CASS
Sentenza 9 maggio 2022
Sentenza 9 maggio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 09/05/2022, n. 14522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14522 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2022 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: OI RO TO, rappresentato e difeso per procura alle liti a margine del ricorso dagli Avvocati Giovanbattista Ferriolo e Ferdinando Emilio Abbate, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, via Golametto n. 4. Ricorrente contro Ministero della Giustizia. Intimato avverso il decreto n. 69 della Corte di appello di Perugia„ depositato il 24. 1. 2019. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20. 1. 2022 dal consigliere relatore dott. ARio BE;
udite le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Fulvio Troncone, che ha chiesto l'accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbito il secondo. Civile Sent. Sez. 2 Num. 14522 Anno 2022 Presidente: MANNA FELICE Relatore: BERTUZZI MARIO Data pubblicazione: 09/05/2022 R.G. N. 9675/2019. Fatti di causa Con decreto n. 39 del 24. 1. 2019 la Corte di appello di Perugia rigettò l'opposizione proposta da OI RO TO avverso il provvedimento del consigliere designato che, nel condannare il Ministero della Giustizia al pagamento della somma di euro 1600,00 ai sensi della legge n. 89 del 2001, aveva liquidato in suo favore la somma di euro 225,00 a titolo di spese processuali, e l'aveva condannata al pagamento delle spese del giudizio di opposizione. Per la cassazione di questa decisione, con atto notificato il 22. 3. 2019, ha proposto ricorso OI RO TO, affidandosi a due motivi. Il Ministero della Giustizia non ha svolto attività difensiva. Parte ricorrente ha depositato memoria. Con ordinanza del 28. 11. 2019 la causa, trattata in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380 bis 1 cod. proc. civ., è stata rimessa alla pubblica udienza. Ragioni della decisione Il primo motivo del ricorso, che denunzia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 91 cod. proc. civ., dell'art. 2233 cod. civ. e del d.m. n. 55 del 2014, censura il provvedimento impugnato censura il provvedimento impugnato per avere confermato la liquidazione delle spese secondo i parametri previsti per i procedimenti di ingiunzione, laddove avrebbe dovuto applicare quelli in materia di procedimenti di natura contenziosa, e per avere calcolato i compensi legali e per avere calcolato i compensi legali nell'ammontare di euro 225,00, che è importo non consono al decoro professionale e del tutto inadeguato in rapporto all'impegno richiesto dalla procedura. Il motivo è infondato. Questa Corte ha già precisato, adottando una conclusione che si condivide, che, in tema di giudizio di equa riparazione per irragionevole durata del processo, la liquidazione delle spese della fase destinata a svolgersi dinanzi al consigliere designato deve avvenire sulla base della tabella n. 8, rubricata "procedimenti monitori", allegata al d.m. n. 55 del 2014, per quanto si sia al cospetto di un procedimento monitorio destinato a celebrarsi dinanzi alla Corte d'appello, con caratteri di "atipicità" rispetto a quello di cui agli artt. 633 R.G. N. 9675/2019. e ss. c.p.c., rilevando, ai fini dell'applicazione di tale tabella, oltre che l'identica veste formale - decreto - del provvedimento conclusivo della prima fase di entrambi i procedimenti, anche l'iniziale assenza di contraddittorio e la differita operatività della regola cardine "audiatur et altera pars", che appieno accomunano il primo sviluppo del procedimento "ex lege" TO e l'ordinario procedimento d'ingiunzione ( Cass. n. 16512 del 2020 ). Le diverse decisioni di questa Corte citate nel ricorso, che, sottolineando il carattere contenzioso del procedimento, dichiaravano nella specie applicabile la tabella n. 12 del d.m. n. 55 del 2014 sui giudizi ordinari dinanzi alla corte di appello, non appaiono d'altra parte pertinenti. In alcuni casi infatti tali pronunce risultano emesse con riferimento al procedimento per l'equa riparazione come delineato originariamente dalla legge n. 89 del 2001, che lo prevedeva in un'unica fase contenziosa dinanzi alla Corte di appello, prima quindi della riforma introdotta dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con legge n. 134 del 2012, che ha invece previsto una fase monitoria dinanzi al presidente della Corte o ad un giudice da lui designato, che senza contraddittorio provvede sulla domanda e, se l'accoglie in tutto o in parte, emette l'ingiunzione a carico Ministero competente ed un giudizio successivo, del tutto eventuale, dinanzi alla Corte a seguito dell'opposizione di una delle parti al provvedimento del giudice designato ( così le ordinanze n. 6015 del 2019 e n. 8818 del 2018 ). In altri casi tali pronunciamenti hanno invece avuto riguardo al giudizio di opposizione al provvedimento del giudice designato ( così la sentenza n. 23187 del 2016 ). In entrambi i casi è evidente la non attinenza di tali precedenti alla questione posta dal motivo, che riguarda esclusivamente il criterio di determinazione delle spese legali nella fase monitoria, nel caso in cui il ricorso sia accolto in tutto o in parte. Tale questione, come detto, va risolta applicando per analogia la tabella n. 8 allegata al d.m. n. 55 del 2014, rubricata " procedimenti monitori ", condividendo tale fase la sostanziale natura e struttura del procedimento ordinario di ingiunzione, nei cui confronti presenta sì alcune particolarità, prima fra tutte il fatto che si svolga dinanzi alla corte di appello, sia pure dinanzi ad un organo monocratico, e non dinanzi al Tribunale, nel cui ambito R.G. N. 9675/2019. è inserita la tabella 8. Si tratta tuttavia di particolarità tali da non poter giustificare il ricorso ad altra tabella, ma che possono ben essere tenute in conto dal giudice nell'ambito della discrezionalità che la legge gli riconosce nella determinazione dell'ammontare delle spese. In particolare del tutto inadatto appare il richiamo alla tabella n. 12, che si occupa dei procedimenti dinanzi alla corte di appello, le cui stesse voci che la compongono presuppongono necessariamente un procedimento di natura contenziosa, che, nell'ambito dei giudizi disciplinati dalla legge n. 89 del 2001, può agevolmente rinvenirsi nel procedimento di opposizione al provvedimento del giudice designato, che si svolge in contraddittorio tra le parti, ma non con riguardo alla fase precedente, che ha struttura monitoria. Il motivo va pertanto respinto, anche sotto il profilo della denunziata violazione dell'art. 2233 cod. civ., risultando la somma liquidata conforme alla tabella applicata, atteso che la riduzione del valore medio è avvenuta entro il limite del 50% consentito dall'art. 12 del d.m. n. 55 del 2014. Il secondo motivo di ricorso denunzia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 10, 14 e 91 cod. proc. civ. e del d.m. n. 55 del 2014, lamentando che la Corte di appello abbia liquidato le spese del giudizio di opposizione in euro 1.198,50 applicando lo scaglione errato, senza tenere conto che, investendo l'opposizione la sola statuizione delle spese, il valore della controversia doveva essere individuato nella somma richiesta dalla parte a tale titolo, pari a euro 510,00 e non in quella diversa richiesta a titolo di indennizzo. Il motivo è fondato. Poiché l'opposizione investiva solo la statuizione delle spese, il valore della controversia andava individuato nella somma richiesta dalla parte opponente a tale titolo, indicata nello stesso decreto in euro 510,00, mentre la Corte di appello ha erroneamente applicato lo scaglione superiore, tenendo evidentemente conto della somma liquidata a titolo di equa riparazione, come emerge dalla circostanza che ha dichiarato di ridurre il compenso per la fase istruttoria del 70% e per la per le altre fasi del 50%. La statuizione sulle spese del giudizio di opposizione va pertanto cassata e, sussistendone le condizioni, la causa va decisa nel merito, condannando il R.G. N. 9675/2019. La statuizione sulle spese del giudizio di opposizione va pertanto cassata e, sussistendone le condizioni, la causa va decisa nel merito, condannando il ricorrente OI, per le spese del giudizio di opposizione, al pagamento della somma di euro 450,00 in favore del Ministero della Giustizia. In considerazione del solo parziale accoglimento del ricorso, le spese del presente giudizio della parte ricorrente si dichiarano non ripetibili.
