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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 10/03/2025, n. 393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 393 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 252 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CO
SEZIONE PRIMA
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere
Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 252 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in decisione all'udienza del 22 ottobre 2024 e promossa
DA
con l'Avv. PA C.F._1
MASTRI ANTONIO C.SO GARIBALDI, 124 CO
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
con l'Avv. SCALONI MARIO VIA MATTEOTTI N. 54 60121
[...]
CO .
C.F. con l'Avvocatura Controparte_2 P.IVA_1
distrettuale dello Stato
APPELLATI – APPELLANTI INCIDENTALI
CONTRO
Sentenza del Tribunale di Ancona n.1537/2021 del 25/11/2021
pagina 1 di 7 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
fu sottoposta, in data 14.04.95, ad intervento chirurgico di “taglio cesareo iterativo” PA
presso l' . Controparte_3
Il giorno successivo fu trasferita in reparto rianimazione dell'Ospedale di Torrette per patologia renale
(sindrome emolitico-uremica) e sindrome HELPP severa e sottoposta a plasmaferesi, nonché a reintervento laparotomico che evidenziava sanguinamento diffuso peritoneale, rendendo necessaria l'annessiectomia sinistra.
In seguito ad algie addominali con iperpiressia, fu ancora trasferita presso l' PA [...]
ove, il 20.05.95, fu sottoposta Controparte_3
ad intervento chirurgico “laparotomico con isterectomia subtotale, svuotamento e rimozione di ascessi peritoneali multipli, appendicectomia”.
Nel mese di settembre 2002 l'attrice fu sottoposta a nuovo intervento chirurgico di plastiche della parete addominale.
In data 08.10.13 EE AL si recò presso il Pronto Soccorso dell'Azienda Ospedaliero Universitaria
Ospedali Riuniti Umberto I – G.M. Lancisi – G. Salesi di Ancona, poiché avvertiva disuria ed ematuria con dolore sovrapubico e le fu diagnosticata una probabile cistite.
Tuttavia ulteriori esami diagnostici e, in particolare, in data 04.11.13 una cistoscopia effettuata presso l'Unità Operativa di Urologia dell'Area Vasta n. 2 di Jesi evidenziò la presenza di un corpo estraneo in sede trigonale, consistente in un punto di sutura di pregresso intervento di isterectomia che veniva contestualmente rimosso.
Il 26.11.13 EE AL fu sottoposta, a causa di macroematuria, ad altra cistoscopia nel corso della visita di controllo presso la Clinica Urologica dell'Università Politecnica delle Marche–Ambulatorio di
Endoscopia, che palesava una “capacità vescicale ridotta, mucosa diffusamente iperemica su tutto l'ambito, con presenza di alcuni punti di sutura in sede endovescicale” con conseguente necessario ricovero dal 06.12.13 al 14.12.13 presso la Clinica Urologica dell'Università Politecnica delle Marche,
U.O.S. Uro-Andrologia, Scuola Specializzazione in Urologia ove fu sottoposta in data 11.12.13 a Co
cistoscopia con resettore che mostrava assenza di lesioni endoproliferative in presenza di mucosa iperemica, per cui le venivano rimossi coaguli e filo di sutura libero in vescica.
Secondo i punti di sutura trovati nell'ultimo intervento erano stati negligentemente PA
lasciati all'interno della paziente dai sanitari che nel 1995 intervennero chirurgicamente mediante laparotomia con isterectomia subtotale.
pagina 2 di 7 Per questo motivo ha citato l' Controparte_4
di Ancona e l'Università Politecnica delle Marche, onde ottenerne la condanna
[...]
solidale al risarcimento dei danni.
