Cass. pen., sez. III, sentenza 15/11/2002, n. 1055
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Sentenza 15 novembre 2002

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In tema di divieto di mediazione privata di manodopera, per effetto delle leggi 608/1996, 196/1997 e del d. l.g. 469/1997, l'attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro non è riservata esclusivamente, come in passato, agli uffici territoriali del Ministero del lavoro, ma può essere affidata a soggetti di diritto privato, purché regolarmente abilitati allo svolgimento di detta attività, previa iscrizione in apposito albo. Ne consegue che gli artt.1, comma 1 e 2 della legge 1369/1960, e 11 e 27 della legge 264/1949, in quanto non implicitamente abrogati per contrasto con gli artt. 86 e 90 del Trattato CE, continuano a trovare applicazione nelle ipotesi in cui l'attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro sia svolta da parte di imprese fornitrici di lavoro temporaneo prive della specifica e necessaria autorizzazione ministeriale ai sensi dell'art.10 del d. l.g. 469/1997.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 15/11/2002, n. 1055
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1055
    Data del deposito : 15 novembre 2002

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