Sentenza 7 febbraio 2013
Massime • 1
Integra il reato previsto dall'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 l'illecita cessione a terzi di cannabinoidi sintetici (nella specie, contenenti i principi attivi identificati con le sigle JWH-210 e AM-2201), in quanto riconducibili alle sostanze "analoghe per struttura ai derivati del 3-(1naftoil)indolo".
Commentario • 1
- 1. Stupefacenti:Andrea Baiguera Altieri · https://www.diritto.it/ · 19 novembre 2019
L' intervento abrogativo della Sentenza n. 32/2014 della Corte Costituzionale. Il nuovo dibattito tossicologico-forense. Un ritorno al passato o l' inizio ( provvidenziale ) di nuove tendenze medico-legali ? Cass., SS.UU., 26 febbraio 2015, n. 29316 è stata chiamata, ex Art. 618 Cpp, a risolvere, ( anche ) con afferenza all' efedrina, il seguente quesito di legittimità: “ se, a seguito della dichiarazione d' incostituzionalità degli Artt. 4-bis e 4-vicies-ter del DL n. 272 del 2005, come modificato dalla L. n. 49 del 2006, pronunciata dalla Corte Costituzionale con la Sentenza n. 32 del 2014, debbano ritenersi penalmente rilevanti le condotte che, poste in essere a partire dall' entrata …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/02/2013, n. 11853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11853 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 07/02/2013
Dott. LOMBARDI Alfredo M. - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMORESANO Silvio - rel. Consigliere - N. 307
Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 33117/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OT ON nata il [...];
avverso l'ordinanza del 7.6.2012 del Tribunale di Trieste;
sentita la relazione svolta dai Consigliere Silvio Amoresano;
sentite le conclusioni del P.G., dr. Aldo Policastro, che ha chiesto rigettarsi il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 7.6.2012 il Tribunale di Trieste rigettava la richiesta di riesame, proposta nell'interesse di OT ON, avverso il provvedimento del GIP del Tribunale di Trieste del 14.5.2012, con cui era stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73. Premetteva il Tribunale che nei confronti della OT,
a seguito di indagini relative alla cessione di sostanze cannabinoidi di sintesi, nell'ambito dell'attività commerciale del negozio gestito dalla predetta, era stata applicata la misura degli arresti domiciliari con ordinanza del 6.2.2012, non gravata da istanza di riesame. Avendo le indagini accertato la prosecuzione dell'attività criminosa da parte della TA, del marito IC MI e di un collaboratore di quest'ultimo, IL US, veniva emesso il provvedimento cautelare oggetto di impugnazione, nel quale si faceva riferimento alle cessioni di cannabinoidi di sintesi di cui alla precedente ordinanza ed alle cessioni successive mentre la OT si trovava agli arresti domiciliari.
Tanto premesso, disattendendo la richiesta di riesame, rilevava il Tribunale che le incolpazioni avevano ad oggetto cannabinoidi di sintesi, le cui molecole sono indicate dalle sigle JWH 210 e AM 2201, riconducimi alle sostanze "analoghe per struttura ai derivati del 3- (1 naftoil) indolo", di cui al D.M..
Quanto al profilo soggettivo in relazione alla denunciata (dalla difesa) impossibilità per il cittadino di conoscere l'esatta estensione del precetto penale, rilevava il Tribunale che le sostanze in questione già erano state oggetto della incolpazione di cui alla prima ordinanza dei 6.2.2012, per cui, quanto meno In ordine alle condotte successive (contestazioni di cui ai capi 2 e 4) l'indagata era perfettamente a conoscenza della illiceità della condotta. Per quanto riguardava le cessioni precedenti di cui ai capi 1 e 3, osservava il Tribunale che la OT era stata già in precedenza sottoposta a procedimento penale per aver detenuto presso il proprio esercizio "incenso afgano", contenente il principio attivo del cannabinoide sintetico "JWH 018", incluso nella tabella 1 con D.M. 16 giugno 2010. Anche tale principio attivo, pur non essendo lo stesso di quello oggetto del presente procedimento, rientrava pur esso tra le sostanze "analoghe di struttura al 3-(naftoil) indolo". L'indagata fin da allora era quindi a conoscenza della illiceità della condotta.
Sussistevano, poi, gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari, per la reiterazione della condotta nonostante l'applicazione della misura degli arresti domiciliari e per i precedenti specifici, ed unica misura adeguata era quella di massimo rigore.
2. Ricorre per cassazione OT ON, a mezzo del difensore, denunciando con il primo motivo l'erronea applicazione del D.P.R. n.309 del 1990, artt. 14 e 73, artt. 5 e 47 c.p..
