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Sentenza 23 agosto 2025
Sentenza 23 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 23/08/2025, n. 520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 520 |
| Data del deposito : | 23 agosto 2025 |
Testo completo
Appello Sentenza Tribunale Lecce
N. 1140 del 13.4.2022
Oggetto: malattia lavorativa – indennizzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati: dott.ssa Caterina Mainolfi Presidente dott.ssa Donatella De Giorgi Consigliere avv. Domenico Monterisi Giudice ausiliario estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in materia di assistenza, in grado d'appello, iscritta al n. 303/2022 del Ruolo
Generale Sez. lav. Appelli, promossa da
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Pt_1
Vinci, in virtù di procura generale in atti
APPELLANTE contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Pantaleo Catalano, in virtù di procura in Controparte_1
atti
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 23.5.2021, l' ha proposto appello avverso la sentenza n. 1140 del Pt_1
13.4.2022, con cui il Tribunale di Lecce, in accoglimento dei ricorsi riuniti iscritti da CP_1 ai nn. 4872/2019, 4971/2019 e 4972/2019, dichiarava che “il ricorrente è affetto da
[...]
“Discopatie L-S” e “Ipoacusia Neurosensoriale Bilaterale”, di natura professionale, che ne hanno determinato una menomazione della integrità psico-fisica nella misura del 12%”; conseguentemente, condannava l' resistente alla liquidazione in suo favore dell'indennizzo, ai sensi dell'art.13 CP_2
d.lgs. n.38/2000, nella misura corrispondente al grado di invalidità sopra indicato, oltre agli interessi legali dalla data di maturazione del credito sino al soddisfo;
condannava l' al pagamento delle Pt_1 spese processuali, liquidate in € 2.300,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore costituito di parte ricorrente dichiaratosi antistatario;
poneva le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico dell' . Pt_1
A sostegno dell'appello, l' deduceva “l'erroneità della decisione posta a fondamento Pt_1 dell'odierno appello;
infatti è stata riconosciuta quale malattia professionale la spondiloartrosi che non è pertinente all'oggetto della causa che riguarda...ipoacusia, gonartrosi e artrosi spalla destra.
Il Giudice di prime cure, nel fare proprie le risultanze della CTU avrebbe dovuto, in ogni caso, espungere dalle malattie professionali riconosciute quelle riguardanti la spondiloartrosi, come già dettagliatamente esposto nel presente ricorso. Inoltre, appare doveroso puntare l'attenzione su un'altra patologia posta in diagnosi, la ipoacusia, che ha visto il riconoscimento di postumi commisurati ad un danno biologico del 6% con relativa liquidazione in capitale”.
In relazione all'ipoacusia, inoltre, l' evidenziava trattarsi di “fattispecie non tabellata in quanto Pt_1
non si rileva per il caso di specie alcun sistematico svolgimento di mansione inclusa tra le specifiche lavorazioni contemplate alla voce 75 della vigente tabella delle malattie professionali di cui al D.M.
09.04.2008”. Conseguentemente, secondo l'appellante, non poteva ritenersi operante “alcuna presunzione “ope legis” circa la effettiva presenza di uno specifico rischio occupazionale di esposizione cronica a rumore che possa ritenersi adeguato ed efficace per il determinismo di un danno uditivo”.
Con altro motivo di appello, l' contestava le risultanze della ctu e ne chiedeva la rinnovazione. Pt_1
Con memoria depositata il 4.10.2022, si costituiva in giudizio che contestava Controparte_1
l'appello e ne chiedeva il rigetto.
La Corte disponeva la rinnovazione della ctu, affidandone il relativo incarico al Dott. . Persona_1
Depositato l'elaborato peritale, la causa è stata decisa all'odierna udienza, dopo la discussione orale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La decisione dell'odierno appellato di avviare quattro diversi giudizi (soltanto in parte riuniti) per l'accertamento di patologie riconnesse al rapporto di lavoro, ha reso particolarmente complesso e disordinato il rapporto processuale.
