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Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 07/08/2025, n. 273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 273 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 387/2023 + N. R.G. 433/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Francesca Riccardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili di primo grado iscritte al n.r.g. 387/2023 e al n.r.g. 433/2023 promosse da:
(c.f. ), con l'avv. CALUGI GIOVANNI e l'avv. Parte_1 P.IVA_1
COLOMBARI STEFANO
ATTORE OPPONENTE
e
(c.f. ), con l'avv. CALUGI GIOVANNI e l'avv. Controparte_1 P.IVA_2
COLOMBARI STEFANO
ATTORE OPPONENTE
contro
“ Controparte_2
(c.f. ), con l'avv. LANZINI LAURA
[...] P.IVA_3
CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: Altre controversie di diritto amministrativo
CONCLUSIONI
Per parte attrice : Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, accogliere l'opposizione e per l'effetto:
- in via pregiudiziale di rito: dichiarare la propria incompetenza sulla presente controversia, che rientra nella competenza della Sezione Specializzata in materia di impresa istituita presso il Tribunale di Milano;
pagina 1 di 12 - nel merito: accertare e dichiarare l'inammissibilità del ricorso per decreto ingiuntivo della Controparte_2 ovvero accertare e dichiarare l'infondatezza e/o l'inammissibilità e/o l'inesigibilità della pretesa creditoria della Controparte_2
- in ogni caso e per l'effetto: revocare e/o comunque dichiarare l'invalidità e/o l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. 80/2023 del 23/3/2023 emesso dal Tribunale di Sondrio e condannare in persona Controparte_2 del legale rappresentante pro tempore, a restituire al in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, la somma versata in esecuzione del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, pari a euro 31.981,24, o altra somma minore o maggiore ritenuta di giustizia, oltre IVA e interessi fino al saldo.
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.”
Per parte attrice : Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, accogliere l'opposizione e per l'effetto:
- in via pregiudiziale di rito: dichiarare la propria incompetenza sulla presente controversia, che rientra nella competenza della Sezione Specializzata in materia di impresa istituita presso il Tribunale di Milano;
- nel merito: accertare e dichiarare l'inammissibilità del ricorso per decreto ingiuntivo della Controparte_2 ovvero accertare e dichiarare l'infondatezza e/o l'inammissibilità e/o l'inesigibilità della pretesa creditoria della Controparte_2
- in ogni caso e per l'effetto: revocare e/o comunque dichiarare l'invalidità e/o l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. 98/2023 del 12/4/2023 emesso dal Tribunale di Sondrio;
- condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, a restituire al Controparte_2 CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, la somma versata in esecuzione del decreto
[...] ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, pari a euro 63.162,19 o altra somma, maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre IVA e interessi fino al saldo.
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.”
Per parte convenuta nella causa rg. 387/2023:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria eccezione e deduzione respinta,
-respingere preliminarmente l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
- respingere le domande in rito e nel merito proposte dal , in quanto infondate in fatto e in Parte_1 diritto, con integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto e, comunque, in ogni caso,
- condannare il , in persona del Sindaco pro tempore, a corrispondere a la Parte_1 Controparte_2 somma di euro 28.284,72, (o la diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia) per le ragioni
e per i titoli indicati nel ricorso per decreto ingiuntivo del 22.03.2023 e nella narrativa della comparsa di risposta, oltre interessi dal dovuto al saldo;
- con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.” pagina 2 di 12 IN VIA ISTRUTTORIA
Si chiede ammettersi prova per testi sulle seguenti circostanze:
1.”Vero che nella redazione del PEF 2020 (Piano Economico Finanziario) relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, trasmesso ai Comuni suoi soci, ha seguito il metodo tariffario introdotto Controparte_2 da AR con Delibera 443/2019/R/RIF”;
2. ”Vero che il con riferimento al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, nel Parte_1 proprio PEF 2020 ha determinato i costi del OR in misura di € 382.206 come da documento 6 fasc. monitorio di he si mostra al teste”; CP_2
3. “Vero che il costo del OR di cui al capitolo precedente è riportato nel rigo contraddistinto dalla formula
ΣTa= ΣTVa + ΣTFa del PEF 2020 allegato alla delibera n. 48 Registro Deliberazioni del 30-12-2020
[...]
, allegati rispettivamente a doc. 6 e a doc. 4 fasc. monitorio di (che si mostrano al Parte_1 CP_2 teste)”;
4. “Vero che quanto al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, nel proprio PEF grezzo CP_2
2020 ha indicato il costo OR per il Comune di in euro 423.933,00, come da doc. 7 che si Pt_1 mostra”;
5. “Vero che il , nel proprio PEF 2020 prodotto sub doc. 6 fascicolo monitorio, ha operato Parte_1 una decurtazione di € 35.640,15 dei costi indicati nel PEF grezzo di in assenza di contraddittorio CP_2
(si mostra al teste il doc. 5 fasc. monitorio, p. 10)”;
6. “Vero che, con riferimento all'anno 2020, il ha corrisposto a per il Parte_1 CP_2 servizio di raccolta e smaltimento rifiuti la somma di euro 356.492,62, come da doc. 6 fasc. convenuta che si mostra al teste;
7. “Vero che il PEF grezzo di per l'anno 2020 è stato elaborato sulla base dei dati di bilancio Controparte_2 del 2018”.
Si indicano in qualità di testimoni, su tutti i capitoli, i signori: signor , c/o in 23100 Sondrio, Via Vanoni 79; Tes_1 Controparte_2 dott. c/o Utiliteam Co. Srl - Via Fabio Filzi, 27 - 20124 Milano;
Tes_2 dott. c/o 23100 Sondrio, Via Vanoni 79.” Testimone_3 Controparte_2
Per parte convenuta nella causa rg. 433/2023:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria eccezione e deduzione respinta,
NEL MERITO:
-respingere preliminarmente l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
- respingere le domande in rito e nel merito proposte dal , in quanto infondate in fatto e in Controparte_1 diritto, con integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto e, comunque, in ogni caso,
pagina 3 di 12 - condannare il , in persona del Sindaco pro tempore, a corrispondere a la Controparte_1 Controparte_2 somma di euro 59.211,17, (o la diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia) per le ragioni
e per i titoli indicati nel ricorso per decreto ingiuntivo del 21.03.2023 e nella narrativa della comparsa di risposta, oltre interessi dal dovuto al saldo;
- con vittoria di spese, diritti e onorari di causa”
IN VIA ISTRUTTORIA
Si chiede ammettersi prova per testi sulle seguenti circostanze:
1.”Vero che nella redazione del PEF 2020 (Piano Economico Finanziario) relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, trasmesso ai Comuni suoi soci, ha seguito il metodo tariffario introdotto Controparte_2 da AR con Delibera 443/2019/R/RIF”;
2. ”Vero che il , con riferimento al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, nel Controparte_1 proprio PEF 2020 ha determinato i costi del OR in misura di € 1.169.567,00 come da documento 6 fasc. monitorio di he si mostra al teste”; CP_2
3. “Vero che il costo del OR di cui al capitolo precedente è riportato nel rigo contraddistinto dalla formula
ΣTa= ΣTVa + ΣTFa del PEF 2020 allegato alla delibera n. 60 del 30-12-2020 Comune di , CP_1 allegati rispettivamente a doc. 6 e a doc. 4 fasc. monitorio di (che si mostrano al teste)”; CP_2
4. “Vero che il , con riferimento al servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, ha pagato a Pt_1 CP_1 la somma di euro 1.115.738,66, come da prospetto sub doc. 6 fasc. convenuta (che si mostra al CP_2 teste);
5. “Vero che quanto al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, ha trasmesso ai Comuni il CP_2
PEF grezzo 2020 come da documento 7 che si mostra al teste”;
6. “Vero che il PEF grezzo 2020 di è stato elaborato sulla base dei dati di bilancio del 2018”. Controparte_2
Si indicano in qualità di testimoni, su tutti i capitoli, i signori: signor , c/o in 23100 Sondrio, Via Vanoni 79; Tes_1 Controparte_2 dott. c/o Utiliteam Co. Srl Tes_2
- Via Fabio Filzi, 27 - 20124 Milano;
dott. c/o 23100 Sondrio, Via Vanoni 79.” Testimone_3 Controparte_2
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato il proponeva opposizione (avente RG Parte_1
n. 387/2023) avverso il decreto ingiuntivo n. 80/2023, a mezzo del quale il Tribunale di Sondrio, su istanza di (di seguito, per brevità, anche , aveva Controparte_3 CP_2 ingiunto il pagamento immediato della somma di € 28.284,72, oltre interessi e spese della procedura monitoria.
