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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 28/05/2025, n. 2256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2256 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 17578/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Famiglia Civile
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 17578/2024 , avente come oggetto “separazione e divorzio-scioglimento del matrimonio”, promossa da
(C.F. , elettivamente domiciliata a Brescia, presso Parte_1 C.F._1 lo studio dell'Avv. PISTOIA FRANCESCO, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
Contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
(come da udienza del 16.5.2025) Per parte ricorrente: “chiede solo la pronuncia dello status separativo e la successiva pronuncia del divorzio, una volta che la relativa domanda sia divenuta procedibile”;
Parte resistente è rimasta contumace.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 30.12.2024 deduceva di aver contratto matrimonio civile Parte_1
il 6.12.2014 a San Giuliano Milanese (MI) con , iscritto nel registro degli atti di Controparte_1
matrimonio del predetto Comune al n.46, parte I, anno 2014, con il regime patrimoniale della comunione dei beni, e che dall'unione non erano nati figli.
Ella chiedeva, quindi, la pronuncia della separazione e, una volta divenuta procedibile la relativa domanda, quella del divorzio.
Il resistente non compariva alla prima udienza dinanzi al Giudice delegato, nonostante la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza, e ne veniva dichiarata la contumacia;
la parte ricorrente, quindi, chiedeva la pronuncia della sentenza non definitiva sullo status di separazione e la successiva fissazione dell'udienza per la trattazione della domanda di divorzio, e, non essendo necessaria alcuna istruttoria sul punto, il Giudice delegato, autorizzati i coniugi a vivere separati ma non adottato alcun provvedimento provvisorio ed urgente di tipo sostanziale, essendo la domanda circoscritta ad una pronuncia sullo status, si riservava di riferirne al Collegio in vista della decisione non definitiva e della successiva rimessione della causa in istruttoria al fine della trattazione della domanda di divorzio.
***
Preliminarmente, deve osservarsi come questo Tribunale sia territorialmente competente rispetto alla domanda di separazione svolta dalla ricorrente a norma dell'art. 473-bis.47, comma 2, c.p.c., secondo cui “in caso di irreperibilità o residenza all'estero del convenuto, è competente il tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell'attore…”, considerata l'irreperibilità del resistente.
1) Sulla pronuncia di separazione
Ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile, anche in una prospettiva esclusivamente soggettiva, la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà. Nel caso in esame le parti vivono separate di fatto dal 2015, e la parte resistente non si è nemmeno costituita in giudizio (e risulta irreperibile).
L'inesistenza di qualsiasi possibilità di riconciliazione è stata, poi, confermata in udienza presidenziale, alla quale parte resistente non è nemmeno comparsa.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda di separazione.
2) Sulla prosecuzione del processo
La prosecuzione del processo per la trattazione della domanda di divorzio è disposta con separata ordinanza.
3) Sulle spese processuali
La regolamentazione delle spese processuali è rimessa alla pronuncia della sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia, come sopra costituito, non definitivamente pronunciando così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale di e Parte_1 CP_1
;
[...]
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune del luogo in cui il matrimonio fu iscritto di provvedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio e alle ulteriori incombenze di legge;
3) Rimette alla pronuncia della sentenza definitiva la regolamentazione delle spese processuali;
4) Dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del processo.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 22.5.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Famiglia Civile
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 17578/2024 , avente come oggetto “separazione e divorzio-scioglimento del matrimonio”, promossa da
(C.F. , elettivamente domiciliata a Brescia, presso Parte_1 C.F._1 lo studio dell'Avv. PISTOIA FRANCESCO, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
Contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
(come da udienza del 16.5.2025) Per parte ricorrente: “chiede solo la pronuncia dello status separativo e la successiva pronuncia del divorzio, una volta che la relativa domanda sia divenuta procedibile”;
Parte resistente è rimasta contumace.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 30.12.2024 deduceva di aver contratto matrimonio civile Parte_1
il 6.12.2014 a San Giuliano Milanese (MI) con , iscritto nel registro degli atti di Controparte_1
matrimonio del predetto Comune al n.46, parte I, anno 2014, con il regime patrimoniale della comunione dei beni, e che dall'unione non erano nati figli.
Ella chiedeva, quindi, la pronuncia della separazione e, una volta divenuta procedibile la relativa domanda, quella del divorzio.
Il resistente non compariva alla prima udienza dinanzi al Giudice delegato, nonostante la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza, e ne veniva dichiarata la contumacia;
la parte ricorrente, quindi, chiedeva la pronuncia della sentenza non definitiva sullo status di separazione e la successiva fissazione dell'udienza per la trattazione della domanda di divorzio, e, non essendo necessaria alcuna istruttoria sul punto, il Giudice delegato, autorizzati i coniugi a vivere separati ma non adottato alcun provvedimento provvisorio ed urgente di tipo sostanziale, essendo la domanda circoscritta ad una pronuncia sullo status, si riservava di riferirne al Collegio in vista della decisione non definitiva e della successiva rimessione della causa in istruttoria al fine della trattazione della domanda di divorzio.
***
Preliminarmente, deve osservarsi come questo Tribunale sia territorialmente competente rispetto alla domanda di separazione svolta dalla ricorrente a norma dell'art. 473-bis.47, comma 2, c.p.c., secondo cui “in caso di irreperibilità o residenza all'estero del convenuto, è competente il tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell'attore…”, considerata l'irreperibilità del resistente.
1) Sulla pronuncia di separazione
Ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile, anche in una prospettiva esclusivamente soggettiva, la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà. Nel caso in esame le parti vivono separate di fatto dal 2015, e la parte resistente non si è nemmeno costituita in giudizio (e risulta irreperibile).
L'inesistenza di qualsiasi possibilità di riconciliazione è stata, poi, confermata in udienza presidenziale, alla quale parte resistente non è nemmeno comparsa.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda di separazione.
2) Sulla prosecuzione del processo
La prosecuzione del processo per la trattazione della domanda di divorzio è disposta con separata ordinanza.
3) Sulle spese processuali
La regolamentazione delle spese processuali è rimessa alla pronuncia della sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia, come sopra costituito, non definitivamente pronunciando così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale di e Parte_1 CP_1
;
[...]
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune del luogo in cui il matrimonio fu iscritto di provvedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio e alle ulteriori incombenze di legge;
3) Rimette alla pronuncia della sentenza definitiva la regolamentazione delle spese processuali;
4) Dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del processo.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 22.5.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri