Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 23/01/2025, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott.ssa Carmen Maria Pigrini,
all'udienza del 09 GENNAIO 2025, all'esito della trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c., lette le note di udienza depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al N° 481/2022 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Stefania Esposito ed elettivamente Parte_1
domiciliata come in atti
Ricorrente
E
in persona legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Anna Oliva, CP_1
elettivamente domiciliato come in atti
Resistente
E
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa Controparte_2
dall'avv. Lucia Leo, elettivamente domiciliata come in atti
Resistente
E
- Sede di Napoli in persona del Controparte_3 Controparte_4
p.t, rappresentato e difeso dall'avv. Rossella Del Sarto
Resistente
1
Largo Chigi n° 5
Resistente Contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28.01.2022 e ritualmente notificato, parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento N° 07120219002057675000, asseritamente notificata in data 15.01.2022, con la quale veniva intimato il pagamento, tra le altre, di somme recate dalla Cartella esattoriale n. 07120140004822441000: importo di € 161,51 – Ente creditore CP_3
sede di Nola – anni di riferimento 2011– 2012- 2013 (premio ); avviso di addebito n. CP_3
CP_ 37120130014613127000: importo di € 10.493,54 – Ente creditore sede di Nola anni di riferimento 2010– 2011- 2012 (contributi IVS ); avviso di addebito n. 37120140015802904000:
CP_ importo di € 4.913,80 – Ente creditore sede di Nola – anni di riferimento 2013 - 2014 ( contributi
IVS ) per l'importo totale di euro 15.568,85.
Ha dedotto, al riguardo, l'omessa e/o irregolare notifica degli avvisi di addebito, la prescrizione dei crediti maturata anteriormente alla notifica degli avvisi di addebito e, in ogni caso, la prescrizione maturata tra la data di presunta notifica degli avvisi di addebito e la data della notifica dell'intimazione di pagamento, concludendo per l'annullamento, con vittoria di spese.
Nel costituirsi ritualmente in giudizio, l' ha eccepito l'improponibilità, l'inammissibilità e CP_6
l'infondatezza della domanda, nonché l'avvenuta interruzione della prescrizione. CP_ L' ha eccepito l'interruzione della prescrizione posta in essere dal concessionario del servizio di riscossione e, nel merito, l'infondatezza della domanda, concludendo per il rigetto.
L' ha eccepito l'avvenuta notifica della cartella di pagamento e l'infondatezza nel merito delle CP_3
opposizioni per i motivi diffusamente articolati nella memoria difensiva.
Nonostante la regolare vocatio in ius, la parte resistente restava contumace. Controparte_5
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito, sulle conclusioni delle parti mediante deposito di note di udienza ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa con sentenza con motivazione contestuale, da comunicarsi.
***
In via preliminare, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva della non CP_5
costituita in giudizio nonostante vocatio in ius, poiché l'art. 13, comma 1, della legge n. 448/1998 ha
2 CP_ previsto la cessione dei crediti dell' maturati fino al 31 dicembre 2008.
Trattandosi nella presente fattispecie, di crediti relativi ad anni successivi al 2008, la citata società non ha alcun titolo per essere convenuta nel presente giudizio.
Sempre in via preliminare, va affermata la legittimazione passiva del concessionario del servizio di riscossione, avendo il ricorrente eccepito vizi inerenti al procedimento di notificazione delle cartelle esattoriali sulla cui base è stata emessa l'intimazione di pagamento N°
07120219002057675000. Al riguardo, si riporta l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, in base al quale: ”In tema di riscossione dei crediti previdenziali mediante iscrizione a ruolo di cui al
d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, l'opposizione contro il ruolo per motivi inerenti al merito va proposta nei confronti del soggetto impositore (l e il cessionario del credito in quanto titolari del credito CP_1
e a conoscenza degli atti su cui si fonda la pretesa, mentre ove siano sollevate questioni formali concernenti la cartella o la sua notifica, il contraddittorio va necessariamente instaurato anche con la società esattrice, a cui compete la riscossione dei ruoli”( Sez. L, Sentenza n. 18522 del 09/09/2011
Presidente: Vidiri G. Estensore: Stile P. Relatore: Stile P. P.M. Finocchi Ghersi R.)
