Articolo 4 della Legge 12 febbraio 1942, n. 183
Articolo 3Articolo 5
Versione
7 aprile 1942
Art. 4.

I Consorzi di cui all'articolo precedente debbono presentare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste il piano preventivo di ripartizione della spesa delle opere d'interesse comune con l'indicazione dell'importo totale presunto del contributo a carico di ciascun consorziato e della quota massima di contributi annualmente esigibili per l'ammortamento della spesa d'impianto, per la manutenzione ed esercizio delle opere, compresi i relativi oneri generali.

Approvato il piano, e' fatta iscrizione dell'onere a carico di ciascun proprietario consorziato nello speciale registro di cui all'art. 9 della legge 5 luglio 1928-VI, n. 1760, agli effetti della garanzia prevista dall'articolo precedente.

Con le stesse forme si provvede all'approvazione di eventuali aumenti di spesa e all'iscrizione degli oneri relativi.
Entrata in vigore il 7 aprile 1942
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