Sentenza 17 febbraio 2004
Massime • 1
Integra il tentativo di omicidio la condotta degli affiliati ad una associazione camorristica che, allo scopo di eliminare il capo di un clan rivale, deliberano di ucciderlo e predispongono, anche ricorrendo ad associazioni collaterali o alleate, l'organizzazione necessaria per l'esecuzione del delitto, in quanto gli atti preparatori possono integrare gli estremi del tentativo quando sono idonei e diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, in tal modo applicando il criterio di adeguatezza causale nel senso di verifica della attitudine a creare una situazione di pericolo attuale e concreto di lesione del bene protetto dalla norma incriminatrice. (Fattispecie nella quale risultava individuato un gruppo incaricato di localizzare la vittima designata, con il compito di segnalarne la posizione agli esecutori materiali, equipaggiati con motociclette ed armati, affinché questi potessero raggiungerla immediatamente e, una volta eliminatala, allontanarsi subito dopo con altri mezzi predisposti da un diverso gruppo operativo)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/02/2004, n. 25040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25040 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FULGENZI Renato - Presidente - del 17/02/2004
Dott. MANNINO ER - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARTELLA Ilario - Consigliere - N. 342
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 28611/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli;
nei confronti di:
NI SI;
avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli in data 30 aprile 2003;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giorgio COLLA;
udito il Procuratore generale nella persona del Sostituto Dott. IACOVIELLO Francesco, che ha concluso per il rigetto del ricorso. FATTO E DIRITTO
Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Napoli, in parziale riforma di quella del Gip dello stesso Tribunale in data 10 marzo 2003, annullava detto provvedimento nei confronti di NI SI limitatamente ai reati di cui ai capi 12 e 17 "a" e "b", confermando nel resto l'impugnata ordinanza.
Il Collegio riteneva l'insufficienza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di cui al capo 12 (tentato omicidio di CA ET) in quanto l'indagato era stato chiamato in correità da PP DO, il quale nell'accusarsi quale mandante del delitto, coinvolgeva nell'episodio, appunto, l'SI, indicando la causale della aggressione in un atto di rappresaglia nei confronti del ET, ritenuto uno dei partecipanti all'agguato in precedenza teso nei confronti del medesimo DO. Non poteva, infatti, ritenersi sufficiente come riscontro - secondo il Collegio - la veridicità del movente di cui avevano parlato ER DO e PP OR che si erano autoaccusati di aver partecipato alla azione criminosa su mandato del solo PP LD. Il Tribunale riteneva parimenti insussistenti i gravi indizi in ordine al tentato omicidio di CO CO (capo 17 "a" e "b"). L'episodio fa parte di una serie di agguati che avevano portato alla uccisione della bambina VA AC e al tentato omicidio di RA AC e RI IV (in tale contesto l'SI era accusato di essere il mandante del tentato omicidio di CO facente parte del clan rivale insieme con i AC). Tuttavia, l'azione nei confronti dell'CO non era stata portata a termine per volontà degli stessi autori del progetto criminoso, i quali avevano ripiegato sull'agguato al negozio di fiori dei AC, intendendo uccidere uno qualsiasi dei fratelli AC. Annullava, dunque, il Collegio l'ordinanza di custodia cautelare in carcere relativamente ai capi 12 e 17 "a" e "b", confermandola nel resto (capo 5).
Il Procuratore della Repubblica propone ricorso per Cassazione rilevando, quanto al capo 12, lacune di carattere logico nella motivazione, osservando che l'unico soggetto che aveva accusato l'SI era PP DO, perché solo costui era in grado di conferire con il capo del sodalizio che risiedeva in Roma. Erroneamente il Tribunale non aveva considerato, da un lato, le dichiarazioni di ER DO e di PP OR (che fornivano comunque un riscontro sul movente) e, dall'altro, il ruolo di vertice dell'SI, in forza del quale tutte le decisioni fondamentali per il potere camorristico (tra le quali la pianificazione dell'omicidio ET) venivano da lui adottate quale personaggio all'apice della organizzazione.
Quanto al capo 17 "a" (tentato omicidio di CO), erroneamente il Tribunale aveva ritenuto che gli atti preparatori (come descritti in altre ordinanza cautelari relative allo stesso episodio) non avevano raggiunto la soglia del tentativo punibile. Il ricorrente si duole anche del fatto che l'ordinanza non era stata confermata neppure per il reato di cui al capo 17 "b", che riguarda il possesso delle armi utilizzate per il tentativo di omicidio, contrariamente a quanto fatto per altre analoghe ordinanze.
