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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 18/11/2025, n. 2532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2532 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. 13113/2024 R.G.TRIB.
/ Parte_1 Controparte_1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale, nelle persone di: Daniele Bianchi Presidente Laura Cresta Giudice relatrice Patrizia Cazzato Giudice
riunito nella Camera di consiglio del 4.11.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 13113/ 2024 avente ad oggetto: impugnativa, ex art. 281 undecies e ss. c.p.c. e 19 ter d.lgs. 150/2011, del provvedimento del 10.12.20244 n. 65, con il quale il QUESTORE DELLA PROVINCIA DI MASSA ha rigettato l'istanza volta al rinnovo del permesso di CP_2 soggiorno per protezione speciale. proposto da nato in [...] il [...], C.F., CUI;
N. VESTANET: Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. FEDERICO LERA, che lo C.F._2 rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE nei confronti di
in persona del Ministro pro tempore – AVVOCATURA Controparte_1
DISTRETTUALE ex lege -
RESISTENTE PREMESSO La controversia concerne l'impugnativa del provvedimento di rigetto emesso dal Questore di Massa Carrara in data 10.12.2024, notificato il 13.12.2024, di rigetto dell'istanza formalizzata in Questura in data 23.12.2023, volta al rinnovo del permesso di soggiorno per “protezione speciale ex art 19 c.
1.2 D.lgs 286/98. Il Questore ha rigettato l'istanza dANo atto che la Commissione Territoriale di Firenze, con il provvedimento del 06.03.2024, avesse espresso parere non favorevole al rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale in considerazione del fatto che le motivazioni che avevano indotto la Commissione a riconoscere in data 30.09.2015 la protezione umanitaria ed i successivi rinnovi al richiedente non sussistessero più alla luce del fatto che il richiedente avesse riferito di avere una moglie in GA ed in considerazione della recente condanna del Tribunale per un reato ostativo.
1 Il Questore ha poi rilevato come non fossero emersi elementi sufficienti ed idonei ad integrare la nozione di “vita privata e familiare” del richiedente in Italia, meritevoli di tutela ai sensi dell'art. 8 CEDU e prevalenti rispetto alla prospettiva di rimpatrio. La Commissione Territoriale, nel proprio provvedimento, ha dato atto che con precedente decreto della stessa Commissione, emesso in data 30.09.2015, fosse stata riconosciuta la protezione umanitaria al richiedente in considerazione dei soprusi subiti in giovane età e per le possibili difficoltà ad essere riconosciuto come cittadino dai Paesi con cui lo stesso aveva legami, Sierra Leone e GA;
ha rilevato come in sede di audizione del 30.9.2015 il richiedente avesse dichiarato di aver lasciato il GA nell'aprile 2014, temendo di essere ucciso dalla seconda moglie del padre, che, dopo la morte dello stesso, lo trattava come uno schiavo e di essere transitato per la Libia, ove sarebbe stato incarcerato per due mesi. Ancora, ha rilevato come tale permesso di soggiorno fosse stato rinnovato sia nel 2018 che nel 2021 sul presupposto che il richiedente soggiornasse in Italia da oltre sei anni e non avesse alcun legame né familiare né sociale nei Paesi ove avrebbe potuto essere considerato cittadino solo potenzialmente, e dai quali doveva pertanto ritenersi sradicato. Infine, dato atto che nella terza richiesta di rinnovo il richiedente avesse allegato: contratto dal 15.12.2023 al 14.03.2024; patente di guida italiana e comunicazione segnalazioni di polizia (tra cui: in data 15.8.2019 violazione amministrativa per art. 75 Dpr 309/90 e in data 6.3.2023 sentenza di condanna per reato di cui all'art. 73 c.1 Dpr 309/90), ha ritenuto non più sussistenti i presupposti di cui all'art. 5 c. 6 D.lgs 286/98 alla luce del fatto che il richiedente avesse riferito di avere una moglie in GA, con conseguente ripristino di un solido legame con il suo Paese, e in considerazione della recente condanna del Tribunale di La Spezia per il reato di cui all'art 73 c.1 Dpr 309/90, che, oltre ad essere ostativo, è indice di una condotta sociale sul territorio non del tutto conforme e rispettosa delle leggi. Nell'atto introduttivo la difesa, in estrema sintesi, ha evidenziato come il rigetto si fosse basato unicamente su due elementi: la presenza di una moglie in GA e la condanna penale per reati ostativi, ed ha rilevato come non fossero state valutate complessivamente le condizioni personali del ricorrente e, in particolare, la condotta dallo stesso tenuta negli oltre dieci anni di presenza sul territorio nazionale, ivi compresa l'integrazione raggiunta sia sotto il profilo lavorativo che sociale, che ha illustrato. Ha poi lamentato una mancata valutazione delle informazioni reperibili in ordine alle condizioni del Paese di origine, riportANone alcune COI. Su tali premesse ha censurato il rigetto del Questore e, previa sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato, ha concluso nei seguenti termini:
“Voglia il Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di Legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale
- IN VIA PRELIMINARE: disporsi la sospensione del provvedimento impugnato e, per le ragioni sopra esposte, ulteriormente ordinare alla Questura di Massa la riconsegna del permesso di soggiorno n ritirato al ricorrente in data 13.12.2024 Numero_1
- NEL MERITO ED IN VIA PRINCIPALE: accogliere il presente ricorso per le causali tutte di cui in narrativa e, per l'effetto, riconoscere in capo al ricorrente il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per “protezione speciale” ai sensi dell'art. 19, comma 1.1 e 1.2, del T.U.I. con ogni conseguente provvedimento del caso anche per spese ed onorari di giudizio”. Con il ricorso e le successive memorie è stata depositata documentazione relativa all'integrazione e segnatamente:
2 - attestato di conoscenza della lingua italiana livello A2, rilasciato dall'Università per stranieri di Siena il 9.6.2016;
- attestato di diploma di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione, rilasciato il 21 giugno 2017 da;
CP_3
- contratto a tempo determinato presso dal 8.9.2021 al 30.09.2021 Parte_2 con qualifica di operaio, unitamente a due proroghe, rispettivamente fino al 31.10.2021 e fino al 31.12.2021;
- lettera di assunzione con contratto di apprendistato presso ITALB Yacht srl dal 13.6.2022 al 12.6.2025 (sede lavoro Massa Carrara) con qualifica di resinatore, unitamente alla comunicazione unilav per dimissioni, a decorrere dal 03.10.2023;
- contratto a tempo determinato presso International Yacht dal 17.10.2023 al 16.01.2024 con qualifica di verniciatore;
- contratto a tempo determinato presso AM IN srls dal 15.12.2023 al 14.3.2024 con qualifica di lamierista (sede lavoro provincia di Mantova);
- CU 2023 relativa ai redditi percepiti nel 2022 per lavoro presso ItalB Yacht dal 13.6.2022 e in forze al 31.12.2022 pari ad e 7.461,85. Successivamente all'audizione del ricorrente, tenutasi in data 03.07.2025, è stata depositata la seguente ulteriore documentazione:
- modello C2 storico di CPI Torino, aggiornato al 7.7.2025, da cui l'istante risulta aver lavorato: dal 01.07.2024 al 19.7.2024 presso e ancora presso CP_4 CP_4
[... dal 10.08.2024 al 31.12.2024; dal 20.9.2024 al 28.9.2024 presso CooperJob SP;
dal 4.12.2024 al 6.12.2024 presso Direzione lavoro Group SP;
il 24.01.2025, sempre presso direzione Lavoro Group SP, ed ancora dal 27.01.2025 al 29.01.2025, dal 06.02.2025 al 7.02.2025 e dal 12.02.2025 al 03.06.2025;
- contratto di lavoro in somministrazione a tempo determinato presso RJ SP (per lavoro da svolgersi presso Coop.Facchini Piemonte) dal 20.9.2024 al 28.09.2024 con qualifica di autista/fattorino;
- contratto a tempo determinato in somministrazione sottoscritto con Direzione Lavoro Group SP per lavoro da svolgere in favore della società CP_5
(Chiavasso - TO) dal 07.07.2025 al 04.08.2025 con qualifica di sabbiatore di metalli full time;
- buste paga per lavoro prestato presso Direzione Lavoro Group SP per i mesi di dicembre 2024 (netto busta pari ad € 238,35); due buste paga per gennaio 2025 (una riportante un importo netto pari ad € 99,17 e una di importo pari ad € 349,96), oltre alle buste paga da febbraio a maggio 2025 (dalla quale risulta assunzione in data 12.02.2025 e imponibile fiscale annuo pari ad € 7.793,81);
- estratto conto aggiornato al 4.07.2025 da cui risulta lavorare dal settembre CP_6
2018 ed aver percepito nel corso degli anni redditi pari ad € 606,00 per il 2018; € 945,00 per il 2019; € 5.964,00 per il 2021; € 12.082,27 nel 2022; € 13.702,00 nel 2023; € 7.691,00 nel 2024 ed infine € 6.737,00 nel 2025 (per lavoro prestato presso direzione lavoro group SP da gennaio al 30.04.2025). Il si è costituito a mezzo dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Genova CP_1 che ha evidenziato come sia applicabile la nuova disciplina introdotta con il D.L. 20/23 e come nel ricorso non siano state evidenziate situazioni particolari suscettibili di essere considerate di soggettivo pericolo ma, unicamente, una condizione di generica povertà della popolazione del GA. Ha poi proseguito evidenziANo come i precedenti penali
3 del richiedente, giustamente valutati nel bilanciamento con gli interessi personali/familiari da parte della Commissione, impediscano la regolarizzazione formale dello stesso. Ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Dal certificato del casellario giudiziale, acquisito d'ufficio ed aggiornato a Gennaio 2025, risulta una sentenza del Tribunale della Spezia del 06.03.2023 per il reato di cui all'art. 73 c.1 dpr 309/90 (commesso il 24.7.2019) con cui il ricorrente è stato condannato alla pena della reclusione di sei mesi, oltre alla multa pari ad € 1.032,00; con sospensione condizionale della pena. Dal certificato acquisito nel gennaio 2025, non risultano carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di Massa Carrara. La trattazione ed istruttoria del procedimento Nella fase sommaria, dopo aver acquisito i certificati di rito e dopo aver richiesto il deposito del parere della Commissione Territoriale di Firenze, la Giudice, con decreto del 24.01.2025, rilevata la competenza e la tempestività della domANa, ripercorsa la vicenda del ricorrente nonché gli eventi successivi al suo arrivo sul TN, valutata la documentazione allegata al ricorso, ha sospeso inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato ed ha quindi fissato udienza per la trattazione e la discussione della domANa cautelare nonché per l'audizione del ricorrente. In sede di audizione davanti alla GI, il 3.07.2025, il ricorrente, che ha sostenuto l'intero esame in italiano, in sintesi, ha raccontato di aver lasciato il proprio Paese a causa dei problemi intercorsi con la ex moglie del padre;
di non avere alcun familiare in GA;
di essersi sposato nel 2023 con un matrimonio tradizionale, svoltosi in collegamento video, con una donna del suo Paese, conosciuta su facebook;
di non avere mai conosciuto di persona la moglie ma di videochiamarla quotidianamente;
di avere studiato per otto anni e di non aver mai lavorato nel proprio Paese di origine. In ordine al percorso svolto sul TN ha dichiarato di essere giunto in Italia nel 2014, di essere stato ospitato in un CAS a Massa Carrara fino al 2024, allorquANo si è trasferito a Torino, ove vive ancora ospite di un connazionale, regolare sul TN, a cui corrisponde 200 € mensili. In relazione al proprio percorso di integrazione ha dichiarato di aver svolto tirocini, una borsa lavoro e anche attività di volontariato a Pontremoli;
di aver ultimamente lavorato a Chivasso presso una società che si occupa di sabbiature, in virtù di numerosi contratti, tutti di breve durata;
che, seppur l'ultimo contratto sia scaduto in data 3.6.2025, è in attesa di essere riassunto;
che lo stipendio mensile medio è pari ad € 1.600,00. Ha poi precisato di raggiungere il luogo di lavoro con il treno;
di trascorrere il poco tempo libero riposANosi, facendo passeggiate o sentendo gli amici, pur non riuscendo ad uscire spesso con gli stessi;
di frequentare la moschea e di giocare a calcio in un campetto;
di avere conseguito la patente B dal 2018 e di avere avuto una macchina, poi ceduta ad un amico. A specifica domANa in ordine alla condanna per il reato di cui all'art. 73 c.1 Dpr 309/90, commesso nel 2019, ha riferito essersi trattato di un incidente;
si è giustificato dichiarANo che, mentre stava ANANo a Potenza per rinnovare il proprio permesso, sul pullman, un ragazzo gli aveva proposto di vendere della sostanza stupefacente e lui aveva accettato ma subito fermato;
ha anche precisato di non essere mai stato in prigione e di non aver mai assunto sostanze stupefacenti. Al termine dell'audizione la GI ha confermato la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato ed ha fissato udienza per la discussione orale, concedendo termine a parte ricorrente fino al 30.07.2025 per il deposito di documentazione sull'integrazione.