pagina 4 di 12 In particolare, parte attrice opponente esponeva che:
- sussisteva la competenza del Tribunale di Milano, Sezione Specializzata delle Imprese, e non quella del Tribunale di Sondrio, in quanto la materia oggetto del contendere riguardava “un contratto di appalto di servizi di rilevanza comunitaria”;
- la convenuta opposta non aveva legittimazione attiva, in quanto nell'ambito dell'affidamento in house dei servizi in questione non c'era un rapporto di alterità soggettiva tra la società partecipata e l'ente pubblico;
- non vi era stato alcun riconoscimento di debito;
- non sussisteva il credito vantato da in quanto il PEF approvato dal non CP_2 Pt_1
aveva alcuna incidenza sul corrispettivo da riconoscersi al gestore, legato esclusivamente al precedente contratto.
Inoltre, con atto di citazione ritualmente notificato il proponeva opposizione Controparte_1
(avente rg n. 433/2023) avverso il decreto ingiuntivo n. 98/2023, a mezzo del quale il Tribunale di
Sondrio, su istanza di (di seguito, per brevità, anche Controparte_3 CP_2
, aveva ingiunto il pagamento immediato della somma di € 59.211,17, oltre interessi e spese della
[...] procedura monitoria.
In particolare, parte attrice opponente esponeva che:
- sussisteva la competenza del Tribunale di Milano, Sezione Specializzata Imprese, e non quella del Tribunale di Sondrio, in quanto la materia oggetto del contendere riguardava “un contratto di appalto di servizi di rilevanza comunitaria”;
- la convenuta opposta non aveva legittimazione attiva, in quanto nell'ambito dell'affidamento in house dei servizi in questione non c'era un rapporto di alterità soggettiva tra la società partecipata e l'ente pubblico;
- non vi era stato alcun riconoscimento di debito;
- non sussisteva il credito vantato da in quanto il PEF approvato dal non CP_2 Pt_1
aveva alcuna incidenza sul corrispettivo da riconoscersi al gestore, legato esclusivamente al precedente contratto.
Le opposizioni davano luogo a due distinti giudizi, rubricati ai nn. 387/2023 Rg e 433/2023 Rg, nell'ambito dei quali si costituiva con comparse di risposta, in cui ribadiva le proprie CP_2 ragioni a sostegno delle domande azionate in via monitoria e chiedeva la conferma dei decreti pagina 5 di 12 ingiuntivi opposti, insistendo per il rigetto delle domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto.
Nelle more dei giudizi, la causa di opposizione a decreto ingiuntivo promossa dal Parte_1 veniva riunita ad altra promossa dal (n. 393/2023 RG), avente ad oggetto la Parte_2 medesima vicenda fattuale. Successivamente, venivano depositate istanze di riunione delle ulteriori seguenti cause promosse
contro
: 1) (di cui al R.G. 404/2023); 2) CP_2 Controparte_4
(di cui al R.G. 433/2023); 3) (di cui al R.G. 442/2023); 4) Controparte_1 Controparte_5
(di cui al R.G. 445/2023); 5) (di cui al R.G. 489/2023). Controparte_6 Controparte_7
I Comuni opponenti, infatti, esponevano che tali giudizi avessero ad oggetto analoghe posizioni (la contestazione circa la debenza dei corrispettivi approvati dagli stessi Enti nei rispettivi PEF), e chiedevano quindi che ne venisse disposta la riunione.
Con provvedimento del 10.11.2023, pertanto, il Tribunale ordinava la riunione delle cause RG
404/2023, 433/2023, 442/2023 e 445/2023 alla causa n. 387/2023 RG (la numero 393/2023 era stata riunita in precedenza) e differiva la prima udienza al 28.02.2024.
All'esito della prima udienza, con ordinanza del 28.03.2024, il Tribunale di Sondrio, ritenuto che l'eccezione pregiudiziale sollevata da parte attrice opponente non fosse idonea a definire il giudizio, concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 84/2023 emesso dal Tribunale di Sondrio nei confronti di e rinviava per la rimessione della causa in decisione all'udienza Parte_2 del 18.12.2024, assegnando i termini di cui all'art. 189 c.p.c.
Successivamente, le parti delle cause di cui ai numeri RG 393/2023 (Comune di Valfurva/Secam), RG
404/2023 (Comune di Valdidentro/Secam), RG 442/2023 (Comune di Sondalo/Secam) e RG 445/2023
(Comune di Valdisotto/Secam), chiedevano di essere mandate in mediazione, avendo raggiunto un'intesa circa la definizione delle rispettive controversie.
Il Tribunale ordinava quindi la separazione di tali giudizi dalle cause nn. Rg 387/2023 (
[...]
e Rg 433/2023 ( . Parte_3 Parte_4
Sostituita l'udienza di rimessione della causa in decisione con il deposito di note scritte ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., le cause venivano infine trattenute in decisione.
***
Le opposizioni sono infondate e pertanto non meritano accoglimento.
In primo luogo, occorre evidenziare l'inammissibilità delle seconde comparse conclusionali depositate dal e dal in data 24.04.2025, nonché della memoria di Parte_1 Controparte_1
pagina 6 di 12 replica depositata da in data 12.05.2025, trattandosi di comparse e memorie non CP_2 autorizzate. Infatti, i termini di cui all'articolo 189 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche erano già decorsi, in quanto l'udienza per la rimessione della causa in decisione era stata inizialmente fissata per il 18.12.2024 e, con riferimento a tale udienza, le parti avevano già precisato le conclusioni e depositato comparse conclusionali e memorie di replica.