Su tale capo 17 nel suo complesso, il P.M. deduce, più
specificamente, la mancanza e illogicità della motivazione in rapporto all'affermazione del Tribunale secondo cui non si sarebbe raggiunta la soglia del tentativo punibile - il tentato omicidio CO rappresentava altra operazione strategica del clan capitanato da SI -, non essendo mai andata la condotta degli indagati oltre agli atti preparatori, perché costoro avevano predisposto l'agguato nei dettagli, dividendosi specificamente i ruoli (alcuni erano incaricati di avvistare la vittima - peraltro a bordo di veicoli di provenienza delittuosa - in contatto per mezzo di utenze cellulari con i killer designati, che erano in attesa, armati, all'interno di appartamenti in uso ad uomini del clan) ed erano già stati predisposti gli atti successivi da compiere nel caso di riuscita del piano criminoso (altri coindagati, infatti, erano pronti con altri veicoli a recuperare i killer, mentre altri avevano il compito d'incendiare le automobili utilizzate dagli esecutori materiali incaricati, compiendo atti di per sè idonei e univocamente indicativi della volontà degli indagati di commettere l'omicidio di CO CO.
L'impugnazione del P.M. è fondata.
Quanto al capo 12, ritiene il Collegio che il Tribunale non abbia esaurientemente vagliato, in ogni suo aspetto, le modalità organizzative e operative del gruppo criminale capeggiato dall'SI, che era residente in Roma e che dava ordini su tutte le azioni delittuose da compiersi in NI (anche alla luce delle dichiarazioni di CI OV e del tentato omicidio di CO di cui si dirà subito dopo), e non abbia posto nella adeguata considerazione le circostanze che l'omicidio ET rivestiva i caratteri di un'operazione di tipo strategico per le finalità della cosca e che l'indagato era il personaggio apicale di una organizzazione di tipo mafioso. Di ulteriori approfondimenti pare necessaria anche la questione dei riscontri desumibili dalle intercettazioni telefoniche e di quelli sul movente forniti dal fratello del propalante e dal OR: va ricordato che anche riscontri di tipo logico possono ancor oggi essere utilizzati ai sensi dell'art. 192, terzo comma. La questione della partecipazione dell'indagato al tentato omicidio ET merita, in sintesi, una rivalutazione dei profili evidenziati sotto l'aspetto strettamente attinente alla logicità della motivazione.
Ma anche le doglianza in ordine al capo 17 "a" e "b" meritano accoglimento.
L'ordinanza impugnata sulla scorta del cospicuo materiale probatorio acquisito e approfonditamente analizzato, la cui fonte è costituita dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia col riscontro delle conversazioni telefoniche intercettate, ha ricostruito compiutamente la vicenda, prendendo le mosse dall'esistenza di tre distinte organizzazioni malavitose aventi le caratteristiche dell'associazione camorristica armata, delle quali una faceva capo ad NI SI, una a GE SO e la terza costituita dal gruppo Artistico - CO dopo il suo distacco dalla prima. Il Tribunale del riesame ha accertato tramite il concorde riferimento dei collaboratori i motivi e l'ampiezza del contrasto fra la prima e la terza associazione camorristica, insorto allorché il CO aveva subito un'aggressione che aveva attribuito agli SI, in conseguenza della quale si era rifiutato di spartire con questi i profitti delle attività illecite della zona.
Da parte sua CO CO aveva tentato di sostituire NI SI nel controllo delle sale da gioco di LE TR e non aveva voluto sottostare alle imposizioni dei DO, rappresentanti degli SI a Santa Anastasia, i quali volevano tenere l'esclusiva dello spaccio di stupefacenti.
Inoltre i DO erano entrati in contrasto con tal IG CE, commerciante legato al CO e all'CO, il quale aveva subito gravi intimidazioni alle quali si riteneva che avesse reagito rivolgendosi ai SA, storicamente nemico degli SI, e ad atri malavitosi di RR.
Vi era stato, quindi, un agguato, attribuito ad CO, CO e ad altri personaggi loro vicini supportati da uomini del clan SA, nel quale era rimasto ferito PP DO.
