Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/05/2025, n. 3595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3595 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
Nella persona della dott.ssa Amalia Urzini in funzione di Giudice del lavoro, in data 08.05.2025 alla scadenza del termine perentorio per il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8945/2024 Ruolo Generale Lavoro e Previdenza
tra
Parte_1 rapp.to e difeso dall'avv. Ignazio Sposito. ricorrente e in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele De Luca Tamajo. resistente oggetto: crediti di lavoro. conclusioni: come in atti. ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 12.04.2024 l'epigrafato ricorrente ha convenuto in giudizio Con l rassegnando le seguenti conclusioni “Voglia l'Ecc.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento del presente ricorso, così provvedere:
1. Accogliere il presente ricorso;
2. Per l'effetto dichiarare illegittimo il comportamento posto in essere dalla convenuta società e condannare la stessa al pagamento, in favore del ricorrente, del risarcimento danni per mancata fruizione del riposo compensativo giornaliero obbligatorio, da determinarsi in via equitativa;
3. Condannare, altresì, la società convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 1296,35 in relazione all'eccesso di lavoro straordinario prestato dal sig. ;
4. Condannare, altresì, la convenuta società al pagamento della somma di euro 5816,50 a Parte_1 titolo di differenze retributive per l'indennità di diaria non corrisposta;
5. Condannare, altresì, la convenuta società al pagamento di euro 878,00 a titolo di differenze retributive non corrisposte e relative al ticket elettronico;
6. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa con attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara anticipatario”. A sostegno dell'azione proposta, egli ha dedotto di avere sottoscritto in data
1
Poggiomarino (NA); che in data 23.04.2020 sottoscriveva, a mezzo della WinTime S.p.A. – Agenzia per il lavoro, contratto di assunzione a tempo determinato dal 23.04.2020 al 30.06.2020 finalizzato per l'utilizzazione della sua attività lavorativa in un contratto di somministrazione di lavoro con la società Ente Autonomo Volturno – C.so Garibaldi n.387 – Napoli – linee Vesuviane, con qualifica di assunzione di operaio addetto ai PP.LL. / Addetto manutenzione e scambi – parametro 110 del CCNL
Autoferrotranvieri ovvero Gruppo C del CCNL di categoria delle Agenzie di Somministrazione di
Lavoro del 07/04/2014, con turnazione dal lunedì alla domenica per complessive 39 ore settimanali
(doc.4); che per l'espletamento delle suddette mansioni effettuava la turnazione riportata in ricorso;
che in data 01.05.2020 riceveva comunicazione di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale con un impegno settimanale di 32,45 ore con medesimo inquadramento e mansioni di cui sopra;
che in data 15.05.2020 la WinTime gli comunicava la trasformazione del rapporto di lavoro, a far data dal 18.05.2020, da tempo parziale a tempo pieno con turnazione dal lunedì alla domenica, presso la sede di C.so Garibaldi n.387 – linee Vesuviane – Napoli;
che con comunicazione del 24.07.2020 la suddetta Agenzia per il lavoro gli comunicava la proroga del contratto di lavoro fino al 31.08.2020 e successiva ulteriore proroga del contratto di lavoro con scadenza 31.10.2020; che nell'arco temporale intercorrente da aprile 2019 ad ottobre 2020 l'odierno ricorrente, nell'espletamento delle proprie mansioni, si è ritrovato più volte a svolgere le turnazioni impartite dal datore di lavoro con un riposo, tra una turnazione e l'altra, al di sotto delle undici ore previste dall'art. 7 Dlgs 66/2003, determinando così un danno da usura psico-fisica; che l'indennità di trasferta gli è stata erogata in maniera del tutto arbitraria;
che il contratto prevedeva, inoltre,
l'erogazione di un ticket elettronico dal valore di € 7,00 per ogni giornata lavorata ma la convenuta gli ha corrisposto, per tale ticket, la somma di € 5,00. Egli ha rappresentato la violazione dell'art. 7