4 Alla successiva udienza, presente solo il difensore di parte ricorrente, il quale ha precisato le conclusioni come in ricorso, la Giudice ha rimesso gli atti al Collegio per la decisione. Tutto ciò premesso OSSERVA La protezione speciale (applicabile ratione temporis). Il ricorrente, dopo aver beneficiato di un permesso di soggiorno per protezione umanitaria /protezione speciale fin dal 2015, più volte rinnovato, ha formalizzato la sua istanza di rinnovo dello stesso in data 23.12.2023. Né è contestato che ciò sia avvenuto, anche sotto il profilo della manifestazione di volontà, in data successiva al 11.3.2023. Deve pertanto trovare applicazione la nuova disciplina normativa di cui al D.L. 20/23 convertito con modifiche con la legge 50/23, atteso che l'art. 7 del D.L. n. 20/2023 prevede una disciplina transitoria nei seguenti termini: “Per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente.” (comma 2). Ed il comma 3 dispone che “I permessi di soggiorno già rilasciati ai sensi del citato articolo 19, comma 1.1, terzo periodo, in corso di validità, sono rinnovati per una sola volta e con durata annuale, a decorrere dalla data di scadenza. Resta ferma la facoltà di conversione del titolo di soggiorno in motivi di lavoro se ne ricorrono i requisiti di legge”. Da ciò deriva che solo per le domANe presentate fino al 11 marzo 2023, fondate su uno dei motivi tra tutti quelli indicati nell'art. 19, commi 1 e 1.1 TUI pre- riforma 2023, si applica la disciplina previgente, cioè quella introdotta dal D.L. n. 130/2020 e dunque anche i criteri del terzo e quarto periodo del comma 1.1. Avendo il ricorrente formulato istanza di protezione speciale in data successiva deve trovare applicazione la nuova disciplina normativa, che ha modificato l'art. 19 comma 1.1. TUI, abrogANo la seconda parte della norma e, dunque, i criteri di accertamento della lesione del diritto alla vita privata e familiare ivi illustrati. Non ha invece subìto alcuna modifica la prima parte della disciplina normativa e, dunque, resta fermo il divieto di respingimento o di espulsione o di estradizione “di una persona verso uno Stato […] qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5 co. 6. […]”. Se da un lato sono stati eliminati gli indici alla cui presenza sorge il diritto alla tutela della vita privata e familiare, dall'altro, tuttavia, alcuna modifica è stata apportata alla tutela delle situazioni di vulnerabilità che continuano ad essere tutelate nell'alveo della prima parte dell'art. 19.1.1. TUI, che richiama gli “obblighi di cui all'art.5 comma 6” del TUI, norma, anch'essa, immutata e che, a sua volta, impone il rispetto degli obblighi
“costituzionali o internazionali dello Stato” (in senso conforme ordinanze Corte Cass. Civ. del 6 ottobre 2023, numeri 28161 e 28162, relative a due ricorsi avverso decreti di espulsione). Ciò posto, il giudice ha sempre l'onere di cooperazione istruttoria che si traduce nell'obbligo di valutare anche il profilo “dell'effettivo inserimento sociale in Italia” dello straniero (fatto salvo l'imprescindibile onere di allegazione a carico del ricorrente), con la precisazione sulla persistenza della tutela della vita privata e familiare anche dopo la recentissima riforma dell'art. 19 TUI, in ossequio alla normativa sovranazionale (art. 8 CEDU) e allo stesso art. 5, comma 6, TUI. Nelle ordinanze richiamate, la Corte ci ricorda che “In tema di espulsione dello straniero, il d.l. 10 marzo 2023, n. 20, art. 7, comma 1, recante "Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare" (c.d. decreto Cutro), convertito con modificazioni dalla l. 5
5 maggio 2023, n. 50, ha abrogato il terzo e quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1. d.lg. n. 286 del 1998 ….. In ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, d.lg. n. 286 del 1998, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 Cedu e rientra in quel "catalogo aperto" dei diritti fondamentali connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovANo dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria”. In questo contesto normativo, si dovrà pertanto tenere conto dei principi elaborati, anche in materia di protezione umanitaria, dalla giurisprudenza di merito e della Corte di Cassazione, a partire, quanto a quest'ultima, dalla ben nota pronuncia della Sez. 1, n. 4455/2018, che non solo ha aperto a una concezione allargata della vulnerabilità del cittadino straniero, ma ha, altresì, introdotto la necessità di “una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza e cui egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio. I seri motivi di carattere umanitario possono positivamente riscontrarsi nel caso in cui, all'esito di tale giudizio comparativo, risulti un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa (art. 2 Cost.)”. La tenuta della soluzione adottata nel 2018, confermata da Sez. U, nn. 29459, 29460, 29461/2019 è stata ribadita dalla giurisprudenza successiva della Corte, che negli ultimi anni, sempre fondANosi su principi costituzionali o di diritto unionale o internazionale, ha ritenuto che ai fini della verifica dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria deve tenersi conto: delle violenze subite nel Paese di transito (13096/19, 13565/20, 3583/21, 89920/21, 12649/21, 25734/21, 3768/23 ); degli eventi calamitosi, causa dell'emigrazione, verificatisi nel paese di origine (2563/20); del rischio di una lesione del diritto alla salute (2558/20; 27544/22), ivi compreso un accertato disturbo post-traumatico da stress a causa \delle sevizie subite (8990/21); della situazione oggettiva del paese di origine (ai fini del giudizio di 'comparazione attenuata (11912/20, 26671/22); del diritto alla vita privata e familiare (9304/19, SS.UU. 24413/21, 41778/21) e, a tali fini, dell'esistenza e della consistenza dei legami familiari e affettivi del richiedente in Italia (23720/20, 32237/21, 34096/21) e del suo percorso di integrazione in Italia, non solo sotto il profilo lavorativo, ma anche culturale e sociale (ad es., con riferimento alla conoscenza della lingua italiana ed alle attività di volontariato svolte con continuità, 16716/23, 14370/23) e valutANo il livello di integrazione raggiunto “non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento”; dello sfruttamento lavorativo quale elemento in grado di incidere gravemente sul quadro psicologico dello straniero che richiede protezione (17204/21); della situazione esistente nel Paese di transito, allorché l'esperienza vissuta in quest'ultimo presenti un certo grado di significatività in relazione ad indici specifici quali la durata in concreto del soggiorno, in comparazione con il tempo trascorso nel paese di origine (13758/20); del considerevole periodo di ingiusta detenzione sofferta in Italia dal ricorrente, con sottoposizione ad un regime carcerario che gli aveva procurato problemi di natura psicopatologica (4369/23). Va pertanto valutato il concetto di vulnerabilità che ricomprende ed assorbe ipotesi tra loro molto eterogene (cfr. Cass.Civ.sez.I n.4455/18, Cass.Civ.SSUU 29459/19, 29460/19, 29461/19), essendo necessaria una valutazione individuale, caso per caso, della vita
6 privata e familiare della richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che ella ha vissuto prima della partenza ed alla quale si troverebbe esposta in conseguenza del rimpatrio (come già in passato, i seri motivi di carattere umanitario possono positivamente riscontrarsi nel caso in cui, all'esito di tale giudizio comparativo, risulti un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa). Se dunque la nozione di vulnerabilità e – conseguentemente – la tutela delle situazioni di vulnerabilità non può dirsi abrogata dalla nuova disciplina legislativa, occorre valutarne la portata nel caso concreto in esame. Protezione accordabile PassANo ad esaminare la situazione individuale del ricorrente, va fin da subito rilevato che il ricorrente, in Italia fin dal 2014, ha nel corso degli anni conseguito una piena integrazione sia sotto il profilo lavorativo che sociale. Dopo aver beneficiato per dieci anni del circuito di accoglienza, ove ha ricevuto supporto per intraprendere un solido percorso di integrazione, recentemente si è reso autonomo e si è trasferito a Torino, presso un connazionale, a cui corrisponde una somma pari ad € 200 mensili quali contributo per l'ospitalità. Arrivato ancora giovanissimo in Italia, si è impegnato inizialmente per Pt_1
l'apprendimento della lingua italiana e per lo studio, conseguendo dapprima l'attestato di conoscenza della lingua italiana livello A2, a giugno 2016, e poi il diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione, nel giugno 2017. Nonostante in atti risultino contratti di lavoro a partire dal 2021, in sede di audizione nanti la GI l'istante ha dichiarato di aver svolto diversi tirocini, una borsa lavoro e attività di volontariato a Pontremoli. Per quanto riguarda l'attività lavorativa, risulta dalla documentazione in atti, che l'istante abbia lavorato dal 08.09.2021 al 31.12.2021 presso la società con qualifica di Parte_2 operaio e che successivamente, dal giugno 2022 sia stato impiegato presso due diverse società operanti nell'ambito della cantieristica navale (Italb Yacht srl e International yacht srl) fino al 16.01.2024. Nel 2024 ha poi sottoscritto diversi contratti con società operanti in provincia di Torino, motivo per cui ha lasciato il CAS ospitante per rendersi autonomo. Come risulta dal modello C2 storico del Cpi di Torino nonché dai contratti e dalle buste paga in atti, l'istante ha lavorato presso la dal 01.07.2024 al 19.07.2024 Controparte_7
e ancora dal 10.08.2024 fino al 31.12.2024; nello stesso anno ha poi sottoscritto contratti di lavoro in somministrazione dapprima presso CooperJob SP, dal 20 al 28 settembre 2024, con qualifica di autista/fattorino e, successivamente, presso Direzione Lavoro Group SP, dal 4 al 6 dicembre 2024, con qualifica di sabbiatore. Tale ultimo rapporto di lavoro risulta essere poi stato rinnovato con più contratti nel corso del 2025, dapprima con contratti di breve durata e, successivamente, con un contratto di lavoro dal 12.02.2025 al 30.06.2025 ed infine, con un ulteriore contratto a tempo determinato dal 07.07.2025 al 4.08.2025. Seppur tale contratto risulti ad oggi scaduto, la tipologia di contratto, i numerosi rinnovi e la specializzazione maturata da ormai un anno presso il medesimo datore di lavoro portano a ritenere che si sia creato un rapporto di fiducia che con molta probabilità vedrà un ulteriore rinnovo del rapporto di lavoro. In ogni caso il Collegio ritiene che il richiedente non incontrerà particolari difficoltà nel reperire una nuova ed ulteriore attività lavorativa, come del resto è sempre riuscito a reperire nel corso di tutti questi anni.
7 L'attività lavorativa così documentata ha garantito all'istante un progressivo incremento della propria autonomia economica nel corso degli anni, tanto da permettergli di uscire dal circuito di accoglienza. Dalle certificazioni uniche in atti, nonché dalle buste paga ed in particolare dall'estratto conto aggiornato, emerge chiaramente come il richiedente abbia visto aumentare CP_6 progressivamente i propri redditi. Dall'ampia documentazione sopra richiamata, nonché dalle stesse dichiarazioni dell'istante, lo stesso risulta percepire una retribuzione mensile di circa 1.600 euro, più che sufficiente a garantirgli una piena indipendenza economica. È risultato altresì un inserimento sociale del ricorrente, il quale ha dichiarato di aver conseguito la patente B nel 2018, di aver anche avuto un'automobile, seppure nei tempi recenti utilizzi per i propri spostamenti i mezzi pubblici e di frequentare amici e connazionali, giocANo anche con gli stessi a calcetto. Seppur lo stesso sia rimasto coinvolto in un fatto di rilevanza penale nel 2019, che lo ha portato ad una condanna per il reato di cui all'art. 73 c. 1 Dpr 309/90, dalla documentazione in atti nonché dalle dichiarazioni rese dallo stesso in sede di audizione è risultato che si sia trattato di un fatto isolato, del quale egli ha immediatamente riconosciuto la gravità. Ed infatti è emerso come bbia dato prova di volersi fattivamente dissociare da tali Pt_1 comportamenti, cambiANo totalmente stile di vita e non rendendosi più protagonista di alcun fatto di rilevanza penale. Per quanto poi concerne il suo matrimonio con una connazionale, dalle dichiarazioni fornite è risultato chiaramente che egli non abbia mai incontrato personalmente la consorte, conosciuta tramite social network, e che il matrimonio sia stato celebrato esclusivamente attraverso un rito tradizionale, avvalendosi di un collegamento audiovisivo. Pur riconoscendo che tale unione non possa essere considerata del tutto priva di valore, appare necessario attribuire maggiore rilievo al livello di integrazione sociale raggiunto dal ricorrente in Italia. Quest'ultimo, negli oltre dieci anni di residenza Co sul , ha saputo costruire un'importante rete sociale intorno a sé e trovare una certa stabilità sotto il profilo occupazionale ed economico. In tale situazione, il suo rimpatrio costituirebbe di per sé una condizione degradante, specie se parametrata alle difficili condizioni di partenza, al percorso migratorio e all'attuale situazione della zona di provenienza, e integrerebbe una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, garantito dall'art. 8 CEDU e dell'art. 19 comma 1.1 d.lgs. 286/98. Occorre, a questo punto, procedere ad una valutazione delle oggettive condizioni di vita nel suo Paese di origine al fine di effettuare il giudizio di bilanciamento utilizzato dalle sentenze delle Sezioni Unite n. 29459 del 2019 e 24413 del 2021 e rilevante anche con riferimento al d.lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 1.1. come riportato al paragrafo 5.2. PassANo ad esaminare il contesto territoriale e la situazione dei diritti umani del Paese in cui dovrebbe rientrare il ricorrente, occorre analizzare la situazione in GA ove, pur non riscontrANosi una violenza indiscriminata, non si possono escludere criticità, con compressioni dei diritti civili e politici della popolazione. Esteso per 450 km lungo il fiume GA, il Paese è uno dei più piccoli e densamente popolati dell'Africa, con una superficie di circa 10,7 mila chilometri quadrati e una popolazione di 2,5 milioni di abitanti1.