L' si è costituita eccependo preliminarmente difetto di legittimazione e comunque assenza di CP_3
negligenza, l' invece rassegnando le seguenti conclusioni (si trascrivono Controparte_1
integralmente atteso il rilievo che assumono nella delibazione dell'appello incidentale): “in via principale: accertare e dichiarare la congruità della somma di € 35.429,00 offerta pro bono pacis per conto della convenuta, con ogni conseguente ed opportuno provvedimento anche in ordine alla regolamentazione delle spese del giudizio;
in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di ritenuta sussistenza del nesso di causalità fra l'evento dannoso e la condotta dei sanitari dell' convenuta in occasione dei due interventi CP_1
chirurgici posti in essere nel 1995 e, comunque, di ritenuta insufficienza della somma offerta, liquidare il danno in favore dell'attrice, ove dovuto in base al grado della colpa dei sanitari operanti, nella misura che emergerà dall'istruttoria della causa, tenuto conto della sussistenza nella fattispecie di problemi tecnici di speciale difficoltà ed escludendo il diritto alla personalizzazione del danno, con ogni conseguente ed opportuno provvedimento.”
Il Tribunale ha così deciso:
RIGETTA la domanda proposta dall'attrice nei confronti dell'Università Politecnica delle Marche.
DICHIARA TENUTA e CONDANNA l' Controparte_4
di Ancona, in persona del Direttore Generale pro tempore, a corrispondere
[...]
in favore della signora la somma pari ad € PA
35.429,00, dando peraltro atto che tale importo è stato già versato in occasione dell'udienza tenutasi in data 18.05.2016.
DICHIARA INAMMISSIBILE la domanda di restituzione avanzata dalla citata . Controparte_1
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite tra tutte le parti.
PONE definitivamente a carico dell'attrice le spese conseguenti alla C.T.U., secondo gli importi già liquidati in corso di causa e già provvisoriamente anticipati dalla medesima parte.
Ha interposto appello , si sono costituiti resistendo gli appellati, entrambi proponendo appello PA incidentale.
L'appello principale lamenta l'errore del primo giudice nell'aver ritenuto non dimostrato il nesso di causalità tra l'intervento del 1995 e le patologie successivamente sofferte dalla appellante, fino all'intervento di rimozione dell'11.12.13.
In effetti la decisione va riformata sul punto.
pagina 3 di 7 La Ctu afferma, per concludere circa la esclusione del nesso, che “non vengono soddisfatti il criterio cronologico (insorgenza dei disturbi urinari dopo circa 18 anni), il criterio topografico (sutura della parete uterina a livello del segmento inferiore senza coinvolgimento della parete vescicale), il criterio della continuità fenomenica (dagli atti risultano lunghi periodi di assenza di disturbi)”.
Tali considerazioni sono tuttavia smentite dalle evidenze cliniche in atti.
E' dimostrato che dall'ottobre 1995 abbia iniziato a presentare “disuria” (Minzione PA
difficile ed eventualmente dolorosa con getto dell'urina modificato, sottile, intermittente, a gocce ecc.) ciò che dimostra come le problematiche conseguenti alla presenza di punti di sutura siano insorte a distanza di pochi mesi dalle operazioni cui era stata sottoposta ad aprile e maggio 1995.
Inoltre, il referto 11.06.1998 relativo alla Risonanza Magnetica effettuata all'addome di PA
evidenzia che: “All'emiscavo pelvico di dx è presente una formazione a contenuto liquido del diametro max di 9 cm a contorni irregolari con alcuni setti determinante impronta sulla cupola vescicale;
al di sopra ed in contiguità di detta formazione liquida è presente l'ovaio(probabilmente il dx) e con multiple piccole cisti nel contesto del diametro max di 1 cm. Non individuato l'ovaio sx. Presenza di moncone uterino. Non linfoadenomegalie”.
Queste evidenze soddisfano sia il criterio cronologico che quello della continuità fenomenica.
Anche il “criterio topografico” risulta soddisfatto laddove si consideri che la “formazione a contenuto liquido del diametro max di 9 cm a contorni irregolari con alcuni setti determinante impronta sulla cupola vescicale” (v. referto 11.06.1998) appare del tutto compatibile con il “granuloma” o
“formazione granulomatosa” che la stessa Ctu individua come possibile veicolo dei punti di sutura verso la vescica.
