Sentenza 23 aprile 1999
Massime • 1
Il principio per cui l'interpretazione della domanda si risolve in un giudizio di fatto riservato al giudice di merito comporta che il ricorso per cassazione in cui, senza prospettare vizi motivazionali, si deduca che il giudice di merito sarebbe incorso in erronea operazione ermeneutica, soggiace alla sanzione di inammissibilità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/04/1999, n. 4064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4064 |
| Data del deposito : | 23 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Romano PANZILERI Presidente
Dott. Giuseppe CELLERINO Consigliere
Dott. Antonio LAMORGESE Cons. Relatore
Dott. Paolo STILE Consigliere
Dott. Grazia CATALDI Consigliere
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LL CC AR e MA RI ES ved. LO MA, LO MA IA IS, LO MA GI, LO MA TR, quali eredi di IO LO MA, tutti elettivamente domiciliati in Roma, via Velletri n. 35, presso l'avv. Marsilio Casale, che li rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
SIAE - Società Italiana degli Autori ed Editori - in persona del presidente e legale rappresentante dott. Luciano Villevieille Bideri, elettivamente domiciliata in Roma, viale della Letteratura n. 30, presso l'avv. Valter ARtti, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
e contro
CA CO e CA RD
- intimati -
avverso la sentenza n. 16501 del Tribunale di Roma un data 15 dicembre 1995, depositata il 18 novembre 1996 (R.G. n. 8166/91). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17 novembre 1998 dal Relatore Cons. Antonio Lamorgese;
Uditi gli avv.ti Marsilio Casale e Valter ARtti;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonino Leo, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 15 dicembre 1995/18 novembre 1996 il Tribunale di Roma ha rigettato l'appello proposto dal dott. AR LL RO e dal dott. IO SI EL nei confronti della SIAE, di cui erano dipendenti, e dei sigg.ri AN LC e RD EC, avverso la decisione in data 16 febbraio 1990 del Pretore della stessa sede. Il primo giudice, riunite le cause promosse dai due attori, aveva respinto le domande come rispettivamente avanzate, tendenti ad ottenere, per il LL RO, il riconoscimento del diritto alla superiore qualifica di titolare di filiale con decorrenza 1^ maggio 1982 e la condanna della SIAE al pagamento delle relative differenze di stipendi e di ogni altro emolumento nonché al risarcimento del danno conseguente alla mancata iscrizione all'INPDAI, e per l'SI EL, il ripristino della graduatoria preesistente al concorso per promozioni bandito dalla società il 24 luglio 1978, poi annullato, e il riconoscimento del grado quarto della categoria direttiva dal 1^ gennaio 1979 e della qualifica di dirigente dal 1^ maggio 1982, con la condanna della società al pagamento della somma determinata in almeno lire 100.000.000 per differenze retributive, compensi e indennità, e per il diverso e minore trattamento pensionistico.
Il Tribunale ha innanzitutto evidenziato che la società appellata aveva proceduto alla riorganizzazione della propria struttura periferica, inizialmente basata su sedi ed agenzie, suddividendola in sedi e filiali ed istituendo ai fini delle promozioni per la categoria dei direttivi, in luogo del ruolo "agenzie", un ruolo "filiali" articolato su quattro gradi, le cui posizioni lavorative erano state coperte con i vincitori del concorso speciale espletato a venticinque posti di grado quarto, venti di grado quinto e quindici di grado sesto. Ha quindi ritenuto che al dott. LL RO e al dott. SI EL, assegnati, in base ai risultati di detto concorso, l'uno ad un posto di grado quarto e l'altro di grado quinto, con immissione nel ruolo e svolgimento delle relative mansioni, non poteva, una volta annullato il concorso, essere riconosciuta la qualifica di dirigenti a decorrere dal 1^ maggio 1982, e che neppure poteva essere .accolta la richiesta da essi avanzata del ripristino della graduatoria preesistente all'espletamento del suindicato concorso con le relative conseguenze, in quanto si doveva tenere conto degli effetti prodottisi tra i dipendenti SIAE dallo svolgimento delle mansioni proprie del titolare di filiale e del diverso sistema di promozioni, per anzianità nel ruolo "agenzie" e a scelta per il ruolo "filiali". Il Tribunale ha inoltre osservato che anche se le promozioni fossero state effettuate in base alla graduatoria degli agenti al 31 dicembre 1978, i due dipendenti non avrebbero potuto conseguire alcun utile risultato, in quanto per la loro posizione in quella graduatoria sarebbero stati promossi alla qualifica domandata con la stessa decorrenza, data la richiesta anzianità nel grado per ottenere l'avanzamento. Il giudice del gravame ha infine disatteso la domanda di risarcimento danni, in quanto immotivata, non documentata e neppure determinata nell'ammontare.
