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Sentenza 12 gennaio 2024
Sentenza 12 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 12/01/2024, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 117/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente Relatore dott. Emilia Grassi Giudice dott. Massimiliano Magliacani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto l'apertura della liquidazione giudiziale di (P.I./ C.F. CP_1
P.IVA_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11 dicembre 2023, , vantando un credito Parte_1
di € 60 mila circa in forza di decreti ingiuntivi non opposto, successivo atto di precetto e pignoramento incapiente, per crediti di lavoro, chiedeva che questo Tribunale dichiarasse aperta la liquidazione giudiziale di potendosi desumere dal reiterato manca- CP_1
to pagamento del dovuto lo stato di insolvenza.
La parte debitrice era ritualmente convocata a mezzo di PEC e si costituiva eccependo il mancato superamento delle soglie di cui all'art. 2 C.C.I.I., in quanto, sulla base dei bilanci
(non depositati in Camera di commercio), l'attivo era negli ultimi 3 esercizi pari a circa 14 mila Euro, i ricavi erano pari a zero e i debiti ammonterebbero a circa € 426.000.
Su delega del Collegio, il Giudice relatore svolgeva le attività previste dagli artt. 40 e ss.
CCII, e quindi rimetteva la causa alla decisione del Tribunale.
Ritiene il Collegio, sulla base delle risultanze processuali, che sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda di apertura della liquidazione giudiziale ricorrendo i requisiti prescritti dall'art.121 CCII, atteso che:
1 • questo Tribunale è territorialmente competente, ai sensi degli artt. 27 ss. CCII, in quanto la sede legale dell'impresa si trova nel circondario;
• alla società è stato ritualmente notificato il ricorso e relativo decreto di fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 40 CCII;
• i limiti temporali per la dichiarazione di liquidazione giudiziale posto dall'art. 33 CCII sono stati rispettati, in quanto l'impresa non ha cessato la propria attività;
• il ricorrente è un imprenditore commerciale, costituito in forma di società di capitali;
• l'impresa è assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale in ragione del docu- mentato superamento delle soglie dimensionali di cui all'art. 2, comma primo lett. d) CCII;
in particolare, dai ruoli esattoriali acquisiti dalla cancelleria emergono debiti erariali per €
586 mila circa (oltre ad altri circa € 1.000 non ancora iscritti a ruolo) cui devono sommarsi i
60.000 Euro vantati dal creditore e non contestati, giungendosi, pertanto, a circa € 650.000.
Il bilancio prodotto, pertanto, sul punto è certamente inattendibile, né rileva che parte del debito erariale consti di sanzioni ed interessi, non potendosi certo espungere tali voci dal computo della debitoria.
Nessuna contestazione, peraltro, è mossa dalla debitrice sull'effettiva sussistenza dei debiti così indicati.
• i debiti del debitore, scaduti e non pagati, superano di gran lunga la soglia di € 30.000 prevista dall'art. 49 n. 5 CCII;
• Lo stato d'insolvenza della parte resistente, ovverosia la sua incapacità di soddisfare re- golarmente le proprie obbligazioni, emerge:
1. dal mancato pagamento del debito verso il ricorrente per € 60 mila, fondato su titolo non contestato e già infruttuosamente azionato mediante esecuzione;
2. dalla gravosa situazione debitoria nei confronti dell'amministrazione finanziaria fon- data su cartelle di pagamento ed avvisi di accertamento, complessivamente pari a €
586.000, quale desumibile dalle note informative acquisite agli atti del procedimento;
3. dall'ammontare dei debiti appostati nello stato passivo patrimoniale al 2022 pari a €
426.000 (peraltro, come visto, inattendibile per difetto);
4. dal mancato deposito dei bilanci di esercizio successivi al 2019.
In conclusione, sussistono tutti i presupposti di legge per l'apertura della liquidazione giu- diziale nei confronti della resistente.
