Articolo 673 del Codice civile
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19 aprile 1942
Art. 673.

(Perimento della cosa legata. Impossibilita' della prestazione).

Il legato non ha effetto se la cosa legata e' interamente perita durante la vita del testatore.

L'obbligazione dell'onerato si estingue se, dopo la morte del testatore, la prestazione e' divenuta impossibile per causa a lui non imputabile.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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