Dlgs 66/2003 e del divieto di reformatio in peius, avendo eseguito nella medesima giornata lavorativa, sia il turno diurno che il turno notturno intervallati tra loro da un riposo al di sotto della soglia minima di undici ore stabilita e la conseguente illegittimità dell'OdS n.579 del 01.09.2017 e il danno da usura psicofisica, per il mancato godimento del giusto riposo compensativo giornaliero;
l'eccesso di straordinario e la conseguente violazione dell'art.4 Dlgs n.66/2003 per essersi prodotto
2 un danno da usura psico-fisica; la violazione dell'art.20 CCNL Autoferrotranvieri in tema di remunerazione della trasferta e la violazione dell'accordo individuale in ordine al valore monetario del ticket elettronico. Con
L' ha eccepito la carenza di legittimazione passiva;
l'assoluta indeterminatezza delle domande;
la mancata produzione del contratto collettivo applicabile e in subordine, nel merito,
l'infondatezza delle pretese economiche avanzate e ha concluso chiedendo di “accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della societ nel presente giudizio e, per l'effetto, Controparte_1 rigettare il ricorso avversario con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite. In via gradata, ove dovesse superare l'assorbente eccezione preliminare di cui sopra, Voglia egualmente rigettare il ricorso avversario per violazione dell'art. 414 c.p.c., poiché affetto da insanabile genericità, allegatoria e probatoria, come illustrato nei parr. 3 e 4 della presente memoria. In via ulteriormente gradata, nel merito, Voglia respingere il ricorso promosso dal Sig. contro ed assolvere la Parte_1 Controparte_1 convenuta da ogni domanda in esso contenuta;
solo in subordine ridurre l'eventuale condanna alle sole domande ammissibili e con la quantificazione risultante dai conteggi allegati e secondo i criteri definiti in memoria. in ogni caso, con il favore dei compensi professionali e delle spese del presente giudizio”.
Acquisite note di trattazione scritta e scaduto il termine perentorio ex art. 127 ter c.p.c., in data odierna la causa è stata decisa con separata sentenza.
In punto di fatto, è pacifico che il ricorrente ha lavorato quale dipendente delle società di somministrazione di personale JobItalia S.p.a dal 23.4.2019 al 22.4.2020 e WinTime s.p.a. dal 23 Con aprile 2020 al 31 ottobre 2020, eseguendo la sua prestazione per l (cd. utilizzatore).
La somministrazione deve ritenersi legittima, in mancanza di allegazione di vizi da parte del Con ricorrente. Costui rivendica crediti retributivi e risarcitori nei confronti dell , sul presupposto della sua responsabilità e del suo obbligo solidale.
Alla fattispecie in esame si applica l'art. 35 del D.lgs. 81/2015, il quale disciplina l'obbligazione solidale tra i soggetti che hanno stipulato un legittimo contratto di somministrazione genuina di cui all'art. 30 del D.lgs 81/2015. In particolare, a fondare nei confronti del lavoratore, la responsabilità patrimoniale dell'utilizzatore che esercita il potere di direzione e controllo del personale somministrato (cfr. comma 1 dell'art.30), soccorre il comma 2 dell'art. 35 del D.lgs. 81/2015 il quale prevede che “L'utilizzatore è obbligato in solido con il somministratore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e a versare i relativi contributi previdenziali, salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore”.
La prescritta responsabilità solidale dell'utilizzatore giustifica la proposizione del giudizio nei suoi soli confronti e riguardando il presente giudizio la richiesta di trattamenti retributivi correlati allo svolgimento di mansioni confacenti al livello di inquadramento, non ricorre l'ipotesi del comma 5 dell'art.35 (l'assegnazione a mansioni di livello superiore o inferiore a quelle dedotte in contratto), per cui non vi è questione di obbligo o meno di comunicazione;
parimenti non è rilevante al fine di
3 escludere la responsabilità solidale dell'utilizzatore l'assolvimento dell'obbligo a suo carico di
“comunicare al somministratore il trattamento economico e normativo applicabile ai lavoratori suoi dipendenti che svolgono le medesime mansioni dei lavoratori da somministrare e a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori” (cfr. comma 2 dell'art 33).