2 Per quanto attiene alla nomina del curatore, si considera idoneo allo svolgimento di tali funzioni il professionista, in possesso dei requisiti di cui all'art. 358 CCII, indicato in di- spositivo, il quale, tenuto conto degli incarichi in corso, alla luce delle pregresse esperien- ze, dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi già predisposti, risulta allo stato in grado di svolgere l'incarico nel rispetto dei termini di cui all'art. 213 CCI.
P.Q.M.
Dichiara aperta la liquidazione giudiziale nei confronti di (P.I./ C.F. CP_1
con sede in VIA DI MEZZANA N. 19 PISA P.IVA_1
Nomina il dott. Gianmarco Marinai Giudice Delegato per la procedura.
Nomina curatore dott. che farà pervenire la propria accettazione entro 2 Persona_1
giorni dalla comunicazione.
Autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria, degli enti previdenziali e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati ad imposta di registro e ad estrarre co- pia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 mag- gio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad accedere al Pubblico Registro Automobilistico;
5) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri interme- diari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
6) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Ordina al debitore, qualora non lo abbia già fatto a norma dell'articolo 39 CCII, di deposi- tare in cancelleria entro 3 giorni, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, non- ché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale
3 Stabilisce che l'esame dello stato passivo abbia luogo dinanzi al giudice delegato all'udienza dell'8 maggio 2024, alle ore 10:00.
Assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della impresa sottoposta a liquidazione giudiziale nonché ai soggetti titolari d'ipoteca iscritta sui beni compresi nella procedura per debiti altrui termine fino a 30 giorni prima dell'udienza per la presentazione delle domande di insinuazione nei modi di legge (art. 201 CCII)
Autorizza, in assenza di fondi, la prenotazione a debito delle spese e diritti della presente sentenza e degli adempimenti consequenziali.
Dispone che la presente sentenza, entro il giorno successivo al suo deposito, venga comu- nicata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, al curatore e al P.M. nonché trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio dell'11/01/2024.
Il Presidente relatore dott. Gianmarco Marinai
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente Relatore dott. Emilia Grassi Giudice dott. Massimiliano Magliacani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto l'apertura della liquidazione giudiziale di (P.I./ C.F. CP_1
P.IVA_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11 dicembre 2023, , vantando un credito Parte_1
di € 60 mila circa in forza di decreti ingiuntivi non opposto, successivo atto di precetto e pignoramento incapiente, per crediti di lavoro, chiedeva che questo Tribunale dichiarasse aperta la liquidazione giudiziale di potendosi desumere dal reiterato manca- CP_1
to pagamento del dovuto lo stato di insolvenza.
La parte debitrice era ritualmente convocata a mezzo di PEC e si costituiva eccependo il mancato superamento delle soglie di cui all'art. 2 C.C.I.I., in quanto, sulla base dei bilanci
(non depositati in Camera di commercio), l'attivo era negli ultimi 3 esercizi pari a circa 14 mila Euro, i ricavi erano pari a zero e i debiti ammonterebbero a circa € 426.000.
Su delega del Collegio, il Giudice relatore svolgeva le attività previste dagli artt. 40 e ss.
CCII, e quindi rimetteva la causa alla decisione del Tribunale.
Ritiene il Collegio, sulla base delle risultanze processuali, che sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda di apertura della liquidazione giudiziale ricorrendo i requisiti prescritti dall'art.121 CCII, atteso che:
1 • questo Tribunale è territorialmente competente, ai sensi degli artt. 27 ss. CCII, in quanto la sede legale dell'impresa si trova nel circondario;
• alla società è stato ritualmente notificato il ricorso e relativo decreto di fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 40 CCII;
• i limiti temporali per la dichiarazione di liquidazione giudiziale posto dall'art. 33 CCII sono stati rispettati, in quanto l'impresa non ha cessato la propria attività;
• il ricorrente è un imprenditore commerciale, costituito in forma di società di capitali;
• l'impresa è assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale in ragione del docu- mentato superamento delle soglie dimensionali di cui all'art. 2, comma primo lett. d) CCII;
in particolare, dai ruoli esattoriali acquisiti dalla cancelleria emergono debiti erariali per €
586 mila circa (oltre ad altri circa € 1.000 non ancora iscritti a ruolo) cui devono sommarsi i
