Sentenza 15 novembre 2002
Massime • 1
In tema di divieto di mediazione privata di manodopera, per effetto delle leggi 608/1996, 196/1997 e del d. l.g. 469/1997, l'attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro non è riservata esclusivamente, come in passato, agli uffici territoriali del Ministero del lavoro, ma può essere affidata a soggetti di diritto privato, purché regolarmente abilitati allo svolgimento di detta attività, previa iscrizione in apposito albo. Ne consegue che gli artt.1, comma 1 e 2 della legge 1369/1960, e 11 e 27 della legge 264/1949, in quanto non implicitamente abrogati per contrasto con gli artt. 86 e 90 del Trattato CE, continuano a trovare applicazione nelle ipotesi in cui l'attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro sia svolta da parte di imprese fornitrici di lavoro temporaneo prive della specifica e necessaria autorizzazione ministeriale ai sensi dell'art.10 del d. l.g. 469/1997.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 15/11/2002, n. 1055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1055 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Presidente - del 15/11/2002
1. Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. GRILLO Carlo - Consigliere - N. 2162
3. Dott. ZUMBO Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 25002/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo;
avverso la sentenza n. 85/02 del 18/1 - 4/3/2002, pronunciata dal Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica, nei confronti di:
- LI SS, nato a [...] il [...],
- RL IL, nato a [...] il [...],
- IO CA, nato a [...] il [...].
Letti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Carlo M. Grillo;
udite le conclusioni del P.M., in persona del S. Procuratore Generale G. Izzo, con le quali chiede l'annullamento con rinvio dell'impugnata decisione.
La Corte osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza indicata in premessa, il Tribunale di Bergamo, a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, assolveva "perché il fatto non è previsto dalla legge come reato" OL SS, RL IL e CE CA dai reati di cui agli artt. 2, in relazione all'art. 1, L. n. 1369/1960 ed 11 L. n. 264/1949, per violazione delle disposizioni in materia di collocamento di manodopera. Secondo il Tribunale la vecchia normativa nazionale, la violazione della quale è ascritta ai prevenuti, è in contrasto, e dunque è incompatibile, con quella comunitaria (artt. 86 e 90 del Trattato CE), per cui deve ritenersi da questa implicitamente abrogata. A tale conclusione, secondo il giudicante, deve pervenirsi sulla base della decisione 11 dicembre 1997 della Corte di Giustizia CE, immediatamente precettiva, i cui effetti sono stati poi riconosciuti da diverse pronunzie della Sezione Lavoro di questa Corte Suprema.
Avverso detta decisione propone ricorso il Procuratore della Repubblica per violazione di legge, sostenendo che la menzionata sentenza della Corte di Giustizia non porta alle conclusioni cui perviene il Tribunale, e cioè che l'intera normativa penale in materia di intermediazione di manodopera deve ritenersi ora implicitamente abrogata;
infatti, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 196/1997, che, creando la nuova figura delle "imprese di fornitura di lavoro temporaneo", ha fatto cadere il regime di monopolio degli Uffici territoriali del Ministero del Lavoro, non può più ravvisarsi una situazione di "abuso di posizione dominante" da parte degli uffici pubblici nazionali, che determinò la pronunzia de qua, per cui risulta superata ogni questione relativa ai rapporti tra il Trattato CE e la normativa interna degli Stati membri in materia di collocamento.
Con memoria ex art. 611 c.p.p., i difensori di RL chiedono il rigetto del ricorso del P.M., evidenziando che la gravata decisione, pur tenendo conto della normativa inerente il ed. lavoro interinale (L. n. 196/1997), ravvisa tuttavia la persistenza della posizione di abuso statale nella materia in esame, in quanto la menzionata legge, invece che liberalizzare il mercato del lavoro, "ha dato luogo al contingentamento del settore delegato ad imprese private in alcuni rami ultratutelati" proprio da essa. Inoltre, secondo gli esponenti, l'entrata in vigore della nuova legge, che ha dato luogo ad una nuova tipologia di reato, ha determinato l'implicita abrogazione dell'art.1 L. n. 1369/1960, ormai richiamato solo quoad poenam dall'art. 10
della legge 196.
All'odierna udienza dibattimentale il P.G. conclude come riportato in premessa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Thema decidendum è se, a seguito della sentenza 11 dicembre 1997 (n. C/55/96) della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, possa ancora considerarsi vigente la normativa nazionale, la cui violazione è stata ascritta ai prevenuti, sul divieto di mediazione privata di manodopera e sul correlativo divieto di assunzione non "per il tramite" degli uffici di collocamento.
Il Tribunale di Bergamo, come si è detto, ha ritenuto di dover disapplicare la normativa nazionale in questione, sulla base delle argomentazioni della richiamata sentenza della Corte di Giustizia, che l'hanno considerata insanabilmente confliggente con gli artt. 86 e 90 n. 1 del Trattato CE (secondo la numerazione all'epoca vigente), nonché sulla base di diverse sentenze della Sezione Lavoro di questa Corte Suprema.