Successivamente, in data 09.12.2024, l'udienza per la rimessione della causa in decisione era stata rinviata al 27.05.2025 (e poi sostituita con il deposito di note scritte ex articolo 127 ter c.p.c., con termine perentorio per il deposito sino al 27.05.2025), senza che venissero nuovamente assegnati i termini di cui all'articolo 189 c.p.c.
Ciò premesso, gli attori opponenti hanno eccepito, in via pregiudiziale, l'incompetenza funzionale del
Tribunale di Sondrio in favore del Tribunale di Milano, Sezione Specializzata Imprese, deducendo che si trattava di cause relative a contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria.
Tale eccezione è infondata e non merita accoglimento, in quanto il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti è svolto da in regime di affidamento in house, istituto che si differenzia CP_2 nettamente dall'appalto pubblico. Nel caso di affidamento in house, infatti, l'ente pubblico, invece di ricorrere ad un appalto esterno per l'acquisizione di beni o servizi, li realizza direttamente tramite una società che controlla o partecipa, evitando così le procedure di gara.
A partire dalla sentenza Teckal pronunciata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE) nel
1999, la giurisprudenza ha elaborato le caratteristiche della società in house. Tali caratteristiche sono state recepite e codificate all'interno del d.lgs. 175/2016, c.d. Testo unico delle società a partecipazione pubblica, e sono l'influenza dominante, l'attività prevalentemente svolta a favore dell'ente aggiudicatore, la sottoposizione al controllo analogo.
L'affidamento in house, pertanto, si assimila all'esecuzione dell'attività dell'amministrazione mediante ricorso alle proprie risorse interne;
a questo proposito, si evidenzia che la giurisprudenza amministrativa, con orientamento che si ritiene di condividere, ha chiarito che la relazione contrattuale tra amministrazione e organismo affidatario in house trova la sua consacrazione in una fattispecie contrattuale, il contratto di servizio, non assimilabile al contratto tipico di appalto e concepito al fine di rispondere alle esigenze operative proprie di un servizio gestito in forma internalizzata (cfr. Cons.
Stato, Sez. III, Sent., 27/08/2021, n. 6062).
pagina 7 di 12 Dunque, poiché l'affidamento in house costituisce una fattispecie diversa e distinta rispetto all'appalto pubblico, non applicandosi al primo le disposizioni in materia di contratti pubblici di appalto di lavori, servizi e forniture, ne deriva che nel caso di specie non può trovare applicazione l'articolo 3, comma 2 lettera f) del D.lgs. 168/2003, che devolve la competenza alle Sezioni Specializzate in materia di impresa, sussistendo invece la competenza del Tribunale di Sondrio.
Inoltre, il nella memoria ex articolo 171 ter, comma primo, n.1) c.p.c., ha Controparte_1 eccepito l'incompetenza funzionale del Tribunale di Sondrio, in favore del Tribunale di Milano,
Sezione Specializzata Imprese, deducendo che il rapporto dedotto in giudizio rientrava tra i “rapporti societari”, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera a) del D.lgs. 168/2003.
Sotto questo profilo, l'eccezione di incompetenza proposta si appalesa inammissibile in quanto tardiva, essendo stata sollevata dal soltanto con la memoria ex articolo 171 ter, comma Controparte_1 primo, n.1) c.p.c.
In via preliminare, gli attori opponenti hanno altresì eccepito il difetto di legittimazione attiva di CP_2
non essendo configurabile alterità soggettiva tra la convenuta opposta e le amministrazioni
[...] comunali, essendo una mera articolazione priva di autonomia gestionale. CP_2
Tale eccezione è infondata e pertanto non merita accoglimento, in quanto agendo in via monitoria ha chiesto il pagamento di un credito proprio nei confronti dei Comuni (soggetti da cui è CP_2 partecipata e su cui gli stessi esercitano un controllo analogo) che nessuno dei soci sarebbe legittimato a riscuotere in sua vece. Sul punto, si condivide altresì quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, che, chiamata a pronunciarsi in ordine al tema dell'assoggettabilità al fallimento anche della società su cui il socio pubblico esercita controllo analogo, si è espressa in senso positivo, chiarendo che
“la società di capitali con partecipazione pubblica non muta la sua natura di soggetto di diritto privato solo perché gli enti pubblici ( Provincia e simili) ne posseggono le partecipazioni, in Pt_1 tutto o in parte, non assumendo rilievo alcuno, per le vicende della società medesima, la persona dell'azionista, dato che la società, quale persona giuridica privata, opera comunque nell'esercizio della propria autonomia negoziale. La relazione interorganica sussistente tra l'ente pubblico e la società in house providing non incide sull'alterità soggettiva dell'ente societario nei confronti dell'amministrazione pubblica, dovendosi mantenere pur sempre separati i due enti – quello pubblico e quello privato societario – sul piano giuridico-formale. Da tanto discende l'assoggettabilità a fallimento anche della società sulla quale il socio pubblico esercita il controllo analogo.” (cfr.
Cassazione civile, sez. I, 22 febbraio 2019, n. 5346).
pagina 8 di 12 Nel merito, occorre in primo luogo evidenziare che le controversie per cui è causa hanno ad oggetto la misura del corrispettivo dovuto a per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. CP_2
A questo proposito, si evidenza che, a partire dal 2017, la regolamentazione del settore veniva demandata ad AR (Autorità Regolazione Energia Reti e Ambiente) in forza dell'articolo 1, comma
527, L. 205/2017 che, in tema di servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, attribuiva alla medesima
“con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, le seguenti funzioni di regolazione e controllo, in particolare in materia di: a) (…); f) predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»” .
Dunque, il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti è divenuta un'attività regolata da AR anche sotto il profilo della determinazione tariffaria;
ciò ha comportato l'obbligo, in capo a CP_2
di elaborare e trasmettere al un piano economico finanziario (cosiddetto PEF grezzo),
[...] Pt_1 rappresentativo dei costi per l'esecuzione del servizio affidato (redatto sulla base dei valori risultanti dalla documentazione contabile di riferimento), che il era tenuto a considerare al fine di Pt_1 determinare l'importo della TARI da applicare ai cittadini. Gli stessi attori opponenti (pagg.
5-6 atto di citazione) danno atto che, una volta ricevuto il PEF grezzo, il Comune provvede alla validazione delle informazioni con le necessarie integrazioni e modificazioni (art.
6.3 della delibera n. 443/2019/R/Rif), assume le proprie determinazioni a proposito del PEF, lo approva e lo trasmette all'AR (art.
6.4 della delibera n. 443/2019/R/Rif) e infine l'AR conclude il procedimento approvando, con eventuali modifiche, i PEF e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti trasmessi dal (art. Pt_1
6.5 della delibera n. 443/2019/R/Rif) (cfr. doc. 9 fascicolo parte attrice opponente).
