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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/02/2025, n. 3052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3052 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 49480/2021
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
Il Giudice, in persona del dr. Tommaso MARTUCCI, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 49480/2021 del Ruolo Generale degli Affari
Civili, posto in deliberazione all'udienza del 5/12/2024 e promosso da:
, C.F. , nato a [...] l'[...], ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliato in Roma, Circonvallazione
Clodia n. 86, presso lo Studio dell'Avv. Giovanni Crostelli, C.F. , che lo C.F._2 rappresenta e difende giusta procura depositata telematicamente ed allegata all'atto di citazione
OPPONENTE contro
(già con sede legale in Milano, Via Caldera n. 21, Controparte_1 CP_1
P.Iva n. , C.F. e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. , P.IVA_1 P.IVA_2
Banca iscritta all'Albo delle Banche, appartenente al Gruppo Bancario
[...]
, in persona dei legali rappresentanti Procuratori speciali e Controparte_2 Parte_2
(in forza di verbale consiglio di amministrazione del 11/12/2020), Parte_3
rappresentata e difesa giusta procura speciale rilasciata su foglio separato sottoscritto digitalmente, che si allega al presente atto, dall'Avv. Antonio Labate, (C.F.
), del Foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso il medesimo C.F._3
Avvocato con studio in Roma, Viale Giuseppe Mazzini n. 11
OPPOSTA
OGGETTO: mutuo – opposizione al decreto ingiuntivo n. 10089/2021
CONCLUSIONI:
1 per l'opponente: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, in accoglimento della presente domanda in opposizione, revocare il Decreto ingiuntivo per le motivazioni di cui in narrativa, e comunque, in ogni caso, all'esito della presentazione della Istanza di cui in premessa, in riferimento alla prevista sospensione delle procedure in atto nei confronti del ricorrente;
in subordine, dichiarare l'opponente tenuto al pagamento di quanto effettivamente dovuto e risultante dall'espletamento di eventuale CTU. Con il favore dei compensi e delle spese di lite”
per l'opposta: “Voglia L'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
1. in via preliminare concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 10089/2021
(R.G. n. 30563/2021) emesso dal Tribunale di Roma in data 26.05.2021, per tutti i motivi sopra esposti;
2. nel merito: rigettare tutte le domande ex adverso formulate in quanto infondate in fatto e in diritto nonché del tutto prive di riscontro probatorio, e, per l'effetto, confermare l'opposto decreto ingiuntivo per tutti i motivi sopra esposti;
3. nel merito ed in via subordinata: nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertare e dichiarare risolto il contratto di finanziamento n. 18800247 e, per l'effetto, condannare il Sig. al pagamento, in favore di in Parte_1 Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, della somma di € 17.848,85, ovvero condannare lo stesso al pagamento della diversa somma, maggiore e/o minore, che ad istruttoria completata verrà ritenuta di giustizia.
Il tutto con vittoria di spese e compensi ai sensi del D.M. 55/2014, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge.”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. In data 26/5/2021 il Tribunale Ordinario di Roma, su ricorso della in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, quale procuratrice della emetteva il Parte_4
decreto ingiuntivo n. 10089/2021, N.R.G. 30563/2021, con cui ingiungeva a Parte_1
il pagamento in favore della ricorrente della somma di 17.848,85, oltre agli interessi ed alle spese del procedimento, a titolo di corrispettivo del contratto di finanziamento n. 18800247 stipulato in data 27/2/2018 tra la e Controparte_1 Parte_1
2. Con atto di citazione notificato il 13/7/2021 conveniva in giudizio avanti Parte_1 all'intestato Tribunale la in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_4
proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 10089/2021, N.R.G. 30563/2021, emesso dal
Tribunale Ordinario di Roma il 26/5/2021, chiedendone la revoca, vinte le spese di lite.
L'opponente contestava il quantum debeatur dell'avversa pretesa, deducendo che tra le parti erano intercorse trattative per la determinazione del credito della mutuante ed annunziava l'intenzione di proporre istanza di avvio della procedura da sovraindebitamento, che avrebbe determinato la sospensione delle procedure esecutive intraprese in suo danno.
2 3. Con comparsa del 14/9/2021 si costituiva in giudizio la in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, chiedendo il rigetto dell'opposizione, ritenendola infondata in fatto e in diritto, con vittoria delle spese di lite.