Quanto alle rivendicazioni azionate, l'omessa produzione del CCNL può ritenersi sanata dalla Con trascrizione in ricorso delle norme rilevanti il cui contenuto non risulta contestato dall nonché Con dalla posizione specifica assunta da che nella sua difesa ha argomentato diffusamente sulla portata di tali norme.
Ciò posto, le pretese retributive a titolo di diaria e di ticket elettronico sono immeritevoli di accoglimento.
In ordine alla prima, il ricorrente lamenta di avere ricevuto l'emolumento in maniera del tutto arbitraria ed individua per l'intero periodo la somma di euro 5816,50, ritenendo inadeguato quanto percepito. La carenza assertiva si evince in modo incontrovertibile dalla circostanza che egli stesso la esige nella misura del 50% richiamando quanto specificato al punto 10 b art. 20 del citato CCNL.
L'indennità, in base a tale previsione, è dovuta “quando la distanza dalla residenza alla località della missione sia inferiore a tre chilometri, sempreché, tra questa e quella, esistano mezzi di trasporto che permettano all'agente, senza spese a suo carico, di raggiungere la propria residenza negli intervalli del turno di servizio purché almeno uno di questi raggiunga la durata di due ore”. per cui ricorre tutte le volte in cui supera i 3 km dalla residenza di lavoro (Napoli). Avuto riguardo a tale evenienza, il ricorrente tuttavia, ha omesso di riferire compiutamente in relazione al periodo di causa, al di là di una esemplificazione riferita a singoli casi, quali turni ha osservato, quanti nella propria sede e quanti presso altre località, Con precludendo al Giudicante, a fronte di una specifica eccezione sul punto formulata da , di verificarne il fondamento.
Quanto al ticket elettronico, egli allega che il contratto da lui sottoscritto ha previsto il valore di € 7,00 per ogni giornata lavorata e si duole che la convenuta società gli ha erogato, per tale ticket, la sola somma di € 5,00. A tale riguardo, trattandosi di inesatto adempimento di un obbligo di natura pattizia, nulla risulta pattuito con JobItalia S.p.a mentre nel solo contratto con la WINTIME decorrente dal 23.04.2020 risulta pattuito in suo favore il ticket elettronico di € 7,00 per ogni giornata in cui la prestazione ha ecceduto le tre ore e, ad onta di quanto dedotto dal ricorrente, dalle buste paga relative al periodo decorrente da aprile 2020, risulta corrisposto esattamente in suo favore l'importo di € 7.00 e non già quello riferito di € 5,00.
Le voci risarcitorie si fondano sul mancato godimento del riposo giornaliero e sul superamento del limite di lavoro straordinario. Per la prima rivendicazione, il ricorrente allega di avere espletato nell'arco temporale intercorrente da aprile 2019 ad ottobre 2020 nell'espletamento delle proprie mansioni, turnazioni impartite dal datore di lavoro con un riposo, tra una turnazione e l'altra, al di 4 sotto delle undici ore previste dall'art. 7 Dlgs 66/2003. Tale rivendicazione, foriera -a dire del ricorrente- di un danno in re ipsa da usura psicofisica, è affidata, in ordine al quantum, ad una valutazione equitativa del Giudicante. Orbene, va rilevato, come correttamente evidenziato da parte convenuta che nel ricorso manca l'indicazione quantitativa e la collocazione oraria dei riposi non fruiti, nonché un qualunque criterio di definizione e quantificazione dei danni in questione, per cui la domanda va disattesa.
Infine, il ricorrente riferisce di avere effettuato nell'anno 2020 prestazioni di lavoro straordinario eccedenti il limite legale delle 250 ore annuali, determinando così un danno da usura psico-fisica. In punto di diritto, si osserva che la disciplina legale del lavoro straordinario è integrata dalle previsioni contenute nel CCNL di settore, le cui norme risultano trascritta da entrambe le parti.