Nel caso di specie, risulta dagli atti di causa che il approvava il Piano Economico Parte_1
Finanziario del Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti anno 2020 con deliberazione della Giunta
Comunale n. 48 del 30.12.2020, nella quale dava conto del pieno recepimento della deliberazione di
AR del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif sopra richiamata, dell'introduzione, pertanto, del
“nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR)” e dell'acquisizione del Piano Economico Finanziario “PEF
Grezzo OR” elaborato da (cfr. documenti fase monitoria nn. 4-5-6 sub. doc.1 CP_2 fascicolo convenuta opposta 387/23 RG).
pagina 9 di 12 Inoltre, nella relazione accompagnatoria alla delibera di approvazione del Piano Economico
Finanziario, il quale Ente Territorialmente Competente (ETC), stabiliva di Parte_1 ridurre unilateralmente i costi trasmessi dal OR (per circa euro 35.000,00), di determinare quelli di pertinenza del in € 63.178,00 e di determinare il Piano Economico Finanziario per il servizio Pt_1 raccolta e smaltimento rifiuti in complessivi € 445.384,00 (cfr. documenti fase monitoria n. 5 sub. doc.
1 fascicolo convenuta opposta 387/2023 RG).
Dunque, il per l'esercizio 2020, determinava il valore complessivo della Parte_1 CP_8 in € 445.384,00 e, pur operando una riduzione, riconosceva il costo del OR (cfr. doc. 5).
Per quanto riguarda il , si evidenzia che l'ente, con deliberazione del Consiglio Controparte_1
Comunale n. 60 del 30.12.2020, approvava il Piano Economico Finanziario del Servizio di Gestione
Integrata dei Rifiuti anno 2020 sulla scorta del PEF grezzo di e nell'allegato 2 della predetta CP_2 delibera (“Relazione di accompagnamento”) stabiliva che: “ai costi di diretta competenza del comune pari a € 81.624,00 vanno sommati i costi indicati nella relazione del gestore (compreso conguagli), pari a € 1.169.567,00 ottenendo così l'importo di costi efficienti ammissibili MTR AR per il PEF
TARI 2020 pari ad € 1.251.191,00” (cfr. doc. 5 prodotto sub. doc. 1 fascicolo convenuta opposta
433/23 RG). agiva pertanto in giudizio chiedendo, in via monitoria, il pagamento delle somme CP_2 corrispondenti ai costi del gestore, contenuti nei PEF a suo tempo trasmessi ai Comuni (nel caso del dell'importo computato sul costo del gestore deliberato dall'ente all'esito della Parte_1 decurtazione compiuta in sede di approvazione del PEF).
Ebbene, preme evidenziare in primo luogo che l'iter per la determinazione delle tariffe applicabili ai cittadini per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti di cui alla delibera AR sopra citata è stato osservato anche nel caso di specie: infatti, i Comuni e ricevuto da Parte_1 CP_1 CP_2 il PEF grezzo, lo hanno approvato e validato (il operando una decurtazione
[...] Parte_1 ai sensi dell'articolo 4.5. della citata deliberazione) e trasmesso ad AR;
gli importi così deliberati sono quindi confluiti nella TARI.
Pertanto, in applicazione del principio della ragione più liquida, si ritiene che, avendo i Comuni approvato il PEF “grezzo” redatto da validandone l'ammontare (dopo aver operato una CP_2 riduzione nel caso del Comune di e facendolo confluire nel proprio PEF poi trasmesso ad Pt_1
AR, abbia il diritto di ottenere il pagamento di tali importi. CP_2
pagina 10 di 12 Sul punto, l'eccezione degli attori opponenti secondo cui il PEF avrebbe natura previsionale è infondata e non merita accoglimento, in quanto i costi ammessi nel piano economico finanziario sono quelli risultanti dalla documentazione contabile (cfr. delibera AR sub. doc. 9 fascicolo parte attrice opponente) e come tali si tratta di costi effettivi.
Occorre altresì sottolineare che il procedimento di determinazione delle tariffe è avvenuta secondo il nuovo metodo imposto dalla deliberazione AR sopra citata: infatti, in sede di validazione e approvazione del PEF grezzo, il ha ritenuto di ridurre unilateralmente il costo del Parte_1 gestore richiesto ab origine da quest'ultimo, mentre il ne ha ratificato Controparte_1 integralmente l'ammontare, ritenendolo corretto.
È evidente, pertanto, che i Comuni si sono adeguati al nuovo metodo tariffario, salvo poi disconoscerne le conseguenze all'atto del pagamento del corrispettivo al gestore del servizio.
Inoltre, si evidenzia che, una volta riconosciuto dai Comuni, mediante validazione e approvazione, il corrispettivo spettante al gestore del servizio, esso viene a confluire nella e dunque risulta CP_8 vincolante per l'utenza. Qualora, in via di mera ipotesi, si ritenesse fondata la tesi sostenuta dagli attori opponenti, secondo cui tale corrispettivo non sarebbe invece vincolante per l'ente pubblico, si arriverebbe alla paradossale conseguenza per cui tale costo sarebbe vincolante solo per l'utenza tenuta CP_ a pagare la (che tale voce di costo recepisce) ma non nel rapporto tra il gestore del servizio e i
Comuni.
In conclusione, per tutte le ragioni sopra esposte, le opposizioni risultano infondate e non meritano accoglimento, con conseguente conferma dei decreti ingiuntivi n. 80/2023 e 98/2023 del Tribunale di
Sondrio, che devono essere dichiarati definitivamente esecutivi.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate tenuto conto del fatto che, in caso di riunione di più cause, la liquidazione dei compensi per l'attività svolta prima della riunione deve essere separatamente liquidata per ciascuna causa in relazione all'attività prestata in ciascuna di esse, mentre, per la fase successiva alla riunione, può essere liquidato un compenso unico sul quale è facoltà del giudice applicare la maggiorazione prevista dall'art. 4, comma 2, dmn.55/2014 in presenza dei presupposti previsti dalla tariffa (cfr. Cass. 31 maggio 2022 n. 17693). Pertanto, relativamente alla causa RG 387/2023, il deve essere condannato a rifondere delle Parte_1 CP_2 spese di lite, che si liquidano ex dm 55/2014 (valore della causa € 28.284,72), in € 4.711,00 per compensi (relativi alla fase di studio, introduttiva e istruttoria/trattazione), oltre 15% rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
relativamente alla causa RG 433/2023, il di Pt_1 CP_1
pagina 11 di 12 deve essere condannato a rifondere delle spese di lite, che si liquidano ex dm 55/2014 CP_2
(valore della causa € 59.211,17) in € 9.850,00 per compensi (relativi alla fase di studio, introduttiva, istruttoria/trattazione), oltre 15% rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
inoltre, il e il devono essere condannati, in solido, alla rifusione Parte_1 Controparte_1 delle spese di lite in favore di che si liquidano ex dm 55/2014 in € 3.200,00 per compensi CP_2
(relativi alla fase decisoria), oltre 15% rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, relativamente alla causa RG 387/2023:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 80/2023 del Tribunale di
Sondrio, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
- condanna il alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_2
liquidate in motivazione in € 4.711,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
relativamente alla causa RG 433/2023:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 98/2023, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
- condanna il alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_1 CP_2
liquidate in motivazione in € 9.850,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
condanna il e il , in solido, alla rifusione delle spese di lite Parte_1 Controparte_1 in favore di liquidate in motivazione in € 3.200,00 per compensi, oltre 15% rimborso CP_2 spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Sondrio, 7 agosto 2025
Il Giudice
Francesca Riccardi
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Francesca Riccardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili di primo grado iscritte al n.r.g. 387/2023 e al n.r.g. 433/2023 promosse da:
(c.f. ), con l'avv. CALUGI GIOVANNI e l'avv. Parte_1 P.IVA_1
COLOMBARI STEFANO
ATTORE OPPONENTE
e
(c.f. ), con l'avv. CALUGI GIOVANNI e l'avv. Controparte_1 P.IVA_2
COLOMBARI STEFANO
ATTORE OPPONENTE
contro
“ Controparte_2
(c.f. ), con l'avv. LANZINI LAURA
[...] P.IVA_3
CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: Altre controversie di diritto amministrativo
CONCLUSIONI
Per parte attrice : Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, accogliere l'opposizione e per l'effetto:
- in via pregiudiziale di rito: dichiarare la propria incompetenza sulla presente controversia, che rientra nella competenza della Sezione Specializzata in materia di impresa istituita presso il Tribunale di Milano;
pagina 1 di 12 - nel merito: accertare e dichiarare l'inammissibilità del ricorso per decreto ingiuntivo della Controparte_2 ovvero accertare e dichiarare l'infondatezza e/o l'inammissibilità e/o l'inesigibilità della pretesa creditoria della Controparte_2
- in ogni caso e per l'effetto: revocare e/o comunque dichiarare l'invalidità e/o l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. 80/2023 del 23/3/2023 emesso dal Tribunale di Sondrio e condannare in persona Controparte_2 del legale rappresentante pro tempore, a restituire al in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, la somma versata in esecuzione del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, pari a euro 31.981,24, o altra somma minore o maggiore ritenuta di giustizia, oltre IVA e interessi fino al saldo.
