Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 07/04/2025, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello, nella persona dei consiglieri Marcella Angelini Presidente rel. Maria Rita Serri Consigliere Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II grado iscritta al n. 663/2024 RGA promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Mauro SILVESTRI Parte_1 appellante contro con il patrocinio dell'avv. Daniele ETERNO CP_1
con il patrocinio degli avvocati Giuseppe Bologna, Controparte_2 Paolo Tagliaferri Gentileschi, Emanuela Ratti e Mauro Cellarosi appellati
Oggetto: trasferimento del lavoratore posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 13/3/2025 udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Marcella Angelini;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa,
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Così riassume i fatti la sentenza qui appellata: “Con ricorso Parte_2
e domandavano: “Accertate le ragioni di fatto e diritto di cui alla Parte_1 narrativa disporre l'immediata riammissione/reintegrazione della sig.ra Parte_2
nel suo posto di lavoro già occupato c/o , in Via
[...] Controparte_2 CP_2
Baiona n. 141 o in altro compatibile con la propria professionalità e mansioni;
- ordinare a di ricevere la prestazione della sig.ra Controparte_2
nel proprio cantiere e riattivare il badge di entrata della medesima Pt_2 lavoratrice o di fornirgliene uno nuovo che consenta l'accesso; - dichiarare illegittimo il trasferimento del sig. da cantiere di a quello Setramar e Parte_1 CP_2 disporre l'immediata riammissione/reintegrazione del nel suo posto di Parte_1 lavoro già occupato c/o , in Via Baiona n. 141 o in Controparte_2 CP_2 altro compatibile con la propria professionalità e mansioni - ordinare a CP_2
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e esistevano al ricorso. CP_1 Controparte_2
La causa veniva istruita con prove per testi e posta immediatamente in decisione”. Il primo giudice ha premesso che “ subentrava (mediante cessione del CP_1 ramo di azienda) in un appalto presso la committente Controparte_2
Durante il precedente rapporto di appalto (con la COOP UNICA) accadeva che
[...]
i due ricorrenti – unitamente ad altri lavoratori dell'appalto – venissero rinvenuti inoperosi molto prima della fine del turno presso l'ufficio-container di UNICA all'interno del sito di Alla richiesta del responsabile Controparte_2 della sicurezza del sito (MONTESANTO) di esibire il tesserino di identificazione, i lavoratori in questione non ottemperavano, presentando anzi un atteggiamento strafottente e giungendosi infine anche ad alzare i toni della conversazione. Inutile la chiamata del preposto della COOP” Il Tribunale ha quindi ritenuto infondato il ricorso dei lavoratori osservando che “a causa di questa situazione incresciosa giungeva alla Controparte_2 decisione di non consentire più l'accesso al proprio stabilimento ai 4 operai in questione (addetti alle pulizie) e ciò in forza di clausola di gradimento di cui al contratto di appalto sottoscritto tra le parti” e ritenendo che l'istruttoria orale avesse dimostrato la sussistenza dei fatti e “che non vi fu pertanto alcuna abusiva attivazione della clausola di gradimento1”. Ha proposto appello il solo contestando la ricostruzione dei fatti (in Parte_1 particolare quanto alla loro effettiva verificazione nei termini lamentati dalla società committente e alla concreta partecipazione del lavoratore ricorrente) e deducendo come la legittimità della clausola di gradimento sussisterebbe solo se relativa a fatti di verificabile consistenza, per non divenire facoltà di recesso ad nutum. L'appellante ha dunque riproposto le conclusioni di merito rassegnate in prime cure (“Accertate le ragioni di fatto e diritto di cui alla narrativa dichiarare illegittimo il trasferimento del sig. da cantiere di a quello Setramar e disporre Parte_1 CP_2
l'immediata riammissione/reintegrazione del nel suo posto di lavoro già Parte_1 occupato c/o , in Via Baiona n. 141 o in altro Controparte_2 CP_2 compatibile con la propria professionalità e mansioni. - ordinare a CP_2
di ricevere la prestazione del sig. e riattivare il badge di entrata del