L'opposta rappresentava preliminarmente che, con contratto stipulato il 22/5/2021, la Pt_4
le aveva ritrasferito il credito controverso e, nel merito, contestava le avverse deduzioni, che
[...]
riteneva inidonee a paralizzare la sua pretesa creditoria.
4. Esperiti gli incombenti preliminari, concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto ed intervenuto lo scambio delle memorie ex art. 183, co. VI c.p.c., il giudice fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 5/12/2024, sostituita dal deposito di note scritte, al cui esito, sulle conclusioni rassegnate, tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini per le memorie conclusive.
***
5. Con il motivo sostanzialmente unico di opposizione contesta il credito Parte_1
azionato in sede monitoria dalla quale procuratrice della Controparte_1 Parte_4
eccependone la mancanza di liquidità e certezza.
L'opposizione è infondata.
Per costante giurisprudenza, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, teso ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere e non se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge, pertanto l'eventuale carenza dei requisiti probatori per la concessione del provvedimento monitorio può rilevare solo ai fini del regolamento delle spese processuali e la sentenza non può essere impugnata solo per accertare la sussistenza o meno delle originarie condizioni di emissione del decreto, se non sia accompagnata da una censura in tema di spese processuali (cfr. Cass. civ. n. 16767 del
23/07/2014).
Ne consegue che, ai fini dell'accertamento della pretesa creditoria dell'opposta, deve aversi riguardo all'intero materiale probatorio offerto dall'ingiungente anche in sede di opposizione, non potendo il giudicante arrestare la propria analisi alle sole prove allegate al ricorso monitorio.
In tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, inoltre, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito
3 dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. sez. un. n. 13533 del 30/10/2001).
Nella specie, risulta dagli atti la seguente ricostruzione dei fatti: con contratto n. 18800247 la già a seguito di richiesta Controparte_1 CP_1
formulata in data 27/2/2018 di concessione di credito, autorizzata in pari data ed inquadrabile nelle operazioni di finanziamento di € 20.401,00 finalizzato al prestito personale, erogava a un finanziamento da restituire in n. 84 rate mensili di € 338,23 cad., per un Parte_1 totale di € 28.568,68, come da contratto allegato. E' documentale, inoltre, l'erogazione, da parte della mutuante a favore dell'odierno convenuto, della somma di € 10.000,00 mediante bonifico bancario del 28/2/2018, con data valuta 1/3/2018, come emerge dalla conferma di esecuzione del bonifico proveniente dalla Deutsche Bank, quale importo erogato al netto della somma di €
10.401,00 impiegata per estinguere pregresse passività. Per costante giurisprudenza, l'onere della prova dell'erogazione della somma data a mutuo è assolto dall'istituto di credito mutuante mediante la produzione in giudizio del contratto di finanziamento, spettando, in tal caso, al debitore che contesti l'avverso credito dare la prova della restituzione della somma mutuata e degli accessori ovvero di altre cause estintive dell'obbligazione restitutoria.
Il mutuatario si è reso inadempiente al pagamento delle rate mensili di rimborso e la ricorrente, in data 30/5/2020, lo ha dichiarato decaduto dal beneficio del termine, intimandogli l'integrale pagamento immediato delle rate scadute e da scadere.
Dopo la cessione di credito, a seguito di un atto di riacquisto dei crediti concluso in data
22/05/2021 tra la e la quest'ultima ha riacquistato la Parte_4 Controparte_1
titolarità del credito vantato nei confronti del in virtù del contratto di finanziamento Parte_1
n. 18800247 del 27/2/2018.
Ebbene, a fronte delle emergenze documentali sopra menzionate, le contestazioni dell'opponente non sono fondate su idonea prova.
Ne consegue il rigetto dell'opposizione.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
visto l'art. 281-quinquies c.p.c.; il Tribunale Ordinario di Roma, definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta con atto di citazione notificato in data 13/7/2021 da avverso la Parte_1 CP_1
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, contrariis reiectis:
[...]
4 RIGETTA l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 10089/2021, N.R.G. 30563/2021, emesso dal
Tribunale Ordinario di Roma il 26/5/2021;
CONDANNA al pagamento in favore della delle Parte_1 Controparte_1 spese processuali, che liquida in € 4.500,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, li 27/2/2025.