Nel merito, sulla scorta di quanto affermato da Cass. 18.11.2004, n. 21863, il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente:
a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 5, del d.lgs. 46/1999, entro il termine di 40 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo
(quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1, c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2 e art. 618-bis c.p.c.);
c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. “nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo (quali ad esempio quelli attinenti la notifica e la motivazione) ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617, comma 2, c.p.c.) o meno (art. 617, comma 1, c.p.c.).
3 L'impugnazione di parte ricorrente, nella parte in cui ha eccepito la prescrizione del credito, va qualificata come opposizione all'esecuzione e, dunque, proponibile dinanzi al Giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata, come nel caso in esame, mentre nella parte in cui ha eccepito l'omessa notifica dei titoli esecutivi, va qualificata quale opposizione agli atti esecutivi.
Difatti, la Suprema Corte, nella nota pronuncia resa a Sezioni Unite n. 26283/2022, ha avuto modo di precisare che «nei giudizi non tributari, in caso di omessa o invalida notificazione di cartella
o intimazione, il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per far accertare l'insussistenza della pretesa (Cass., sez. un., n.
15354/15; n. 28528/18; n. 18041/19; n. 7756/20); può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione (Cass., n. 477/71; n. 16281/16; nn. 16512 e 24461/19); e può proporre opposizione agli atti esecutivi qualora intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo, posto che, nel sistema delle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario, l'irregolarità della sequenza procedimentale dà appunto luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c., quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale l'interessato abbia avuto conoscenza legale (Cass., sez. un., n. 22080/17, punto 8.3, nonché, tra varie, n. 1558/20; n. 20694/21; n. 40763/21, cit.).».
Orbene, indipendentemente dalla verifica in ordine alla rituale notifica della cartella esattoriale e degli avvisi di addebito impugnati, deve dirsi che risulta comunque maturata la prescrizione quinquennale dei crediti successivamente alle date delle presunte notifiche dei titoli esecutivi.
Al riguardo, va dato atto del costante orientamento della Suprema Corte, in base al quale “In tema di prescrizione estintiva, l'elemento costitutivo della relativa eccezione è l'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio e la manifestazione della volontà di profittare dell'effetto ad essa ricollegato dall'ordinamento, mentre la determinazione della durata di questa configura una "quaestio iuris" sulla identificazione del diritto azionato e del regime prescrizionale applicabile, che, previa attivazione del contraddittorio, è rimessa al giudice (Sez. 1, Sentenza n. 15337 del 25/07/2016
Presidente: Salvago S. Estensore: Mercolino G. Relatore: Mercolino G. P.M. Russo RG. (Diff.)
Proprio in tema di prescrizione dei crediti previdenziali maturata dopo la notifica della cartella non opposta, di recente è intervenuta la pronuncia della Suprema Corte a sezioni unite che risolvendo il contrasto di giurisprudenza, ha affermato che “"la scadenza del termine - pacificamente perentorio
- per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. 26 febbraio
4 1999, n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' , che dal 1° gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di CP_1
natura previdenziale di detto Istituto (art. 30 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge n.
122 del 2010). Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti - comunque denominati
- di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle
Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo".
In particolare, la cartella esattoriale n° 071/2014/0004822441/000 risulta presuntivamente notificata in data 11.10.2014; l'avviso di addebito n° 371/2013/0014613127/000 risulta presuntivamente notificato in data 05.02.2014; l'avviso di addebito n° 371/20140015802904/000 risulta presuntivamente notificato in data 04.02.2015 .
Orbene, l'intimazione di pagamento impugnata è stata notificata 15.01.2022.