Infine, nel certificato del 04.11.13 viene rilevato: “Mucosa vescicale: ipermica su tutto l'ambito compatibile con la presenza di corpo estraneo in sede trigonale (punto di sutura di pregresso intervento di isterectomia che viene rimosso)”.
La conclusione della Ctu di escludere la sussistenza del nesso causale, peraltro, si pone in contrasto con il rilievo, espresso nella stessa perizia che “In riferimento al reperimento dei punti di sutura e dei fili liberi in vescica si può formulare un'ipotesi sulla possibilità che sia in qualche modo attribuibile agli interventi del 1995”.
In definitiva, essendo certa la patologia conseguente all'intervento e non essendo stata identificata alcuna altra causa della presenza dei fili da punti di sutura nell'organismo della paziente, il criterio del più probabile che non è da ritenersi soddisfatto e deve affermarsi la negligenza del personale medico.
Quanto alla quantificazione del risarcimento, si deve constatare che non esistono referti medici che dimostrino la intensità e durata degli stati morbosi conseguiti alla appellante.
pagina 4 di 7 Non è condivisibile il metodo di quantificazione proposto dall'appellante, che ipotizza una invalidità temporanea parziale pari ai giorni trascorsi dall'intervento del 1995 alla rimozione nel 2013 poi riducendo l'indennità giornaliera al 10% del totale (giorni 6753 x 120 €/die = 810.360,00 x 10% = €
81.036,00).
Infatti non è dato sapere se, per quanto tempo ed in quale misura, la sia stata nella Pt_1
impossibilità di assolvere alle ordinarie occupazioni.
Appare a questa Corte soddisfare maggiormente il criterio di liquidazione equitativa, quantificare il danno sulla base dei parametri indicati dalla consulenza redatta dal dott. per conto Persona_1
della , le cui conclusioni non sono state mai contestate dalla stessa appellante e che hanno Pt_1
determinato al all'offerta banco judicis della somma di euro 35.429,00, Controparte_1
corrisposta alla udienza del 2 marzo 2016.
Questa decisione assorbe il motivo di appello incidentale proposto dalla che Controparte_1
lamenta contraddittorietà della sentenza nella parte in cui esclude la responsabilità dei sanitari ma condanna al pagamento di 35.429,00.
In considerazione del pagamento avvenuto in limine litis, non possono decorrere interessi sulla somma spettante a titolo di risarcimento.
Quanto all'appello incidentale dell' , questa lamenta che il primo giudice abbia commesso CP_3
errore di diritto rigettando l'eccezione di difetto di legittimazione.
Deduce l'appellante che le prestazioni assistenziali del personale clinico universitario che opera all'interno dell' ricadono nell'ambito della responsabilità Controparte_1
dell' stessa, in base alle seguenti considerazioni: CP_1
secondo quanto stabilito dall'articolo 5, comma 2 e 3 , del Decreto Legislativo 21 dicembre 1999, n.517 ed a norma del protocollo di intesa Regione Marche - Università adottato, in attuazione dell'articolo 1 del D. Lgs. 517/99 e secondo le linee guida stabilite dal DPCM del 24 maggio 2001, in data 27 settembre 2004, gli enti interessati hanno convenzionalmente stabilito che gli obblighi gravanti sul datore di lavoro ex artt. artt. 2049 e art. 2087 nonché quelli previsti dalla normativa a tutela delle condizioni di lavoro o quelli specifici previsto dalle norme antinfortunistiche gravassero sulla ASUR di
Zona.
Ora, non si può non convenire con il primo giudice che l'Avvocatura distrettuale ha richiamato la normativa attualmente vigente ed il protocollo d'intesa stipulato nel 2004, ma non ha fornito alcun elemento utile a ritenere che l' avesse assunto a proprio carico la gestione diretta della Parte_2
clinica universitaria sin dal 1995.
pagina 5 di 7 A ciò si aggiunga che Cass. Sez. III, sentenza n.11621 del 26.05.2011 ha stabilito che “del danno patito da un paziente operato in una clinica universitaria risponde quest'ultima, a nulla rilevando che la stessa sia convenzionata con la Regione, a meno che per effetto di tale convenzione l'Amministrazione regionale non abbia assunto la gestione diretta della clinica”.