Secondo il Tribunale, infatti, la normativa nazionale (in particolare gli artt. 1, comma 1, e 2 L. n. 1369/1960 ed 11 L. n. 264/1949) consente "l'abuso di posizione dominante" da parte degli Uffici pubblici di collocamento, giacché questi, quantunque chiaramente non in grado di soddisfare tutte le odierne esigenze del mondo del lavoro, agiscono tuttavia in regime di monopolio, garantito peraltro da un sistema sanzionatorio penale e amministrativo. Ritiene il Collegio che la questione di diritto, relativa alla attuale vigenza della menzionata normativa, non sia stata risolta correttamente dal giudice del merito, che si è basato sulla richiamata decisione comunitaria, ma senza tenere nel debito conto gli interventi del legislatore nazionale in subiecta materia, sostanzialmente coevi alla pronunzia in questione, e però da questa non considerati, come si evince indubitabilmente dal testo della stessa. Col decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con L. n. 608/1996, infatti, ma soprattutto con le successive L. n. 196/1997, che ha introdotto il contratto di fornitura di lavoro temporaneo, e D. L.vo n. 469/1997, che ha definito le modalità necessarie per l'autorizzazione a svolgere attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro ad idonee strutture organizzative, è stato completamente sovvertito il quadro normativo del mercato del lavoro, venendo meno il monopolio assoluto fino ad allora esercitato dagli Uffici di collocamento, col sorgere - come peraltro ammette la stessa sentenza impugnata - di "un sistema di collocamento parallelo ed alternativo a quello pubblico". La legge 196/1997, in particolare, creando la figura dell'"impresa fornitrice" di lavoro temporaneo, riconosce a tale nuovo soggetto di diritto privato (che può costituirsi nella forma di società di capitali o cooperativa) - purché regolarmente abilitato allo svolgimento di detta attività, previa iscrizione in apposito albo - la possibilità di operare direttamente nel settore della intermediazione di manodopera. È ovvio che, per muoversi legittimamente nell'ambito di questa normativa, se ne devono osservare le specifiche prescrizioni, altrimenti "continua a trovare applicazione la legge 23 ottobre 1960, n. 1369", come testualmente stabilisce l'art. 10, comma 1.
Il D. L.vo 469/1997, con cui sono stati conferiti alle Regioni ed agli enti locali funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'art. 1 L. n. 59/1997, ha soppresso - dall' 1/1/1999 - le strutture e gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, operanti nel campo dell'attività di mediazione, riconoscendo analoga funzione a soggetti privati (imprese o gruppi di imprese, società cooperative o enti non commerciali), aventi come esclusivo oggetto sociale l'attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro, purché munite di specifica autorizzazione ministeriale (art. 10). Nei confronti dei soli soggetti autorizzati, il decreto esclude l'applicazione delle disposizioni contenute nella L. n. 264/1949. Dunque, essendo pacificamente venuto a cessare il regime di monopolio da parte degli Uffici di collocamento, è cessata anche la possibilità di abuso di posizione dominante da parte di essi, paventata dalla Corte di Giustizia, e quindi di incompatibilità della normativa nazionale con quella comunitaria.
Nondimeno il nostro legislatore ha inteso - e ben poteva farlo - sanzionare penalmente chi svolga l'attività in questione (non più riservata a soggetti pubblici, ma pur tuttavia sempre tenuta sotto stretta vigilanza per tutelare il fondamentale interesse dei lavoratori), senza rispettarne la specifica disciplina. Anche le sentenze della Sezione Lavoro di questa Corte, menzionate dal Tribunale a supporto del proprio assunto (5 agosto 2000, n. 10316; 11 settembre 2000, nn. 11940, 11941, 11951) - che riconoscono l'obbligo per il giudice italiano di disapplicare la normativa nazionale sul divieto di mediazione privata e sul correlato divieto di assunzione non "per il tramite" degli uffici di collocamento, qualora sia accertata la ricorrenza dei presupposti indicati nella citata decisione della Corte di Giustizia - precisano che detto discorso vale fino a quando la materia non e stata diversamente regolata dalla L. n. 608/1996 con ciò ammettendo che gli effetti della decisione suddetta devono essere rivalutati alla luce delle modifiche in materia, apportate dal legislatore nazionale e non considerate da quello comunitario.
Conclusivamente ritiene il Collegio che le norme, la cui violazione è stata ascritta ai prevenuti, non sono state implicitamente abrogate, per effetto della sentenza C/55/96 della Corte di Giustizia, come affermato dal Tribunale, essendo venuto intanto meno il presupposto su cui la decisione si fondava, e cioè il monopolio degli uffici di collocamento statali.
Neppure appare condivisibile il rilievo, esposto con a memoria difensiva, che il richiamo operato dall'art 10, comma 1, L. n.196/1997 alla normativa del 1960 sia soltanto quoad poenam, perché
detta norma richiama l'intera legge n. 1369, quindi evidentemente non solo le disposizioni sanzionatorie, ma anche quelle precettive. Pertanto il giudice del merito dovrà riesaminare la questione alla luce delle esposte considerazioni in diritto, accertando in particolare se, nella fattispecie in esame, sussistano le condizioni, poste dalla menzionata normativa, per essere esonerati da penale responsabilità in relazione ai reati ascritti ai prevenuti.
P.Q.M.
la Corte annulla l'impugnata sentenza con rinvio al Tribunale di Bergamo.
Così deciso in Roma, il 15 novembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2003