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Sentenza 11 novembre 2024
Sentenza 11 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 11/11/2024, n. 1899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1899 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO – PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, prima sezione civile, nelle persone dei magistrati:
1) dott. Raffaele Califano Presidente
2) dott. ssa Maria Cristina Rizzi Giudice rel.
3) dott.ssa Michela Palladino Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1625 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno
2024, avente ad oggetto "cessazione degli effetti civili del matrimonio", vertente
TRA
(c.f.: ), nato a [...] il [...], rapp. e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Anna Maria Vittoria Vecchione e dom.to come in atti;
ricorrente
E
(c.f.: ), nata a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2
resistente contumace
NONCHE'
, in persona del Procuratore della Repubblica in Sede Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 17.10.2024; in data 21.10.2024 è pervenuto visto del p.m. sede che nulla ha opposto.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 6.6.2024, proponeva domanda di Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio, esponendo che:
1 - aveva contratto matrimonio concordatario in data 19.3.1988 a Napoli con Controparte_1
(atto n. 41, p.II, s.A, registro atti di matrimonio anno 1988); Per_
- dall'unione erano nati i figli e , maggiori di età ed economicamente Per_2
autosufficienti;
- con decreto n.6181 del 20.27/5/2010 il Tribunale aveva omologato la separazione alle condizioni concordate dai medesimi coniugi
- avevano vissuto separatamente dalla data della udienza presidenziale del 5.5.2010;
- non era possibile ricostituire l'unione materiale e spirituale coniugale;
dunque, non vi era alcuna possibilità di riconciliazione;
- intendeva, quindi, chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio rendendosi disponibile a versare alla covenuta un assegno divorzile non superiore ad € 150,00 mensili;
ha chiesto anche di “ordinare la trascrizione di un trasferimento immobiliare” meglio in atti descritto.
All'udienza delegata del 17.10.2024 la resistente non compariva e non si costituiva, nonostante la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, ed era dichiarata contumace;
il giudice delegato, preso atto della impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, procedeva all'ascolto del solo ricorrente;
all'esito, considerato che non vi erano provvedimenti urgenti da assumere, ritenuta superflua ulteriore attività istruttoria, sulle conclusioni del ricorrente rassegnate a verbale, ai sensi dell'art. 473-bis.22 c.p.c., rimetteva la causa decisione del Collegio.
In data 21.10.2024 è pervenuto parere del p.m. sede che nulla ha opposto.
2. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita accoglimento.
E', infatti, provato il titolo a suo sostegno (decreto di omologa della separazione consensuale sopra riportato) e sussistono i presupposti di legge (artt.3, 4, 5, della legge 1° dicembre '70
n.898, integrati e modificati dalla l. 06/03/1987, n. 74 e dalla l. n. 55 del 2015); in particolare,
è decorso il termine di legge dalla data della comparizione delle parti dinanzi al Presidente nel giudizio conclusosi con l'indicato decreto;
da quella data è perdurato lo stato di separazione, come ribadito dalle parti personalmente all'udienza camerale.
Non può più essere ricostituita, perciò, la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
L'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, unitamente al tenore delle dichiarazioni rese dal ricorrente ed al comportamento processuale tenuto dalla resistente, che non ha inteso costituirsi, inducono, infatti, a ritenere accertata l'impossibilità di mantenere o ricostituire la comunione spirituale materiale tra i coniugi coinvolti in giudizio, considerato
2 anche l'interrotto protrarsi della relativa separazione, ben oltre il termine normativamente previsto, computato a far data dall'avvenuta comparizione innanzi il Presidente del Tribunale, fino alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio.
3. Sull'assegno di divorzio.
Il ricorrente in ricorso ha dichiarato di essere disposto a versare a titolo di assegno divorzile la somma di € 150,00 mensili;
tuttavia, come chiarito anche dalla difesa nel corso della udienza delegata, non è stata proposta alcuna domanda in tal senso dalla convenuta, che non ha inteso costituirsi.
4.Sulle ulteriori domande proposte.
Non sono ammissibili le ulteriori domande non connesse (il riferimento è alla richiesta di
“ordinare la trascrizione di un trasferimento immobiliare”, meglio in atti descritto).
5.Sulle spese.
La peculiarità e delicatezza della materia trattata, le ragioni della decisione ed il suo esito, la evenienza che la resistente, non costituendosi, non ha inteso resistere alle avverse pretese, integrano gravi motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti, alla luce della disciplina della soccombenza siccome riletta l'esito della sentenza della Corte Cost. n. 77 del
2018.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data
19.3.1988 in Napoli, atto n. 41, p.II, s.A, registro atti di matrimonio anno 1988, da Pt_1
e
[...] Controparte_1
2) dichiara inammissibile ogni ulteriore domanda;
3) compensa le spese;
4) manda alla Cancelleria di trasmettere la sentenza, in copia autentica, non appena sarà passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune ove il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di sua competenza;
Così deciso in Avellino, nella camera di consiglio del 6.11.2024.
Il Giudice relatore ed estensore
3 Dott.ssa Maria Cristina Rizzi
Il Presidente
Dott. Raffaele Califano
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