L' va quindi condannata in solido alla , al risarcimento. CP_3 Parte_2
Ogni altro argomento assorbito, si deve quindi accogliere l'appello principale e devono rigettarsi gli appelli incidentali, con conseguente accertamento della sussistenza dell'obbligo a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/ 2002 come modificato dall' articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Quanto alle spese devono regolarsi secondo il principio della soccombenza, che è piena per gli appellati, che quindi dovranno rimborsare all'appellante le spese del doppio grado, liquidate in dispositivo.
P. T. M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da nei confronti di PA [...]
Controparte_1
ed , nonché sugli appelli incidentali di
[...] Controparte_2
questi, così provvede: in accoglimento dell'appello principale, condanna Controparte_1
- G. ed
[...] Controparte_1 [...]
in via tra loro solidale, a Controparte_2 [...]
della somma di euro 35.429,00. PA
Condanna Controparte_1
ed in via tra loro
[...] Controparte_2
solidale al pagamento delle spese di causa a favore di PA
, che liquida, in mancanza di nota, per il primo grado in euro 7.500,00 e per l'appello
[...]
in euro 9.991,00 oltre spese vive, 15% sg cassa ed iva di legge.
Pone le spese di Ctu di primo grado, come già liquidate dal Tribunale a carico di
[...]
Controparte_1
d in via tra loro solidale.
[...] Controparte_2
Rigetta gli appelli incidentali ed accerta la sussistenza dell'obbligo a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell'art. 13
pagina 6 di 7 comma 1 quater DPR 115/ 2002 come modificato dall' articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012,
n. 228.
Ancona così deciso nella camera di consiglio del 4 marzo 2025
IL CONSIGLIERE REL. Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore IL PRESIDENTE Dott. Gianmichele Marcelli
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CO
SEZIONE PRIMA
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere
Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 252 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in decisione all'udienza del 22 ottobre 2024 e promossa
DA
con l'Avv. PA C.F._1
MASTRI ANTONIO C.SO GARIBALDI, 124 CO
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
con l'Avv. SCALONI MARIO VIA MATTEOTTI N. 54 60121
[...]
CO .
C.F. con l'Avvocatura Controparte_2 P.IVA_1
distrettuale dello Stato
APPELLATI – APPELLANTI INCIDENTALI
CONTRO
Sentenza del Tribunale di Ancona n.1537/2021 del 25/11/2021
pagina 1 di 7 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
fu sottoposta, in data 14.04.95, ad intervento chirurgico di “taglio cesareo iterativo” PA
presso l' . Controparte_3
Il giorno successivo fu trasferita in reparto rianimazione dell'Ospedale di Torrette per patologia renale
(sindrome emolitico-uremica) e sindrome HELPP severa e sottoposta a plasmaferesi, nonché a reintervento laparotomico che evidenziava sanguinamento diffuso peritoneale, rendendo necessaria l'annessiectomia sinistra.
In seguito ad algie addominali con iperpiressia, fu ancora trasferita presso l' PA [...]
ove, il 20.05.95, fu sottoposta Controparte_3
ad intervento chirurgico “laparotomico con isterectomia subtotale, svuotamento e rimozione di ascessi peritoneali multipli, appendicectomia”.
Nel mese di settembre 2002 l'attrice fu sottoposta a nuovo intervento chirurgico di plastiche della parete addominale.
In data 08.10.13 EE AL si recò presso il Pronto Soccorso dell'Azienda Ospedaliero Universitaria
Ospedali Riuniti Umberto I – G.M. Lancisi – G. Salesi di Ancona, poiché avvertiva disuria ed ematuria con dolore sovrapubico e le fu diagnosticata una probabile cistite.
