Articolo 61 della Legge 22 aprile 1869, n. 5026
Articolo 60Articolo 62
Versione
15 gennaio 1870
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Versione
12 febbraio 1870
Art. 61.

Gli Ufficiali pubblici stipendiati dallo Stato, e specialmente quelli ai quali e' commesso il riscontro e la verificazione delle casse e dei magazzini, dovranno rispondere dei valori che fossero per loro colpa o negligenza perduti dallo Stato.

A tale effetto essi sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti, la quale potra' porre a loro carico una parte o tutto il valore perduto.
((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il Regio Decreto 25 gennaio 1870, n. 5451 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "A cominciare dal 16 febbraio 1870 andranno in vigore le parti della Legge 22 aprile 1869, n. 5026 , sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, che riguardano i contratti (articoli 3-16), la gestione dei Cassieri (articoli 60-61), ed i mandati provvisori (articolo 51)".
Entrata in vigore il 12 febbraio 1870