Per la cassazione di questa sentenza ricorrono il dott. AR LL RO e i sigg.ri RI ES Marsella ved. SI EL e RI IS, GI e TR SI EL, quali eredi del dott. IO SI EL.
Resiste con controricorso la SIAE.
MOTIVI LL DECISIONE
In tutti e i due motivi di ricorso, i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 96 disp. att. cod. civ., 41 Cost. e 2043 cod. civ. e vizi di motivazione. Con il primo si censura la sentenza impugnata per il mancato accoglimento delle doglianze di cui ai nn. 1 e 2 dell'atto di appello, "riproposti quali specifici motivi di ricorso per cassazione".
Questa prima censura è inammissibile, poiché i ricorrenti nel richiedere la cassazione della sentenza del Tribunale fanno riferimento in via esclusiva a vizi attinenti alla decisione di primo grado, senza specificare quali gli errori di attività o di giudizio in cui sarebbe incorso il Tribunale con la pronuncia qui impugnata, a cui addebitano soltanto il mancato accoglimento dei motivi di appello proposti. Per costante giurisprudenza di questa Corte (v. per tutte Cass. 20 aprile 1998 n. 4013) il requisito della specificità, completezza e riferibilità dei motivi alla decisione impugnata, richiesto dall'art. 366 cod. proc. civ. a pena di inammissibilità, non è rispettato quando il ricorso per cassazione è basato sul richiamo di motivi di appello, procedimento che non risponde al concetto stesso di motivo di impugnazione, particolarmente con riferimento ad un'impugnazione di ambito limitato, e che comporta la non chiara indicazione della critica che si intende muovere ad una parte ben identificabile del giudizio espresso in sentenza. Deve ancora aggiungersi che non può evidentemente assolvere alla funzione di chiarimento delle censure mosse alla sentenza impugnata una affermazione apodittica di erroneità della decisione basata soltanto sul mancato accoglimento dei motivi di gravame, dovendo il ricorrente porre la Suprema Corte in grado di orientarsi tra le argomentazioni in base alle quali si ritiene di censurare la pronuncia impugnata (Cass. 21 agosto 1997 n. 7851). Nel secondo motivo i ricorrenti deducono:
a) che in base ai regolamenti della medesima società vi era identità delle funzioni delle filiali SIAE, senza alcuna distinzione di importanza fra le varie sedi, mentre il giudice del gravame ha negato la identità delle mansioni di tutti i titolari delle filiali e conseguentemente, la necessità di inserire tutti allo stesso livello;
b) che contrariamente a quanto affermato in sentenza era pacifica in atti la identità di importanza e compiti delle filiali e delle mansioni svolte dai rispettivi titolari, per cui errata è la decisione fondata sulla ritenuta contestazione di tale circostanza:
c) che il Tribunale non aveva tenuto in alcun conto la motivazione del decreto del Presidente della Repubblica in data 18 marzo 1985, di annullamento del concorso speciale indetto dalla
S.I.A.E., ove si era affermato che un concorso unico con una prova di esame indifferenziata poteva essere previsto per posti di eguale importanza ma non per posti di grado diverso;
da questa motivazione, ad avviso dei ricorrenti, derivava che tutti i concorrenti che avevano superato la prova avrebbero dovuto essere collocati allo stesso livello, e la illegittimità di una diversa collocazione;
d) che le domande proposte di riconoscimento di quanto ad essi spettante, salvi gli effetti dell'espletamento delle mansioni attribuite a seguito del concorso annullato, non erano state esattamente interpretate dal Tribunale, il quale aveva invece affermato che i ricorrenti avevano invocato il ripristino della vecchia graduatoria, senza tenere conto del fatto che i vincitori del concorso poi annullato, avevano di fatto svolto le mansioni di titolare di filiale;
e) che ai fini del risarcimento derivante dal comportamento illecito della società resistente, consistito nell'avere bandito e proceduto all'espletamento di un concorso illegittimo, irrilevanti erano la posizione acquisita dagli altri concorrenti e la nuova graduatoria;