L'art. 28 stabilisce che “1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 11 dell'A.N. 12 marzo 1980 di rinnovo del c.c.n.l., si considera straordinaria la prestazione lavorativa che al termine del periodo plurisettimanale eccede il limite medio settimanale di cui all'art. 27, comma 1, primo capoverso, del presente accordo, fatti salvi gli accordi aziendali per i quali le ore di prestazione straordinaria sono conteggiate e retribuite relativamente al mese in cui sono svolte dal lavoratore.
2. In luogo del limite previsto dall'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 66/2003 e s.m.i. e ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 5, il limite massimo delle prestazioni lavorative straordinarie individuali è fissato in 150 ore per ogni periodo di 26 settimane consecutive di cui al comma 1 dell'articolo 27. Al conseguimento del predetto limite massimo individuale non concorrono le ore di straordinario svolte: ai sensi dell'art. 5, comma 4, del D.Lgs. n. 66/2003 e s.m.i.; ai sensi del secondo e terzo capoverso del comma 8 dell'art. 27 del presente accordo, nel qual caso conteggiate e retribuite relativamente al mese in cui sono prestate dal lavoratore;
per esigenze legate alle caratteristiche delle linee esercitate, in attuazione di accordi collettivi aziendali in materia;
entro il limite massimo di 66 ore/anno per singolo lavoratore, per effetto di accordi individuali tra azienda e lavoratore”. Il limite è dunque stato fissato in 300 ore annuali suddivise in due semestri di 26 settimane da 150 ore.
L'art. 27 del CCNL prevede inoltre che “1. Per i lavoratori ai quali si applica il presente c.c.n.l., la durata dell'orario di lavoro settimanale è fissata in 39 ore ed è realizzata come media nell'arco di un periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane consecutive. La durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di 26 settimane, le 48 ore, comprensive del lavoro straordinario. Fermo restando quanto previsto al precedente comma, l'orario di lavoro settimanale di ogni dipendente a tempo pieno può essere programmato dall'azienda: entro il limite massimo di 50 ore e il limite minimo di 27 ore;
limitatamente al personale viaggiante utilizzato esclusivamente in servizi disciplinati dal regolamento CE n.
561/2006 e dal D.Lgs. n. 234/2007, entro il limite massimo di 60 ore”.
Alla luce della disciplina applicabile al caso di specie, il CCNL stabilisce che “In luogo del limite previsto dall'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 66/2003 e s.m.i. e ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 5, il limite massimo delle prestazioni lavorative straordinarie individuali è fissato in 150 ore per ogni periodo di 26 settimane consecutive di cui al comma 1 dell'articolo 27”.
5 La norma citata prevede plurime deroghe in relazione all'orario settimanale, ma non già per il limite massimo previsto per le 26 settimane consecutive, che comunque non può superare le 150 ore lavorabili (300 ore annuali).
Ciò posto, come statuito dalla Suprema Corte “la prestazione lavorativa “eccedente”, che supera di gran lunga i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva e si protrae per diversi anni, cagiona al lavoratore un danno da usura psico-fisica, di natura non patrimoniale e distinto da quello biologico, la cui esistenza è presunta nell'an in quanto lesione del diritto garantito dall'art. 36
Cost., mentre ai fini della determinazione occorre tenere conto della gravità della prestazione e delle indicazioni della disciplina collettiva intesa a regolare il risarcimento in oggetto (in termini Cass.
14.7.2015 n. 14710; Cass. 23.5.2014 n. 11581, Cass. 10.5.2019 n. 12540)”.