8 Il Paese è un'ex colonia britannica, diventata Stato sovrano nel 1965, assumendo il nome ufficiale «The GA». In seguito a un referendum svoltosi nel 1970, il GA divenne una repubblica facente parte del Commonwealth, e la monarchia costituzionale lasciò il posto a un sistema presidenziale in cui il capo di Stato non era più la regina britannica bensì il presidente gambiano2. L'allora primo ministro divenne Persona_1 automaticamente presidente e ha guidato il paese dall'indipendenza fino al 1994, quANo è stato deposto da un colpo di stato militare. Sotto Jawara, il GA ha generalmente aderito ai principi del libero mercato ed è stato un coerente sostenitore dei diritti umani, anche facendo pressione per ospitare la Commissione africana per i diritti umani e dei popoli. Nel 1994, alcuni ufficiali delle forze armate del GA, guidati da Persona_2 hanno preso il potere con un colpo di Stato militare. La Costituzione fu abrogata e supervisionò l'adozione di una nuova costituzione che entrò in vigore il 16 Per_2 gennaio 1997 e che rafforzò il sistema presidenziale: non era prevista alcuna limitazione della durata del mANato presidenziale, il presidente deteneva il potere esecutivo e legislativo e poteva nominare e rimuovere i giudici dei tribunali superiori e molti altri funzionari. L'era di è stata caratterizzata da una corruzione diffusa e da ampie Per_2 violazioni dei diritt tra cui torture ed esecuzioni extragiudiziali. All'inizio del 2010, è diventato sempre più critico nei confronti dell'Occidente, ritirANo il Per_2
Paese dal Commonwealth e dalla Corte penale internazionale e dichiarANo il Paese una Repubblica islamica in violazione della Costituzione che definisce il GA uno Stato laico3. Alle elezioni presidenziali del 2016 tutti i principali partiti di opposizione si sono alleati con il Partito Democratico Unito il più grANe partito di opposizione guidato da CP_9
. La coalizione h ettatamente vinto le elezioni e in un Persona_3 Per_2 primo momento ha accettato la sconfitta, per poi contestarne l'esito una settimana dopo, denunciANo presunte irregolarità e dichiarANo lo stato di emergenza4. Il Paese si è trovato in una fase di stallo durata quasi due mesi durante i quali e i suoi Per_3 collaboratori sono stati costretti all'esilio in Senegal, mentre minacciava di Per_2 mantenere la sua posizione con la forza5. Solo in seguito alle pressioni internazionali e all'intervento delle truppe della Comunità Controparte_10
legittimato da una risoluzione
[...] ha accettato di dimettersi e di lasciare il Paese il 21 gennaio 20176. Tale crisi Per_2 costituzionale ha portato almeno 45.000 gambiani a lasciare temporaneamente il Paese cercANo protezione in Senegal7. Il 19 gennaio 2017 ha prestato giuramento Per_3 negli uffici dell'ambasciata gambiana in Senegal e il 26 gennaio ha fatto ritorno in GA8. Dopo due decenni di dittatura, il GA ha intrapreso la transizione verso la democrazia con l'elezione del presidente , il cui governo ha adottato Persona_3
9 alcune misure per risolvere i problemi ereditati da in particolare la corruzione Per_2
e le relazioni clientelari. Le ultime elezioni generali in GA si sono svolte il 9 aprile 20229. Le elezioni sono state vinte dal partito National People's Party – NPP del presidente , che Persona_3 ha ottenuto il 33,9% dei voti. Le prossime elezioni generali sono pre 710. Il GA è uno dei Paesi più poveri e meno sviluppati del mondo. L'indice di sviluppo umano pubblicato dall'UNDP (Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo) nel 2018 lo collocava al 174° posto su 189 paesi;
secondo la stessa fonte, nel 2013 il 55,2% della popolazione era in condizione di povertà multidimensionale e il 21.8% in condizione di grave povertà multidimensionale. Il reddito nazionale lordo (RNL) annuo pro capite (2014: 433 dollari USA) è meno della metà di quello del Senegal, il Paese confinante.11 Circa i tre quarti della popolazione lavorano nell'agricoltura: i cereali secondari (sorgo e mais) rappresentano la metà della superficie coltivata e le arachidi un quarto. Le famiglie hanno anche piccole coltivazioni di riso, sorgo, mais, cotone, manioca e ortaggi, per il consumo proprio o la vendita al dettaglio. L'allevamento e la pesca hanno un ruolo importante per l'alimentazione della popolazione ma contribuiscono pochissimo al PIL (pesca: 2,1% del PIL). Soltanto la metà delle terre coltivabili è utilizzata per l'agricoltura ed essa soddisfa la metà del fabbisogno alimentare del paese;
infatti, per un terzo della popolazione la sicurezza alimentare non è garantita. Significative perdite dei raccolti sono causate da alluvioni e siccità.12 Il turismo rappresenta circa il 20% del PIL ed è concentrato sulle spiagge lungo la costa atlantica13; esso ha subito un drastico calo prima a causa dell'epidemia di Ebola del 2014, scoppiata nei Paesi vicini (si è stimata una diminuzione del 60% degli arrivi)14, poi a causa della crisi politica del 2017 (secondo le stime del Fondo monetario internazionale, nell'ultimo trimestre del 2017 le entrate derivanti dal turismo sono diminuite di circa un terzo a causa delle turbolenze politiche).15 Il tasso di alfabetizzazione resta piuttosto ridotto, aggirANosi intorno al 38% della popolazione.16 Le rimesse degli emigranti gambiani valgono circa il 10% del PIL e sono un fattore importante di stimolo per l'economia. 17 Nel 2016, il GA era al 145° posto su 176 paesi nell'indice di corruzione pubblicato da TranSPrency International.18 Il Paese dipende dagli aiuti finanziari dall'estero (nel 2013 gli aiuti forniti da donatori esteri rappresentavano l'11% del PIL).19 In seguito ad accuse di violazioni dei diritti
10 umani in GA, dal 2012 il paese è stato escluso dagli aiuti previsti dai programmi di sviluppo dei donatori occidentali.20 QuANo è ANato in esilio in Guinea Per_2 equatoriale, all'inizio del 2017, ha portato con sé beni di valore non quantificato.21 Secondo i media, il paese era «quasi alla bancarotta».22 I donatori stranieri hanno promesso sostegno finanziario al Governo Barrow a condizione che rispetti i diritti umani e incoraggi lo sviluppo della democrazia.23 Durante la prima repubblica sotto il GA godeva di buona Persona_1 reputazione per l'impegno a favore de a la situazione è mutata con il colpo di Stato di del 1994. Dopo il passaggio del potere nelle mani dell Per_2 CP_14
e di il regime è stato ripetutamente accusato di repressione del dissenso e dei Per_2 med é di crimini quali SPrizione forzata di cittadini, detenzione arbitraria, tortura e omicidio.24 Con l'avvicinarsi delle elezioni e nel periodo prossimo ai tentativi di colpo di Stato, il governo intensificava la repressione e imponeva ulteriori limitazioni alla libertà di stampa. Le Nazioni Unite, l'UE e molte ONG hanno per molti anni criticato il governo per violazioni dei diritti umani.25 StANo ai report più aggiornati sui diritti umani in GA, le questioni significative relative ai diritti umani includevano rapporti credibili di: tortura o trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti da parte del governo o per suo conto;
condizioni carcerarie rigide e pericolose per la vita;
mancanza di indagine e responsabilità per la violenza di genere, compresa la violenza domestica e quella del partner intimo, la violenza sessuale, il matrimonio infantile, precoce e forzato e la mutilazione genitale femminile e altre forme di violenza simili;
e leggi che criminalizzano il comportamento sessuale tra adulti dello stesso sesso, sebbene raramente applicate. Il governo ha adottato misure per indagare, perseguire o in altro modo rendere responsabili alcuni funzionari che hanno commesso abusi o si sono resi colpevoli di corruzione. Tuttavia, l'impunità e la mancanza di applicazione coerente sono continuate a verificarsi26. Anche la libertà di espressione è stata minacciata ed è stato riportato un eccessivo uso della forza da parte della polizia contro i manifestanti27. I capi di Stato e di governo della hanno statuito di istituire un Tribunale speciale per il GA. Il Tribunale CP_10 speciale indagherà e perseguirà le gravi violazioni dei diritti umani e i crimini internazionali commessi tra luglio 1994 e gennaio 2017, durante il regime del dittatore
Le libertà fondamentali, tra cui i diritti di riunione, associazione e Persona_7 parola, sono migliorate in seguito, ma lo stato di diritto non è consolidato, le persone
11 LGBT+ subiscono gravi discriminazioni e la violenza contro le donne rimane un problema serio29. Il diritto consuetudinario, che fa parte della legislazione del GA ed è protetto dalla Costituzione, include il riconoscimento delle suddivisioni in caste all'interno delle comunità e la distinzione tra i coloni originari dei villaggi e delle città del Paese e le persone che si sono stabilite successivamente in questi villaggi e città. Inoltre, la costituzione ancora in vigore non menziona la casta fra i divieti di discriminazione. Le distinzioni basate sulle caste e sulla discendenza sono presenti in tutti i principali gruppi etnici, villaggi e città del GA. I sistemi di caste sono stati riconosciuti come una caratteristica dei principali gruppi Per_ etnici del GA, tra cui i , i , i i e le tribù Serer30. Le Per_10 Per_12 Per_13 comunità MANinka riconoscono ancora la casta dei nobili (foroo), dei fabbri neri (numoo), dei griot (jali) e degli schiavi (jongoo) nella gerarchia sociale. La divisione tra Per_ nobili (rimbeh) e caste di persone (nyeenyo) esiste ancora in alcune società in GA;
allo stesso modo, nelle società si continua ad osservare la dis ne Per_12 tra nobili (geer), artigiani (nyeenyo), griot (gewel) e schiavi (jam)31. Le vittime della discriminazione basata sulle caste continuano a subire una discriminazione strutturale, che le blocca in un circolo persistente e vizioso di povertà ed emarginazione. Ulteriori effetti della discriminazione basata sulle caste possono essere riscontrati nel matrimonio (in molte comunità sono rari i matrimoni tra persone appartenenti a caste diverse), nel lavoro (a volte i membri della “casta inferiore” sono costretti a svolgere determinati lavori degradanti dai quali non possono liberarsi), nelle diSPrità socio-economiche, nell'accesso all'istruzione, nell'accesso alla terra, nella rappresentanza politica e nelle ritorsioni economiche e fisiche. La discriminazione basata sulle caste rafforza anche le disuguaglianze di genere esistenti e colpisce in modo sproporzionato le donne e i bambini nelle comunità32. Nonostante le garanzie costituzionali contro la discriminazione e la schiavitù, tali pratiche rimangono radicate, in particolare nelle comunità rurali ed emarginate. I sistemi basati sulle caste dominano la struttura sociale tra i gruppi etnici, perpetuANo l'esclusione sistemica e la povertà. Il governo di Barrow ha annunciato un cambio di rotta nel rispetto dei diritti umani, ha annullato il ritiro del GA dalla Corte Penale Internazionale voluto dal dittatore e si è impegnato ad allineare il Paese ai trattati internazionali sui diritti umani, Per_2 ratificANo nel settembre 2018 la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti e la Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalla SPrizione forzata33. Il presidente ha avviato delle indagini sulle accuse mosse contro l'Agenzia Per_3 nazionale di i nce (NIA), che era il servizio di sicurezza dello Stato istituito nel 1995 e sotto il diretto controllo del Presidente. Le organizzazioni per i diritti umani e l'opposizione hanno ripetutamente accusato la NIA di crimini quali uso eccessivo della forza, arresti illegali, tortura e uccisioni34. Il relatore speciale delle Nazioni Unite sulla
12 tortura e altri trattamenti o punizioni inumani o degradanti affermava, nella sua relazione del 2015, che la tortura era una pratica comune nella NIA35. ha fatto Per_3 arrestare i vertici dell'agenzia e sono state avviate delle indagini sui crimini commessi dalla NIA che hanno portato a luglio 2022 alla sentenza di condanna a morte emessa dall'Alta Corte di Banjul nei confronti dell'ex direttore generale della National Intelligence Agency NK AD e altre quattro persone per l'omicidio del leader dei giovani dell'UDP36. ha inoltre sostituito la NIA con il Servizio statale di Per_3 intelligence (SIS) il stato privato dei poteri esecutivi di arresto37. Il 14 luglio 2021 l'Alta Corte di Banjul ha condannato a morte per impiccagione Persona_14
sotto la giunta militare di giudicato Controparte_18 Per_2 inanze, 99538. Persona_15
A gennaio 2022, tre ex jungler (membri di uno squadrone paramilitare della morte sotto la presidenza di , tra cui l'ex comANante della Guardia di Stato, sono Persona_2 stati arrestati al loro arrivo nel Paese dalla Guinea Equatoriale. Non essendo state formulate accuse contro di loro, l'Alta Corte ha ordinato il loro rilascio un mese dopo39. Tra le maggiori critiche espresse nei confronti del governo vi è quella di non Per_3 aver adottato misure adeguate a ridurre la corruzione, che è percepita dalla popolazione come un problema sempre più grave40. L'Indice di percezione della corruzione del settore pubblico, elaborato dal TranSPrency International, assegna al GA per l'anno 2022, 34 punti su 100 (dove 0 sta per altamente corrotto mentre 100 per