CP_ Nel caso in esame, e e hanno eccepito l'avvenuta interruzione della CP_6 CP_3
prescrizione e ha prodotto relate di notifica di precedenti intimazioni di pagamento, idonee, a CP_6
suo dire, ad interrompere il termine di prescrizione. Ebbene, è noto che l'eccezione di interruzione della prescrizione, configurandosi (diversamente dall'eccezione di prescrizione) come eccezione in senso lato, può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice in qualsiasi stato e grado del processo, ancorché sulla base di allegazioni e di prove ritualmente acquisite o acquisibili al processo e, in ordine alle controversie assoggettate al rito del lavoro, sulla base dei poteri istruttori legittimamente esercitabili anche di ufficio dal giudice, che è tenuto, ai sensi dell'art. 421 c.p.c., all'accertamento della verità dei fatti rilevanti ai fini della decisione (cfr. fra le tante Cass. n. 16542 del 2010). Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, cui questo Giudice ritiene di aderire, tale potere ufficioso vieppiù rileva nelle controversie in cui viene in considerazione la scissione soggettiva operata dalla
5 legge n. 46/1999 tra ente impositore e soggetto legittimato all'esperimento della procedura di riscossione, potendo e dovendo il giudice acquisire dal concessionario dei servizi di riscossione (che nelle liti concernenti il merito della pretesa creditoria non è nemmeno parte necessaria della causa, avendo l'art. 4, comma 2-quater, 1. n. 265/2002, soppresso al comma 5 dell'art. 24, d.lgs n. 46/1999, le parole «ed al concessionario») ogni documento relativo ad atti della procedura di riscossione da cui derivino conseguenze di rilievo nel rapporto tra creditore e debitore, con il solo limite dell'avvenuta allegazione dei fatti;
che tali principi, già affermati dalla Suprema Corte nell'interpretazione degli artt. 421 e 437 c.p.c. con riguardo ai processi per opposizione a cartella esattoriale in relazione alla verifica della tempestività dell'opposizione (cfr. fra le tante Cass. nn.
11274 del 2007, 20748 del 2013, 24644 del 2015, 2333 del 2016), sono stati ribaditi anche con riguardo alle liti in cui venga in rilievo un fatto di interruzione della prescrizione che sia ritualmente entrato a far parte del contraddittorio processuale e che si ricolleghi ad un atto della procedura di riscossione (In tal senso, testualmente, Cass., n. 14755 del 2018). Alla luce di tali principi, la tardiva produzione della relata di notifica dell'atto interruttivo da parte del concessionario non è di ostacolo all'acquisizione, da parte del Giudicante, degli atti interruttivi che siano stati ritualmente prodotti nel contraddittorio tra le parti, nell'esercizio dei propri poteri ufficiosi ex art. 421 c.p.c. e nell'ottica dell'accertamento della verità dei fatti rilevanti ai fini della decisione.
Ciò posto, ha dedotto in giudizio l'avvenuta notifica dell'intimazione di pagamento n. CP_6
07120159098853708000 in data 10.12.2015 perfezionatasi per compiuta giacenza in data 15 gennaio
2016 e, infine, la notifica dell'intimazione di pagamento impugnata n° 07120219002057675000, avvenuta ritualmente in data 15.01.2022. Occorre, pertanto, valutare se tra l'atto interruttivo del
15.01.2016 e la notifica dell'intimazione di pagamento impugnata sia decorso il termine di prescrizione quinquennale.
Viene in rilievo, nel caso in esame, l'art. 37 del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n.
27/2020, rubricato "Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria", il quale dispone, al comma 2: "I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo".
Tale disposizione ha quindi previsto un periodo di sospensione della durata di 129 giorni.
6 È poi intervenuta ulteriore sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, cioè per 182 giorni. Invero, l'art. 11 del D.L. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge 26.2.2021, n. 21, dispone al comma 9: "I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo".
Sono quelle sopra indicate le norme relative alla sospensione dei termini di prescrizione.
Dunque, poiché i crediti di cui ai titoli esecutivi impugnati , oggetto dell'intimazione, si sarebbero estinti per prescrizione in data 15.01.2021), a tale data devono aggiungersi 311 giorni, pari alla somma di 129 e 182, giungendo al 22.11.2021, con la conseguenza che i crediti portati dalla cartella esattoriale n° 071/2014/0004822441/000 e dagli avvisi di addebito n°371/2013/0014613127/000 e n° 37120140015802904000, erano già prescritti alla data del
15.01.2022, quando era notificata l'intimazione di pagamento oggetto di giudizio.
Alla luce di tali considerazioni, l'opposizione va accolta, e, per l'effetto, vanno dichiarate non dovute le somme recate dalla cartella esattoriale e dagli avvisi di addebito impugnati.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, sulla base dei parametri minimi data la non complessità delle questioni ed esclusa ogni attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara non dovute le somme recate dalla cartella esattoriale n° 071/2014/0004822441/000 e dagli avvisi di addebito n°371/2013/0014613127/000; n° 371/2014/0015802904/000;
- condanna le resistenti al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 3291,00,
CP_ di cui euro 350,00 a carico dell' e in solido ed euro 2941,00 a carico di e CP_3 CP_6 CP_6
in solido, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione.
Si comunichi.
Così deciso in Nola il 23 gennaio 2025 Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Carmen Maria Pigrini
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