Tuttavia ulteriori esami diagnostici e, in particolare, in data 04.11.13 una cistoscopia effettuata presso l'Unità Operativa di Urologia dell'Area Vasta n. 2 di Jesi evidenziò la presenza di un corpo estraneo in sede trigonale, consistente in un punto di sutura di pregresso intervento di isterectomia che veniva contestualmente rimosso.
Il 26.11.13 EE AL fu sottoposta, a causa di macroematuria, ad altra cistoscopia nel corso della visita di controllo presso la Clinica Urologica dell'Università Politecnica delle Marche–Ambulatorio di
Endoscopia, che palesava una “capacità vescicale ridotta, mucosa diffusamente iperemica su tutto l'ambito, con presenza di alcuni punti di sutura in sede endovescicale” con conseguente necessario ricovero dal 06.12.13 al 14.12.13 presso la Clinica Urologica dell'Università Politecnica delle Marche,
U.O.S. Uro-Andrologia, Scuola Specializzazione in Urologia ove fu sottoposta in data 11.12.13 a Co
cistoscopia con resettore che mostrava assenza di lesioni endoproliferative in presenza di mucosa iperemica, per cui le venivano rimossi coaguli e filo di sutura libero in vescica.
Secondo i punti di sutura trovati nell'ultimo intervento erano stati negligentemente PA
lasciati all'interno della paziente dai sanitari che nel 1995 intervennero chirurgicamente mediante laparotomia con isterectomia subtotale.
pagina 2 di 7 Per questo motivo ha citato l' Controparte_4
di Ancona e l'Università Politecnica delle Marche, onde ottenerne la condanna
[...]
solidale al risarcimento dei danni.
L' si è costituita eccependo preliminarmente difetto di legittimazione e comunque assenza di CP_3
negligenza, l' invece rassegnando le seguenti conclusioni (si trascrivono Controparte_1
integralmente atteso il rilievo che assumono nella delibazione dell'appello incidentale): “in via principale: accertare e dichiarare la congruità della somma di € 35.429,00 offerta pro bono pacis per conto della convenuta, con ogni conseguente ed opportuno provvedimento anche in ordine alla regolamentazione delle spese del giudizio;
in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di ritenuta sussistenza del nesso di causalità fra l'evento dannoso e la condotta dei sanitari dell' convenuta in occasione dei due interventi CP_1
chirurgici posti in essere nel 1995 e, comunque, di ritenuta insufficienza della somma offerta, liquidare il danno in favore dell'attrice, ove dovuto in base al grado della colpa dei sanitari operanti, nella misura che emergerà dall'istruttoria della causa, tenuto conto della sussistenza nella fattispecie di problemi tecnici di speciale difficoltà ed escludendo il diritto alla personalizzazione del danno, con ogni conseguente ed opportuno provvedimento.”
Il Tribunale ha così deciso:
RIGETTA la domanda proposta dall'attrice nei confronti dell'Università Politecnica delle Marche.
DICHIARA TENUTA e CONDANNA l' Controparte_4
di Ancona, in persona del Direttore Generale pro tempore, a corrispondere
[...]
in favore della signora la somma pari ad € PA
35.429,00, dando peraltro atto che tale importo è stato già versato in occasione dell'udienza tenutasi in data 18.05.2016.
DICHIARA INAMMISSIBILE la domanda di restituzione avanzata dalla citata . Controparte_1
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite tra tutte le parti.
PONE definitivamente a carico dell'attrice le spese conseguenti alla C.T.U., secondo gli importi già liquidati in corso di causa e già provvisoriamente anticipati dalla medesima parte.
Ha interposto appello , si sono costituiti resistendo gli appellati, entrambi proponendo appello PA incidentale.
L'appello principale lamenta l'errore del primo giudice nell'aver ritenuto non dimostrato il nesso di causalità tra l'intervento del 1995 e le patologie successivamente sofferte dalla appellante, fino all'intervento di rimozione dell'11.12.13.
