Sentenza 15 giugno 2006
Massime • 1
Il giudice monocratico, qualora rilevi che il reato appartiene alla competenza del collegio, deve disporre la trasmissione degli atti al pubblico ministero, ai sensi dell'art. 33 septies, comma secondo, cod. proc. pen., solo qualora ciò risponda alla finalità propria di tale disposizione, che è quella di assicurare la garanzia dell'udienza preliminare all'imputato che ne sia rimasto privo a causa di una erronea valutazione addebitabile allo stesso pubblico ministero, dovendo altrimenti trovare applicazione la regola generale secondo cui l'accertata inosservanza delle disposizioni che regolano l'attribuzione della competenza al giudice collegiale o a quello monocratico comporta la mera trasmissione degli atti a quello di essi ritenuto competente, con diretta fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 420 ter, comma quarto, cod. proc. pen., richiamato dal terzo comma del citato art. 33 septies. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte, in accoglimento di ricorso avanzato dal pubblico ministero, ha ritenuto abnorme, annullandolo quindi senza rinvio, il provvedimento con il quale il giudice monocratico, investito del giudizio per un reato di competenza del collegio con decreto di citazione emesso dal giudice per le indagini preliminari a seguito di opposizione a decreto penale, aveva disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/06/2006, n. 31758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31758 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ROMANO Francesco - Presidente - del 15/06/2006
Dott. MILO Nicola - Consigliere - SENTENZA
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - N. 1338
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI CASOLA Carlo - Consigliere - N. 024672/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIB. SEZ. DIST. di SORGONO;
nei confronti di:
1) CARTA BIANCA N. IL 27/08/1959;
avverso ORDINANZA del 04/03/2005 TRIB. SEZ. DIST. di SORGONO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DI CASOLA CARLO;
lette le conclusioni del P.G. che ha concluso per l'annullamento senza rinvio.
Osserva:
IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Il giudice monocratico del Tribunale di Oristano, sezione distaccata di Sorgono, conoscendo del procedimento penale instauratosi a carico di Carta Bianca, imputata del reato di cui all'art. 316 ter c.p., opponente a decreto penale di condanna, dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al P.M., rilevando che il reato per cui si procede risulta fra quelli attribuiti alla cognizione del Tribunale in composizione collegiale, per cui è prevista l'udienza preliminare.
2. Ricorre il P.M. di Oristano rilevando l'abnormità del provvedimento, atteso che il decreto di citazione a giudizio è stato emesso dal gip a seguito di opposizione a decreto penale, non dal P.M..
3. Il P.G. presso la corte di cassazione presenta requisitoria scritta con cui chiede l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. Argomenta il P.G. che l'ordinanza del giudice monocratico di Sorgono sia abnorme, in quanto il giudizio che si instaura dinanzi al tribunale, su opposizione dell'imputato al decreto penale, si configura per volontà legislativa come giudizio immediato, se l'opponente non formuli con l'opposizione alcuna richiesta inerente il rito.
4. Il ricorso è fondato.
5. La materia appare oggi regolata dall'art. 33 septies c.p.p., articolo inserito dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, art. 170 e sostituito dalla L. 16 dicembre 1999, n. 479, art. 47, comma 2. La disposizione in esame reca due differenti statuizioni. Il comma 1 regola il caso di un giudizio instaurato a seguito di udienza preliminare. Il comma 2, invece, così testualmente recita: "Fuori dai casi previsti dal comma 1, se il giudice monocratico ritiene che il reato appartiene alla cognizione del collegio, dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero".
6. Stando alla lettera dell'art. 33 septies c.p.p. sembrerebbe legittima una interpretazione che attribuisca al comma 2 la funzione di regolare - in modo residuale - tutti i casi non inquadrabili nella previsione del comma 1, e, dunque, tutti i casi in cui il giudice monocratico sia stato erroneamente officiato, indipendentemente dalla scaturigine dell'errore.