Il Giudice
Tommaso Martucci
5
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
Il Giudice, in persona del dr. Tommaso MARTUCCI, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 49480/2021 del Ruolo Generale degli Affari
Civili, posto in deliberazione all'udienza del 5/12/2024 e promosso da:
, C.F. , nato a [...] l'[...], ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliato in Roma, Circonvallazione
Clodia n. 86, presso lo Studio dell'Avv. Giovanni Crostelli, C.F. , che lo C.F._2 rappresenta e difende giusta procura depositata telematicamente ed allegata all'atto di citazione
OPPONENTE contro
(già con sede legale in Milano, Via Caldera n. 21, Controparte_1 CP_1
P.Iva n. , C.F. e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. , P.IVA_1 P.IVA_2
Banca iscritta all'Albo delle Banche, appartenente al Gruppo Bancario
[...]
, in persona dei legali rappresentanti Procuratori speciali e Controparte_2 Parte_2
(in forza di verbale consiglio di amministrazione del 11/12/2020), Parte_3
rappresentata e difesa giusta procura speciale rilasciata su foglio separato sottoscritto digitalmente, che si allega al presente atto, dall'Avv. Antonio Labate, (C.F.
), del Foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso il medesimo C.F._3
Avvocato con studio in Roma, Viale Giuseppe Mazzini n. 11
OPPOSTA
OGGETTO: mutuo – opposizione al decreto ingiuntivo n. 10089/2021
CONCLUSIONI:
1 per l'opponente: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, in accoglimento della presente domanda in opposizione, revocare il Decreto ingiuntivo per le motivazioni di cui in narrativa, e comunque, in ogni caso, all'esito della presentazione della Istanza di cui in premessa, in riferimento alla prevista sospensione delle procedure in atto nei confronti del ricorrente;
in subordine, dichiarare l'opponente tenuto al pagamento di quanto effettivamente dovuto e risultante dall'espletamento di eventuale CTU. Con il favore dei compensi e delle spese di lite”
per l'opposta: “Voglia L'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
1. in via preliminare concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 10089/2021
(R.G. n. 30563/2021) emesso dal Tribunale di Roma in data 26.05.2021, per tutti i motivi sopra esposti;
2. nel merito: rigettare tutte le domande ex adverso formulate in quanto infondate in fatto e in diritto nonché del tutto prive di riscontro probatorio, e, per l'effetto, confermare l'opposto decreto ingiuntivo per tutti i motivi sopra esposti;
3. nel merito ed in via subordinata: nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertare e dichiarare risolto il contratto di finanziamento n. 18800247 e, per l'effetto, condannare il Sig. al pagamento, in favore di in Parte_1 Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, della somma di € 17.848,85, ovvero condannare lo stesso al pagamento della diversa somma, maggiore e/o minore, che ad istruttoria completata verrà ritenuta di giustizia.
Il tutto con vittoria di spese e compensi ai sensi del D.M. 55/2014, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge.”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. In data 26/5/2021 il Tribunale Ordinario di Roma, su ricorso della in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, quale procuratrice della emetteva il Parte_4
decreto ingiuntivo n. 10089/2021, N.R.G. 30563/2021, con cui ingiungeva a Parte_1
il pagamento in favore della ricorrente della somma di 17.848,85, oltre agli interessi ed alle spese del procedimento, a titolo di corrispettivo del contratto di finanziamento n. 18800247 stipulato in data 27/2/2018 tra la e Controparte_1 Parte_1
2. Con atto di citazione notificato il 13/7/2021 conveniva in giudizio avanti Parte_1 all'intestato Tribunale la in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_4
proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 10089/2021, N.R.G. 30563/2021, emesso dal
Tribunale Ordinario di Roma il 26/5/2021, chiedendone la revoca, vinte le spese di lite.
L'opponente contestava il quantum debeatur dell'avversa pretesa, deducendo che tra le parti erano intercorse trattative per la determinazione del credito della mutuante ed annunziava l'intenzione di proporre istanza di avvio della procedura da sovraindebitamento, che avrebbe determinato la sospensione delle procedure esecutive intraprese in suo danno.
2 3. Con comparsa del 14/9/2021 si costituiva in giudizio la in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, chiedendo il rigetto dell'opposizione, ritenendola infondata in fatto e in diritto, con vittoria delle spese di lite.