Sempre la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “la lesione di diritti personalissimi ed inviolabili, di cui si è detto, tutelati a livello delle massime fonti dell'ordinamento, non permette di riconoscere nel consenso del danneggiato un fattore esimente, spettando al datore di lavoro organizzarsi in modo da non richiedere e comunque da impedire, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 2087 c.c., mirato a proteggere non solo la salute ma anche la personalità morale del lavoratore, che vi sia ricorso all'impegno di lavoro del dipendente in violazione di quei principi”. Pertanto, come precisato dalla Cassazione, “la mera disponibilità alla prestazione lavorativa straordinaria possa integrare un “concorso colposo”, poiché, a fronte di un obbligo ex art. 2087 c.c. per il datore di lavoro di tutelare l'integrità psico-fisica e la personalità morale del lavoratore, la volontarietà di quest'ultimo, ravvisabile nella predetta disponibilità, non può connettersi causalmente all'evento, rappresentando una esposizione a rischio non idonea a determinare un concorso giuridicamente rilevante” (Cass. n. 12539/19).
Quanto all'evento dannoso risarcibile, il danno da stress, o usura psicofisica si inscrive nella categoria unitaria del danno non patrimoniale causato da inadempimento contrattuale e, in linea generale, la sua risarcibilità presuppone la sussistenza di un pregiudizio concreto sofferto dal titolare dell'interesse leso, sul quale grava l'onere della relativa allegazione e prova, anche attraverso presunzioni semplici.
Ai fini del riconoscimento del danno, è sufficiente che il lavoratore indichi e documenti il numero delle ore di straordinario svolte ed il periodo di riferimento;
in presenza di elementi di questo tipo, che consentono di qualificare come “abnorme” la prestazione straordinaria eseguita dal lavoratore, poiché resa in violazione del limite massimo consentito dalla legge e/o dal contratto collettivo, il danno si presume, in quanto lo straordinario eccessivo danneggia la salute psicofisica del lavoratore, la sua vita in famiglia e le sue relazioni sociali.
In fattispecie similari, la giurisprudenza di legittimità ha infatti distinto il “danno da usura psicofisica” – conseguente alla mancata fruizione del riposo –, dall'ulteriore danno alla salute o danno biologico, che si concretizza, invece, in una “infermità” del lavoratore determinata dall'attività lavorativa usurante svolta in conseguenza di una continua attività lavorativa non seguita dai riposi settimanali. Ne consegue che nella prima ipotesi, a differenza che nella seconda, il danno sull'an deve ritenersi presunto (così anche Sez. L, 6 Sentenza n. 2455 del 04/03/2000), trovando diretta copertura costituzionale nell'art. 36 Cost., sicché la lesione dell'interesse espone direttamente il datore al risarcimento del danno non patrimoniale”.
In base ai principi enunciati dalla Suprema Corte, da cui è possibile trarre la conclusione che si tratta di un danno da usura psicofisica in re ipsa, è richiesta la sussistenza di due presupposti: il superamento dei limiti previsti dalla contrattazione collettiva, e che tale superamento, definito con l'espressione “di gran lunga”, sia connotato da una certa entità e dalla reiterazione per “diversi anni”.
Tali presupposti non sono ravvisabili nella fattispecie in esame dal momento che le buste paga allegate da parte ricorrente denotano – mediante semplice calcolo aritmetico delle ore lavorate a titolo di straordinario – che non vi è stato un eccessivo ricorso al lavoro straordinario da parte della società convenuta, superiore “di gran lunga” alla soglia massima fissata dalla normativa di settore bensì risulta, sottraendo il numero di ore di straordinario massime annue (300 ore) dal numero di straordinario lavorato dal ricorrente nel 2020 (369,26 ore) che il ricorrente ha svolto nell'intero 2020 solo 69,26 ore di straordinario in eccesso. Difetta dunque nel caso in esame, il presupposto per la configurabilità dell'invocato danno in re ipsa, ossia la certa entità dell'eccedenza oraria e la reiterazione di tale superamento per “diversi anni” per cui la domanda, non essendo corredata dall'allegazione e prova del danno concretamente patito, va respinta.
All'esito, il ricorso, siccome integralmente infondato, va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento in favore della parte convenuta delle spese di lite liquidate in € 3.099,25 comprensivi di spese generali, oltre IVA e CPA.
Napoli, 08.05.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Amalia Urzini
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