori con
l'affidamento del terzo nello svolgimento della propria autonomia privata”(cfr.
Cassazione civile sez. III, 07/07/2023, n.19327).
La verifica della sussistenza dell'”eventus damni” va compiuta con riferimento alla stipulazione definitiva, mentre il presupposto soggettivo del “consilium fraudis” va valutato con riferimento al contratto preliminare (Cass. civ. Sez. III Sent.,
16/04/2008, n. 9970).
“Il contratto preliminare di vendita di un immobile non produce effetti traslativi e di conseguenza non è qualificabile propriamente come atto di disposizione assoggettabile ad azione revocatoria ordinaria. Questa azione, infatti, può avere ad oggetto propriamente l'eventuale, successivo contratto definitivo di compravendita: pertanto in simile ipotesi la sussistenza dell''eventus damni' per il creditore va accertata con riferimento alla stipula del contratto definitivo, mentre l'elemento soggettivo richiesto in capo all'acquirente va valutato con riguardo alla conclusione del contratto preliminare, momento in cui si consuma la libera scelta delle parti”
(cfr. Corte appello Taranto, 12/05/2023, n.201). “Se l'azione revocatoria ordinaria ha ad oggetto un contratto definitivo di vendita, preceduto da un preliminare, il pregiudizio lamentato dal creditore (ossia l'elemento oggettivo - c.d. "eventus damni") va verificato alla data del contratto definitivo, mentre l'elemento soggettivo ('c.d. "scientia damni") va accertato alla data del preliminare” (cfr. Corte appello Venezia sez. II, 31/08/2023, n.1730).
“L'azione revocatoria ha ad oggetto il contratto definitivo stipulato in adempimento del preliminare, posto che solo con il contratto definitivo si delinea l''eventus damni' presupposto oggettivo dell'azione revocatoria, ovvero la diminuzione del patrimonio del venditore o il pericolo del suo depauperamento con conseguente pregiudizio per il creditore. Diversamente, infatti, il compimento di un atto negoziale come il contratto preliminare di vendita ha una portata dispositiva solo potenziale e futura e dunque non idoneo all'esperimento dell'azione revocatoria” (cfr. Tribunale Brescia sez. IV, 02/01/2023, n.4).
Nel caso di specie il contratto preliminare di compravendita è stato rogato tra il
[...]
e in data 25.05.2022, dal Notaio , e CP_1 Controparte_2 Persona_1
trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Siracusa il 27.05.2022 (reg. generale n° 10018- reg. particolare 8037); la fattura n. 316, di € 67.063,40, posta a fondamento del D.I. n. 1659/2022 (R.G. n. 3738/2022), emesso l'8.12.2022 dal Tribunale di
Ragusa, non opposto nei termini, reca la data del 24.10.2022; l'atto pubblico di compravendita, infine, è stato rogato in data 13.12.2022 dal Notaio Persona_1
(rep. 11867- racc. 8947), e trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Siracusa in data 30.12.2022 (reg. generale n° 24252- reg. particolare 19302), e con esso il debitore ha venduto alla società “ i locali CP_1 Controparte_2
commerciali siti nel Comune di Pachino, descritti in seno al preliminare di compravendita.
Da quanto suddetto si evince che l'eventus damni va individuato con riferimento al momento della stipula del contratto definitivo, avvenuta in data 13-30.12.2022, verificandosi soltanto in tale momento il compimento di un atto dispositivo del patrimonio del debitore, mentre l'insorgenza del credito è riconducibile ad un momento anteriore alla stipula del contratto definitivo, ovvero alla fattura n. 316 del
24.10.2022 e al d.i. n. 1659/2022 (R.G. n. 3738/2022), emesso l'8.12.2022 dal
Tribunale di Ragusa, che si fonda sulla fattura de qua.
Ne consegue che l'eventus damni può dirsi sussistente nonostante l'esistenza di una ipoteca legale in favore di sui beni oggetto di revocatoria, ipoteca già iscritta CP_4
al n. 02403/21278, per le motivazioni già esposte in precedenza.
Per quanto concerne, invece, la scientia damni, essa va accertata alla data del preliminare il quale, nella fattispecie sub iudice, risulta di data anteriore sia rispetto alla fattura che al D.I. predetti, e quindi antecedente al sorgere del credito.