60.000 Euro vantati dal creditore e non contestati, giungendosi, pertanto, a circa € 650.000.
Il bilancio prodotto, pertanto, sul punto è certamente inattendibile, né rileva che parte del debito erariale consti di sanzioni ed interessi, non potendosi certo espungere tali voci dal computo della debitoria.
Nessuna contestazione, peraltro, è mossa dalla debitrice sull'effettiva sussistenza dei debiti così indicati.
• i debiti del debitore, scaduti e non pagati, superano di gran lunga la soglia di € 30.000 prevista dall'art. 49 n. 5 CCII;
• Lo stato d'insolvenza della parte resistente, ovverosia la sua incapacità di soddisfare re- golarmente le proprie obbligazioni, emerge:
1. dal mancato pagamento del debito verso il ricorrente per € 60 mila, fondato su titolo non contestato e già infruttuosamente azionato mediante esecuzione;
2. dalla gravosa situazione debitoria nei confronti dell'amministrazione finanziaria fon- data su cartelle di pagamento ed avvisi di accertamento, complessivamente pari a €
586.000, quale desumibile dalle note informative acquisite agli atti del procedimento;
3. dall'ammontare dei debiti appostati nello stato passivo patrimoniale al 2022 pari a €
426.000 (peraltro, come visto, inattendibile per difetto);
4. dal mancato deposito dei bilanci di esercizio successivi al 2019.
In conclusione, sussistono tutti i presupposti di legge per l'apertura della liquidazione giu- diziale nei confronti della resistente.
2 Per quanto attiene alla nomina del curatore, si considera idoneo allo svolgimento di tali funzioni il professionista, in possesso dei requisiti di cui all'art. 358 CCII, indicato in di- spositivo, il quale, tenuto conto degli incarichi in corso, alla luce delle pregresse esperien- ze, dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi già predisposti, risulta allo stato in grado di svolgere l'incarico nel rispetto dei termini di cui all'art. 213 CCI.
P.Q.M.
Dichiara aperta la liquidazione giudiziale nei confronti di (P.I./ C.F. CP_1
con sede in VIA DI MEZZANA N. 19 PISA P.IVA_1
Nomina il dott. Gianmarco Marinai Giudice Delegato per la procedura.
Nomina curatore dott. che farà pervenire la propria accettazione entro 2 Persona_1
giorni dalla comunicazione.
Autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria, degli enti previdenziali e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati ad imposta di registro e ad estrarre co- pia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 mag- gio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad accedere al Pubblico Registro Automobilistico;
5) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri interme- diari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
6) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Ordina al debitore, qualora non lo abbia già fatto a norma dell'articolo 39 CCII, di deposi- tare in cancelleria entro 3 giorni, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, non- ché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale
3 Stabilisce che l'esame dello stato passivo abbia luogo dinanzi al giudice delegato all'udienza dell'8 maggio 2024, alle ore 10:00.
Assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della impresa sottoposta a liquidazione giudiziale nonché ai soggetti titolari d'ipoteca iscritta sui beni compresi nella procedura per debiti altrui termine fino a 30 giorni prima dell'udienza per la presentazione delle domande di insinuazione nei modi di legge (art. 201 CCII)
Autorizza, in assenza di fondi, la prenotazione a debito delle spese e diritti della presente sentenza e degli adempimenti consequenziali.
Dispone che la presente sentenza, entro il giorno successivo al suo deposito, venga comu- nicata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, al curatore e al P.M. nonché trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio dell'11/01/2024.
Il Presidente relatore dott. Gianmarco Marinai
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