Senonchè, l' , pur avendo sostenuto che la spondiloartrosi sarebbe stata oggetto di separato Pt_1
giudizio (n. 4970/2019 RG), non riunito agli altri come innanzi indicati, ha omesso di dimostrare il passaggio in giudicato della relativa sentenza (emessa peraltro in pendenza del presente giudizio) che riconoscendo la sussistenza della predetta malattia, si era sostanzialmente già pronunciata sul punto. L' infatti ha depositato la sentenza n. 355/2023 del Tribunale di Lecce – Sez. Lavoro, Pt_1
limitandosi ad affermare che la stessa non sarebbe stata impugnata, laddove avrebbe dovuto dimostrarne il passaggio in giudicato nelle forme di legge e cioè con l'attestazione del competente
Cancelliere ai sensi dell'art. 124 disp.att. c.p.c.
Si ricorda in proposito che, se è vero che il giudicato esterno può essere eccepito o rilevato di ufficio in ogni stato e grado del processo, non può omettersi di considerare che “affinché il giudicato esterno possa fare stato nel processo, è necessaria la certezza della sua formazione, che deve essere provata, pur in assenza di contestazioni, attraverso la produzione della sentenza munita del relativo attestato di cancelleria ai sensi dell'art. 124 disp. att. c.p.c.” (Cfr. Cass. 6024/2017).
In mancanza di tale prova, il primo motivo di appello non può essere accolto.
In altra parte del primo motivo, l' lamenta che la ipoacusia non è una patologia tabellata, sicchè Pt_1 non opererebbe alcuna presunzione “ope legis” circa l'effettiva presenza di uno specifico rischio occupazionale di esposizione cronica a rumore.
Orbene, è noto che la differenza fra malattie c.d. tabellate e non tabellate opera, secondo costante orientamento della S.C., sul piano dell'onere della prova.
Invero, “in ambito di malattie professionali riconosciute dalle tabelle, opera la presunzione legale
d'origine professionale. Pertanto, al lavoratore è sufficiente dimostrare la sussistenza della malattia tabellata, di essere stato addetto alla lavorazione riportata e di aver presentato denuncia entro il periodo di indennizzabilità indicato” (Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 14/05/2025, n. 12972).
In questi casi, quindi, è onere dell' provare l'insussistenza del nesso causale, dimostrando che Pt_1
la malattia è derivata da un diverso fattore patogeno o che la lavorazione non abbia avuto idoneità sufficiente a causare la malattia.
Viceversa, nel caso di malattie non incluse nelle tabelle grava sul lavoratore l'onere di provare non solo l'esistenza della malattia, ma anche le caratteristiche morbigene della mansione svolta ed il nesso eziologico tra quest'ultima e la malattia stessa. In definitiva, il lavoratore è chiamato a provare di essere stato effettivamente esposto, per un determinato tempo e con determinate modalità, al rischio specifico cui l'insorgenza di quella patologia è connessa.
Pur nella correttezza, dunque, dei principi giuridici dedotti dall' nell'atto di gravame, non può, Pt_1
tuttavia, disconoscersi che, attraverso la ctu svolta in grado di appello che ha sostanzialmente confermato quella svolta in primo grado, possa dirsi raggiunta la suddetta prova. Invero, il CTU, con motivazione accurata e priva di vizi logici, ha dapprima opportunamente premesso che l'appellato “ha iniziato a lavorare all'età di 18 anni come muratore con utilizzo di vari
e rumorosi utensili;
per oltre 20 anni. Poi altri 20 anni di lavorazione della pietra leccese con tilizzo di strumentazione molto rumorosa (es. utilizzando un disco di oltre un metro di diametro per tagliare la pietra). Ha svolto questa attività fino al pensionamento. Per il lavoro di muratore: doveva prendere
i vari pezzi di pietra, all'aperto; salire e scendere da scale;
caricarsi in spalla i contenitori con
l'impasto. Lavorando la pietra leccese doveva sempre prendere pezzi di pietra molto pesanti fino a
100 Kg che poneva sul carrello di lavorazione e questa mansione veniva eseguita più volte al giorno per 8 ore al di. Dall'esame dei fascicoli di causa si evidenzia: che il ricorrente era adibito direttamente e costantemente per almeno 40 ore la settimana alla lavorazione della pietra leccese;
in particolare utilizzava macchinari estremamente rumorosi come smerigliatrice con disco diamantato per il taglio della pietra, la granigliatrice, il tornio, la scorniciatrice e altri utensili da lavoro. Realizzava rivestimenti esterni ed interni, stipiti, balaustre, cornicioni con relativa attività di taglio, incisione e scultura della pietra leccese”.