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.”
Per parte attrice : Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, accogliere l'opposizione e per l'effetto:
- in via pregiudiziale di rito: dichiarare la propria incompetenza sulla presente controversia, che rientra nella competenza della Sezione Specializzata in materia di impresa istituita presso il Tribunale di Milano;
- nel merito: accertare e dichiarare l'inammissibilità del ricorso per decreto ingiuntivo della Controparte_2 ovvero accertare e dichiarare l'infondatezza e/o l'inammissibilità e/o l'inesigibilità della pretesa creditoria della Controparte_2
- in ogni caso e per l'effetto: revocare e/o comunque dichiarare l'invalidità e/o l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. 98/2023 del 12/4/2023 emesso dal Tribunale di Sondrio;
- condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, a restituire al Controparte_2 CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, la somma versata in esecuzione del decreto
[...] ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, pari a euro 63.162,19 o altra somma, maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre IVA e interessi fino al saldo.
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.”
Per parte convenuta nella causa rg. 387/2023:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria eccezione e deduzione respinta,
-respingere preliminarmente l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
- respingere le domande in rito e nel merito proposte dal , in quanto infondate in fatto e in Parte_1 diritto, con integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto e, comunque, in ogni caso,
- condannare il , in persona del Sindaco pro tempore, a corrispondere a la Parte_1 Controparte_2 somma di euro 28.284,72, (o la diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia) per le ragioni
e per i titoli indicati nel ricorso per decreto ingiuntivo del 22.03.2023 e nella narrativa della comparsa di risposta, oltre interessi dal dovuto al saldo;
- con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.” pagina 2 di 12 IN VIA ISTRUTTORIA
Si chiede ammettersi prova per testi sulle seguenti circostanze:
1.”Vero che nella redazione del PEF 2020 (Piano Economico Finanziario) relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, trasmesso ai Comuni suoi soci, ha seguito il metodo tariffario introdotto Controparte_2 da AR con Delibera 443/2019/R/RIF”;
2. ”Vero che il con riferimento al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, nel Parte_1 proprio PEF 2020 ha determinato i costi del OR in misura di € 382.206 come da documento 6 fasc. monitorio di he si mostra al teste”; CP_2
3. “Vero che il costo del OR di cui al capitolo precedente è riportato nel rigo contraddistinto dalla formula
ΣTa= ΣTVa + ΣTFa del PEF 2020 allegato alla delibera n. 48 Registro Deliberazioni del 30-12-2020
[...]
, allegati rispettivamente a doc. 6 e a doc. 4 fasc. monitorio di (che si mostrano al Parte_1 CP_2 teste)”;
4. “Vero che quanto al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, nel proprio PEF grezzo CP_2
2020 ha indicato il costo OR per il Comune di in euro 423.933,00, come da doc. 7 che si Pt_1 mostra”;
5. “Vero che il , nel proprio PEF 2020 prodotto sub doc. 6 fascicolo monitorio, ha operato Parte_1 una decurtazione di € 35.640,15 dei costi indicati nel PEF grezzo di in assenza di contraddittorio CP_2
(si mostra al teste il doc. 5 fasc. monitorio, p. 10)”;
6. “Vero che, con riferimento all'anno 2020, il ha corrisposto a per il Parte_1 CP_2 servizio di raccolta e smaltimento rifiuti la somma di euro 356.492,62, come da doc. 6 fasc. convenuta che si mostra al teste;
7. “Vero che il PEF grezzo di per l'anno 2020 è stato elaborato sulla base dei dati di bilancio Controparte_2 del 2018”.
Si indicano in qualità di testimoni, su tutti i capitoli, i signori: signor , c/o in 23100 Sondrio, Via Vanoni 79; Tes_1 Controparte_2 dott. c/o Utiliteam Co. Srl - Via Fabio Filzi, 27 - 20124 Milano;
Tes_2 dott. c/o 23100 Sondrio, Via Vanoni 79.” Testimone_3 Controparte_2
Per parte convenuta nella causa rg. 433/2023:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria eccezione e deduzione respinta,
NEL MERITO:
-respingere preliminarmente l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
- respingere le domande in rito e nel merito proposte dal , in quanto infondate in fatto e in Controparte_1 diritto, con integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto e, comunque, in ogni caso,
pagina 3 di 12 - condannare il , in persona del Sindaco pro tempore, a corrispondere a la Controparte_1 Controparte_2 somma di euro 59.211,17, (o la diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia) per le ragioni
e per i titoli indicati nel ricorso per decreto ingiuntivo del 21.03.2023 e nella narrativa della comparsa di risposta, oltre interessi dal dovuto al saldo;
- con vittoria di spese, diritti e onorari di causa”
IN VIA ISTRUTTORIA
Si chiede ammettersi prova per testi sulle seguenti circostanze:
1.”Vero che nella redazione del PEF 2020 (Piano Economico Finanziario) relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, trasmesso ai Comuni suoi soci, ha seguito il metodo tariffario introdotto Controparte_2 da AR con Delibera 443/2019/R/RIF”;
2. ”Vero che il , con riferimento al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, nel Controparte_1 proprio PEF 2020 ha determinato i costi del OR in misura di € 1.169.567,00 come da documento 6 fasc. monitorio di he si mostra al teste”; CP_2
3. “Vero che il costo del OR di cui al capitolo precedente è riportato nel rigo contraddistinto dalla formula
ΣTa= ΣTVa + ΣTFa del PEF 2020 allegato alla delibera n. 60 del 30-12-2020 Comune di , CP_1 allegati rispettivamente a doc. 6 e a doc. 4 fasc. monitorio di (che si mostrano al teste)”; CP_2
4. “Vero che il , con riferimento al servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, ha pagato a Pt_1 CP_1 la somma di euro 1.115.738,66, come da prospetto sub doc. 6 fasc. convenuta (che si mostra al CP_2 teste);
5. “Vero che quanto al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, ha trasmesso ai Comuni il CP_2
PEF grezzo 2020 come da documento 7 che si mostra al teste”;
6. “Vero che il PEF grezzo 2020 di è stato elaborato sulla base dei dati di bilancio del 2018”. Controparte_2
Si indicano in qualità di testimoni, su tutti i capitoli, i signori: signor , c/o in 23100 Sondrio, Via Vanoni 79; Tes_1 Controparte_2 dott. c/o Utiliteam Co. Srl Tes_2
- Via Fabio Filzi, 27 - 20124 Milano;
dott. c/o 23100 Sondrio, Via Vanoni 79.” Testimone_3 Controparte_2
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato il proponeva opposizione (avente RG Parte_1
n. 387/2023) avverso il decreto ingiuntivo n. 80/2023, a mezzo del quale il Tribunale di Sondrio, su istanza di (di seguito, per brevità, anche , aveva Controparte_3 CP_2 ingiunto il pagamento immediato della somma di € 28.284,72, oltre interessi e spese della procedura monitoria.