P.Q. M
. accoglie il secondo motivo di ricorso e rigetta il primo;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, condanna il ricorrente al pagamento della somma di euro 450,00 in favore del Ministero della Giustizia per le spese del giudizio di opposizione dinanzi alla Corte di appello;
dichiara non ripetibili le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 gennaio 2022. Il Consi,liere estensore Il AR o BE LI a °o Goglimay- NERI DEPOSITATO IN C
udite le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Fulvio Troncone, che ha chiesto l'accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbito il secondo. Civile Sent. Sez. 2 Num. 14522 Anno 2022 Presidente: MANNA FELICE Relatore: BERTUZZI MARIO Data pubblicazione: 09/05/2022 R.G. N. 9675/2019. Fatti di causa Con decreto n. 39 del 24. 1. 2019 la Corte di appello di Perugia rigettò l'opposizione proposta da OI RO TO avverso il provvedimento del consigliere designato che, nel condannare il Ministero della Giustizia al pagamento della somma di euro 1600,00 ai sensi della legge n. 89 del 2001, aveva liquidato in suo favore la somma di euro 225,00 a titolo di spese processuali, e l'aveva condannata al pagamento delle spese del giudizio di opposizione. Per la cassazione di questa decisione, con atto notificato il 22. 3. 2019, ha proposto ricorso OI RO TO, affidandosi a due motivi. Il Ministero della Giustizia non ha svolto attività difensiva. Parte ricorrente ha depositato memoria. Con ordinanza del 28. 11. 2019 la causa, trattata in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380 bis 1 cod. proc. civ., è stata rimessa alla pubblica udienza. Ragioni della decisione Il primo motivo del ricorso, che denunzia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 91 cod. proc. civ., dell'art. 2233 cod. civ. e del d.m. n. 55 del 2014, censura il provvedimento impugnato censura il provvedimento impugnato per avere confermato la liquidazione delle spese secondo i parametri previsti per i procedimenti di ingiunzione, laddove avrebbe dovuto applicare quelli in materia di procedimenti di natura contenziosa, e per avere calcolato i compensi legali e per avere calcolato i compensi legali nell'ammontare di euro 225,00, che è importo non consono al decoro professionale e del tutto inadeguato in rapporto all'impegno richiesto dalla procedura. Il motivo è infondato. Questa Corte ha già precisato, adottando una conclusione che si condivide, che, in tema di giudizio di equa riparazione per irragionevole durata del processo, la liquidazione delle spese della fase destinata a svolgersi dinanzi al consigliere designato deve avvenire sulla base della tabella n. 8, rubricata "procedimenti monitori", allegata al d.m. n. 55 del 2014, per quanto si sia al cospetto di un procedimento monitorio destinato a celebrarsi dinanzi alla Corte d'appello, con caratteri di "atipicità" rispetto a quello di cui agli artt. 633 R.G. N. 9675/2019. e ss. c.p.c., rilevando, ai fini dell'applicazione di tale tabella, oltre che l'identica veste formale - decreto - del provvedimento conclusivo della prima fase di entrambi i procedimenti, anche l'iniziale assenza di contraddittorio e la differita operatività della regola cardine "audiatur et altera pars", che appieno accomunano il primo sviluppo del procedimento "ex lege" TO e l'ordinario procedimento d'ingiunzione ( Cass. n. 16512 del 2020 ). Le diverse decisioni di questa Corte citate nel ricorso, che, sottolineando il carattere contenzioso del procedimento, dichiaravano nella specie applicabile la tabella n. 12 del d.m. n. 55 del 2014 sui giudizi ordinari dinanzi alla corte di appello, non appaiono d'altra parte pertinenti. In alcuni casi infatti tali pronunce risultano emesse con riferimento al procedimento per l'equa riparazione come delineato originariamente dalla legge n. 89 del 2001, che lo prevedeva in un'unica fase contenziosa dinanzi alla Corte di appello, prima quindi della riforma introdotta dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con legge n. 134 del 2012, che ha invece previsto una fase monitoria dinanzi al presidente della Corte o ad un giudice da lui designato, che senza contraddittorio provvede sulla domanda e, se l'accoglie in tutto o in parte, emette l'ingiunzione a carico Ministero competente ed un giudizio successivo, del tutto eventuale, dinanzi