I vertici del clan SI insieme con quelli di un clan alleato avevano deciso allora di eliminare CO CO o uno dei suoi fratelli. Il fatto è stato riferito da PP, ER e VA DO, che avevano preso parte alla decisione, i quali, successivamente arrestati, avevano iniziato a collaborare. Si erano svolte tra gli affiliati all'associazione degli SI due riunioni deliberative, una a Roma, nel corso della quale si era deciso di uccidere i fratelli CO o CO, ed una a Napoli. Si era quindi passati al piano esecutivo ed erano stati eseguiti appostamenti per intercettare le vittime, ma malgrado questo il risultato non era stato raggiunto.
Si era, allora, deciso di concentrare gli sforzi organizzativi contro il solo CO e dell'esecuzione si erano occupati i DO insieme con varie altre persone, cioè personaggi inseriti in clan amici, che intervenivano in aiuto del gruppo degli SI: ragazzi affiliati ai OL o uomini mandati da tal IE, parente di NI SI e vicino al clan De Luca SS, i quali, muniti di armi, avevano partecipato agli appostamenti rimasti senza esito. Un ausilio determinante era stato fornito da RO SO, capo del clan alleato e in guerra con i SA, il quale in una riunione presso la propria abitazione aveva assicurato il suo supporto organizzativo, delegando la gestione della vicenda a due suoi uomini, NO e NO.
Costoro avevano comunicato che dell'esecuzione dell'attentato ai LI era stato incaricato un gruppo di OM IA guidato da CO LA TT, il quale aveva partecipato con i suoi uomini a riunioni organizzative, nel corso delle quali si erano stabilite le modalità dell'agguato, si erano ripartiti i ruoli assegnati a ciascuno dei componenti dell'organizzazione e si erano eseguiti alcuni appostamenti che non erano sfociati in alcuna azione. L'ordinanza da atto che le dichiarazioni dei collaboratori coincidevano sul ruolo del LA TT e sulla sua partecipazione ad azioni che, nonostante la predisposizione di armi e sistemi di fuga, non avevano avuto successo per la mancata individuazione dell'obiettivo e per una serie di circostanze sfavorevoli, che avevano indotto i partecipanti a rinunciare all'esecuzione del loro piano. In un'occasione gli incaricati dell'avvistamento non erano riusciti a intercettare la vittima così che gli esecutori materiali non si erano mossi, rinviando l'azione ad altro giorno;
in un'altra, alcuni componenti del gruppo erano stati individuati da uno degli avversari, RA AC, che a bordo di un'autovettura li aveva incrociati durante i pattugliamenti, per cui il timore di anticipate rappresaglie li aveva indotti a ritirarsi e a rinviare l'esecuzione del compito loro affidato.
Analogo ruolo era stato assegnato al LA TT con riferimento all'ultimo appostamento, organizzato per rintracciare l'CO al cimitero, dove sapevano che si sarebbe recato tutte le domeniche, ma la vittima non era stata rinvenuta.
Allora, non essendo stato rintracciato l'CO, i concorrenti avevano deciso di cambiare obiettivo e di uccidere uno dei fratelli AC, fratellastri dell'CO.
La vittima era stata individuata da coloro che pattugliavano il paese e gli esecutori materiali Pasquale Fiorillo e CI Molaro - i quali avevano iniziato a collaborare subito dopo il loro arresto - in base alla loro segnalazione avevano fatto fuoco su un uomo fermo davanti a un negozio di fiori, così com'era stato loro indicato, ed avevano colpito FA AC, ferendolo, e la figlia, uccidendola. La vicenda, riepilogata negli stessi termini con cui risulta ricostruita nell'ordinanza, dimostra che l'omicidio dell'CO era stato non solo deliberato dal clan degli SI, ma era stata predisposta un'adeguata organizzazione per eseguirlo. In particolare, era stato predisposto un gruppo di persone incaricato di localizzare la vittima designata, l'CO, gruppo composto da elementi provenienti da altre associazioni malavitose e quindi non riconoscibili ne' sospettabili d'essere potenziali omicidi, ed erano stati scelti gli esecutori materiali, sempre già muniti delle armi, i quali restavano nelle vicinanze in attesa della segnalazione per entrare in azione avvicinando immediatamente il bersaglio in motocicletta per colpirlo.