Tali circostanze di fatto non risultano mai contestate dall' né in primo, né in secondo grado. Pt_1
Aggiunge poi l'Ausiliare che “certamente emerge che gli esami audiometrici allegati sono stati eseguiti al di fuori del rischio lavorativo cessato a novembre 2011 e quindi circa 6-7 anni dopo.
Questo non significa che questi esami non siano rappresentativi, tutto o in parte, di un danno causato ad esposizione a rumore otolesivo. L'adibizione lavorativa del ricorrente non rientra esplicitamente fra quelle tabellate per le quali sia contemplata la presunzione legale di origine. Tuttavia, come noto, il nesso causale può comunque essere preso in considerazione (sistema misto di tutela delle malattie professionali). Nelle tabelle sono riportate circostanze lavorative molto prossime all'attività svolta dal ricorrente come: «taglio di marmi o pietre ornamentali con dischi di acciaio o con telaio multilame;
frantumazione o macinazione ai frantoi, molini e macchine a pestelli di: minerali o rocce, clincker per la produzione di cemento, resine sintetiche per la loro riutilizzazione;
taglio di marmi o pietre ornamentali con dischi multilame»”. Il che porta il CTU a ritenere che “la storia lavorativa del ricorrente indichi la forte probabilità che il ricorrente sia stato esposto a trauma acustico otolesivo”
e “…quindi, che vi sia un nesso causale fra attività lavorativa svolta e insorgenza di ipoacusia”.
IL CTU ha poi confermato la stessa percentuale (12%) del danno biologico subito dall'appellato accertata in primo grado.
La Corte ritiene di fare proprie le conclusioni del CTU, congruamente e logicamente motivate, anche in considerazione della mancata proposizione di osservazioni di segno opposte da parte dell'ente appellante. Ne consegue il rigetto dell'appello.
Tornando, poi, al tema della pendenza dell'altro giudizio e dell'eventuale passaggio in giudicato della sentenza che ha deciso sulla stessa patologia (spondiloartrosi) oggetto della decisione qui impugnata, va da sé che, ove il passaggio in giudicato (ripetesi, in questa sede non adeguatamente dimostrato) fosse confermato, sarà cura delle parti trarne le dovute conseguenze in sede esecutiva.
Le spese di questo grado seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico dell' , come Pt_1
anche quelle di CTU.
La Corte, infine, dà atto che, ai sensi dell'art. 13, co 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto dal comma 1 bis dell'art. 13.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce, Sezione Lavoro;
-Visto l'art. 437 c.p.c.,
-definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 23.5.2022 da nei Pt_1
confronti di , avverso la sentenza n. 1140 del 13.4.2022 del Tribunale di Controparte_1
Lecce, così provvede:
RIGETTA L'APPELLO;
-condanna l' al pagamento in favore di parte appellata delle spese di questo grado di giudizio, Pt_1 che liquida ex d.m. n. 55/2014 e succ. modd. in € 2.906,00, oltre rimborso forfetario spese generali
(15%) ed accessori come per legge, con distrazione a favore dell'Avv. Pantaleo Catalano;
-pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, liquidate come da separato dispositivo. Pt_1
Riserva il deposito della sentenza entro gg. 60.
