Articolo 2 della Legge 22 giugno 1956, n. 713
Articolo 1
Versione
8 agosto 1956
Art. 2.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge sara' provveduto con le disponibilita' recate dal provvedimento legislativo di variazioni del bilancio per l'esercizio 1954-55.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita dei sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 22 giugno 1956

GRONCHI

SEGNI - CORTESE - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Entrata in vigore il 8 agosto 1956