In effetti la decisione va riformata sul punto.
pagina 3 di 7 La Ctu afferma, per concludere circa la esclusione del nesso, che “non vengono soddisfatti il criterio cronologico (insorgenza dei disturbi urinari dopo circa 18 anni), il criterio topografico (sutura della parete uterina a livello del segmento inferiore senza coinvolgimento della parete vescicale), il criterio della continuità fenomenica (dagli atti risultano lunghi periodi di assenza di disturbi)”.
Tali considerazioni sono tuttavia smentite dalle evidenze cliniche in atti.
E' dimostrato che dall'ottobre 1995 abbia iniziato a presentare “disuria” (Minzione PA
difficile ed eventualmente dolorosa con getto dell'urina modificato, sottile, intermittente, a gocce ecc.) ciò che dimostra come le problematiche conseguenti alla presenza di punti di sutura siano insorte a distanza di pochi mesi dalle operazioni cui era stata sottoposta ad aprile e maggio 1995.
Inoltre, il referto 11.06.1998 relativo alla Risonanza Magnetica effettuata all'addome di PA
evidenzia che: “All'emiscavo pelvico di dx è presente una formazione a contenuto liquido del diametro max di 9 cm a contorni irregolari con alcuni setti determinante impronta sulla cupola vescicale;
al di sopra ed in contiguità di detta formazione liquida è presente l'ovaio(probabilmente il dx) e con multiple piccole cisti nel contesto del diametro max di 1 cm. Non individuato l'ovaio sx. Presenza di moncone uterino. Non linfoadenomegalie”.
Queste evidenze soddisfano sia il criterio cronologico che quello della continuità fenomenica.
Anche il “criterio topografico” risulta soddisfatto laddove si consideri che la “formazione a contenuto liquido del diametro max di 9 cm a contorni irregolari con alcuni setti determinante impronta sulla cupola vescicale” (v. referto 11.06.1998) appare del tutto compatibile con il “granuloma” o
“formazione granulomatosa” che la stessa Ctu individua come possibile veicolo dei punti di sutura verso la vescica.
Infine, nel certificato del 04.11.13 viene rilevato: “Mucosa vescicale: ipermica su tutto l'ambito compatibile con la presenza di corpo estraneo in sede trigonale (punto di sutura di pregresso intervento di isterectomia che viene rimosso)”.
La conclusione della Ctu di escludere la sussistenza del nesso causale, peraltro, si pone in contrasto con il rilievo, espresso nella stessa perizia che “In riferimento al reperimento dei punti di sutura e dei fili liberi in vescica si può formulare un'ipotesi sulla possibilità che sia in qualche modo attribuibile agli interventi del 1995”.
In definitiva, essendo certa la patologia conseguente all'intervento e non essendo stata identificata alcuna altra causa della presenza dei fili da punti di sutura nell'organismo della paziente, il criterio del più probabile che non è da ritenersi soddisfatto e deve affermarsi la negligenza del personale medico.
Quanto alla quantificazione del risarcimento, si deve constatare che non esistono referti medici che dimostrino la intensità e durata degli stati morbosi conseguiti alla appellante.
pagina 4 di 7 Non è condivisibile il metodo di quantificazione proposto dall'appellante, che ipotizza una invalidità temporanea parziale pari ai giorni trascorsi dall'intervento del 1995 alla rimozione nel 2013 poi riducendo l'indennità giornaliera al 10% del totale (giorni 6753 x 120 €/die = 810.360,00 x 10% = €
81.036,00).
Infatti non è dato sapere se, per quanto tempo ed in quale misura, la sia stata nella Pt_1
impossibilità di assolvere alle ordinarie occupazioni.
Appare a questa Corte soddisfare maggiormente il criterio di liquidazione equitativa, quantificare il danno sulla base dei parametri indicati dalla consulenza redatta dal dott. per conto Persona_1
della , le cui conclusioni non sono state mai contestate dalla stessa appellante e che hanno Pt_1
determinato al all'offerta banco judicis della somma di euro 35.429,00, Controparte_1
corrisposta alla udienza del 2 marzo 2016.