L'opposta rappresentava preliminarmente che, con contratto stipulato il 22/5/2021, la Pt_4
le aveva ritrasferito il credito controverso e, nel merito, contestava le avverse deduzioni, che
[...]
riteneva inidonee a paralizzare la sua pretesa creditoria.
4. Esperiti gli incombenti preliminari, concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto ed intervenuto lo scambio delle memorie ex art. 183, co. VI c.p.c., il giudice fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 5/12/2024, sostituita dal deposito di note scritte, al cui esito, sulle conclusioni rassegnate, tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini per le memorie conclusive.
***
5. Con il motivo sostanzialmente unico di opposizione contesta il credito Parte_1
azionato in sede monitoria dalla quale procuratrice della Controparte_1 Parte_4
eccependone la mancanza di liquidità e certezza.
L'opposizione è infondata.
Per costante giurisprudenza, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, teso ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere e non se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge, pertanto l'eventuale carenza dei requisiti probatori per la concessione del provvedimento monitorio può rilevare solo ai fini del regolamento delle spese processuali e la sentenza non può essere impugnata solo per accertare la sussistenza o meno delle originarie condizioni di emissione del decreto, se non sia accompagnata da una censura in tema di spese processuali (cfr. Cass. civ. n. 16767 del
23/07/2014).
Ne consegue che, ai fini dell'accertamento della pretesa creditoria dell'opposta, deve aversi riguardo all'intero materiale probatorio offerto dall'ingiungente anche in sede di opposizione, non potendo il giudicante arrestare la propria analisi alle sole prove allegate al ricorso monitorio.
In tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, inoltre, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito
3 dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. sez. un. n. 13533 del 30/10/2001).
Nella specie, risulta dagli atti la seguente ricostruzione dei fatti: con contratto n. 18800247 la già a seguito di richiesta Controparte_1 CP_1
formulata in data 27/2/2018 di concessione di credito, autorizzata in pari data ed inquadrabile nelle operazioni di finanziamento di € 20.401,00 finalizzato al prestito personale, erogava a un finanziamento da restituire in n. 84 rate mensili di € 338,23 cad., per un Parte_1 totale di € 28.568,68, come da contratto allegato. E' documentale, inoltre, l'erogazione, da parte della mutuante a favore dell'odierno convenuto, della somma di € 10.000,00 mediante bonifico bancario del 28/2/2018, con data valuta 1/3/2018, come emerge dalla conferma di esecuzione del bonifico proveniente dalla Deutsche Bank, quale importo erogato al netto della somma di €
10.401,00 impiegata per estinguere pregresse passività. Per costante giurisprudenza, l'onere della prova dell'erogazione della somma data a mutuo è assolto dall'istituto di credito mutuante mediante la produzione in giudizio del contratto di finanziamento, spettando, in tal caso, al debitore che contesti l'avverso credito dare la prova della restituzione della somma mutuata e degli accessori ovvero di altre cause estintive dell'obbligazione restitutoria.
Il mutuatario si è reso inadempiente al pagamento delle rate mensili di rimborso e la ricorrente, in data 30/5/2020, lo ha dichiarato decaduto dal beneficio del termine, intimandogli l'integrale pagamento immediato delle rate scadute e da scadere.
Dopo la cessione di credito, a seguito di un atto di riacquisto dei crediti concluso in data
22/05/2021 tra la e la quest'ultima ha riacquistato la Parte_4 Controparte_1
titolarità del credito vantato nei confronti del in virtù del contratto di finanziamento Parte_1
n. 18800247 del 27/2/2018.
Ebbene, a fronte delle emergenze documentali sopra menzionate, le contestazioni dell'opponente non sono fondate su idonea prova.
Ne consegue il rigetto dell'opposizione.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
visto l'art. 281-quinquies c.p.c.; il Tribunale Ordinario di Roma, definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta con atto di citazione notificato in data 13/7/2021 da avverso la Parte_1 CP_1
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, contrariis reiectis:
[...]
4 RIGETTA l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 10089/2021, N.R.G. 30563/2021, emesso dal
Tribunale Ordinario di Roma il 26/5/2021;
CONDANNA al pagamento in favore della delle Parte_1 Controparte_1 spese processuali, che liquida in € 4.500,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, li 27/2/2025.
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