Articolo 11 della Legge 15 aprile 1973, n. 170
Articolo 10Articolo 12
Versione
22 maggio 1973
Art. 11.
Alle spese di cui al capitolo n. 1055 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa si applicano, per l'anno finanziario 1972, le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , sulla contabilita' generale dello Stato.
Entrata in vigore il 22 maggio 1973