Cass. pen., SS.UU., sentenza 26/02/2015, n. 29316
CASS
Sentenza 26 febbraio 2015

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime5

Nel giudizio immediato, l'inosservanza delle disposizioni che regolano l'attribuzione dei reati al tribunale in composizione monocratica ovvero in composizione collegiale, comporta, per regola generale, la trasmissione degli atti al giudice ritenuto competente senza regressione di fase e, quindi, senza restituzione degli atti al pubblico ministero.

A seguito della dichiarazione d'incostituzionalità degli artt. 4 bis e 4 vicies ter del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, pronunciata con sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, deve escludersi la rilevanza penale delle condotte che, poste in essere a partire dall'entrata in vigore di detta legge e fino all'entrata in vigore del D.L. 20 marzo 2014, n. 36, abbiano avuto ad oggetto sostanze stupefacenti incluse nelle tabelle solo successivamente all'entrata in vigore del d.P.R. n. 309 del 1990, nel testo novellato dalla citata legge n. 49 del 2006. (Nella fattispecie, riferita alla sostanza "nandrolone", la Suprema Corte ha chiarito che la novella del 2014, reinserendo nelle tabelle le sostanze introdotte con la disciplina incostituzionale, per rimediare all'intervenuta caducazione "ex tunc" delle fattispecie aventi ad oggetto tali stupefacenti, ha creato nuove incriminazioni alle quali deve applicarsi il principio di irretroattività della legge penale).

Nell'attuale ordinamento penale vige una nozione legale di stupefacente per cui sono soggette alla normativa che ne vieta la circolazione soltanto le sostanze specificamente indicate negli elenchi appositamente predisposti, i quali, adottati con atti di natura amministrativa in attuazione delle direttive espresse dalla disciplina legale, integrano il precetto penale di cui all'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, costruito con struttura di norma parzialmente in bianco. (In motivazione la Suprema Corte ha affermato la piena aderenza al principio di legalità di tale disposizione, poichè è la legge che indica, con idonea specificazione, i presupposti, i caratteri, il contenuto e i limiti dei provvedimenti dell'autorità amministrativa.)

In tema di stupefacenti, le modifiche normative apportate dal D.L. 20 marzo 2014, n. 36, convertito dalla legge 16 maggio 2014, n. 79, non determinano l'irrilevanza penale delle condotte di detenzione e cessione di medicinali di cui alla tabella V allegata al d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, a condizione che tali preparati contengano uno dei principi attivi di cui alle tabelle da I a IV allegate al T.U. sugli stupefacenti, per i quali vi è espresso richiamo della disposizione penale di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990. (La Suprema Corte, in motivazione, ha sottolineato che tale affermazione si impone per la mancanza, nella disciplina legislativa attualmente in vigore, di qualsiasi esplicito riferimento alla rilevanza penale dei medicinali in quanto tali).

La caducazione, per effetto di dichiarazione di incostituzionalità, della legge che fissa le direttive di carattere generale alle quali devono attenersi i decreti ministeriali di inserimento delle singole sostanze stupefacenti nel catalogo legale comporta la conseguente caducazione di tali atti amministrativi, integrativi del precetto di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, se adottati successivamente all'entrata in vigore della legge incostituzionale e sulla base di essa. (Fattispecie riferita alla sentenza n. 32 del 2014 della Corte costituzionale ed ai suoi effetti sul D.M. 11 giugno 2010 relativo alla sostanza "nandrolone").

Commentari15

Mostra tutto (15)
  • 1Monitoraggio Corte Edu Febbraio 2015
    Roberta Casiraghi · https://dirittopenaleuomo.org/

  • 2droghe tra normazione insufficiente e giurisprudenza| Filodiritto
    Andrea Baiguera Altieri · https://www.filodiritto.com/ · 12 aprile 2024

    L'invadenza eccessiva della Giurisprudenza di legittimità Nel 1930, la normativa sugli stupefacenti era inserita nel capo II titolo VI CP. Dunque, spacciare o fare uso di droghe era qualificato alla stregua di un “delitto contro l'incolumità pubblica”. In particolar modo, nella stesura primigenia del Codice Rocco, vigevano gli Artt. 446 CP (commercio clandestino o fraudolento di sostanze stupefacenti) e 447 CP (agevolazione dolosa dell'uso di sostanze stupefacenti). Dette norme sono state completamente abrogate dalla L. 685/1975. In Dottrina, Palazzo (1994) ha notato che, nei previgenti Artt. 446 e 447 CP, si presupponeva una “cooperazione da parte del consumatore di cose o sostanze …

     Leggi di più…

  • 3Obblighi e reati del medico nel Testo Unico sugli stupefacenti
    Andrea Baiguera Altieri · https://www.filodiritto.com/ · 19 ottobre 2023

  • 4Testo Unico sugli stupefacenti
    Andrea Baiguera Altieri · https://www.filodiritto.com/ · 19 ottobre 2023

  • 5Lieve entità solo per valutazione complessiva (Cass. 51063/18)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 12 aprile 2022

    In tema di spiaccio di sostanze stupefacenti, la diversità di sostanze stupefacenti oggetto della condotta non è di per sé ostativa alla configurabilità della ipotesi della cd. lieve entità, in quanto è necessario procedere ad una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla suddetta disposizione al fine di determinare la lieve entità del fatto. Ai fini di rendere la risposta repressiva in materia di stupefacenti compatibile con i principi di offensività e proporzionalità, nella consapevolezza del carattere variegato e mutante del fenomeno criminale cui si rivolge, è richiesto - già al momento …

     Leggi di più…
Mostra tutto (15)

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., SS.UU., sentenza 26/02/2015, n. 29316
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 29316
Data del deposito : 26 febbraio 2015

Testo completo