“traSPrente”), collocANo tale Paese al 110 posto su 180 Paesi valutati41. La legge prevede sanzioni penali per la corruzione dei funzionari, ma il governo non ha indagato o perseguito in modo credibile nessun funzionario accusato di corruzione42. Persiste una cultura della corruzione tra i funzionari governativi, compresi molti ex funzionari del governo che hanno mantenuto posizioni di governo, nonché funzionari eletti o Per_2 nominati dal 2017. La corruzione su piccola scala è rimasta la norma. I cittadini hanno riferito di frequenti richieste di tangenti in cambio dell'appianamento di ostacoli normativi, dell'accesso alle strutture portuali e dell'ottenimento di servizi governativi. La corruzione della polizia è rimasta un problema quotidiano, gli agenti fermano abitualmente i veicoli e inventano infrazioni o chiedono denaro per lasciare ANare i conducenti43. Gli sforzi per istituire una commissione anticorruzione si sono ampiamente arenati sotto , con pesanti critiche da parte della società civile44. Per_3
A fine marzo 2025 il Presidente Barrow ha approvato il Criminal Offences Act;
tuttavia, gli esperti dei diritti umani all'interno del paese hanno riportato le loro preoccupazioni rispetto ad alcune due norme avendo individuato diverse disposizioni che minano le
13 libertà fondamentali, limitano la responsabilità degli agenti di polizia e creano la possibilità di violazioni per l'elevato numero di poteri conferiti al Presidente o al Ministro45. Il contesto politico del GA rimane fragile, con divisioni lungo linee politiche ed etniche che mettono in discussione l'armonia interetnica e interreligiosa di lunga data. Il mantenimento del limite costituzionale di due mANati presidenziali per le elezioni del dicembre 2026 sarà fondamentale per garantire la futura stabilità politica46. StANo ai report più aggiornati sui diritti umani in GA, le questioni significative relative ai diritti umani includevano rapporti credibili di: tortura o trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti da parte del governo o per suo conto;
condizioni carcerarie rigide e pericolose per la vita;
mancanza di indagine e responsabilità per la violenza di genere, compresa la violenza domestica e quella del partner intimo, la violenza sessuale, il matrimonio infantile, precoce e forzato e la mutilazione genitale femminile e altre forme di violenza simili;
e leggi che criminalizzano il comportamento sessuale tra adulti dello stesso sesso, sebbene raramente applicate. Il governo ha adottato misure per indagare, perseguire o in altro modo rendere responsabili alcuni funzionari che hanno commesso abusi o si sono resi colpevoli di corruzione. Tuttavia, l'impunità e la mancanza di applicazione coerente sono continuate a verificarsi47. Anche la libertà di espressione è stata minacciata ed è stato riportato un eccessivo uso della forza da parte della polizia contro i manifestanti48. I capi di Stato e di governo della hanno statuito di istituire un Tribunale speciale per il GA. Il Tribunale CP_10 indagherà e perseguirà le gravi violazioni dei diritti umani e i crimini internazionali commessi tra luglio 1994 e gennaio 2017, durante il regime del dittatore
Le libertà fondamentali, tra cui i diritti di riunione, associazione e Persona_16 orate in seguito, ma lo stato di diritto non è consolidato, le persone LGBT+ subiscono gravi discriminazioni e la violenza contro le donne rimane un problema serio50. Il Sexual Offences Act ha continuato a escludere lo stupro coniugale come reato, nonostante gli appelli degli attivisti per i diritti umani a criminalizzarlo. A marzo è stato presentato al parlamento un disegno di legge per revocare il divieto di mutilazioni genitali femminili51. Il 15 luglio, il parlamento ha respinto il disegno di legge dopo gli sforzi di attivisti e sopravvissuti per evidenziare le conseguenze negative della pratica sulla salute52. L'UNICEF ha riferito che circa il 73% delle ragazze e delle donne gambiane di età compresa tra 15 e 49 anni è stato sottoposto a mutilazioni genitali femminili. La mortalità materna è rimasta elevata, con 289 decessi ogni 100.000 nati vivi, secondo le ultime statistiche del Programma di Indagini Demografiche e Sanitarie del 2019-2020. Il rapporto Global Gender Gap 2024 del World Economic Forum ha rivelato lenti progressi verso la parità di genere nel paese. Il GA è salito al 110° posto su 146
14 paesi, rispetto al 119° dell'anno precedente. Tuttavia, la parità di genere nell'istruzione, nella partecipazione politica e nella salute è rimasta scarsa. A novembre, il presidente ha espresso l'impegno del suo governo per la parità di genere, presentANo al contempo la politica nazionale decennale di genere del GA (2025-2034). Secondo l'indice mondiale sulla libertà di stampa di Reporter senza frontiere, il GA è sceso al decimo posto in Africa, rispetto al quinto dell'anno precedente, e dal 46° al 58° posto a livello mondiale. Sono rimaste in vigore leggi draconiane sui media che limitano il diritto alla libertà di espressione, come la legge sulla sedizione. Diversi sviluppi hanno sollevato preoccupazione circa il rispetto da parte del governo della libera associazione e della libertà di stampa. A marzo, la ha Controparte_20 espresso preoccupazione per il 2023 – che a fi di CP_21 approvazione da parte dell'Assemblea Nazionale – a causa di sezioni vaghe che potrebbero portare ad abusi e restrizioni al diritto alla libertà di espressione online. Ad aprile, il governo ha istituito la Commissione per l'Accesso all'Informazione e a settembre i commissari hanno prestato giuramento. Ad aprile, otto membri dell'organizzazione della società civile GA Participates sono stati arrestati e trattenuti per diverse ore dopo aver organizzato un sit-in per protestare contro presunte corruzioni e cattiva gestione presso l'Autorità Portuale del GA. A settembre, il Ministero dell'Informazione ha sospeso il rilascio di nuove licenze radiofoniche, suscitANo preoccupazione tra i giornalisti. A ottobre, due giornalisti sono stati arrestati e accusati di "notizie false" per aver riferito che il Presidente Per_3 aveva in programma di nominare un successore per cANidarsi alle elezioni presi i del 2026. Gli arresti hanno suscitato preoccupazione tra i sostenitori internazionali della libertà di stampa53. Alla fine dell'anno, la difensore dei diritti umani era ancora sotto accusa Persona_17 per accuse penali, tra cui "falsa pubblicazione e trasmissione" per i post di Facebook del 2023 che criticavano il governo54. Oltre un quarto della popolazione soffriva di insicurezza alimentare. a sicurezza alimentare ha continuato a essere motivo di preoccupazione. Secondo il Rapporto Nazionale sulla Sicurezza Alimentare del 2023, il 29% della popolazione del GA soffriva di insicurezza alimentare nel 2023, con un aumento del 3% rispetto al 2022. Inoltre, la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata da parte di pescherecci stranieri ha influito negativamente sui mezzi di sussistenza dei pescatori locali e ha causato una carenza di pesce per il consumo locale. A marzo, otto pescherecci industriali sono stati arrestati per violazione delle leggi sulla pesca. Ad agosto, il governo ha tenuto un workshop con l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura (FAO) e ha creato un Gruppo di Lavoro Tecnico per facilitare la comunicazione tra le agenzie e affrontare la questione. Il GA è altamente vulnerabile ai disastri naturali e ai cambiamenti climatici, come tempeste, alluvioni, incendi e salinizzazione del suolo. Tutte le regioni sono soggette a disastri dove la popolazione è estremamente vulnerabile, specialmente durante la stagione delle piogge. Le condizioni di malnutrizione sono critiche in molte aree, con un numero crescente di persone in crisi alimentare ed emergenza. Questa situazione richiede un urgente sostegno per le famiglie colpite, con un aumento significativo delle persone a rischio di insicurezza alimentare rispetto agli anni precedenti55.
15 StANo ad un sondaggio nazionale sulla sicurezza alimentare nel 2023 circa 730.000 gambiani, pari al 29 percento della popolazione, hanno affrontato l'insicurezza alimentare - un aumento del due percento rispetto all'anno precedente (27 percento). Secondo il rapporto del sondaggio, 43.000 persone affrontano un'insicurezza alimentare grave. Tuttavia, esistono diSPrità regionali. L'insicurezza alimentare è più elevata nelle aree rurali, con oltre la metà della popolazione (52 percento) categorizzata come insicura dal punto di vista alimentare, in contrasto con le aree urbane dove il tasso è del 21 percento. Alla luce di quanto sopra riportato, si evidenzia la necessità di tutela del richiedente Parte secondo quanto previsto dall'art. 19, 1.1 prima parte in considerazione della situazione dei diritti umani fondamentali nel Paese di Orig ove, seppur non si possa parlare di una grave e sistematica violazione degli stessi, sono state rilevate e segnalate importanti e frequenti violazioni e compressioni. ComparANo le situazioni, relative al contesto di vita che troverebbe in caso di rimpatrio in GA ed a quella in cui risulta ormai inserito, si ritiene che possa essere ravvisata “un'effettiva e incolmabile sproporzione tra i contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che sono presupposto indispensabile per una vita dignitosa”, che renderebbe il forzato allontanamento dall'attuale positivo contesto di vita, contrario ai diritti riconosciuti dalla Convenzione EDU, richiamata, con riferimento agli obblighi internazionali, dall'art. 5 comma 6 D.L.vo 286/1998, e ciò la porrebbe in una posizione di particolare vulnerabilità. In tale condizione, dunque, il suo rimpatrio costituirebbe di per sé una condizione degradante ed integrerebbe una violazione dei diritti fondamentali sanciti dalla CEDU e dal citato art. 19 comma 1.1 d.lgs. 286/98. Non sono poi allegate, né sono altrimenti emerse, ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine, salute e sicurezza pubblica ostative idonee a giustificare il respingimento o l'espulsione. Sul punto si sottolinea come la condanna inflitta per il reato di cui all'art 73 c. 1 d.pr 309/90 si riferisca ad un fatto risalente, sia stata condizionalmente sospesa e risulti ampiamente superata dal positivo comportamento successivamente agito dal ricorrente. Le circostanze di cui sopra, globalmente considerate, concretizzano una situazione che - valutata unitamente alla condotta tenuta dal richiedente in Italia - dà diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per protezione speciale. Gli atti vengono a tal fine trasmessi al Questore competente per territorio.
Spese di giudizio Con riferimento alle spese di causa, non è applicabile il disposto dell'art. 133 D.P.R. 115/2002, secondo cui nei giudizi in cui vi è ammissione di una parte al patrocinio a spese dello Stato, ed in caso di soccombenza della controparte, il provvedimento che pone le spese a carico di quest'ultima “dispone che il pagamento sia eseguito in favore dello Stato”. Infatti, la liquidazione dovrebbe essere qui “effettuata a carico di un'amministrazione dello Stato a favore di altra amministrazione, il che costituisce all'evidenza un non senso” (Cass. Civ. Sex. 2, 29/10/2012 n. 18583), motivo per cui deve disporsi non luogo a provvedere sulle spese. Rilevato che non risulta depositata nel fascicolo telematico la richiesta di liquidazione dei compensi in favore del difensore, ai sensi dell'art. 83 comma 3-bis D.P.R. 115/2002,
https://reliefweb.int/attachments/a3825299-7c97-49e9-8eb8-5f02cc1cb5c4/WFP-0000147952.pdf , data ultima verifica 27 giugno 2025
16 si provvederà all'esito dell'eventuale deposito;
con termine di giorni 15 dalla comunicazione
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Genova, in composizione collegiale, definitivamente pronunciANo,
• Annulla il provvedimento impugnato;
• Visto l'art.32/3°comma d.lgs 28/2005, dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 19 comma 1.1. d.lgs. 286/98, e conseguentemente dispone la trasmissione del presente decreto al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi dell'art.19 comma 1.2., primo periodo, Parte
in favore del richiedente nato in [...] il [...], Parte_1
C.F., CUI;
N. VESTANET: MS000453. C.F._1
• Nulla sulle spese
Così deciso in camera di consiglio in data 4.11.2025
La Giudice relatrice Il Presidente Dott.ssa Laura Cresta Dott. Daniele Bianchi
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/ Parte_1 Controparte_1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale, nelle persone di: Daniele Bianchi Presidente Laura Cresta Giudice relatrice Patrizia Cazzato Giudice
riunito nella Camera di consiglio del 4.11.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 13113/ 2024 avente ad oggetto: impugnativa, ex art. 281 undecies e ss. c.p.c. e 19 ter d.lgs. 150/2011, del provvedimento del 10.12.20244 n. 65, con il quale il QUESTORE DELLA PROVINCIA DI MASSA ha rigettato l'istanza volta al rinnovo del permesso di CP_2 soggiorno per protezione speciale. proposto da nato in [...] il [...], C.F., CUI;
N. VESTANET: Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. FEDERICO LERA, che lo C.F._2 rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE nei confronti di
in persona del Ministro pro tempore – AVVOCATURA Controparte_1
DISTRETTUALE ex lege -
RESISTENTE PREMESSO La controversia concerne l'impugnativa del provvedimento di rigetto emesso dal Questore di Massa Carrara in data 10.12.2024, notificato il 13.12.2024, di rigetto dell'istanza formalizzata in Questura in data 23.12.2023, volta al rinnovo del permesso di soggiorno per “protezione speciale ex art 19 c.
