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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 28/10/2025, n. 2204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2204 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI
DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona della giudice dr.ssa Francesca
FA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4399 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 vertente:
TRA nato in [...] il [...], C.F. Parte_1
C.F._1 nata in [...] il [...], C.F. Parte_2
, C.F._2
nata in [...] il [...], C.F. , Parte_3 C.F._3
nato in [...] il [...], C.F. , Parte_4 C.F._4
nata in [...] il [...], C.F. Parte_5
, C.F._5
, nato in [...] il [...], C.F. Parte_6 C.F._6
, nato in [...] il [...], C.F. , Parte_7 C.F._7
nato in [...] il [...], C.F. , Parte_8 C.F._8 tutti elettivamente domiciliati in Roma, Via Baldo degli Ubaldi n. 8 presso lo studio legale De Simone, rappresentati e difesi dall'avv. ti Riccardo De Simone (cod. fisc.
) e IA SA (cod. fisc. ), in C.F._9 C.F._10 vicendevole sostituzione, giusta procura in calce al presente atto.
-RICORRENTI -
E (c.f. ) in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui Uffici domicilia ope legis, in Catanzaro, alla Via G. Da Fiore, n. 34;
-RESISTENTE -
Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
Oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana “jure sanguinis”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno convenuto davanti all'intestato Tribunale il , Controparte_1 chiedendo che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in quanto discendenti in linea retta dal cittadino italiano di nato a [...] Persona_1
(KR) il 16/05/1869 ed emigrato in Brasile, il quale non aveva mai perduto la cittadinanza italiana ed aveva potuto trasmetterla validamente ai discendenti sino agli odierni ricorrenti.
In particolare, i ricorrenti hanno rappresentato di essere discendenti di Persona_1 nato a [...] il [...], il quale si sposava con
[...] Persona_2 nascevano nel 1913 nel 1919 e nel 1925 Persona_3 Persona_4 Per_5
[...]
Dal matrimonio, nel 1937, tra e nasceva nel 1941 Persona_3 Persona_6 il quale si sposava nel 1966 con la sig.ra e Persona_7 Persona_8 procreavano nel 1976 e nel 1978 Parte_1 Parte_2
.
[...]
Successivamente si univa in matrimonio nel 1940 con Persona_4 Parte_9
(doc. 11) e dalla loro unione nascevano nel 1946 e nel
[...] Persona_9
1949 Dall'unione tra ed la sig.ra Persona_10 Persona_9 Persona_11 nasceva nel 1985 la dal matrimonio, nel 1976, tra Parte_3 [...]
e la sig.ra nasceva nel 1979 Per_10 Persona_12 [...] la quale con procreavano nel 2001 Persona_13 Persona_14 [...]
quindi si univa in matrimonio nel 1946 con Parte_4 Persona_5 [...]
e dalla loro unione nascevano nel 1948 e nel 1961 CP_2 Persona_15 [...]
. si sposava nel 1973 con Persona_16 Persona_15 Persona_17
Pag. 2 di 6 e dalla loro unione nasceva nel 1974 e Per_1 Parte_5 dal matrimonio nel 2003 tra e Parte_5 Parte_10
nascevano nel 2003 e nel 2005 il sig.
[...] Parte_6 [...]
. Persona_18 si sposava nel 1994 con e Persona_16 Persona_19 procreavano nel 2001 il sig. . Parte_8
I ricorrenti hanno, altresì, dedotto di aver presentato richiesta di convocazione presso il
Consolato d'Italia di Recife ed a San Paolo seguendo le istruzioni reperibili sul sito web istituzionale del Consolato al fine di vedersi riconoscere la cittadinanza italiana iure sanguinis senza ricevere alcun fattivo riscontro.
Il si è costituito in giudizio senza contestare nel merito la Controparte_1 domanda di cittadinanza, rimettendosi al giudice per la verifica dei presupposti di legge e chiedendo la compensazione delle spese di lite.
Il P.M. in sede ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda.
Istruita con produzione documentale, all'udienza del 22 settembre 2025, svolta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. in considerazione dell'oggetto della domanda e del domicilio della difesa dei ricorrenti, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
****
In via preliminare, va affermata la competenza dell'intestato Tribunale, atteso che, a mente dell'art. 4, co. 5, D.l. n. 13/2017, nella sua più recente versione, “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Nel caso di specie, l'avo degli odierni ricorrenti era originario di CA (KR), circostanza da cui, unitamente alla residenza all'estero dei ricorrenti, discende la competenza di questo Tribunale, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.
Nel merito la domanda è fondata e viene pertanto accolta.
Pag. 3 di 6 Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano emigrato in
Brasile.
La linea di discendenza rappresentata nel ricorso risulta puntualmente documentata dalle parti ricorrenti, le quali hanno depositato l'atto di nascita ed il certificato negativo di naturalizzazione brasiliana dell'avo italiano, unitamente agli ulteriori atti di nascita dei discendenti, sino agli odierni ricorrenti.
Dal canto suo, la parte convenuta non ha depositato alcuna documentazione comprovante l'intervenuta rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dell'ascendente cittadino italiano né la sussistenza di ulteriori fatti interruttivi. In merito, si rammenta che, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass SS.UU. 24/8/2022, n.
25317), colui che richiede il riconoscimento della cittadinanza deve provare il fatto acquisitivo (la nascita da cittadino italiano) e la linea di trasmissione, essendo a carico della controparte che abbia proposto la relativa eccezione l'onere di provare l'eventuale fattispecie interruttiva.
Dall'esame della documentazione in atti emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della Carta
Costituzionale. Dunque nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole, la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno visto cadere i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile, e ribadito che il sistema – così adeguato ai valori costituzionali - deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della
Costituzione Italiana.
Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il Paese di residenza, è ormai da anni nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Brasile, per i quali il tempo di attesa oscilla tra 1 anno e 12 anni.
Pag. 4 di 6 In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere la cittadinanza senza attendere la fila del Consolato.
L'orientamento che si sta consolidando nei Tribunali Italiani ritiene che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e contraddicono l'articolo 3 del D.P.R. Pt_11
362/1994 che fissa in 730 giorni il termine per definire il procedimento di cittadinanza.
Peraltro, non può ritenersi che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, trattandosi di accertare il diritto ad uno stato personale, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento del diritto soggettivo perfetto, come tale oggetto della giurisdizione del giudice ordinario (cfr. Cass. Sez. Un., Sentenza n. 28873 del 2008).
D'altronde, le parti ricorrenti hanno dato prova di avere tentato di presentare domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana presso il sito online del Consolato Generale
d'Italia di
Recife ed a San Paolo, Brasile, territorialmente competente per la rispettiva residenza, dimostrando l'impossibilità di ottenere nei termini l'accoglimento della stessa.
Simili circostanze hanno giustificato, pertanto, l'accesso alla via giurisdizionale.
La mancata opposizione da parte del e la complessità delle Controparte_1 questioni trattate costituiscono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro-Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide:
A) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo Status di cittadini italiani dei ricorrenti;
B) Ordina al e, per esso all'Ufficiale di stato civile competente, Controparte_1 di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
C) Dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Pag. 5 di 6 Così deciso in Catanzaro il 22.09.2025.
Il Giudice dott.ssa Francesca FA
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