-Così deciso in Lecce il 25.6.2025.
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Avv. Domenico Monterisi Dott.ssa Caterina Mainolfi
N. 1140 del 13.4.2022
Oggetto: malattia lavorativa – indennizzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati: dott.ssa Caterina Mainolfi Presidente dott.ssa Donatella De Giorgi Consigliere avv. Domenico Monterisi Giudice ausiliario estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in materia di assistenza, in grado d'appello, iscritta al n. 303/2022 del Ruolo
Generale Sez. lav. Appelli, promossa da
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Pt_1
Vinci, in virtù di procura generale in atti
APPELLANTE contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Pantaleo Catalano, in virtù di procura in Controparte_1
atti
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 23.5.2021, l' ha proposto appello avverso la sentenza n. 1140 del Pt_1
13.4.2022, con cui il Tribunale di Lecce, in accoglimento dei ricorsi riuniti iscritti da CP_1 ai nn. 4872/2019, 4971/2019 e 4972/2019, dichiarava che “il ricorrente è affetto da
[...]
“Discopatie L-S” e “Ipoacusia Neurosensoriale Bilaterale”, di natura professionale, che ne hanno determinato una menomazione della integrità psico-fisica nella misura del 12%”; conseguentemente, condannava l' resistente alla liquidazione in suo favore dell'indennizzo, ai sensi dell'art.13 CP_2
d.lgs. n.38/2000, nella misura corrispondente al grado di invalidità sopra indicato, oltre agli interessi legali dalla data di maturazione del credito sino al soddisfo;
condannava l' al pagamento delle Pt_1 spese processuali, liquidate in € 2.300,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore costituito di parte ricorrente dichiaratosi antistatario;
poneva le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico dell' . Pt_1
A sostegno dell'appello, l' deduceva “l'erroneità della decisione posta a fondamento Pt_1 dell'odierno appello;
infatti è stata riconosciuta quale malattia professionale la spondiloartrosi che non è pertinente all'oggetto della causa che riguarda...ipoacusia, gonartrosi e artrosi spalla destra.
Il Giudice di prime cure, nel fare proprie le risultanze della CTU avrebbe dovuto, in ogni caso, espungere dalle malattie professionali riconosciute quelle riguardanti la spondiloartrosi, come già dettagliatamente esposto nel presente ricorso. Inoltre, appare doveroso puntare l'attenzione su un'altra patologia posta in diagnosi, la ipoacusia, che ha visto il riconoscimento di postumi commisurati ad un danno biologico del 6% con relativa liquidazione in capitale”.
In relazione all'ipoacusia, inoltre, l' evidenziava trattarsi di “fattispecie non tabellata in quanto Pt_1
non si rileva per il caso di specie alcun sistematico svolgimento di mansione inclusa tra le specifiche lavorazioni contemplate alla voce 75 della vigente tabella delle malattie professionali di cui al D.M.
09.04.2008”. Conseguentemente, secondo l'appellante, non poteva ritenersi operante “alcuna presunzione “ope legis” circa la effettiva presenza di uno specifico rischio occupazionale di esposizione cronica a rumore che possa ritenersi adeguato ed efficace per il determinismo di un danno uditivo”.
Con altro motivo di appello, l' contestava le risultanze della ctu e ne chiedeva la rinnovazione. Pt_1
Con memoria depositata il 4.10.2022, si costituiva in giudizio che contestava Controparte_1
l'appello e ne chiedeva il rigetto.
La Corte disponeva la rinnovazione della ctu, affidandone il relativo incarico al Dott. . Persona_1
Depositato l'elaborato peritale, la causa è stata decisa all'odierna udienza, dopo la discussione orale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La decisione dell'odierno appellato di avviare quattro diversi giudizi (soltanto in parte riuniti) per l'accertamento di patologie riconnesse al rapporto di lavoro, ha reso particolarmente complesso e disordinato il rapporto processuale.
