Sentenza 14 aprile 2011
Massime • 1
Non trova applicazione la normativa in materia di stupefacenti ove le condotte abbiano ad oggetto sostanze droganti non incluse nel catalogo di legge, perchè la nozione di sostanza stupefacente ha natura legale, nel senso che sono soggette alla normativa che ne vieta la circolazione solo le sostanze indicate nelle tabelle allegate al T.U. sugli stupefacenti. (La Suprema Corte ha precisato che la definizione legislativa di sostanza stupefacente configura una qualificazione proveniente da fonte subprimaria che integra la fattispecie penale, alla quale va applicato il principio di non retroattività).
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Anche dopo la regolamentazione sulla promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa resta penalmente rilevante la commercializzazione dei derivati della canapa, anche se – è necessario verificare se il prodotto illecitamente venduto abbia o meno efficacia drogante. La L. n. 242 del 2016 è volta a promuovere la coltivazione agroindustriale di canapa delle varietà ammesse (cannabis sativa L.), coltivazione che beneficia dei contributi dell'Unione Europea, ove il coltivatore dimostri di avere impiantato sementi ammesse; si tratta di coltivazione consentita senza necessità di autorizzazione ma dalla stessa possono essere ottenuti esclusivamente i prodotti …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/04/2011, n. 27771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27771 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MORGIGNI Antonio Presidente del 14/04/2011
Dott. ZECCA Gaetanino Consigliere SENTENZA
Dott. GALBIATI Ruggero rel. Consigliere N. 629
Dott. BLAIOTTA Rocco M. Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. VITELLI CASELLA Luca Consigliere N. 51004/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. NI FA n. il 01/02/1971;
avverso l'ordinanza n 2202/2010 del Tribunale della Libertà di Napoli in data 11/10/2010;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Ruggero Galbiati;
udito il Pubblico Ministero in persona del dott. D'AMBROSIO Vito che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza;
udito il difensore avv.to Campanelli Giuseppe.
RITENUTO IN FATTO
1. Il P.M. presso il Tribunale di Napoli emetteva in data 27-9-2010 decreto di sequestro probatorio di sostanze stupefacenti, attrezzature informatiche, contabilità fiscale nei confronti di FA NI - titolare della ditta IE SH con sede in Milano -, indagato per il reato D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73. Il procedimento aveva tratto origine da accertamenti compiuti a seguito della segnalazione del malore accusato in data 12-7-2010 da un giovane di Napoli dopo l'assunzione del cannabinoide sintetico JWH- 018 contenuto in una sigaretta preparata con tabacco ed una miscela di erbe presente in un deodorante denominato "spice artic synergy", prodotto quest'ultimo acquistato presso l'esercizio commerciale "Legalized" sito in Napoli via dei Carrozzieri. Nel corso della perquisizione presso detto esercizio venivano sequestrate anche 3 bustine di un prodotto denominato "Bonzai" che, dalle analisi compiute presso il Laboratorio Chimico dell'Agenzia delle Dogane, risultava essere costituito da "un mix di piante e fiori con gradevole odore sul quale era stata fatta assorbire una soluzione di 6 - dimetilanino - 5 - metil - 4,4 - difenil - 3 - esanone
(denominazione comune JWH-018) contenente un principio attivo compreso nella tabella I D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 13-14". Le indagini conducevano, quindi, ad individuare la ditta IE SH quale fornitrice delle sostanze anzidette che venivano rinvenute occultate al di sotto del pavimento galleggiante degli uffici posti al primo piano ed in parte in una cella frigorifera situata al piano terra. Nell'occasione venivano sequestrate le sostanze, materiale informatico e tutta la documentazione fiscale riferita agli anni 2006/2010.
Gli accertamenti compiuti consentivano appunto di qualificare le sostanze come appartenenti alla classe dei cannabinoidi sintetici.
2. Proposta impugnazione ai sensi degli artt. 257 e 324 cod. proc. pen., il Tribunale del Riesame di Napoli respingeva l'istanza.
Rappresentava che risultava infondata l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'indagato, ritenendo competente invece il Tribunale di Milano. Difatti, in mancanza di precisa prova circa il luogo di consumazione del reato (il contratto di fornitura dei prodotti tra la ditta IE SH e l'esercizio Legalized di Napoli poteva essere intervenuto anche solo telefonicamente), doveva applicarsi il criterio residuale di competenza ex art. 9 c.p.p., comma 3, con riferimento all'ufficio del P.M. che aveva per primo provveduto ad iscrivere la notizia di reato nel registro. Nel merito del riesame, osservava il Tribunale che correttamente era stato eseguito il sequestro delle sostanze vietate e degli altri strumenti e documentazione necessari per la ricostruzione dei canali di approvvigionamento e di distribuzione delle sostanze stupefacenti, sempre al fine del completo accertamento del reato ipotizzato di violazione della legge in materia di stupefacenti.