pagina 4 di 12 In particolare, parte attrice opponente esponeva che:
- sussisteva la competenza del Tribunale di Milano, Sezione Specializzata delle Imprese, e non quella del Tribunale di Sondrio, in quanto la materia oggetto del contendere riguardava “un contratto di appalto di servizi di rilevanza comunitaria”;
- la convenuta opposta non aveva legittimazione attiva, in quanto nell'ambito dell'affidamento in house dei servizi in questione non c'era un rapporto di alterità soggettiva tra la società partecipata e l'ente pubblico;
- non vi era stato alcun riconoscimento di debito;
- non sussisteva il credito vantato da in quanto il PEF approvato dal non CP_2 Pt_1
aveva alcuna incidenza sul corrispettivo da riconoscersi al gestore, legato esclusivamente al precedente contratto.
Inoltre, con atto di citazione ritualmente notificato il proponeva opposizione Controparte_1
(avente rg n. 433/2023) avverso il decreto ingiuntivo n. 98/2023, a mezzo del quale il Tribunale di
Sondrio, su istanza di (di seguito, per brevità, anche Controparte_3 CP_2
, aveva ingiunto il pagamento immediato della somma di € 59.211,17, oltre interessi e spese della
[...] procedura monitoria.
In particolare, parte attrice opponente esponeva che:
- sussisteva la competenza del Tribunale di Milano, Sezione Specializzata Imprese, e non quella del Tribunale di Sondrio, in quanto la materia oggetto del contendere riguardava “un contratto di appalto di servizi di rilevanza comunitaria”;
- la convenuta opposta non aveva legittimazione attiva, in quanto nell'ambito dell'affidamento in house dei servizi in questione non c'era un rapporto di alterità soggettiva tra la società partecipata e l'ente pubblico;
- non vi era stato alcun riconoscimento di debito;
- non sussisteva il credito vantato da in quanto il PEF approvato dal non CP_2 Pt_1
aveva alcuna incidenza sul corrispettivo da riconoscersi al gestore, legato esclusivamente al precedente contratto.
Le opposizioni davano luogo a due distinti giudizi, rubricati ai nn. 387/2023 Rg e 433/2023 Rg, nell'ambito dei quali si costituiva con comparse di risposta, in cui ribadiva le proprie CP_2 ragioni a sostegno delle domande azionate in via monitoria e chiedeva la conferma dei decreti pagina 5 di 12 ingiuntivi opposti, insistendo per il rigetto delle domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto.
Nelle more dei giudizi, la causa di opposizione a decreto ingiuntivo promossa dal Parte_1 veniva riunita ad altra promossa dal (n. 393/2023 RG), avente ad oggetto la Parte_2 medesima vicenda fattuale. Successivamente, venivano depositate istanze di riunione delle ulteriori seguenti cause promosse
contro
: 1) (di cui al R.G. 404/2023); 2) CP_2 Controparte_4
(di cui al R.G. 433/2023); 3) (di cui al R.G. 442/2023); 4) Controparte_1 Controparte_5
(di cui al R.G. 445/2023); 5) (di cui al R.G. 489/2023). Controparte_6 Controparte_7
I Comuni opponenti, infatti, esponevano che tali giudizi avessero ad oggetto analoghe posizioni (la contestazione circa la debenza dei corrispettivi approvati dagli stessi Enti nei rispettivi PEF), e chiedevano quindi che ne venisse disposta la riunione.
Con provvedimento del 10.11.2023, pertanto, il Tribunale ordinava la riunione delle cause RG
404/2023, 433/2023, 442/2023 e 445/2023 alla causa n. 387/2023 RG (la numero 393/2023 era stata riunita in precedenza) e differiva la prima udienza al 28.02.2024.
All'esito della prima udienza, con ordinanza del 28.03.2024, il Tribunale di Sondrio, ritenuto che l'eccezione pregiudiziale sollevata da parte attrice opponente non fosse idonea a definire il giudizio, concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 84/2023 emesso dal Tribunale di Sondrio nei confronti di e rinviava per la rimessione della causa in decisione all'udienza Parte_2 del 18.12.2024, assegnando i termini di cui all'art. 189 c.p.c.
Successivamente, le parti delle cause di cui ai numeri RG 393/2023 (Comune di Valfurva/Secam), RG
404/2023 (Comune di Valdidentro/Secam), RG 442/2023 (Comune di Sondalo/Secam) e RG 445/2023
(Comune di Valdisotto/Secam), chiedevano di essere mandate in mediazione, avendo raggiunto un'intesa circa la definizione delle rispettive controversie.
Il Tribunale ordinava quindi la separazione di tali giudizi dalle cause nn. Rg 387/2023 (
[...]
e Rg 433/2023 ( . Parte_3 Parte_4
Sostituita l'udienza di rimessione della causa in decisione con il deposito di note scritte ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., le cause venivano infine trattenute in decisione.
***
Le opposizioni sono infondate e pertanto non meritano accoglimento.
In primo luogo, occorre evidenziare l'inammissibilità delle seconde comparse conclusionali depositate dal e dal in data 24.04.2025, nonché della memoria di Parte_1 Controparte_1
pagina 6 di 12 replica depositata da in data 12.05.2025, trattandosi di comparse e memorie non CP_2 autorizzate. Infatti, i termini di cui all'articolo 189 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche erano già decorsi, in quanto l'udienza per la rimessione della causa in decisione era stata inizialmente fissata per il 18.12.2024 e, con riferimento a tale udienza, le parti avevano già precisato le conclusioni e depositato comparse conclusionali e memorie di replica.