1.2 D.lgs 286/98. Il Questore ha rigettato l'istanza dANo atto che la Commissione Territoriale di Firenze, con il provvedimento del 06.03.2024, avesse espresso parere non favorevole al rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale in considerazione del fatto che le motivazioni che avevano indotto la Commissione a riconoscere in data 30.09.2015 la protezione umanitaria ed i successivi rinnovi al richiedente non sussistessero più alla luce del fatto che il richiedente avesse riferito di avere una moglie in GA ed in considerazione della recente condanna del Tribunale per un reato ostativo.
1 Il Questore ha poi rilevato come non fossero emersi elementi sufficienti ed idonei ad integrare la nozione di “vita privata e familiare” del richiedente in Italia, meritevoli di tutela ai sensi dell'art. 8 CEDU e prevalenti rispetto alla prospettiva di rimpatrio. La Commissione Territoriale, nel proprio provvedimento, ha dato atto che con precedente decreto della stessa Commissione, emesso in data 30.09.2015, fosse stata riconosciuta la protezione umanitaria al richiedente in considerazione dei soprusi subiti in giovane età e per le possibili difficoltà ad essere riconosciuto come cittadino dai Paesi con cui lo stesso aveva legami, Sierra Leone e GA;
ha rilevato come in sede di audizione del 30.9.2015 il richiedente avesse dichiarato di aver lasciato il GA nell'aprile 2014, temendo di essere ucciso dalla seconda moglie del padre, che, dopo la morte dello stesso, lo trattava come uno schiavo e di essere transitato per la Libia, ove sarebbe stato incarcerato per due mesi. Ancora, ha rilevato come tale permesso di soggiorno fosse stato rinnovato sia nel 2018 che nel 2021 sul presupposto che il richiedente soggiornasse in Italia da oltre sei anni e non avesse alcun legame né familiare né sociale nei Paesi ove avrebbe potuto essere considerato cittadino solo potenzialmente, e dai quali doveva pertanto ritenersi sradicato. Infine, dato atto che nella terza richiesta di rinnovo il richiedente avesse allegato: contratto dal 15.12.2023 al 14.03.2024; patente di guida italiana e comunicazione segnalazioni di polizia (tra cui: in data 15.8.2019 violazione amministrativa per art. 75 Dpr 309/90 e in data 6.3.2023 sentenza di condanna per reato di cui all'art. 73 c.1 Dpr 309/90), ha ritenuto non più sussistenti i presupposti di cui all'art. 5 c. 6 D.lgs 286/98 alla luce del fatto che il richiedente avesse riferito di avere una moglie in GA, con conseguente ripristino di un solido legame con il suo Paese, e in considerazione della recente condanna del Tribunale di La Spezia per il reato di cui all'art 73 c.1 Dpr 309/90, che, oltre ad essere ostativo, è indice di una condotta sociale sul territorio non del tutto conforme e rispettosa delle leggi. Nell'atto introduttivo la difesa, in estrema sintesi, ha evidenziato come il rigetto si fosse basato unicamente su due elementi: la presenza di una moglie in GA e la condanna penale per reati ostativi, ed ha rilevato come non fossero state valutate complessivamente le condizioni personali del ricorrente e, in particolare, la condotta dallo stesso tenuta negli oltre dieci anni di presenza sul territorio nazionale, ivi compresa l'integrazione raggiunta sia sotto il profilo lavorativo che sociale, che ha illustrato. Ha poi lamentato una mancata valutazione delle informazioni reperibili in ordine alle condizioni del Paese di origine, riportANone alcune COI. Su tali premesse ha censurato il rigetto del Questore e, previa sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato, ha concluso nei seguenti termini:
“Voglia il Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di Legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale
- IN VIA PRELIMINARE: disporsi la sospensione del provvedimento impugnato e, per le ragioni sopra esposte, ulteriormente ordinare alla Questura di Massa la riconsegna del permesso di soggiorno n ritirato al ricorrente in data 13.12.2024 Numero_1
- NEL MERITO ED IN VIA PRINCIPALE: accogliere il presente ricorso per le causali tutte di cui in narrativa e, per l'effetto, riconoscere in capo al ricorrente il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per “protezione speciale” ai sensi dell'art. 19, comma 1.1 e 1.2, del T.U.I. con ogni conseguente provvedimento del caso anche per spese ed onorari di giudizio”. Con il ricorso e le successive memorie è stata depositata documentazione relativa all'integrazione e segnatamente:
2 - attestato di conoscenza della lingua italiana livello A2, rilasciato dall'Università per stranieri di Siena il 9.6.2016;
- attestato di diploma di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione, rilasciato il 21 giugno 2017 da;
CP_3
- contratto a tempo determinato presso dal 8.9.2021 al 30.09.2021 Parte_2 con qualifica di operaio, unitamente a due proroghe, rispettivamente fino al 31.10.2021 e fino al 31.12.2021;
- lettera di assunzione con contratto di apprendistato presso ITALB Yacht srl dal 13.6.2022 al 12.6.2025 (sede lavoro Massa Carrara) con qualifica di resinatore, unitamente alla comunicazione unilav per dimissioni, a decorrere dal 03.10.2023;
- contratto a tempo determinato presso International Yacht dal 17.10.2023 al 16.01.2024 con qualifica di verniciatore;
- contratto a tempo determinato presso AM IN srls dal 15.12.2023 al 14.3.2024 con qualifica di lamierista (sede lavoro provincia di Mantova);
- CU 2023 relativa ai redditi percepiti nel 2022 per lavoro presso ItalB Yacht dal 13.6.2022 e in forze al 31.12.2022 pari ad e 7.461,85. Successivamente all'audizione del ricorrente, tenutasi in data 03.07.2025, è stata depositata la seguente ulteriore documentazione:
- modello C2 storico di CPI Torino, aggiornato al 7.7.2025, da cui l'istante risulta aver lavorato: dal 01.07.2024 al 19.7.2024 presso e ancora presso CP_4 CP_4
[... dal 10.08.2024 al 31.12.2024; dal 20.9.2024 al 28.9.2024 presso CooperJob SP;
dal 4.12.2024 al 6.12.2024 presso Direzione lavoro Group SP;
il 24.01.2025, sempre presso direzione Lavoro Group SP, ed ancora dal 27.01.2025 al 29.01.2025, dal 06.02.2025 al 7.02.2025 e dal 12.02.2025 al 03.06.2025;
- contratto di lavoro in somministrazione a tempo determinato presso RJ SP (per lavoro da svolgersi presso Coop.Facchini Piemonte) dal 20.9.2024 al 28.09.2024 con qualifica di autista/fattorino;
- contratto a tempo determinato in somministrazione sottoscritto con Direzione Lavoro Group SP per lavoro da svolgere in favore della società CP_5
(Chiavasso - TO) dal 07.07.2025 al 04.08.2025 con qualifica di sabbiatore di metalli full time;
- buste paga per lavoro prestato presso Direzione Lavoro Group SP per i mesi di dicembre 2024 (netto busta pari ad € 238,35); due buste paga per gennaio 2025 (una riportante un importo netto pari ad € 99,17 e una di importo pari ad € 349,96), oltre alle buste paga da febbraio a maggio 2025 (dalla quale risulta assunzione in data 12.02.2025 e imponibile fiscale annuo pari ad € 7.793,81);
- estratto conto aggiornato al 4.07.2025 da cui risulta lavorare dal settembre CP_6
2018 ed aver percepito nel corso degli anni redditi pari ad € 606,00 per il 2018; € 945,00 per il 2019; € 5.964,00 per il 2021; € 12.082,27 nel 2022; € 13.702,00 nel 2023; € 7.691,00 nel 2024 ed infine € 6.737,00 nel 2025 (per lavoro prestato presso direzione lavoro group SP da gennaio al 30.04.2025). Il si è costituito a mezzo dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Genova CP_1 che ha evidenziato come sia applicabile la nuova disciplina introdotta con il D.L. 20/23 e come nel ricorso non siano state evidenziate situazioni particolari suscettibili di essere considerate di soggettivo pericolo ma, unicamente, una condizione di generica povertà della popolazione del GA. Ha poi proseguito evidenziANo come i precedenti penali
3 del richiedente, giustamente valutati nel bilanciamento con gli interessi personali/familiari da parte della Commissione, impediscano la regolarizzazione formale dello stesso. Ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Dal certificato del casellario giudiziale, acquisito d'ufficio ed aggiornato a Gennaio 2025, risulta una sentenza del Tribunale della Spezia del 06.03.2023 per il reato di cui all'art. 73 c.1 dpr 309/90 (commesso il 24.7.2019) con cui il ricorrente è stato condannato alla pena della reclusione di sei mesi, oltre alla multa pari ad € 1.032,00; con sospensione condizionale della pena. Dal certificato acquisito nel gennaio 2025, non risultano carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di Massa Carrara. La trattazione ed istruttoria del procedimento Nella fase sommaria, dopo aver acquisito i certificati di rito e dopo aver richiesto il deposito del parere della Commissione Territoriale di Firenze, la Giudice, con decreto del 24.01.2025, rilevata la competenza e la tempestività della domANa, ripercorsa la vicenda del ricorrente nonché gli eventi successivi al suo arrivo sul TN, valutata la documentazione allegata al ricorso, ha sospeso inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato ed ha quindi fissato udienza per la trattazione e la discussione della domANa cautelare nonché per l'audizione del ricorrente. In sede di audizione davanti alla GI, il 3.07.2025, il ricorrente, che ha sostenuto l'intero esame in italiano, in sintesi, ha raccontato di aver lasciato il proprio Paese a causa dei problemi intercorsi con la ex moglie del padre;
di non avere alcun familiare in GA;
di essersi sposato nel 2023 con un matrimonio tradizionale, svoltosi in collegamento video, con una donna del suo Paese, conosciuta su facebook;
di non avere mai conosciuto di persona la moglie ma di videochiamarla quotidianamente;
di avere studiato per otto anni e di non aver mai lavorato nel proprio Paese di origine. In ordine al percorso svolto sul TN ha dichiarato di essere giunto in Italia nel 2014, di essere stato ospitato in un CAS a Massa Carrara fino al 2024, allorquANo si è trasferito a Torino, ove vive ancora ospite di un connazionale, regolare sul TN, a cui corrisponde 200 € mensili. In relazione al proprio percorso di integrazione ha dichiarato di aver svolto tirocini, una borsa lavoro e anche attività di volontariato a Pontremoli;
di aver ultimamente lavorato a Chivasso presso una società che si occupa di sabbiature, in virtù di numerosi contratti, tutti di breve durata;
che, seppur l'ultimo contratto sia scaduto in data 3.6.2025, è in attesa di essere riassunto;
che lo stipendio mensile medio è pari ad € 1.600,00. Ha poi precisato di raggiungere il luogo di lavoro con il treno;
di trascorrere il poco tempo libero riposANosi, facendo passeggiate o sentendo gli amici, pur non riuscendo ad uscire spesso con gli stessi;
di frequentare la moschea e di giocare a calcio in un campetto;
di avere conseguito la patente B dal 2018 e di avere avuto una macchina, poi ceduta ad un amico. A specifica domANa in ordine alla condanna per il reato di cui all'art. 73 c.1 Dpr 309/90, commesso nel 2019, ha riferito essersi trattato di un incidente;
si è giustificato dichiarANo che, mentre stava ANANo a Potenza per rinnovare il proprio permesso, sul pullman, un ragazzo gli aveva proposto di vendere della sostanza stupefacente e lui aveva accettato ma subito fermato;
ha anche precisato di non essere mai stato in prigione e di non aver mai assunto sostanze stupefacenti. Al termine dell'audizione la GI ha confermato la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato ed ha fissato udienza per la discussione orale, concedendo termine a parte ricorrente fino al 30.07.2025 per il deposito di documentazione sull'integrazione.