7. Una simile interpretazione letterale condurrebbe a conclusioni palesemente erronee.
8. A differenza di quanto avviene per l'incompetenza, la trasformazione del rito per la diversa composizione del giudice non comporta di per sè la restituzione degli atti al P.M. Essa, in effetti, risulta prevista soltanto in due casi speculari fra loro: il primo riguardante il gup che rilevi che l'udienza preliminare sia stata erroneamente richiesta. In tal caso egli è tenuto a restituire gli atti al P.M. per sollecitare la citazione diretta in giudizio. Il secondo caso riguarda il giudice monocratico che rilevi che sia stata erroneamente omessa l'udienza preliminare. Il richiamo al libro ottavo, che regola il procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, è evidente. La norma intende far regredire il procedimento fino al momento in cui il P.M. procedente abbia operato l'erronea citazione diretta a giudizio. La disposizione contenuta nell'art. 33 septies c.p.p., comma 2 riveste, dunque, una chiara funzione di garanzia. Essa è rivolta al giudice monocratico che ravvisi la competenza del collegio, ed è dettata allo scopo di assicurare la garanzia dell'udienza preliminare all'imputato che ne sia rimasto privo a causa di una valutazione erronea del P.M.. 9. Sennonché, la norma, che garantisce all'imputato il vaglio del giudice dell'udienza preliminare, si paleserebbe affatto irragionevole e, comunque, contraria ai principi generali, che governano la cosiddetta "alternativa inquisitoria" del vigente rito, se venisse applicata ad un giudizio instauratosi a seguito di opposizione della parte ad una richiesta di decreto penale di condanna.
10. Difatti, qui non si registra alcun errore valutativo della pubblica accusa;
l'imputato non risulta citato direttamente a giudizio dal P.M.; egli ha avuto la possibilità di giovarsi dei benefici connessi all'adozione di un rito alternativo (il decreto penale di condanna), cui ha deliberatamente rinunciato, nella consapevole prospettiva di accedere al giudizio immediato, cioè saltando l'udienza preliminare;
la citazione a giudizio dinanzi ad un giudice non correttamente individuato è stata una attività propria del giudice competente a conoscere del decreto penale. 11. Disponendo in un simile caso la restituzione degli atti al P.M. verrebbero generati effetti non codificati, non previsti e non voluti dalla legge: a) per un reato che consente di saltare l'udienza preliminare, tale fase processuale verrebbe imposta giudiziariamente, senza o addirittura contro la volontà delle parti;
b) si registrerebbe una violazione del principio dispositivo, che assegna alle parti il potere di definire l'oggetto della controversia e la formazione della prova (nel presente caso la volontà dell'imputato di rinunciare ai benefici del rito alternativo e sottoporsi senza indugi al giudizio del suo giudice naturale); c) si intercetterebbe l'esigenza primaria di speditezza processuale, presupposto e ragione principale della codificazione del procedimento per decreto. 12. Occorre, dunque, fornire una interpretazione critica dell'art. 33 septies c.p.p. nel senso che l'accertamento dell'inosservanza delle disposizioni che regolano l'attribuzione dei reati al giudice collegiale o al giudice monocratico comporta, per regola generale, la mera trasmissione degli atti al giudice competente, senza alcuna regressione di fase e, dunque, senza alcuna restituzione degli atti al P.M. Solo in via residuale, nel caso in cui spetti all'imputato il passaggio alla fase processuale dell'udienza preliminare, il giudice del dibattimento deve trasmettere gli atti al P.M..
13. Il giudice che rilevi l'erronea attribuzione ha, dunque, l'onere di fissare l'udienza direttamente dinanzi al giudice che ritiene competente, a cui rimette gli atti. L'art. 33 septies c.p.p., comma 3, nel richiamare l'art. 420 ter c.p.p., comma 4, fornisce anche una indicazione delle modalità in cui il giudice assume l'incombenza procedimentale: da lettura in udienza dell'ordinanza di trasmissione, in modo che essa possa valere come citazione e come avviso per coloro che sono o che debbono considerarsi presenti.
14. Per giurisprudenza costante è abnorme non solo il provvedimento che, per la sua singolarità, non sia inquadrabile nell'ambito dell'ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite (cfr. fra le altre, Cass. N. 182 RIVISTA 197091, 13/01/1994 - 11/02/1994, SEZ. 5^, P.M. in proc. Marino ed altro). 15. Nel caso di specie il limite risulta superato per aver il giudice monocratico ignorato che l'opponente non aveva formulato alcuna richiesta inerente il rito e che, conseguentemente, il giudice (quale che fosse la composizione dell'organo giudicante) avrebbe dovuto procedere a giudizio immediato, che costituisce l'esito necessario dell'opposizione, quando difettino i presupposti per l'accesso agli altri riti. L'indebita regressione del processo ad una fase ormai perenta costituisce l'effetto dell'abnormità del provvedimento. 16. Consegue l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti al Tribunale di Oristano in composizione collegiale.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Oristano in composizione collegiale.
Così deciso in Roma, il 15 giugno 2006.
Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2006