Successivamente, in data 09.12.2024, l'udienza per la rimessione della causa in decisione era stata rinviata al 27.05.2025 (e poi sostituita con il deposito di note scritte ex articolo 127 ter c.p.c., con termine perentorio per il deposito sino al 27.05.2025), senza che venissero nuovamente assegnati i termini di cui all'articolo 189 c.p.c.
Ciò premesso, gli attori opponenti hanno eccepito, in via pregiudiziale, l'incompetenza funzionale del
Tribunale di Sondrio in favore del Tribunale di Milano, Sezione Specializzata Imprese, deducendo che si trattava di cause relative a contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria.
Tale eccezione è infondata e non merita accoglimento, in quanto il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti è svolto da in regime di affidamento in house, istituto che si differenzia CP_2 nettamente dall'appalto pubblico. Nel caso di affidamento in house, infatti, l'ente pubblico, invece di ricorrere ad un appalto esterno per l'acquisizione di beni o servizi, li realizza direttamente tramite una società che controlla o partecipa, evitando così le procedure di gara.
A partire dalla sentenza Teckal pronunciata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE) nel
1999, la giurisprudenza ha elaborato le caratteristiche della società in house. Tali caratteristiche sono state recepite e codificate all'interno del d.lgs. 175/2016, c.d. Testo unico delle società a partecipazione pubblica, e sono l'influenza dominante, l'attività prevalentemente svolta a favore dell'ente aggiudicatore, la sottoposizione al controllo analogo.
L'affidamento in house, pertanto, si assimila all'esecuzione dell'attività dell'amministrazione mediante ricorso alle proprie risorse interne;
a questo proposito, si evidenzia che la giurisprudenza amministrativa, con orientamento che si ritiene di condividere, ha chiarito che la relazione contrattuale tra amministrazione e organismo affidatario in house trova la sua consacrazione in una fattispecie contrattuale, il contratto di servizio, non assimilabile al contratto tipico di appalto e concepito al fine di rispondere alle esigenze operative proprie di un servizio gestito in forma internalizzata (cfr. Cons.
Stato, Sez. III, Sent., 27/08/2021, n. 6062).
pagina 7 di 12 Dunque, poiché l'affidamento in house costituisce una fattispecie diversa e distinta rispetto all'appalto pubblico, non applicandosi al primo le disposizioni in materia di contratti pubblici di appalto di lavori, servizi e forniture, ne deriva che nel caso di specie non può trovare applicazione l'articolo 3, comma 2 lettera f) del D.lgs. 168/2003, che devolve la competenza alle Sezioni Specializzate in materia di impresa, sussistendo invece la competenza del Tribunale di Sondrio.
Inoltre, il nella memoria ex articolo 171 ter, comma primo, n.1) c.p.c., ha Controparte_1 eccepito l'incompetenza funzionale del Tribunale di Sondrio, in favore del Tribunale di Milano,
Sezione Specializzata Imprese, deducendo che il rapporto dedotto in giudizio rientrava tra i “rapporti societari”, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera a) del D.lgs. 168/2003.
Sotto questo profilo, l'eccezione di incompetenza proposta si appalesa inammissibile in quanto tardiva, essendo stata sollevata dal soltanto con la memoria ex articolo 171 ter, comma Controparte_1 primo, n.1) c.p.c.
In via preliminare, gli attori opponenti hanno altresì eccepito il difetto di legittimazione attiva di CP_2
non essendo configurabile alterità soggettiva tra la convenuta opposta e le amministrazioni
[...] comunali, essendo una mera articolazione priva di autonomia gestionale. CP_2
Tale eccezione è infondata e pertanto non merita accoglimento, in quanto agendo in via monitoria ha chiesto il pagamento di un credito proprio nei confronti dei Comuni (soggetti da cui è CP_2 partecipata e su cui gli stessi esercitano un controllo analogo) che nessuno dei soci sarebbe legittimato a riscuotere in sua vece. Sul punto, si condivide altresì quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, che, chiamata a pronunciarsi in ordine al tema dell'assoggettabilità al fallimento anche della società su cui il socio pubblico esercita controllo analogo, si è espressa in senso positivo, chiarendo che
“la società di capitali con partecipazione pubblica non muta la sua natura di soggetto di diritto privato solo perché gli enti pubblici ( Provincia e simili) ne posseggono le partecipazioni, in Pt_1 tutto o in parte, non assumendo rilievo alcuno, per le vicende della società medesima, la persona dell'azionista, dato che la società, quale persona giuridica privata, opera comunque nell'esercizio della propria autonomia negoziale. La relazione interorganica sussistente tra l'ente pubblico e la società in house providing non incide sull'alterità soggettiva dell'ente societario nei confronti dell'amministrazione pubblica, dovendosi mantenere pur sempre separati i due enti – quello pubblico e quello privato societario – sul piano giuridico-formale. Da tanto discende l'assoggettabilità a fallimento anche della società sulla quale il socio pubblico esercita il controllo analogo.” (cfr.
Cassazione civile, sez. I, 22 febbraio 2019, n. 5346).
pagina 8 di 12 Nel merito, occorre in primo luogo evidenziare che le controversie per cui è causa hanno ad oggetto la misura del corrispettivo dovuto a per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. CP_2
A questo proposito, si evidenza che, a partire dal 2017, la regolamentazione del settore veniva demandata ad AR (Autorità Regolazione Energia Reti e Ambiente) in forza dell'articolo 1, comma
527, L. 205/2017 che, in tema di servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, attribuiva alla medesima
“con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, le seguenti funzioni di regolazione e controllo, in particolare in materia di: a) (…); f) predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»” .
Dunque, il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti è divenuta un'attività regolata da AR anche sotto il profilo della determinazione tariffaria;
ciò ha comportato l'obbligo, in capo a CP_2
di elaborare e trasmettere al un piano economico finanziario (cosiddetto PEF grezzo),
[...] Pt_1 rappresentativo dei costi per l'esecuzione del servizio affidato (redatto sulla base dei valori risultanti dalla documentazione contabile di riferimento), che il era tenuto a considerare al fine di Pt_1 determinare l'importo della TARI da applicare ai cittadini. Gli stessi attori opponenti (pagg.
5-6 atto di citazione) danno atto che, una volta ricevuto il PEF grezzo, il Comune provvede alla validazione delle informazioni con le necessarie integrazioni e modificazioni (art.
6.3 della delibera n. 443/2019/R/Rif), assume le proprie determinazioni a proposito del PEF, lo approva e lo trasmette all'AR (art.
6.4 della delibera n. 443/2019/R/Rif) e infine l'AR conclude il procedimento approvando, con eventuali modifiche, i PEF e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti trasmessi dal (art. Pt_1
6.5 della delibera n. 443/2019/R/Rif) (cfr. doc. 9 fascicolo parte attrice opponente).