4 Alla successiva udienza, presente solo il difensore di parte ricorrente, il quale ha precisato le conclusioni come in ricorso, la Giudice ha rimesso gli atti al Collegio per la decisione. Tutto ciò premesso OSSERVA La protezione speciale (applicabile ratione temporis). Il ricorrente, dopo aver beneficiato di un permesso di soggiorno per protezione umanitaria /protezione speciale fin dal 2015, più volte rinnovato, ha formalizzato la sua istanza di rinnovo dello stesso in data 23.12.2023. Né è contestato che ciò sia avvenuto, anche sotto il profilo della manifestazione di volontà, in data successiva al 11.3.2023. Deve pertanto trovare applicazione la nuova disciplina normativa di cui al D.L. 20/23 convertito con modifiche con la legge 50/23, atteso che l'art. 7 del D.L. n. 20/2023 prevede una disciplina transitoria nei seguenti termini: “Per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente.” (comma 2). Ed il comma 3 dispone che “I permessi di soggiorno già rilasciati ai sensi del citato articolo 19, comma 1.1, terzo periodo, in corso di validità, sono rinnovati per una sola volta e con durata annuale, a decorrere dalla data di scadenza. Resta ferma la facoltà di conversione del titolo di soggiorno in motivi di lavoro se ne ricorrono i requisiti di legge”. Da ciò deriva che solo per le domANe presentate fino al 11 marzo 2023, fondate su uno dei motivi tra tutti quelli indicati nell'art. 19, commi 1 e 1.1 TUI pre- riforma 2023, si applica la disciplina previgente, cioè quella introdotta dal D.L. n. 130/2020 e dunque anche i criteri del terzo e quarto periodo del comma 1.1. Avendo il ricorrente formulato istanza di protezione speciale in data successiva deve trovare applicazione la nuova disciplina normativa, che ha modificato l'art. 19 comma 1.1. TUI, abrogANo la seconda parte della norma e, dunque, i criteri di accertamento della lesione del diritto alla vita privata e familiare ivi illustrati. Non ha invece subìto alcuna modifica la prima parte della disciplina normativa e, dunque, resta fermo il divieto di respingimento o di espulsione o di estradizione “di una persona verso uno Stato […] qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5 co. 6. […]”. Se da un lato sono stati eliminati gli indici alla cui presenza sorge il diritto alla tutela della vita privata e familiare, dall'altro, tuttavia, alcuna modifica è stata apportata alla tutela delle situazioni di vulnerabilità che continuano ad essere tutelate nell'alveo della prima parte dell'art. 19.1.1. TUI, che richiama gli “obblighi di cui all'art.5 comma 6” del TUI, norma, anch'essa, immutata e che, a sua volta, impone il rispetto degli obblighi
“costituzionali o internazionali dello Stato” (in senso conforme ordinanze Corte Cass. Civ. del 6 ottobre 2023, numeri 28161 e 28162, relative a due ricorsi avverso decreti di espulsione). Ciò posto, il giudice ha sempre l'onere di cooperazione istruttoria che si traduce nell'obbligo di valutare anche il profilo “dell'effettivo inserimento sociale in Italia” dello straniero (fatto salvo l'imprescindibile onere di allegazione a carico del ricorrente), con la precisazione sulla persistenza della tutela della vita privata e familiare anche dopo la recentissima riforma dell'art. 19 TUI, in ossequio alla normativa sovranazionale (art. 8 CEDU) e allo stesso art. 5, comma 6, TUI. Nelle ordinanze richiamate, la Corte ci ricorda che “In tema di espulsione dello straniero, il d.l. 10 marzo 2023, n. 20, art. 7, comma 1, recante "Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare" (c.d. decreto Cutro), convertito con modificazioni dalla l. 5
5 maggio 2023, n. 50, ha abrogato il terzo e quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1. d.lg. n. 286 del 1998 ….. In ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, d.lg. n. 286 del 1998, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 Cedu e rientra in quel "catalogo aperto" dei diritti fondamentali connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovANo dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria”. In questo contesto normativo, si dovrà pertanto tenere conto dei principi elaborati, anche in materia di protezione umanitaria, dalla giurisprudenza di merito e della Corte di Cassazione, a partire, quanto a quest'ultima, dalla ben nota pronuncia della Sez. 1, n. 4455/2018, che non solo ha aperto a una concezione allargata della vulnerabilità del cittadino straniero, ma ha, altresì, introdotto la necessità di “una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza e cui egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio. I seri motivi di carattere umanitario possono positivamente riscontrarsi nel caso in cui, all'esito di tale giudizio comparativo, risulti un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa (art. 2 Cost.)”. La tenuta della soluzione adottata nel 2018, confermata da Sez. U, nn. 29459, 29460, 29461/2019 è stata ribadita dalla giurisprudenza successiva della Corte, che negli ultimi anni, sempre fondANosi su principi costituzionali o di diritto unionale o internazionale, ha ritenuto che ai fini della verifica dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria deve tenersi conto: delle violenze subite nel Paese di transito (13096/19, 13565/20, 3583/21, 89920/21, 12649/21, 25734/21, 3768/23 ); degli eventi calamitosi, causa dell'emigrazione, verificatisi nel paese di origine (2563/20); del rischio di una lesione del diritto alla salute (2558/20; 27544/22), ivi compreso un accertato disturbo post-traumatico da stress a causa \delle sevizie subite (8990/21); della situazione oggettiva del paese di origine (ai fini del giudizio di 'comparazione attenuata (11912/20, 26671/22); del diritto alla vita privata e familiare (9304/19, SS.UU. 24413/21, 41778/21) e, a tali fini, dell'esistenza e della consistenza dei legami familiari e affettivi del richiedente in Italia (23720/20, 32237/21, 34096/21) e del suo percorso di integrazione in Italia, non solo sotto il profilo lavorativo, ma anche culturale e sociale (ad es., con riferimento alla conoscenza della lingua italiana ed alle attività di volontariato svolte con continuità, 16716/23, 14370/23) e valutANo il livello di integrazione raggiunto “non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento”; dello sfruttamento lavorativo quale elemento in grado di incidere gravemente sul quadro psicologico dello straniero che richiede protezione (17204/21); della situazione esistente nel Paese di transito, allorché l'esperienza vissuta in quest'ultimo presenti un certo grado di significatività in relazione ad indici specifici quali la durata in concreto del soggiorno, in comparazione con il tempo trascorso nel paese di origine (13758/20); del considerevole periodo di ingiusta detenzione sofferta in Italia dal ricorrente, con sottoposizione ad un regime carcerario che gli aveva procurato problemi di natura psicopatologica (4369/23). Va pertanto valutato il concetto di vulnerabilità che ricomprende ed assorbe ipotesi tra loro molto eterogene (cfr. Cass.Civ.sez.I n.4455/18, Cass.Civ.SSUU 29459/19, 29460/19, 29461/19), essendo necessaria una valutazione individuale, caso per caso, della vita
6 privata e familiare della richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che ella ha vissuto prima della partenza ed alla quale si troverebbe esposta in conseguenza del rimpatrio (come già in passato, i seri motivi di carattere umanitario possono positivamente riscontrarsi nel caso in cui, all'esito di tale giudizio comparativo, risulti un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa). Se dunque la nozione di vulnerabilità e – conseguentemente – la tutela delle situazioni di vulnerabilità non può dirsi abrogata dalla nuova disciplina legislativa, occorre valutarne la portata nel caso concreto in esame. Protezione accordabile PassANo ad esaminare la situazione individuale del ricorrente, va fin da subito rilevato che il ricorrente, in Italia fin dal 2014, ha nel corso degli anni conseguito una piena integrazione sia sotto il profilo lavorativo che sociale. Dopo aver beneficiato per dieci anni del circuito di accoglienza, ove ha ricevuto supporto per intraprendere un solido percorso di integrazione, recentemente si è reso autonomo e si è trasferito a Torino, presso un connazionale, a cui corrisponde una somma pari ad € 200 mensili quali contributo per l'ospitalità. Arrivato ancora giovanissimo in Italia, si è impegnato inizialmente per Pt_1
l'apprendimento della lingua italiana e per lo studio, conseguendo dapprima l'attestato di conoscenza della lingua italiana livello A2, a giugno 2016, e poi il diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione, nel giugno 2017. Nonostante in atti risultino contratti di lavoro a partire dal 2021, in sede di audizione nanti la GI l'istante ha dichiarato di aver svolto diversi tirocini, una borsa lavoro e attività di volontariato a Pontremoli. Per quanto riguarda l'attività lavorativa, risulta dalla documentazione in atti, che l'istante abbia lavorato dal 08.09.2021 al 31.12.2021 presso la società con qualifica di Parte_2 operaio e che successivamente, dal giugno 2022 sia stato impiegato presso due diverse società operanti nell'ambito della cantieristica navale (Italb Yacht srl e International yacht srl) fino al 16.01.2024. Nel 2024 ha poi sottoscritto diversi contratti con società operanti in provincia di Torino, motivo per cui ha lasciato il CAS ospitante per rendersi autonomo. Come risulta dal modello C2 storico del Cpi di Torino nonché dai contratti e dalle buste paga in atti, l'istante ha lavorato presso la dal 01.07.2024 al 19.07.2024 Controparte_7
e ancora dal 10.08.2024 fino al 31.12.2024; nello stesso anno ha poi sottoscritto contratti di lavoro in somministrazione dapprima presso CooperJob SP, dal 20 al 28 settembre 2024, con qualifica di autista/fattorino e, successivamente, presso Direzione Lavoro Group SP, dal 4 al 6 dicembre 2024, con qualifica di sabbiatore. Tale ultimo rapporto di lavoro risulta essere poi stato rinnovato con più contratti nel corso del 2025, dapprima con contratti di breve durata e, successivamente, con un contratto di lavoro dal 12.02.2025 al 30.06.2025 ed infine, con un ulteriore contratto a tempo determinato dal 07.07.2025 al 4.08.2025. Seppur tale contratto risulti ad oggi scaduto, la tipologia di contratto, i numerosi rinnovi e la specializzazione maturata da ormai un anno presso il medesimo datore di lavoro portano a ritenere che si sia creato un rapporto di fiducia che con molta probabilità vedrà un ulteriore rinnovo del rapporto di lavoro. In ogni caso il Collegio ritiene che il richiedente non incontrerà particolari difficoltà nel reperire una nuova ed ulteriore attività lavorativa, come del resto è sempre riuscito a reperire nel corso di tutti questi anni.
7 L'attività lavorativa così documentata ha garantito all'istante un progressivo incremento della propria autonomia economica nel corso degli anni, tanto da permettergli di uscire dal circuito di accoglienza. Dalle certificazioni uniche in atti, nonché dalle buste paga ed in particolare dall'estratto conto aggiornato, emerge chiaramente come il richiedente abbia visto aumentare CP_6 progressivamente i propri redditi. Dall'ampia documentazione sopra richiamata, nonché dalle stesse dichiarazioni dell'istante, lo stesso risulta percepire una retribuzione mensile di circa 1.600 euro, più che sufficiente a garantirgli una piena indipendenza economica. È risultato altresì un inserimento sociale del ricorrente, il quale ha dichiarato di aver conseguito la patente B nel 2018, di aver anche avuto un'automobile, seppure nei tempi recenti utilizzi per i propri spostamenti i mezzi pubblici e di frequentare amici e connazionali, giocANo anche con gli stessi a calcetto. Seppur lo stesso sia rimasto coinvolto in un fatto di rilevanza penale nel 2019, che lo ha portato ad una condanna per il reato di cui all'art. 73 c. 1 Dpr 309/90, dalla documentazione in atti nonché dalle dichiarazioni rese dallo stesso in sede di audizione è risultato che si sia trattato di un fatto isolato, del quale egli ha immediatamente riconosciuto la gravità. Ed infatti è emerso come bbia dato prova di volersi fattivamente dissociare da tali Pt_1 comportamenti, cambiANo totalmente stile di vita e non rendendosi più protagonista di alcun fatto di rilevanza penale. Per quanto poi concerne il suo matrimonio con una connazionale, dalle dichiarazioni fornite è risultato chiaramente che egli non abbia mai incontrato personalmente la consorte, conosciuta tramite social network, e che il matrimonio sia stato celebrato esclusivamente attraverso un rito tradizionale, avvalendosi di un collegamento audiovisivo. Pur riconoscendo che tale unione non possa essere considerata del tutto priva di valore, appare necessario attribuire maggiore rilievo al livello di integrazione sociale raggiunto dal ricorrente in Italia. Quest'ultimo, negli oltre dieci anni di residenza Co sul , ha saputo costruire un'importante rete sociale intorno a sé e trovare una certa stabilità sotto il profilo occupazionale ed economico. In tale situazione, il suo rimpatrio costituirebbe di per sé una condizione degradante, specie se parametrata alle difficili condizioni di partenza, al percorso migratorio e all'attuale situazione della zona di provenienza, e integrerebbe una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, garantito dall'art. 8 CEDU e dell'art. 19 comma 1.1 d.lgs. 286/98. Occorre, a questo punto, procedere ad una valutazione delle oggettive condizioni di vita nel suo Paese di origine al fine di effettuare il giudizio di bilanciamento utilizzato dalle sentenze delle Sezioni Unite n. 29459 del 2019 e 24413 del 2021 e rilevante anche con riferimento al d.lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 1.1. come riportato al paragrafo 5.2. PassANo ad esaminare il contesto territoriale e la situazione dei diritti umani del Paese in cui dovrebbe rientrare il ricorrente, occorre analizzare la situazione in GA ove, pur non riscontrANosi una violenza indiscriminata, non si possono escludere criticità, con compressioni dei diritti civili e politici della popolazione. Esteso per 450 km lungo il fiume GA, il Paese è uno dei più piccoli e densamente popolati dell'Africa, con una superficie di circa 10,7 mila chilometri quadrati e una popolazione di 2,5 milioni di abitanti1.