Senonchè, l' , pur avendo sostenuto che la spondiloartrosi sarebbe stata oggetto di separato Pt_1
giudizio (n. 4970/2019 RG), non riunito agli altri come innanzi indicati, ha omesso di dimostrare il passaggio in giudicato della relativa sentenza (emessa peraltro in pendenza del presente giudizio) che riconoscendo la sussistenza della predetta malattia, si era sostanzialmente già pronunciata sul punto. L' infatti ha depositato la sentenza n. 355/2023 del Tribunale di Lecce – Sez. Lavoro, Pt_1
limitandosi ad affermare che la stessa non sarebbe stata impugnata, laddove avrebbe dovuto dimostrarne il passaggio in giudicato nelle forme di legge e cioè con l'attestazione del competente
Cancelliere ai sensi dell'art. 124 disp.att. c.p.c.
Si ricorda in proposito che, se è vero che il giudicato esterno può essere eccepito o rilevato di ufficio in ogni stato e grado del processo, non può omettersi di considerare che “affinché il giudicato esterno possa fare stato nel processo, è necessaria la certezza della sua formazione, che deve essere provata, pur in assenza di contestazioni, attraverso la produzione della sentenza munita del relativo attestato di cancelleria ai sensi dell'art. 124 disp. att. c.p.c.” (Cfr. Cass. 6024/2017).
In mancanza di tale prova, il primo motivo di appello non può essere accolto.
In altra parte del primo motivo, l' lamenta che la ipoacusia non è una patologia tabellata, sicchè Pt_1 non opererebbe alcuna presunzione “ope legis” circa l'effettiva presenza di uno specifico rischio occupazionale di esposizione cronica a rumore.
Orbene, è noto che la differenza fra malattie c.d. tabellate e non tabellate opera, secondo costante orientamento della S.C., sul piano dell'onere della prova.
Invero, “in ambito di malattie professionali riconosciute dalle tabelle, opera la presunzione legale
d'origine professionale. Pertanto, al lavoratore è sufficiente dimostrare la sussistenza della malattia tabellata, di essere stato addetto alla lavorazione riportata e di aver presentato denuncia entro il periodo di indennizzabilità indicato” (Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 14/05/2025, n. 12972).
In questi casi, quindi, è onere dell' provare l'insussistenza del nesso causale, dimostrando che Pt_1
la malattia è derivata da un diverso fattore patogeno o che la lavorazione non abbia avuto idoneità sufficiente a causare la malattia.
Viceversa, nel caso di malattie non incluse nelle tabelle grava sul lavoratore l'onere di provare non solo l'esistenza della malattia, ma anche le caratteristiche morbigene della mansione svolta ed il nesso eziologico tra quest'ultima e la malattia stessa. In definitiva, il lavoratore è chiamato a provare di essere stato effettivamente esposto, per un determinato tempo e con determinate modalità, al rischio specifico cui l'insorgenza di quella patologia è connessa.
Pur nella correttezza, dunque, dei principi giuridici dedotti dall' nell'atto di gravame, non può, Pt_1
tuttavia, disconoscersi che, attraverso la ctu svolta in grado di appello che ha sostanzialmente confermato quella svolta in primo grado, possa dirsi raggiunta la suddetta prova. Invero, il CTU, con motivazione accurata e priva di vizi logici, ha dapprima opportunamente premesso che l'appellato “ha iniziato a lavorare all'età di 18 anni come muratore con utilizzo di vari
e rumorosi utensili;
per oltre 20 anni. Poi altri 20 anni di lavorazione della pietra leccese con tilizzo di strumentazione molto rumorosa (es. utilizzando un disco di oltre un metro di diametro per tagliare la pietra). Ha svolto questa attività fino al pensionamento. Per il lavoro di muratore: doveva prendere
i vari pezzi di pietra, all'aperto; salire e scendere da scale;
caricarsi in spalla i contenitori con
l'impasto. Lavorando la pietra leccese doveva sempre prendere pezzi di pietra molto pesanti fino a
100 Kg che poneva sul carrello di lavorazione e questa mansione veniva eseguita più volte al giorno per 8 ore al di. Dall'esame dei fascicoli di causa si evidenzia: che il ricorrente era adibito direttamente e costantemente per almeno 40 ore la settimana alla lavorazione della pietra leccese;
in particolare utilizzava macchinari estremamente rumorosi come smerigliatrice con disco diamantato per il taglio della pietra, la granigliatrice, il tornio, la scorniciatrice e altri utensili da lavoro. Realizzava rivestimenti esterni ed interni, stipiti, balaustre, cornicioni con relativa attività di taglio, incisione e scultura della pietra leccese”.