alla Corte a seguito dell'opposizione di una delle parti al provvedimento del giudice designato ( così le ordinanze n. 6015 del 2019 e n. 8818 del 2018 ). In altri casi tali pronunciamenti hanno invece avuto riguardo al giudizio di opposizione al provvedimento del giudice designato ( così la sentenza n. 23187 del 2016 ). In entrambi i casi è evidente la non attinenza di tali precedenti alla questione posta dal motivo, che riguarda esclusivamente il criterio di determinazione delle spese legali nella fase monitoria, nel caso in cui il ricorso sia accolto in tutto o in parte. Tale questione, come detto, va risolta applicando per analogia la tabella n. 8 allegata al d.m. n. 55 del 2014, rubricata " procedimenti monitori ", condividendo tale fase la sostanziale natura e struttura del procedimento ordinario di ingiunzione, nei cui confronti presenta sì alcune particolarità, prima fra tutte il fatto che si svolga dinanzi alla corte di appello, sia pure dinanzi ad un organo monocratico, e non dinanzi al Tribunale, nel cui ambito R.G. N. 9675/2019. è inserita la tabella 8. Si tratta tuttavia di particolarità tali da non poter giustificare il ricorso ad altra tabella, ma che possono ben essere tenute in conto dal giudice nell'ambito della discrezionalità che la legge gli riconosce nella determinazione dell'ammontare delle spese. In particolare del tutto inadatto appare il richiamo alla tabella n. 12, che si occupa dei procedimenti dinanzi alla corte di appello, le cui stesse voci che la compongono presuppongono necessariamente un procedimento di natura contenziosa, che, nell'ambito dei giudizi disciplinati dalla legge n. 89 del 2001, può agevolmente rinvenirsi nel procedimento di opposizione al provvedimento del giudice designato, che si svolge in contraddittorio tra le parti, ma non con riguardo alla fase precedente, che ha struttura monitoria. Il motivo va pertanto respinto, anche sotto il profilo della denunziata violazione dell'art. 2233 cod. civ., risultando la somma liquidata conforme alla tabella applicata, atteso che la riduzione del valore medio è avvenuta entro il limite del 50% consentito dall'art. 12 del d.m. n. 55 del 2014. Il secondo motivo di ricorso denunzia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 10, 14 e 91 cod. proc. civ. e del d.m. n. 55 del 2014, lamentando che la Corte di appello abbia liquidato le spese del giudizio di opposizione in euro 1.198,50 applicando lo scaglione errato, senza tenere conto che, investendo l'opposizione la sola statuizione delle spese, il valore della controversia doveva essere individuato nella somma richiesta dalla parte a tale titolo, pari a euro 510,00 e non in quella diversa richiesta a titolo di indennizzo. Il motivo è fondato. Poiché l'opposizione investiva solo la statuizione delle spese, il valore della controversia andava individuato nella somma richiesta dalla parte opponente a tale titolo, indicata nello stesso decreto in euro 510,00, mentre la Corte di appello ha erroneamente applicato lo scaglione superiore, tenendo evidentemente conto della somma liquidata a titolo di equa riparazione, come emerge dalla circostanza che ha dichiarato di ridurre il compenso per la fase istruttoria del 70% e per la per le altre fasi del 50%. La statuizione sulle spese del giudizio di opposizione va pertanto cassata e, sussistendone le condizioni, la causa va decisa nel merito, condannando il R.G. N. 9675/2019. La statuizione sulle spese del giudizio di opposizione va pertanto cassata e, sussistendone le condizioni, la causa va decisa nel merito, condannando il ricorrente OI, per le spese del giudizio di opposizione, al pagamento della somma di euro 450,00 in favore del Ministero della Giustizia. In considerazione del solo parziale accoglimento del ricorso, le spese del presente giudizio della parte ricorrente si dichiarano non ripetibili.
P.Q. M
. accoglie il secondo motivo di ricorso e rigetta il primo;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, condanna il ricorrente al pagamento della somma di euro 450,00 in favore del Ministero della Giustizia per le spese del giudizio di opposizione dinanzi alla Corte di appello;
dichiara non ripetibili le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 gennaio 2022. Il Consi,liere estensore Il AR o BE LI a °o Goglimay- NERI DEPOSITATO IN C