Nel caso di specie, risulta dagli atti di causa che il approvava il Piano Economico Parte_1
Finanziario del Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti anno 2020 con deliberazione della Giunta
Comunale n. 48 del 30.12.2020, nella quale dava conto del pieno recepimento della deliberazione di
AR del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif sopra richiamata, dell'introduzione, pertanto, del
“nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR)” e dell'acquisizione del Piano Economico Finanziario “PEF
Grezzo OR” elaborato da (cfr. documenti fase monitoria nn. 4-5-6 sub. doc.1 CP_2 fascicolo convenuta opposta 387/23 RG).
pagina 9 di 12 Inoltre, nella relazione accompagnatoria alla delibera di approvazione del Piano Economico
Finanziario, il quale Ente Territorialmente Competente (ETC), stabiliva di Parte_1 ridurre unilateralmente i costi trasmessi dal OR (per circa euro 35.000,00), di determinare quelli di pertinenza del in € 63.178,00 e di determinare il Piano Economico Finanziario per il servizio Pt_1 raccolta e smaltimento rifiuti in complessivi € 445.384,00 (cfr. documenti fase monitoria n. 5 sub. doc.
1 fascicolo convenuta opposta 387/2023 RG).
Dunque, il per l'esercizio 2020, determinava il valore complessivo della Parte_1 CP_8 in € 445.384,00 e, pur operando una riduzione, riconosceva il costo del OR (cfr. doc. 5).
Per quanto riguarda il , si evidenzia che l'ente, con deliberazione del Consiglio Controparte_1
Comunale n. 60 del 30.12.2020, approvava il Piano Economico Finanziario del Servizio di Gestione
Integrata dei Rifiuti anno 2020 sulla scorta del PEF grezzo di e nell'allegato 2 della predetta CP_2 delibera (“Relazione di accompagnamento”) stabiliva che: “ai costi di diretta competenza del comune pari a € 81.624,00 vanno sommati i costi indicati nella relazione del gestore (compreso conguagli), pari a € 1.169.567,00 ottenendo così l'importo di costi efficienti ammissibili MTR AR per il PEF
TARI 2020 pari ad € 1.251.191,00” (cfr. doc. 5 prodotto sub. doc. 1 fascicolo convenuta opposta
433/23 RG). agiva pertanto in giudizio chiedendo, in via monitoria, il pagamento delle somme CP_2 corrispondenti ai costi del gestore, contenuti nei PEF a suo tempo trasmessi ai Comuni (nel caso del dell'importo computato sul costo del gestore deliberato dall'ente all'esito della Parte_1 decurtazione compiuta in sede di approvazione del PEF).
Ebbene, preme evidenziare in primo luogo che l'iter per la determinazione delle tariffe applicabili ai cittadini per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti di cui alla delibera AR sopra citata è stato osservato anche nel caso di specie: infatti, i Comuni e ricevuto da Parte_1 CP_1 CP_2 il PEF grezzo, lo hanno approvato e validato (il operando una decurtazione
[...] Parte_1 ai sensi dell'articolo 4.5. della citata deliberazione) e trasmesso ad AR;
gli importi così deliberati sono quindi confluiti nella TARI.
Pertanto, in applicazione del principio della ragione più liquida, si ritiene che, avendo i Comuni approvato il PEF “grezzo” redatto da validandone l'ammontare (dopo aver operato una CP_2 riduzione nel caso del Comune di e facendolo confluire nel proprio PEF poi trasmesso ad Pt_1
AR, abbia il diritto di ottenere il pagamento di tali importi. CP_2
pagina 10 di 12 Sul punto, l'eccezione degli attori opponenti secondo cui il PEF avrebbe natura previsionale è infondata e non merita accoglimento, in quanto i costi ammessi nel piano economico finanziario sono quelli risultanti dalla documentazione contabile (cfr. delibera AR sub. doc. 9 fascicolo parte attrice opponente) e come tali si tratta di costi effettivi.
Occorre altresì sottolineare che il procedimento di determinazione delle tariffe è avvenuta secondo il nuovo metodo imposto dalla deliberazione AR sopra citata: infatti, in sede di validazione e approvazione del PEF grezzo, il ha ritenuto di ridurre unilateralmente il costo del Parte_1 gestore richiesto ab origine da quest'ultimo, mentre il ne ha ratificato Controparte_1 integralmente l'ammontare, ritenendolo corretto.
È evidente, pertanto, che i Comuni si sono adeguati al nuovo metodo tariffario, salvo poi disconoscerne le conseguenze all'atto del pagamento del corrispettivo al gestore del servizio.
Inoltre, si evidenzia che, una volta riconosciuto dai Comuni, mediante validazione e approvazione, il corrispettivo spettante al gestore del servizio, esso viene a confluire nella e dunque risulta CP_8 vincolante per l'utenza. Qualora, in via di mera ipotesi, si ritenesse fondata la tesi sostenuta dagli attori opponenti, secondo cui tale corrispettivo non sarebbe invece vincolante per l'ente pubblico, si arriverebbe alla paradossale conseguenza per cui tale costo sarebbe vincolante solo per l'utenza tenuta CP_ a pagare la (che tale voce di costo recepisce) ma non nel rapporto tra il gestore del servizio e i
Comuni.
In conclusione, per tutte le ragioni sopra esposte, le opposizioni risultano infondate e non meritano accoglimento, con conseguente conferma dei decreti ingiuntivi n. 80/2023 e 98/2023 del Tribunale di
Sondrio, che devono essere dichiarati definitivamente esecutivi.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate tenuto conto del fatto che, in caso di riunione di più cause, la liquidazione dei compensi per l'attività svolta prima della riunione deve essere separatamente liquidata per ciascuna causa in relazione all'attività prestata in ciascuna di esse, mentre, per la fase successiva alla riunione, può essere liquidato un compenso unico sul quale è facoltà del giudice applicare la maggiorazione prevista dall'art. 4, comma 2, dmn.55/2014 in presenza dei presupposti previsti dalla tariffa (cfr. Cass. 31 maggio 2022 n. 17693). Pertanto, relativamente alla causa RG 387/2023, il deve essere condannato a rifondere delle Parte_1 CP_2 spese di lite, che si liquidano ex dm 55/2014 (valore della causa € 28.284,72), in € 4.711,00 per compensi (relativi alla fase di studio, introduttiva e istruttoria/trattazione), oltre 15% rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
relativamente alla causa RG 433/2023, il di Pt_1 CP_1
pagina 11 di 12 deve essere condannato a rifondere delle spese di lite, che si liquidano ex dm 55/2014 CP_2
(valore della causa € 59.211,17) in € 9.850,00 per compensi (relativi alla fase di studio, introduttiva, istruttoria/trattazione), oltre 15% rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
inoltre, il e il devono essere condannati, in solido, alla rifusione Parte_1 Controparte_1 delle spese di lite in favore di che si liquidano ex dm 55/2014 in € 3.200,00 per compensi CP_2
(relativi alla fase decisoria), oltre 15% rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, relativamente alla causa RG 387/2023:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 80/2023 del Tribunale di
Sondrio, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
- condanna il alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_2
liquidate in motivazione in € 4.711,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
relativamente alla causa RG 433/2023:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 98/2023, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
- condanna il alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_1 CP_2
liquidate in motivazione in € 9.850,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
condanna il e il , in solido, alla rifusione delle spese di lite Parte_1 Controparte_1 in favore di liquidate in motivazione in € 3.200,00 per compensi, oltre 15% rimborso CP_2 spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Sondrio, 7 agosto 2025
Il Giudice
Francesca Riccardi
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