Tali circostanze di fatto non risultano mai contestate dall' né in primo, né in secondo grado. Pt_1
Aggiunge poi l'Ausiliare che “certamente emerge che gli esami audiometrici allegati sono stati eseguiti al di fuori del rischio lavorativo cessato a novembre 2011 e quindi circa 6-7 anni dopo.
Questo non significa che questi esami non siano rappresentativi, tutto o in parte, di un danno causato ad esposizione a rumore otolesivo. L'adibizione lavorativa del ricorrente non rientra esplicitamente fra quelle tabellate per le quali sia contemplata la presunzione legale di origine. Tuttavia, come noto, il nesso causale può comunque essere preso in considerazione (sistema misto di tutela delle malattie professionali). Nelle tabelle sono riportate circostanze lavorative molto prossime all'attività svolta dal ricorrente come: «taglio di marmi o pietre ornamentali con dischi di acciaio o con telaio multilame;
frantumazione o macinazione ai frantoi, molini e macchine a pestelli di: minerali o rocce, clincker per la produzione di cemento, resine sintetiche per la loro riutilizzazione;
taglio di marmi o pietre ornamentali con dischi multilame»”. Il che porta il CTU a ritenere che “la storia lavorativa del ricorrente indichi la forte probabilità che il ricorrente sia stato esposto a trauma acustico otolesivo”
e “…quindi, che vi sia un nesso causale fra attività lavorativa svolta e insorgenza di ipoacusia”.
IL CTU ha poi confermato la stessa percentuale (12%) del danno biologico subito dall'appellato accertata in primo grado.
La Corte ritiene di fare proprie le conclusioni del CTU, congruamente e logicamente motivate, anche in considerazione della mancata proposizione di osservazioni di segno opposte da parte dell'ente appellante. Ne consegue il rigetto dell'appello.
Tornando, poi, al tema della pendenza dell'altro giudizio e dell'eventuale passaggio in giudicato della sentenza che ha deciso sulla stessa patologia (spondiloartrosi) oggetto della decisione qui impugnata, va da sé che, ove il passaggio in giudicato (ripetesi, in questa sede non adeguatamente dimostrato) fosse confermato, sarà cura delle parti trarne le dovute conseguenze in sede esecutiva.
Le spese di questo grado seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico dell' , come Pt_1
anche quelle di CTU.
La Corte, infine, dà atto che, ai sensi dell'art. 13, co 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto dal comma 1 bis dell'art. 13.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce, Sezione Lavoro;
-Visto l'art. 437 c.p.c.,
-definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 23.5.2022 da nei Pt_1
confronti di , avverso la sentenza n. 1140 del 13.4.2022 del Tribunale di Controparte_1
Lecce, così provvede:
RIGETTA L'APPELLO;
-condanna l' al pagamento in favore di parte appellata delle spese di questo grado di giudizio, Pt_1 che liquida ex d.m. n. 55/2014 e succ. modd. in € 2.906,00, oltre rimborso forfetario spese generali
(15%) ed accessori come per legge, con distrazione a favore dell'Avv. Pantaleo Catalano;
-pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, liquidate come da separato dispositivo. Pt_1
Riserva il deposito della sentenza entro gg. 60.
-Così deciso in Lecce il 25.6.2025.
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Avv. Domenico Monterisi Dott.ssa Caterina Mainolfi