Non è emersa tuttavia alcuna prova certa che, già in sede di preliminare di vendita, vi fosse conoscenza del pregiudizio che l'atto avrebbe potuto arrecare alle ragioni creditorie, né a fortiori che fosse configurabile una partecipatio fraudis in capo al terzo acquirente, stante, come già detto, l'anteriorità del preliminare rispetto al credito, né a tal fine può ritenersi dirimente l'ulteriore circostanza, lamentata dal ricorrente, in forza della quale il prezzo, già definito in seno al preliminare di vendita, era stato stabilito in complessive € 30.000,00 – di cui viene fornita prova di avvenuto pagamento, eseguito a mezzo di bonifico in data 21.12.2022, giusta quietanza di pagamento versata in atti dalla resistente costituita (cfr. doc. 4.2) –, importo inferiore a quello stimato con la consulenza estimativa giudiziaria, nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 214/2022, promossa da nei confronti del Controparte_5
debitore avendo il consulente dott. stimato il CP_1 Persona_4
valore di mercato dei beni di cui al preliminare-definitivo in € 72.800,00 /valore di vendita giudiziaria € 62.000,00.
Nel caso di atto a titolo oneroso, occorre verificare anche la participatio fraudis del terzo, cioè la partecipazione dello stesso alla dolosa preordinazione del debitore (cfr. art. 2901 c.c., che al n. 2 dispone “che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione”).
Sul punto, la prova della conoscenza del pregiudizio delle ragioni creditorie "può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato" (Cass.,
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16221 del 18/06/2019, Rv. 654318 - 02; Sez. 3, Sentenza n.
5618 del 22/03/2016, Rv. 639362 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 27546 del 30/12/2014, Rv.
633992 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 17327 del 17/08/2011, Rv. 619033 - 01; Sez. 2,
Sentenza n. 2748 del 11/02/2005, Rv. 579523 - 01), ma, più in particolare, si è specificamente statuito che "la prova della "participatio fraudis" del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e anteriore al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore e il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente" (cfr.
Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 1286 del 18/01/2019, Rv. 652471 - 01; conf.: Sez. 3,
Sentenza n. 5359 del 05/03/2009, Rv. 607194 01).
Dunque, per quanto concerne la “partecipatio fraudis”, la prova della stessa può essere fornita anche attraverso presunzioni, che possono fondarsi su molteplici elementi, quali, in particolare, i rapporti tra debitore e terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente.
Nel caso concreto il rapporto di parentela intercorrente tra il debitore principale e i soci della società acquirente (figlia e genero) non vale di per sé, ad avviso di questo
Giudice, a far presumere ipso iure la consapevolezza in capo agli stessi della situazione di difficoltà economica del , tenuto conto, peraltro, del fatto che CP_1
la ragazza non è più da tempo convivente con il padre, avendo formato un proprio ed autonomo nucleo familiare. Non è certo, peraltro, se la situazione debitoria contestata, al tempo della stipula del contratto preliminare, fosse già in essere, nè sono risultati in atti degli elementi dai quali potersi desumere che fosse intercorso un accordo tra le parti avente ad oggetto un prezzo inferiore a quello di stima dei beni, al fine esclusivo di eludere le future pretese creditorie, e quindi da cui potersi evincere con la dovuta certezza una partecipazione del terzo alla dolosa preordinazione.
Nulla, infine, andrà disposto in merito alla svolta domanda riconvenzionale di manleva e garanzia, elevata dalla società nei confronti del Controparte_2
debitore contumace essendo la stessa con evidenza subordinata CP_1
all'accoglimento della domanda di parte ricorrente.
Alla stregua di quanto sopra esposto, non sussistendo tutti i presupposti dell'actio pauliana, la domanda di parte ricorrente va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, dott.ssa Rosanna Scollo, definitivamente pronunciando nella causa n.
2268/2023 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
nella contumacia di ); Controparte_1 C.F._1
rigetta la domanda formulata da (P.I. ); Parte_1 P.IVA_1
condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di
(P.I: ), che liquida in complessive euro Controparte_2 P.IVA_3
2.500,00 a titolo di compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge. Nulla sulle spese di giudizio nei confronti del resistente contumace CP_1
[...]
Così deciso in Ragusa, il 14.06.2025.
Il Giudice
dott.ssa Rosanna Scollo