Questa decisione assorbe il motivo di appello incidentale proposto dalla che Controparte_1
lamenta contraddittorietà della sentenza nella parte in cui esclude la responsabilità dei sanitari ma condanna al pagamento di 35.429,00.
In considerazione del pagamento avvenuto in limine litis, non possono decorrere interessi sulla somma spettante a titolo di risarcimento.
Quanto all'appello incidentale dell' , questa lamenta che il primo giudice abbia commesso CP_3
errore di diritto rigettando l'eccezione di difetto di legittimazione.
Deduce l'appellante che le prestazioni assistenziali del personale clinico universitario che opera all'interno dell' ricadono nell'ambito della responsabilità Controparte_1
dell' stessa, in base alle seguenti considerazioni: CP_1
secondo quanto stabilito dall'articolo 5, comma 2 e 3 , del Decreto Legislativo 21 dicembre 1999, n.517 ed a norma del protocollo di intesa Regione Marche - Università adottato, in attuazione dell'articolo 1 del D. Lgs. 517/99 e secondo le linee guida stabilite dal DPCM del 24 maggio 2001, in data 27 settembre 2004, gli enti interessati hanno convenzionalmente stabilito che gli obblighi gravanti sul datore di lavoro ex artt. artt. 2049 e art. 2087 nonché quelli previsti dalla normativa a tutela delle condizioni di lavoro o quelli specifici previsto dalle norme antinfortunistiche gravassero sulla ASUR di
Zona.
Ora, non si può non convenire con il primo giudice che l'Avvocatura distrettuale ha richiamato la normativa attualmente vigente ed il protocollo d'intesa stipulato nel 2004, ma non ha fornito alcun elemento utile a ritenere che l' avesse assunto a proprio carico la gestione diretta della Parte_2
clinica universitaria sin dal 1995.
pagina 5 di 7 A ciò si aggiunga che Cass. Sez. III, sentenza n.11621 del 26.05.2011 ha stabilito che “del danno patito da un paziente operato in una clinica universitaria risponde quest'ultima, a nulla rilevando che la stessa sia convenzionata con la Regione, a meno che per effetto di tale convenzione l'Amministrazione regionale non abbia assunto la gestione diretta della clinica”.
L' va quindi condannata in solido alla , al risarcimento. CP_3 Parte_2
Ogni altro argomento assorbito, si deve quindi accogliere l'appello principale e devono rigettarsi gli appelli incidentali, con conseguente accertamento della sussistenza dell'obbligo a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/ 2002 come modificato dall' articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Quanto alle spese devono regolarsi secondo il principio della soccombenza, che è piena per gli appellati, che quindi dovranno rimborsare all'appellante le spese del doppio grado, liquidate in dispositivo.
P. T. M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da nei confronti di PA [...]
Controparte_1
ed , nonché sugli appelli incidentali di
[...] Controparte_2
questi, così provvede: in accoglimento dell'appello principale, condanna Controparte_1
- G. ed
[...] Controparte_1 [...]
in via tra loro solidale, a Controparte_2 [...]
della somma di euro 35.429,00. PA
Condanna Controparte_1
ed in via tra loro
[...] Controparte_2
solidale al pagamento delle spese di causa a favore di PA
, che liquida, in mancanza di nota, per il primo grado in euro 7.500,00 e per l'appello
[...]
in euro 9.991,00 oltre spese vive, 15% sg cassa ed iva di legge.
Pone le spese di Ctu di primo grado, come già liquidate dal Tribunale a carico di
[...]
Controparte_1
d in via tra loro solidale.
[...] Controparte_2
Rigetta gli appelli incidentali ed accerta la sussistenza dell'obbligo a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell'art. 13
pagina 6 di 7 comma 1 quater DPR 115/ 2002 come modificato dall' articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012,
n. 228.
Ancona così deciso nella camera di consiglio del 4 marzo 2025
IL CONSIGLIERE REL. Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore IL PRESIDENTE Dott. Gianmichele Marcelli
pagina 7 di 7