Il Tribunale ha eluso l'esame del rapporto tra la norma incriminatrice ed il principio costituzionale di legalità. Il D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 di fatto rinvia, per il perfezionamento della fattispecie, alla Tabella 1 (prevista dalla L. n. 49 del 2006, art. 14), il cui elenco è aggiornato con decreto del
Ministero della Salute. Ne consegue che, per il principio di tassatività della nozione di stupefacente, non può essere ritenuta illecita una condotta che abbia ad oggetto sostanze non inserite nella tabella.
Il mancato inserimento in forma specifica dei cannabinoidi JVH 210 e AM 2201, di cui non si contesta il giudizio scientifico di nocività, non può che creare incertezze e confusione nei destinatari del precetto.
I Giudici del riesame non hanno specificato in base a quali elementi il cittadino, attraverso la formula residuale indicata nella tabella, sia in condizioni di conoscere l'illiceità di siffatti cannabinoidi. Ma a parte la potenziale conoscibilità, non è stata fornita la prova della consapevolezza dell'indagata in ordine alla illiceità della condotta posta in essere. Il Tribunale in proposito ha fatto ricorso a mere ed erronee presunzioni. In particolare non è dato comprendere il rapporto tra l'ipotizzata conoscenza della illiceità del cannabinoide JWH 108, oggetto di altro procedimento nel quale peraltro la ricorrente era stata mandata assolta, ed i cannabinoidi oggetto del presente procedimento. Contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale la precedente assoluzione dimostra la fondatezza della censura. Nè il Tribunale tiene conto che l'imputata non aveva alcuna conoscenza chimica e che si era premurata di essere preventivamente informata dai fornitori della conformità dei prodotti alla normativa vigente. Si è in presenza, quindi, di un errore di diritto che deve essere ritenuto inevitabile.
Con il secondo motivo denuncia la violazione di legge per erronea applicazione degli artt. 187 e ss. c.p.p. in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione ai capi 2, 3 e 4 della contestazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
2. È pacifico che la nozione di stupefacente abbia natura legale, nel senso che sono soggette alla normativa che ne vieta la circolazione solo le sostanze specificamente indicate nelle tabelle previste dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 14. "Il legislatore con il Testo Unico sugli stupefacenti non ha dato la nozione di sostanza stupefacente o psicotropa, ma ha considerato tali solo quelle inserite in apposite tabelle, ha cioè ribadito il criterio tabellare già utilizzato nella L. n. 685 del 1975. Il criterio tabellare è in linea con le varie convenzioni ed accordi internazionali In materia di stupefacenti, in base ai quali è considerata stupefacente qualsiasi sostanza di origine naturale o sintetica prevista da apposite tabelle. Pertanto ai fini dell'individuazione delle sostanze oggetto degli illeciti penali ed amministrativi previsti dai D.P.R. n. 309 del 1990 occorre avere riguardo esclusivamente alla previsione tabellare nel senso che si può ritenere stupefacente solo la sostanza inclusa nelle tabelle ministeriali mentre non può ritenersi tale qualsiasi altra sostanza non inclusa nelle tabelle indipendentemente dalla sua composizione chimica e dagli effetti farmacologici sulla salute umana. In tali termini si è già espressa sia la dottrina che la giurisprudenza di legittimità" (cfr. Cass. sez. 3 n. 7974 del 13.1.2011; Sez. Un. 24 giugno 1990, Kremi RV211073; Cass 13 maggio 1999 Trovato Rv 214204;
23 giugno 2003, Assan Osman Rv 226596).
Si è, però, rilevato che "la tabella 1 reca in calce un indice di classificazione tipologica di sostanze da considerarsi comprese nell'elenco della tabella, formate: da "Qualsiasi forma stereoisomera delle sostanze iscritte nella presente tabella, in tutti i casi in cui possono esistere, salvo che ne sia fatta espressa eccezione. Gli esteri e gli eteri delle sostanze iscritte nella presente tabella, a meno che essi non figurino in altre tabelle, compresi I sali dei suddetti isomeri, esteri ed eteri in tutti I casi in cui questi possono esistere". In siffatta categoria ricade senz'altro la 6MAM, tecnicamente definibile, oltre che come metabolita attivo della morfina, come un isomero (stessa composizione con diversa struttura chimica producente effetti fisici omologhi, sebbene diversi sul piano cronologico e su quello dell'efficacia drogante) dell'alcaloide morfina o - con ancora maggior precisione, come chiarito da questa S.C. (Cass. Sez. 3,13.1.2011 n. 7965, cit.)- un monoestere della morfina. Tale inequivoca derivazione della 6MAM dalla morfina (e, quindi, in origine dall'oppio) inscrive detta sostanza nell'area di rilevanza e specificità della sua peculiare natura stupefacente trasposta nella tabella 1 allegata al testo unico delle leggi sugli stupefacenti. Di tal che la riconosciuta natura stupefacente della 6MAM non elude il principio di tassatività della fattispecie Incriminatrice (D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73) e lascia impregiudicato il criterio di selettività tabellare, quale mezzo di riconoscimento della natura legale delle sostanze stupefacenti, stabilito da questa S.C. (Cass. sez.