f) che inesattamente la sentenza impugnata aveva affermato la insussistenza di un danno risarcibile, avendo ritenuto, malgrado la mancanza di qualsiasi prova in proposito, che i ricorrenti avevano ottenuto l'avanzamento dopo la nuova graduatoria negli stessi tempi in cui l'avrebbero conseguito secondo la graduatoria precedente e che le promozioni dei dirigenti S.I.A.E. avvenivano a scelta e non per anzianità; mentre, invece, essi, avendo le promozioni a scelta seguito sempre il ruolo di anzianità senza scavalcamenti, sarebbero stati promossi con precedenza rispetto agli altri titolari di filiale che, collocati in posizione successiva nell'originaria graduatoria, si erano trovati poi più avanti nel ruolo dopo l'annullamento del concorso.
La censura è infondata in relazione a tutti i profili nei quali si articola.
Relativamente alle doglianze sub a) e b), che possono essere congiuntamente trattate data la connessione fra le argomentazioni addotte, in effetti, come risulta dalle esplicite dichiarazioni contenute nel controricorso e dalla memoria difensiva in appello della società resistente, questa aveva concordato in modo espresso sulla "sostanziale identità delle mansioni svolte da tutti i titolari delle filiali". Erroneamente quindi la sentenza impugnata afferma che di tale circostanza, contestata dalla controparte, i ricorrenti si erano limitati ad una mera allegazione, ritenendola pacifica in atti. I fatti allegati da una parte, osserva la Corte, possono ritenersi incontroversi ed essere posti a base della decisione ancorché non provati, quando siano stati ammessi esplicitamente dalla controparte, ovvero questa, senza contestarli in modo specifico, abbia impostato il proprio sistema difensivo su circostanze ed argomenti logicamente incompatibili con il loro disconoscimento (Cass. 18 luglio 1997 n. 6623, Cass. 1^ agosto 1994 n. 7156). Ma l'errore sul punto denunciato dai ricorrenti non ha alcuna influenza, poiché il giudice di appello ha evidenziato che l'espletamento di identiche mansioni era indipendente dai gradi nei quali si articolava la progressione in carriera dei titolari delle filiali (dall'iniziale grado sesto al terzo), "distinzione che corrisponde ad una diversa qualità nell'espletamento delle mansioni richiesta ai singoli soggetti, sia sotto il profilo dei requisiti personali di maggiore professionalità, diligenza, spirito di iniziativa, che comportano maggiori profitti per la società, sia di rapporto fiduciario con i vertici societari, legato a migliori capacità organizzative, e di utilizzazione delle risorse sia del personale che dei mezzi".
Il profilo di censura sub c) è inammissibile, non risultando che gli elementi tralasciati dal giudice del merito avrebbero potuto portare, così come richiede la costante giurisprudenza di questa Corte ai fini della decisività della censura (v. per tutte Cass. 18 dicembre 1997 n. 12833), ad una decisione diversa da quella adottata. Va infatti rilevato che i ricorrenti, nell'affermare che essi e gli altri vincitori del concorso speciale innanzi citato dovevano essere collocati nello stesso livello a seguito dell'annullamento del concorso - annullamento disposto perché era stata espletata una prova di esame unica per posti di grado diverso - e che da questa considerazione il Tribunale avrebbe dovuto far discendere la fondatezza della loro domanda, si limitano ad opporre una loro valutazione delle ragioni del provvedimento di annullamento, senza evidenziare come l'esame di detto provvedimento avrebbe giustificato una decisione diversa. Posto che per l'annullamento del concorso veniva meno anche la relativa graduatoria e non poteva permanere in capo ai concorrenti il beneficio derivante dalla posizione acquisita in essa, e che, come è pacifico in atti, il diritto alla qualifica di titolari di filiali era stato acquisito dai ricorrenti per l'espletamento delle relative funzioni, ai sensi dell'art. 2103 cod. civ., dal l'annullamento del concorso non poteva evidentemente derivare l'effetto voluto dai ricorrenti, della collocazione cioè nell'ambito dello stesso grado della qualifica dei titolari di filiale.