3. FA NI proponeva ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen.. a) Eccepiva la violazione dell'art. 25 Cost., comma 2 e dell'art. 2 c.p., comma 1. Al riguardo, osservava che, in verità, l'episodio del malore accusato dal giovane di Napoli era avvenuto in data 14-4-2010 e non, come affermato dal Tribunale del Riesame in data 12-7-2010; ne conseguiva che all'epoca del fatto non era ancora entrato in vigore il D.M. 16 giugno 2010 (pubblicato sulla G.U. del 25-6-2010 n. 146) che aveva aggiornato le tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 13 e 14, con l'inserimento delle sostanze denominate JWH-018,
JWH-073 e Mefedrone. Parimenti, la vendita del prodotto Bonzai, di cui alla fattura del 28-6-2010 della ditta IE SH, era appunto avvenuta prima dell'entrata in vigore del citato D.M. del Ministero della Salute (in vigore dal 10-7-2010).
b) Ribadiva la fondatezza dell'eccezione di incompetenza del Tribunale di Napoli, atteso che, in mancanza di precisi elementi attestanti il luogo di perpetrazione del reato, doveva applicarsi il criterio suppletivo della residenza dell'imputato e cioè Milano e non quello assolutamente residuale indicato nell'art. 9 c.p.p., comma 3. c) Rilevava che le vantazioni effettuate dai tecnici del Laboratorio Chimico dell'Agenzia delle Dogane di Napoli sul contenuto del principio attivo presente nel prodotto "Bonzai" risultavano errate. Invero, si era sostenuto che in detto prodotto era presente il principio denominato "6 - dimetilamino - 5 - metil - 4,4 - difenil - 3 - esanone" qualificato come principio attivo della sostanza cannabinoide sintetica JWH-018; per contro, la denominazione chimica di detto cannabinoide era diversa dovendosi individuare nella seguente "(naftalen-1-il) (1-pentil-1H- indol-3-il) anche denominato metanone". Ne conseguiva che, comunque, nessuna sostanza stupefacente era presente nei prodotti sequestrati. Chiedeva l'annullamento della decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere respinto perché infondato. Si osserva che il ricorrente ha posto in esame delle questioni corrette che, peraltro, potranno avere influenza solo in sede di giudizio di cognizione in ordine all'accertamento della responsabilità dell'imputato nei cui confronti si procede. Al riguardo, si fa riferimento al principio da evidenziarsi, secondo cui la nozione di stupefacente ha natura legale nel senso che sono soggette alla normativa che ne vieta la circolazione solo le sostanze indicate nelle tabelle allegate al T.U. sugli stupefacenti;
ne consegue che, in mancanza di una definizione farmacologica generalmente individuante e recepita legalmente ed in mancanza dell'inclusione della presunta droga nel catalogo, questa rimane esclusa dall'applicazione della vigente normativa in materia di stupefacenti, (v. così, Cass. n 34072/2003; Cass. n 20907/2005). Sotto altro profilo, va detto che la definizione legislativa di sostanza stupefacente configura una qualificazione proveniente da fonte sub primaria integratrice il disposto penale;
per cui, a tale fonte integrativa vanno applicati i principi di cui all'art. 2 cod. pen., ed in specie quello di non retroattività della legge penale sostanziale. Ne discende che l'utilizzazione di una sostanza contenente principi stupefacenti, ma non inserita nella tabella, non costituisce reato prima del suo formale inserimento nel catalogo.
2. Tuttavia, sotto l'aspetto del sequestro probatorio operato, secondo il disposto ex art. 253 e segg. cod. proc. pen., deve dirsi che il procedimento seguito risulta corretto.
Innanzitutto, il P.M. ha adeguatamente applicato la normativa in tema di competenza territoriale (v. artt.
8-9 ed anche art. 54 quater cod. proc. pen.), che stabilisce,in base al consolidato orientamento della
Corte di Cassazione, che l'individuazione di un ufficio del P.M. competente a procedere, diverso da quello requirente, non spiega alcuna incidenza sull'efficacia delle misure cautelari in corso di applicazione, la quale viene meno solo in caso di dichiarata incompetenza del Giudice che le abbia disposte, (v. Cass. n. 29343/2009; Cass. n. 49419/2009). Per quanto concerne la sostanza stupefacente sequestrata come corpo di reato in relazione al contestato reato di detenzione di stupefacenti, essa non è sicuramente restituibile all'interessato, in considerazione della confisca obbligatoria ex art. 240, comma 2, lett. 2, alla quale dovrà essere, comunque, sottoposta la droga. In ordine agli altri oggetti, attrezzature e documenti sequestrati, questi sono qualificabili sicuramente come cose pertinenti al reato (v. da ultimo. Cass. n. 2622/2011), in quanto strumentali all'accertamento dei fatti oggetto di indagine, anche al fine di accertare l'epoca in cui sono avvenuti i fatti (prima o dopo l'entrata in vigore del D.M. 16 giugno 2010): il che evidentemente avrà riflessi sull'esistenza o meno della fattispecie criminosa. Pertanto, va mantenuto il sequestro dei beni in questione sino all'esaurimento della fase istruttoria.
3. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 14 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2011