6. n. 14431 dell'1.4.2011; Cass. S.U., 24.6.1998 n. 9973, Kremi, rv. 211073), anche di recente ribadito (Cass. Sez. 3, 13.1.2011 n. 7974, Ndreu, rv. 249113). Analogo discorso va fatto per i cannabinoidi JWH 210 e AM 2201, la cui natura di sostanze stupefacenti non è posta in discussione, riconducibili, come riconosce la stessa ricorrente, a quelle "analoghe per struttura ai derivati del 3-(1 naftoil)" di cui alla tabella. Tale riferimento specifico fa salvo il principio di legalità.
3. Quanto agli altri rilievi va ricordato, per quanto riguarda i limiti di sindacabilità in questa sede dei provvedimenti "de libertate", che, secondo giurisprudenza consolidata, la Corte di Cassazione non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, ne' di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato in relazione alle esigenze cautelari ed alla adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti di merito rientranti nel compito esclusivo del giudice che ha applicato la misura e del tribunale del riesame. Il controllo di legittimità è quindi circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verifica re, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Cass. sez. 6 n. 2146 del 25.5.1995). L'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 c.p.p. e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 c.p.p. è, quindi, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge od In mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. Il controllo di legittimità, in particolare, non riguarda ne' la ricostruzione dei fatti, ne' l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono consentite le censure, che pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. ex multis Cass. sez. 1 n. 1769 del 23.3.1995). Sicché, ove venga denunciato il vizio di motivazione in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, è demandato al giudice di merito "la valutazione del peso probatorio" degli stessi, mentre alla Corte di cassazione spetta solo il compito " ... di verificare ... se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravita del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica ed ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie" (Cass. sez. 4 n. 22500 del 3.5.2007).
3.1. Tanto premesso, il Tribunale ha innanzitutto rilevato, quanto alla consapevolezza, da parte della ricorrente, della natura stupefacente delle sostanze, in relazione ai capi 2 e 4, che dopo la notifica della prima ordinanza la OT era perfettamente a conoscenza che la detenzione di quelle sostanze era ritenuta illecita.
Quanto alle condotte poste in essere prima dell'applicazione della misura di cui all'ordinanza 6.2.2012, il Tribunale, facendo riferimento al procedimento n. 4116/10 RGNR e 69/11 RGT, pur dando atto che la sostanza oggetto di quel procedimento conteneva il principio attivo del cannabinoide sintetico "JWH 018" e che la OT era stata mandata assolta (essendo la detenzione della sostanza verosimilmente iniziata prima dell'inserimento di siffatto principio attivo nella Tabella 1, avvenuto con D.M. 16 giugno 2010 - pag. 4 ord.), ha inteso evidenziare che l'indagata avrebbe dovuto, con la normale diligenza, assumere ogni informazione sulle sostanze "analoghe per struttura ai derivati dal 3-1(1 nafotoil) Indole", cui erano riconducibili sia la sigla JWH 018 che le sigle JWH 210 e AM 2201.
Non si è quindi certamente in presenza di un errore di diritto inevitabile. Il Tribunale, infine, ha adeguatamente motivato in ordine alla sussistenza dei gravi Indizi di colpevolezza relativamente a tutti I capi di imputazione, sottolineando che la ricorrente aveva o posto in essere direttamente cessioni di sostanza stupefacente a persone di fiducia, che ne avevano fatto richiesta telefonica, oppure fornito un contributo causalmente rilevante, avendo messo in contatto I futuri acquirenti con il marito, fissando talvolta perfino ora e luogo dell'incontro (pag. 5 ord.). In ordine all'adeguatezza della misura di massimo rigore, a parte il fatto che con il ricorso non sono state sollevate specifiche censure in proposto, dagli atti risulta che la ricorrente è stata posta agli arresti domiciliari in data 26.9.2012.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2013.
Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2013