Neppure può essere accolta la doglianza sub d), in quanto con essa i ricorrenti si limitano ad una mera asserzione in ordine alla sussistenza di un difetto di interpretazione della domanda senza specificare quali gli errori in cui il Tribunale sarebbe incorso nel procedere alla sua valutazione. Questa Corte ha infatti già avuto occasione di affermare che l'interpretazione della domanda si risolve in un giudizio di fatto riservato al giudice di merito e che tale principio comporta l'inammissibilità del ricorso per cassazione in cui, senza prospettare vizi motivazionali, si censuri l'errore che sarebbe stato compiuto dal medesimo giudice in tale operazione ermeneutica (Cass. 2 maggio 1997 n. 3782). Relativamente alla censura sub e), con essa si prospetta una nuova voce di danno, non trattata nella sentenza impugnata e di cui i ricorrenti non hanno lamentato l'omessa pronuncia. Si tratta quindi di domanda proposta per la prima volta nel giudizio di legittimità e che è perciò inammissibile (Cass. 19 settembre 1995 n. 9878). Deve, infine, essere disatteso anche il profilo di censura dedotto sotto la lettera f) . Oltre all'errore di fondo che è alla base pure di questa doglianza, cioè l'applicazione della precedente graduatoria degli agenti, esclusa dal Tribunale che invece ha ritenuto come ai fini della progressione in carriera dei titolari di filiali si dovesse attribuire rilievo soltanto alle posizioni da essi conseguite per le mansioni effettivamente espletate ex art. 2103 cod. civ., i ricorrenti non hanno giustificato una ragione di danno diversa da quella della comparazione con gli altri dipendenti da cui sarebbero stati scavalcati (EC e LC) nella promozione al livello dirigenziale, atteso che la SIAE anche nelle promozioni a scelta - procedimento seguito, come è pacifico in atti, per la promozione dei titolari di filiale dopo il nuovo assetto organizzativo - aveva sempre seguito il ruolo.
La doglianza già presuppone un accertamento di fatto, quello cioè che la società resistente nelle promozioni dei dirigenti aveva sempre seguito il ruolo, come tale riservato al giudice di merito, e che invece i ricorrenti demandano inammissibilmente al giudice di legittimità.
Ma, accertato con statuizione non sottoposta a censura, che l'unico requisito oggettivo che la società era tenuta ad osservare per la promozione a scelta dei titolari delle filiali, era l'anzianità nel grado di partenza di tale posizione lavorativa (v. pagg. 8 e 9 della sentenza impugnata), i ricorrenti avrebbero potuto utilmente dolersi di non essere scrutinati come dirigenti alla data da essi indicata (1^ maggio 1982) e di essere stati scavalcati nella promozione da altri candidati, solo se avessero dimostrato che avevano raggiunto a quella data il requisito di anzianità richiesto e che la società, in violazione dei criteri di correttezza e buona fede, avesse preferito ad essi richiedenti altri candidati in base ad una non corretta attribuzione di punteggi discrezionali. Nessuna deduzione in proposito i ricorrenti hanno svolto, insistendo soltanto, come si è ripetutamente evidenziato, nella applicazione della graduatoria degli ex agenti.
Il ricorso va dunque rigettato.
Ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti, per intero, le spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
la Corte rigetta il ricorso e compensa integralmente fra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 17 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 23 aprile 1999