Dopo l'insuccesso, dovuto all'impossibilità di sorprendere la vittima che evidentemente sapeva di essere esposta al rischio di un'aggressione e aveva adottato adeguate cautele, l'organizzazione era stata rinnovata ad opera del clan alleato dei SO con la creazione di altro gruppo esecutore che aveva delineato l'organizzazione necessaria con l'individuazione dei ruoli e la predisposizione di schemi di fuga, ma anche in tal caso l'CO era riuscito a sfuggire alla ricerca, messo sull'avviso anche dal fatto che coloro che lo ricercavano si erano incontrati con uno dei suoi fratellastri, RA AC, ed avevano quindi desistito sul momento, essendosi accorti che quest'ultimo doveva essersi reso conto della manovra.
Nella ricostruzione analitica della vicenda in base a prove attendibili e concordi il Tribunale ha ravvisato lo svolgimento di un'attività meramente preparatoria, ritenendo che non vi sia stato neppure l'inizio della condotta tipica.
Nell'esprimere tale valutazione l'ordinanza non affronta il problema della distinzione in concreto fra atti deliberativi dell'omicidio progettato dai concorrenti e gli atti organizzativi, che hanno assunto una specificità e un'imponenza tali da non poter non rappresentare un inizio di esecuzione.
A prescindere da questo, occorre tener presente che l'istituto del delitto tentato, nel sistema adottato dal codice penale, non prevede una distinzione fra atti preparatori e atti esecutivi, in quanto la struttura del tentativo si fonda sul compimento di atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere un delitto (Cass., Sez. 6^, 13 aprile 1992 n. 7446; Sez. 2^, 11 gennaio 1985 n. 4982; Sez. 2^, 8 febbraio 1985 n. 3692; Sez. 2^, 11 aprile 1985 n. 3326; Sez. 2^, 18 maggio 1983 n. 10957; Sez. 5^, 22 aprile 1983 n. 5186; 14 aprile 1983 n. 3111); ne deriva che non si richiede che l'azione esecutiva sia già iniziata (Cass., Sez. 2^, 25 giugno 1987 n. 10362; 5 marzo 1980 n. 9776; Cass., Sez. 2^, 7 febbraio 1992 n. 2791) e che anche un atto preparatorio può integrare gli estremi del tentativo quando sia idoneo e diretto in modo non equivoco a commettere un delitto (Sez. 2^, 8 novembre 1985 n. 1058; Sez. 2^, 28 marzo 1984 n. 6439; 24 febbraio 1984 n. 8997, che ha ritenuto la sussistenza del tentativo di sequestro di persona, sventato dal fortuito passaggio di due funzionari di polizia, nella condotta degl'imputati, che a bordo di un'automobile di grossa cilindrata sono stati trovati in sosta nei pressi dell'abitazione della vittima designata, in ora notturna e in luogo non frequentato, muniti di armi, cappucci, cloroformio, etere, manette e tamponi auricolari, con la contemporanea presenza di un'autovettura di appoggio;
Sez. 5^, 10 febbraio 1984 n. 3939; Sez. 2^, 1^ marzo 1984 n. 1813; 18 aprile 1983 n. 3265). In altri termini, il criterio legale per la qualificazione del tentativo punibile è quello dell'individuazione nello sviluppo assunto dalla condotta degli elementi distintivi del delitto consumato attraverso l'univocità della direzione degli atti compiuti verso la commissione di tale delitto e la contemporanea idoneità degli atti stessi a commetterlo (Cass., Sez. 6^, 9 ottobre 1996 n. 11022; 10 marzo 1995 n. 295; Sez. 1^, 3 febbraio 1992 n. 7938; Sez. 2^, 1^ settembre 1988 n. 10496). L'idoneità degli atti - valutata ex ante e non con riferimento alle circostanze impreviste che abbiano impedito il verificarsi dell'evento o il compimento dell'intera azione necessaria per la consumazione del delitto (Cass., Sez. 2^, 25 giugno 1987 n. 10362;
Sez. 2^, 11 aprile 1985 n. 3326; Sez. 2^, 24 febbraio 1984 n. 8997;