[...] Pt_1 sig. o di fornirgliene uno nuovo che consenta l'accesso; - Con vittoria di spese Pt_1 di entrambi i gradi di giudizi”), previa integrazione di istruttoria. Si sono costituite la committente che ha contestato la Controparte_2 fondatezza del gravame, di cui ha chiesto il rigetto, e la datrice di lavoro del ricorrente,
la quale – contestata comunque la fondatezza dell'appello – ha dedotto CP_1
pag. 2 di 4 che “il sig. in data 19 novembre 2024, successivamente al deposito del Pt_1 ricorso ex art. 434 c.p.c., rassegnava le dimissioni volontarie da CP_1
E' evidente che tale circostanza rende improcedibile la domanda di reintegrazione nel posto di lavoro presso il cantiere , essendosi volontariamente CP_2 interrotto il rapporto di lavoro per fatto proprio del lavoratore. Le dimissioni volontarie del lavoratore determinano il venir meno dell'interesse ad agire dell'appellante volto ad ottenere la declaratoria dell'illegittimità del trasferimento, fatto che presuppone la sussistenza del rapporto di lavoro. Ciò posto, pare evidente come sia cessata la materia del contendere, che interviene allorquando, nel corso del giudizio, viene meno l'interesse ad agire delle parti a causa del sopraggiungere di fatti che determinano il venir meno della situazione di conflitto che aveva dato origine alla controversia. La prosecuzione del processo, per ragioni di economia processuale, risulterebbe inutile, dal momento che le dimissioni hanno interrotto il rapporto di lavoro, che l'appellante pretendeva di proseguire presso la committente , ove era CP_2 assegnato prima del trasferimento impugnato” (pag. 4 – enfasi aggiunta). A verbale d'udienza, la Difesa dell'appellante ha confermato “le intervenute dimissioni del proprio assistito e dunque sotto questo profilo la cessazione della materia del contendere quanto alla domanda relativa all'ordine a di CP_2 riceverne la prestazione”, facendo tuttavia presente “un perdurante interesse all'accertamento dell'illegittimità della estromissione dal cantiere per eventuali future richieste risarcitorie” e “che la dinamica dei fatti è tutt'altro che incontroversa, come affermato dalla difesa di , tanto che il Tribunale ha ritenuto di CP_2 disporre istruttoria - anche se giungendo alle soluzioni qui contestate”. La causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione già prodotta dalle parti ed è stata decisa come da infrascritto dispositivo, per i seguenti motivi.
2. La confermata circostanza che il ricorrente non è più alle dipendenze di CFC e dunque non ha titolo nè pretesa di vedere ricostituita la prestazione in favore di
è dirimente ai fini della definizione della controversia: cessata infatti la CP_2 materia del contendere sotto questo aspetto, come confermato dallo stesso appellante, non si ravvisa alcuna utilità in relazione all'accertamento dell'asserita illegittimità dell'estromissione dal cantiere per solo future e dichiaratamente eventuali richieste risarcitorie, mai svolte nè prospettate. La stessa domanda, ancora in questo grado, espressamente indicava l'accertamento dell'illegittimità delle condotte tenute dalle società solo in funzione di una declaratoria di illegittimità del trasferimento e onde ottenere la riammissione nel posto di lavoro dal quale l Pt_1 era stato estromesso (v. sopra). Non vi è dunque ragione per entrare nel merito della diversa pretesa e – quanto alla regolamentazione delle spese del grado – la cessazione del rapporto di lavoro in epoca anteriore all'emissione del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione induce a disporre integrale loro compensazione.
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P.q.m.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 217/2024 del Tribunale di Ravenna Parte_1 resa e pubblicata il giorno 18/6/2024, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta,
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. compensa per intero e tra le parti tutte le spese del grado. Bologna, 13-3-2025 Il Presidente est. dott. Marcella Angelini
pag. 4 di 4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “... in perfetta applicazione della clausola n.
5.2 del contratto di appalto, che prevede la facoltà della committente di “richiedere…l'allontanamento del personale…che non sia ritenuto idoneo dal committente allo svolgimento a regola d'arte dei servizi oggetto del presente contratto” (clausola che ricomprende sicuramente il non lavorare – per un rilevante periodo della giornata – al posto del lavorare)”