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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VI, sentenza 28/01/2026, n. 1381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1381 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1381/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 6, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SASSONE SE, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14881/2025 depositato il 11/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Centro Direzionale Isola C/5 80143 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo 242 84131 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2025 00179159 54 000 BOLLO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1098/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso con vittoria di spese
Resistente/Appellato: rigetto del ricorso con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 100 2025 00179159 54 000 notificata in data 23.06.2025 ed emessa da Agenzia delle Entrate Riscossione - materia: Tassa Automobilistica anno di imposta
2020 per un totale di € 381,67
Ha dedotto quale motivo:
la nullità dell'atto impositivo per carenza di legittimazione passiva, poichè l'autovettura non è mai stata nella proprietà della ricorrente .
Concludeva per l'annullamento dell'atto con vittoria di spese, con attribuzione.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione che deduceva che il vizio attiene al merito della pretesa impositiva e non era stato dedotto in sede di accertamento.
Concludeva per il rigetto della domanda con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato
Ed invero, la Suprema Corte (cfr Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 25995 del 31/10/2017 ), ha più volte affermato che la cartella esattoriale recante intimazione di pagamento di credito tributario, avente titolo in un precedente avviso di accertamento notificato a suo tempo non impugnato, può essere contestata innanzi agli organi del contenzioso tributario ed essere da essi invalidata solo per vizi propri, non già per vizi suscettibili di rendere nullo o annullabile l'avviso di accertamento presupposto.
Tale è il caso che ci occupa in cui il ricorrente ha dedotto vizi di merito della pretesa tributario anche andavano rivolti nei confronti del relativo atto di accertamento.
Ne discende la pronuncia di rigetto
La apparente fondatezza nel merito dei rilievi giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico rigetta il ricorso e compensa le spese
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 6, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SASSONE SE, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14881/2025 depositato il 11/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Centro Direzionale Isola C/5 80143 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo 242 84131 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2025 00179159 54 000 BOLLO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1098/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso con vittoria di spese
Resistente/Appellato: rigetto del ricorso con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 100 2025 00179159 54 000 notificata in data 23.06.2025 ed emessa da Agenzia delle Entrate Riscossione - materia: Tassa Automobilistica anno di imposta
2020 per un totale di € 381,67
Ha dedotto quale motivo:
la nullità dell'atto impositivo per carenza di legittimazione passiva, poichè l'autovettura non è mai stata nella proprietà della ricorrente .
Concludeva per l'annullamento dell'atto con vittoria di spese, con attribuzione.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione che deduceva che il vizio attiene al merito della pretesa impositiva e non era stato dedotto in sede di accertamento.
Concludeva per il rigetto della domanda con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato
Ed invero, la Suprema Corte (cfr Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 25995 del 31/10/2017 ), ha più volte affermato che la cartella esattoriale recante intimazione di pagamento di credito tributario, avente titolo in un precedente avviso di accertamento notificato a suo tempo non impugnato, può essere contestata innanzi agli organi del contenzioso tributario ed essere da essi invalidata solo per vizi propri, non già per vizi suscettibili di rendere nullo o annullabile l'avviso di accertamento presupposto.
Tale è il caso che ci occupa in cui il ricorrente ha dedotto vizi di merito della pretesa tributario anche andavano rivolti nei confronti del relativo atto di accertamento.
Ne discende la pronuncia di rigetto
La apparente fondatezza nel merito dei rilievi giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico rigetta il ricorso e compensa le spese