8 Il Paese è un'ex colonia britannica, diventata Stato sovrano nel 1965, assumendo il nome ufficiale «The GA». In seguito a un referendum svoltosi nel 1970, il GA divenne una repubblica facente parte del Commonwealth, e la monarchia costituzionale lasciò il posto a un sistema presidenziale in cui il capo di Stato non era più la regina britannica bensì il presidente gambiano2. L'allora primo ministro divenne Persona_1 automaticamente presidente e ha guidato il paese dall'indipendenza fino al 1994, quANo è stato deposto da un colpo di stato militare. Sotto Jawara, il GA ha generalmente aderito ai principi del libero mercato ed è stato un coerente sostenitore dei diritti umani, anche facendo pressione per ospitare la Commissione africana per i diritti umani e dei popoli. Nel 1994, alcuni ufficiali delle forze armate del GA, guidati da Persona_2 hanno preso il potere con un colpo di Stato militare. La Costituzione fu abrogata e supervisionò l'adozione di una nuova costituzione che entrò in vigore il 16 Per_2 gennaio 1997 e che rafforzò il sistema presidenziale: non era prevista alcuna limitazione della durata del mANato presidenziale, il presidente deteneva il potere esecutivo e legislativo e poteva nominare e rimuovere i giudici dei tribunali superiori e molti altri funzionari. L'era di è stata caratterizzata da una corruzione diffusa e da ampie Per_2 violazioni dei diritt tra cui torture ed esecuzioni extragiudiziali. All'inizio del 2010, è diventato sempre più critico nei confronti dell'Occidente, ritirANo il Per_2
Paese dal Commonwealth e dalla Corte penale internazionale e dichiarANo il Paese una Repubblica islamica in violazione della Costituzione che definisce il GA uno Stato laico3. Alle elezioni presidenziali del 2016 tutti i principali partiti di opposizione si sono alleati con il Partito Democratico Unito il più grANe partito di opposizione guidato da CP_9
. La coalizione h ettatamente vinto le elezioni e in un Persona_3 Per_2 primo momento ha accettato la sconfitta, per poi contestarne l'esito una settimana dopo, denunciANo presunte irregolarità e dichiarANo lo stato di emergenza4. Il Paese si è trovato in una fase di stallo durata quasi due mesi durante i quali e i suoi Per_3 collaboratori sono stati costretti all'esilio in Senegal, mentre minacciava di Per_2 mantenere la sua posizione con la forza5. Solo in seguito alle pressioni internazionali e all'intervento delle truppe della Comunità Controparte_10
legittimato da una risoluzione
[...] ha accettato di dimettersi e di lasciare il Paese il 21 gennaio 20176. Tale crisi Per_2 costituzionale ha portato almeno 45.000 gambiani a lasciare temporaneamente il Paese cercANo protezione in Senegal7. Il 19 gennaio 2017 ha prestato giuramento Per_3 negli uffici dell'ambasciata gambiana in Senegal e il 26 gennaio ha fatto ritorno in GA8. Dopo due decenni di dittatura, il GA ha intrapreso la transizione verso la democrazia con l'elezione del presidente , il cui governo ha adottato Persona_3
9 alcune misure per risolvere i problemi ereditati da in particolare la corruzione Per_2
e le relazioni clientelari. Le ultime elezioni generali in GA si sono svolte il 9 aprile 20229. Le elezioni sono state vinte dal partito National People's Party – NPP del presidente , che Persona_3 ha ottenuto il 33,9% dei voti. Le prossime elezioni generali sono pre 710. Il GA è uno dei Paesi più poveri e meno sviluppati del mondo. L'indice di sviluppo umano pubblicato dall'UNDP (Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo) nel 2018 lo collocava al 174° posto su 189 paesi;
secondo la stessa fonte, nel 2013 il 55,2% della popolazione era in condizione di povertà multidimensionale e il 21.8% in condizione di grave povertà multidimensionale. Il reddito nazionale lordo (RNL) annuo pro capite (2014: 433 dollari USA) è meno della metà di quello del Senegal, il Paese confinante.11 Circa i tre quarti della popolazione lavorano nell'agricoltura: i cereali secondari (sorgo e mais) rappresentano la metà della superficie coltivata e le arachidi un quarto. Le famiglie hanno anche piccole coltivazioni di riso, sorgo, mais, cotone, manioca e ortaggi, per il consumo proprio o la vendita al dettaglio. L'allevamento e la pesca hanno un ruolo importante per l'alimentazione della popolazione ma contribuiscono pochissimo al PIL (pesca: 2,1% del PIL). Soltanto la metà delle terre coltivabili è utilizzata per l'agricoltura ed essa soddisfa la metà del fabbisogno alimentare del paese;
infatti, per un terzo della popolazione la sicurezza alimentare non è garantita. Significative perdite dei raccolti sono causate da alluvioni e siccità.12 Il turismo rappresenta circa il 20% del PIL ed è concentrato sulle spiagge lungo la costa atlantica13; esso ha subito un drastico calo prima a causa dell'epidemia di Ebola del 2014, scoppiata nei Paesi vicini (si è stimata una diminuzione del 60% degli arrivi)14, poi a causa della crisi politica del 2017 (secondo le stime del Fondo monetario internazionale, nell'ultimo trimestre del 2017 le entrate derivanti dal turismo sono diminuite di circa un terzo a causa delle turbolenze politiche).15 Il tasso di alfabetizzazione resta piuttosto ridotto, aggirANosi intorno al 38% della popolazione.16 Le rimesse degli emigranti gambiani valgono circa il 10% del PIL e sono un fattore importante di stimolo per l'economia. 17 Nel 2016, il GA era al 145° posto su 176 paesi nell'indice di corruzione pubblicato da TranSPrency International.18 Il Paese dipende dagli aiuti finanziari dall'estero (nel 2013 gli aiuti forniti da donatori esteri rappresentavano l'11% del PIL).19 In seguito ad accuse di violazioni dei diritti
10 umani in GA, dal 2012 il paese è stato escluso dagli aiuti previsti dai programmi di sviluppo dei donatori occidentali.20 QuANo è ANato in esilio in Guinea Per_2 equatoriale, all'inizio del 2017, ha portato con sé beni di valore non quantificato.21 Secondo i media, il paese era «quasi alla bancarotta».22 I donatori stranieri hanno promesso sostegno finanziario al Governo Barrow a condizione che rispetti i diritti umani e incoraggi lo sviluppo della democrazia.23 Durante la prima repubblica sotto il GA godeva di buona Persona_1 reputazione per l'impegno a favore de a la situazione è mutata con il colpo di Stato di del 1994. Dopo il passaggio del potere nelle mani dell Per_2 CP_14
e di il regime è stato ripetutamente accusato di repressione del dissenso e dei Per_2 med é di crimini quali SPrizione forzata di cittadini, detenzione arbitraria, tortura e omicidio.24 Con l'avvicinarsi delle elezioni e nel periodo prossimo ai tentativi di colpo di Stato, il governo intensificava la repressione e imponeva ulteriori limitazioni alla libertà di stampa. Le Nazioni Unite, l'UE e molte ONG hanno per molti anni criticato il governo per violazioni dei diritti umani.25 StANo ai report più aggiornati sui diritti umani in GA, le questioni significative relative ai diritti umani includevano rapporti credibili di: tortura o trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti da parte del governo o per suo conto;
condizioni carcerarie rigide e pericolose per la vita;
mancanza di indagine e responsabilità per la violenza di genere, compresa la violenza domestica e quella del partner intimo, la violenza sessuale, il matrimonio infantile, precoce e forzato e la mutilazione genitale femminile e altre forme di violenza simili;
e leggi che criminalizzano il comportamento sessuale tra adulti dello stesso sesso, sebbene raramente applicate. Il governo ha adottato misure per indagare, perseguire o in altro modo rendere responsabili alcuni funzionari che hanno commesso abusi o si sono resi colpevoli di corruzione. Tuttavia, l'impunità e la mancanza di applicazione coerente sono continuate a verificarsi26. Anche la libertà di espressione è stata minacciata ed è stato riportato un eccessivo uso della forza da parte della polizia contro i manifestanti27. I capi di Stato e di governo della hanno statuito di istituire un Tribunale speciale per il GA. Il Tribunale CP_10 speciale indagherà e perseguirà le gravi violazioni dei diritti umani e i crimini internazionali commessi tra luglio 1994 e gennaio 2017, durante il regime del dittatore
Le libertà fondamentali, tra cui i diritti di riunione, associazione e Persona_7 parola, sono migliorate in seguito, ma lo stato di diritto non è consolidato, le persone
11 LGBT+ subiscono gravi discriminazioni e la violenza contro le donne rimane un problema serio29. Il diritto consuetudinario, che fa parte della legislazione del GA ed è protetto dalla Costituzione, include il riconoscimento delle suddivisioni in caste all'interno delle comunità e la distinzione tra i coloni originari dei villaggi e delle città del Paese e le persone che si sono stabilite successivamente in questi villaggi e città. Inoltre, la costituzione ancora in vigore non menziona la casta fra i divieti di discriminazione. Le distinzioni basate sulle caste e sulla discendenza sono presenti in tutti i principali gruppi etnici, villaggi e città del GA. I sistemi di caste sono stati riconosciuti come una caratteristica dei principali gruppi Per_ etnici del GA, tra cui i , i , i i e le tribù Serer30. Le Per_10 Per_12 Per_13 comunità MANinka riconoscono ancora la casta dei nobili (foroo), dei fabbri neri (numoo), dei griot (jali) e degli schiavi (jongoo) nella gerarchia sociale. La divisione tra Per_ nobili (rimbeh) e caste di persone (nyeenyo) esiste ancora in alcune società in GA;
allo stesso modo, nelle società si continua ad osservare la dis ne Per_12 tra nobili (geer), artigiani (nyeenyo), griot (gewel) e schiavi (jam)31. Le vittime della discriminazione basata sulle caste continuano a subire una discriminazione strutturale, che le blocca in un circolo persistente e vizioso di povertà ed emarginazione. Ulteriori effetti della discriminazione basata sulle caste possono essere riscontrati nel matrimonio (in molte comunità sono rari i matrimoni tra persone appartenenti a caste diverse), nel lavoro (a volte i membri della “casta inferiore” sono costretti a svolgere determinati lavori degradanti dai quali non possono liberarsi), nelle diSPrità socio-economiche, nell'accesso all'istruzione, nell'accesso alla terra, nella rappresentanza politica e nelle ritorsioni economiche e fisiche. La discriminazione basata sulle caste rafforza anche le disuguaglianze di genere esistenti e colpisce in modo sproporzionato le donne e i bambini nelle comunità32. Nonostante le garanzie costituzionali contro la discriminazione e la schiavitù, tali pratiche rimangono radicate, in particolare nelle comunità rurali ed emarginate. I sistemi basati sulle caste dominano la struttura sociale tra i gruppi etnici, perpetuANo l'esclusione sistemica e la povertà. Il governo di Barrow ha annunciato un cambio di rotta nel rispetto dei diritti umani, ha annullato il ritiro del GA dalla Corte Penale Internazionale voluto dal dittatore e si è impegnato ad allineare il Paese ai trattati internazionali sui diritti umani, Per_2 ratificANo nel settembre 2018 la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti e la Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalla SPrizione forzata33. Il presidente ha avviato delle indagini sulle accuse mosse contro l'Agenzia Per_3 nazionale di i nce (NIA), che era il servizio di sicurezza dello Stato istituito nel 1995 e sotto il diretto controllo del Presidente. Le organizzazioni per i diritti umani e l'opposizione hanno ripetutamente accusato la NIA di crimini quali uso eccessivo della forza, arresti illegali, tortura e uccisioni34. Il relatore speciale delle Nazioni Unite sulla
12 tortura e altri trattamenti o punizioni inumani o degradanti affermava, nella sua relazione del 2015, che la tortura era una pratica comune nella NIA35. ha fatto Per_3 arrestare i vertici dell'agenzia e sono state avviate delle indagini sui crimini commessi dalla NIA che hanno portato a luglio 2022 alla sentenza di condanna a morte emessa dall'Alta Corte di Banjul nei confronti dell'ex direttore generale della National Intelligence Agency NK AD e altre quattro persone per l'omicidio del leader dei giovani dell'UDP36. ha inoltre sostituito la NIA con il Servizio statale di Per_3 intelligence (SIS) il stato privato dei poteri esecutivi di arresto37. Il 14 luglio 2021 l'Alta Corte di Banjul ha condannato a morte per impiccagione Persona_14
sotto la giunta militare di giudicato Controparte_18 Per_2 inanze, 99538. Persona_15
A gennaio 2022, tre ex jungler (membri di uno squadrone paramilitare della morte sotto la presidenza di , tra cui l'ex comANante della Guardia di Stato, sono Persona_2 stati arrestati al loro arrivo nel Paese dalla Guinea Equatoriale. Non essendo state formulate accuse contro di loro, l'Alta Corte ha ordinato il loro rilascio un mese dopo39. Tra le maggiori critiche espresse nei confronti del governo vi è quella di non Per_3 aver adottato misure adeguate a ridurre la corruzione, che è percepita dalla popolazione come un problema sempre più grave40. L'Indice di percezione della corruzione del settore pubblico, elaborato dal TranSPrency International, assegna al GA per l'anno 2022, 34 punti su 100 (dove 0 sta per altamente corrotto mentre 100 per