26 aprile 1983 n. 7451), tenendo conto delle circostanze in cui opera l'agente e delle modalità dell'azione - è criterio di determinazione dell'adeguatezza causale, intesa come attitudine a creare una situazione di pericolo attuale e concreto di lesione del bene protetto dalla norma incriminatrice (Cass., Sez. 1^, 5 febbraio 1998 n. 1365; Sez. 1^, 28 giugno 1995 n. 9273; 13 aprile 1995 n. 7317; Cass., Sez. 2^, 12 gennaio 1994 n. 151; Cass., Sez. 6^, 22 febbraio 1985 n. 5405). L'univocità degli atti è espressa dal riferimento di essi al delitto consumato, riferimento che deve essere non equivoco, cioè tale da non consentire la possibilità di ritenere leciti gli atti stessi in quanto vi è già ravvisabile, sia in base all'essenza di essi, sia in base alla prova specificamente acquisita, la finalità della commissione di un determinato delitto (Cass., Sez. 1^, 30 aprile 1988 n. 5252; Sez. 2^, 26 marzo 1987 n. 10574; Sez. 1^, 3 febbraio 1983 n. 1117; Sez. 3^, 26 marzo 1983 n. 2684; Sez. 6^, 30 aprile 1982 n. 9709). Per converso, l'inidoneità dell'azione, che rende impossibile l'evento dannoso o pericoloso (art. 49 c.p.) esige che l'incapacità di essa di produrre l'evento sia assoluta, intrinseca e originaria e tale risulti secondo una valutazione oggettiva da compiersi risalendo al momento iniziale del suo compimento (Cass., Sez. 1^, 16 gennaio 1984 n. 5015); deve cioè tradursi in inefficienza causale rispetto alla produzione dell'evento, indipendentemente da ogni cautela predisposta dalla parte offesa o intervento successivo che abbia impedito la realizzazione (Sez. 5^, 22 febbraio 1983 n. 3315; Sez. 3^, 10 dicembre 1982 n. 1588; Sez. 5^, 20 maggio 1982 n. 5946; Sez. 3^, 1^ ottobre 1981 n. 10571; Sez. 5^, 3 febbraio 1981 n. 4624). Alla luce degli orientamenti giurisprudenziali qui esposti non v'è dubbio che la condotta degli affiliati a un'associazione camorristica che allo scopo di eliminare il capo di un clan rivale deliberano di ucciderlo e predispongono, anche ricorrendo all'ausilio di associazioni collaterali o alleate, l'organizzazione necessaria per l'esecuzione del delitto, concepita secondo lo schema di un gruppo incaricato di localizzare la vittima designata col compito di segnalarne la posizione agli esecutori materiali perché questi, equipaggiati con motociclette e muniti di armi, possano immediatamente raggiungerla e sopprimerla, allontanandosi subito dopo con i mezzi predisposti da altro gruppo operativo - configura un tentativo di omicidio.
Sussiste, infatti, in questa ipotesi l'idoneità dell'azione, da valutare ex ante in base alle prospettive di realizzazione che gli atti esecutivi di per sè posseggono, indipendentemente dall'insuccesso determinatola fattori estranei essenzialmente dipendenti dalle cautele adottate dalla vittima, nonché in base all'efficienza causale che l'azione stessa dimostra quando, avendone gli affiliati prontamente cambiato l'obiettivo dirigendolo a scopo, ritorsivo verso un familiare della vittima, questo venga immediatamente raggiunto e colpito, a dimostrazione del notevolissimo potenziale aggressivo proprio dell'apparato esecutivo posto in essere dall'organizzazione criminale e dall'attitudine a creare una situazione di pericolo attuale e concreto di lesione del bene protetto dalla norma incriminatrice nel contesto della società civile anche con riferimento, sotto il profilo del dolo eventuale, all'incolumità dei cittadini, che riceve una grave compromissione per effetto della presenza nella vita e nell'attività sociale di gruppi di sicari armati impegnati nella ricerca e nella soppressione degli esponenti delle associazioni criminali avversarie. È altresì presente l'univocità degli atti compiuti, i quali sono inequivocabilmente diretti a commettere il delitto di omicidio in danno dell'esponente dell'organizzazione camorristica rivale. Ai suddetti principi di diritto deve uniformarsi la decisione e per conseguenza l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo giudizio sui capi impugnati. Conclusivamente, l'ordinanza impugnata va annullata relativamente ai capi 12 e 17 "a" e "b", oggetto del ricorso del P.M..
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Napoli per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2004.
Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2004