“traSPrente”), collocANo tale Paese al 110 posto su 180 Paesi valutati41. La legge prevede sanzioni penali per la corruzione dei funzionari, ma il governo non ha indagato o perseguito in modo credibile nessun funzionario accusato di corruzione42. Persiste una cultura della corruzione tra i funzionari governativi, compresi molti ex funzionari del governo che hanno mantenuto posizioni di governo, nonché funzionari eletti o Per_2 nominati dal 2017. La corruzione su piccola scala è rimasta la norma. I cittadini hanno riferito di frequenti richieste di tangenti in cambio dell'appianamento di ostacoli normativi, dell'accesso alle strutture portuali e dell'ottenimento di servizi governativi. La corruzione della polizia è rimasta un problema quotidiano, gli agenti fermano abitualmente i veicoli e inventano infrazioni o chiedono denaro per lasciare ANare i conducenti43. Gli sforzi per istituire una commissione anticorruzione si sono ampiamente arenati sotto , con pesanti critiche da parte della società civile44. Per_3
A fine marzo 2025 il Presidente Barrow ha approvato il Criminal Offences Act;
tuttavia, gli esperti dei diritti umani all'interno del paese hanno riportato le loro preoccupazioni rispetto ad alcune due norme avendo individuato diverse disposizioni che minano le
13 libertà fondamentali, limitano la responsabilità degli agenti di polizia e creano la possibilità di violazioni per l'elevato numero di poteri conferiti al Presidente o al Ministro45. Il contesto politico del GA rimane fragile, con divisioni lungo linee politiche ed etniche che mettono in discussione l'armonia interetnica e interreligiosa di lunga data. Il mantenimento del limite costituzionale di due mANati presidenziali per le elezioni del dicembre 2026 sarà fondamentale per garantire la futura stabilità politica46. StANo ai report più aggiornati sui diritti umani in GA, le questioni significative relative ai diritti umani includevano rapporti credibili di: tortura o trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti da parte del governo o per suo conto;
condizioni carcerarie rigide e pericolose per la vita;
mancanza di indagine e responsabilità per la violenza di genere, compresa la violenza domestica e quella del partner intimo, la violenza sessuale, il matrimonio infantile, precoce e forzato e la mutilazione genitale femminile e altre forme di violenza simili;
e leggi che criminalizzano il comportamento sessuale tra adulti dello stesso sesso, sebbene raramente applicate. Il governo ha adottato misure per indagare, perseguire o in altro modo rendere responsabili alcuni funzionari che hanno commesso abusi o si sono resi colpevoli di corruzione. Tuttavia, l'impunità e la mancanza di applicazione coerente sono continuate a verificarsi47. Anche la libertà di espressione è stata minacciata ed è stato riportato un eccessivo uso della forza da parte della polizia contro i manifestanti48. I capi di Stato e di governo della hanno statuito di istituire un Tribunale speciale per il GA. Il Tribunale CP_10 indagherà e perseguirà le gravi violazioni dei diritti umani e i crimini internazionali commessi tra luglio 1994 e gennaio 2017, durante il regime del dittatore
Le libertà fondamentali, tra cui i diritti di riunione, associazione e Persona_16 orate in seguito, ma lo stato di diritto non è consolidato, le persone LGBT+ subiscono gravi discriminazioni e la violenza contro le donne rimane un problema serio50. Il Sexual Offences Act ha continuato a escludere lo stupro coniugale come reato, nonostante gli appelli degli attivisti per i diritti umani a criminalizzarlo. A marzo è stato presentato al parlamento un disegno di legge per revocare il divieto di mutilazioni genitali femminili51. Il 15 luglio, il parlamento ha respinto il disegno di legge dopo gli sforzi di attivisti e sopravvissuti per evidenziare le conseguenze negative della pratica sulla salute52. L'UNICEF ha riferito che circa il 73% delle ragazze e delle donne gambiane di età compresa tra 15 e 49 anni è stato sottoposto a mutilazioni genitali femminili. La mortalità materna è rimasta elevata, con 289 decessi ogni 100.000 nati vivi, secondo le ultime statistiche del Programma di Indagini Demografiche e Sanitarie del 2019-2020. Il rapporto Global Gender Gap 2024 del World Economic Forum ha rivelato lenti progressi verso la parità di genere nel paese. Il GA è salito al 110° posto su 146
14 paesi, rispetto al 119° dell'anno precedente. Tuttavia, la parità di genere nell'istruzione, nella partecipazione politica e nella salute è rimasta scarsa. A novembre, il presidente ha espresso l'impegno del suo governo per la parità di genere, presentANo al contempo la politica nazionale decennale di genere del GA (2025-2034). Secondo l'indice mondiale sulla libertà di stampa di Reporter senza frontiere, il GA è sceso al decimo posto in Africa, rispetto al quinto dell'anno precedente, e dal 46° al 58° posto a livello mondiale. Sono rimaste in vigore leggi draconiane sui media che limitano il diritto alla libertà di espressione, come la legge sulla sedizione. Diversi sviluppi hanno sollevato preoccupazione circa il rispetto da parte del governo della libera associazione e della libertà di stampa. A marzo, la ha Controparte_20 espresso preoccupazione per il 2023 – che a fi di CP_21 approvazione da parte dell'Assemblea Nazionale – a causa di sezioni vaghe che potrebbero portare ad abusi e restrizioni al diritto alla libertà di espressione online. Ad aprile, il governo ha istituito la Commissione per l'Accesso all'Informazione e a settembre i commissari hanno prestato giuramento. Ad aprile, otto membri dell'organizzazione della società civile GA Participates sono stati arrestati e trattenuti per diverse ore dopo aver organizzato un sit-in per protestare contro presunte corruzioni e cattiva gestione presso l'Autorità Portuale del GA. A settembre, il Ministero dell'Informazione ha sospeso il rilascio di nuove licenze radiofoniche, suscitANo preoccupazione tra i giornalisti. A ottobre, due giornalisti sono stati arrestati e accusati di "notizie false" per aver riferito che il Presidente Per_3 aveva in programma di nominare un successore per cANidarsi alle elezioni presi i del 2026. Gli arresti hanno suscitato preoccupazione tra i sostenitori internazionali della libertà di stampa53. Alla fine dell'anno, la difensore dei diritti umani era ancora sotto accusa Persona_17 per accuse penali, tra cui "falsa pubblicazione e trasmissione" per i post di Facebook del 2023 che criticavano il governo54. Oltre un quarto della popolazione soffriva di insicurezza alimentare. a sicurezza alimentare ha continuato a essere motivo di preoccupazione. Secondo il Rapporto Nazionale sulla Sicurezza Alimentare del 2023, il 29% della popolazione del GA soffriva di insicurezza alimentare nel 2023, con un aumento del 3% rispetto al 2022. Inoltre, la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata da parte di pescherecci stranieri ha influito negativamente sui mezzi di sussistenza dei pescatori locali e ha causato una carenza di pesce per il consumo locale. A marzo, otto pescherecci industriali sono stati arrestati per violazione delle leggi sulla pesca. Ad agosto, il governo ha tenuto un workshop con l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura (FAO) e ha creato un Gruppo di Lavoro Tecnico per facilitare la comunicazione tra le agenzie e affrontare la questione. Il GA è altamente vulnerabile ai disastri naturali e ai cambiamenti climatici, come tempeste, alluvioni, incendi e salinizzazione del suolo. Tutte le regioni sono soggette a disastri dove la popolazione è estremamente vulnerabile, specialmente durante la stagione delle piogge. Le condizioni di malnutrizione sono critiche in molte aree, con un numero crescente di persone in crisi alimentare ed emergenza. Questa situazione richiede un urgente sostegno per le famiglie colpite, con un aumento significativo delle persone a rischio di insicurezza alimentare rispetto agli anni precedenti55.
15 StANo ad un sondaggio nazionale sulla sicurezza alimentare nel 2023 circa 730.000 gambiani, pari al 29 percento della popolazione, hanno affrontato l'insicurezza alimentare - un aumento del due percento rispetto all'anno precedente (27 percento). Secondo il rapporto del sondaggio, 43.000 persone affrontano un'insicurezza alimentare grave. Tuttavia, esistono diSPrità regionali. L'insicurezza alimentare è più elevata nelle aree rurali, con oltre la metà della popolazione (52 percento) categorizzata come insicura dal punto di vista alimentare, in contrasto con le aree urbane dove il tasso è del 21 percento. Alla luce di quanto sopra riportato, si evidenzia la necessità di tutela del richiedente Parte secondo quanto previsto dall'art. 19, 1.1 prima parte in considerazione della situazione dei diritti umani fondamentali nel Paese di Orig ove, seppur non si possa parlare di una grave e sistematica violazione degli stessi, sono state rilevate e segnalate importanti e frequenti violazioni e compressioni. ComparANo le situazioni, relative al contesto di vita che troverebbe in caso di rimpatrio in GA ed a quella in cui risulta ormai inserito, si ritiene che possa essere ravvisata “un'effettiva e incolmabile sproporzione tra i contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che sono presupposto indispensabile per una vita dignitosa”, che renderebbe il forzato allontanamento dall'attuale positivo contesto di vita, contrario ai diritti riconosciuti dalla Convenzione EDU, richiamata, con riferimento agli obblighi internazionali, dall'art. 5 comma 6 D.L.vo 286/1998, e ciò la porrebbe in una posizione di particolare vulnerabilità. In tale condizione, dunque, il suo rimpatrio costituirebbe di per sé una condizione degradante ed integrerebbe una violazione dei diritti fondamentali sanciti dalla CEDU e dal citato art. 19 comma 1.1 d.lgs. 286/98. Non sono poi allegate, né sono altrimenti emerse, ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine, salute e sicurezza pubblica ostative idonee a giustificare il respingimento o l'espulsione. Sul punto si sottolinea come la condanna inflitta per il reato di cui all'art 73 c. 1 d.pr 309/90 si riferisca ad un fatto risalente, sia stata condizionalmente sospesa e risulti ampiamente superata dal positivo comportamento successivamente agito dal ricorrente. Le circostanze di cui sopra, globalmente considerate, concretizzano una situazione che - valutata unitamente alla condotta tenuta dal richiedente in Italia - dà diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per protezione speciale. Gli atti vengono a tal fine trasmessi al Questore competente per territorio.
Spese di giudizio Con riferimento alle spese di causa, non è applicabile il disposto dell'art. 133 D.P.R. 115/2002, secondo cui nei giudizi in cui vi è ammissione di una parte al patrocinio a spese dello Stato, ed in caso di soccombenza della controparte, il provvedimento che pone le spese a carico di quest'ultima “dispone che il pagamento sia eseguito in favore dello Stato”. Infatti, la liquidazione dovrebbe essere qui “effettuata a carico di un'amministrazione dello Stato a favore di altra amministrazione, il che costituisce all'evidenza un non senso” (Cass. Civ. Sex. 2, 29/10/2012 n. 18583), motivo per cui deve disporsi non luogo a provvedere sulle spese. Rilevato che non risulta depositata nel fascicolo telematico la richiesta di liquidazione dei compensi in favore del difensore, ai sensi dell'art. 83 comma 3-bis D.P.R. 115/2002,
https://reliefweb.int/attachments/a3825299-7c97-49e9-8eb8-5f02cc1cb5c4/WFP-0000147952.pdf , data ultima verifica 27 giugno 2025
16 si provvederà all'esito dell'eventuale deposito;
con termine di giorni 15 dalla comunicazione
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Genova, in composizione collegiale, definitivamente pronunciANo,
• Annulla il provvedimento impugnato;
• Visto l'art.32/3°comma d.lgs 28/2005, dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 19 comma 1.1. d.lgs. 286/98, e conseguentemente dispone la trasmissione del presente decreto al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi dell'art.19 comma 1.2., primo periodo, Parte
in favore del richiedente nato in [...] il [...], Parte_1
C.F., CUI;
N. VESTANET: MS000453. C.F._1
• Nulla sulle spese
Così deciso in camera di consiglio in data 4.11.2025
La Giudice relatrice Il Presidente Dott.ssa Laura Cresta Dott. Daniele Bianchi
17
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 The World BA, Country Overview, The GA, aggiornato il 10/3/2023, https://www.worldbank.org/en/country/gambia/overview , ultimo accesso 3 marzo 2025 2 European Union Agency for Asylum, COI Report: The GA - Country focus, Dicembre 2017, https://coi.euaa.europa.eu/administration/easo/PLib/2017_7598_IT_01.pdf , pag, 24 Per 3 Perfect, , The GA under An Assessment, 12 marzo 2010, Persona_2 https://www.tANfonline.com/doi/abs/10.1080/00358530903513681 4 HU, LA, et al., Autocracy, Migration, AN the GA's 'unprecedented' 2016 Election, 13 marzo 2017, https://academic.oup.com/afraf/article-abstract/116/463/321/3067738/Autocracy-migration-AN-The-GA-s- unprecedented?redirectedFrom=fulltext 5 Library of Congress, GA: State of Emergency Lifted, 30 gennaio 2017, https://www.loc.gov/item/global-legal-monitor/2017- 01-30/gambia-state-of-emergency-lifted/ 6 UN Security Council, Resolution 2337, Peace consolidation in West Africa, 19 gennaio 2017, http://unscr.com/en/resolutions/2337 ; GA's new President MA Barrow arrives home, 26 gennaio 2017, https://www.bbc.com/news/world-africa-38755897 7 UNHCR, Senegal: Around 45,000 have fled political uncertainty in The GA, 20 January 2017, https://www.refworld.org/country,,,,GMB,,5881e6e34,0.html 8 GA's new President MA Barrow arrives home, 26 gennaio 2017, https://www.bbc.com/news/world-africa-38755897 9 Report 2022/23; The State of the World's Human Rights;
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